IL MINISTRO DEL TESORO Visti gli articoli 9, 53, 34, 60, 53, 52 e 51 rispettivamente del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, con i quali e' stata attribuita - relativamente al triennio 1985-1987 - al personale della polizia di Stato e a quello appartenente ai comparti dei Ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle aziende, del servizio sanitario nazionale e delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione in servizio nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta un'indennita' di bilinguismo, collegata alla professionalita', nella stessa misura e con le stesse modalita' previste per il personale in servizio nella regione autonoma a statuto speciale Trentino-Alto Adige; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, concernente: "Norme per la corresponsione dell'indennita' di bilinguismo al personale dei comparti del pubblico impiego in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta"; Visto l'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che, oltre ad articolare le misure dell'indennita' di bilinguismo tra le varie fasce retributive, stabilisce che la stessa va rivalutata ogni due anni in misura proporzionale alle variazioni dell'indice del costo della vita verificatesi nel biennio precedente, cio' in analogia a quanto previsto per l'indennita' speciale di seconda lingua dovuta al personale in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale; Considerato che, con decreto ministeriale 29 ottobre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 283 del 2 dicembre 1988, si e' provveduto a rideterminare le misure dell'indennita' speciale di seconda lingua a decorrere dal 5 settembre 1988; Decreta: A decorrere dal 5 settembre 1988 le misure dell'indennita' di bilinguismo di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, sono rideterminate come segue: 1a fascia da L. 241.965 a L. 265.677; 2a fascia da L. 201.638 a L. 221.398; 3a fascia da L. 161.310 a L. 177.118; 4a fascia da L. 145.179 a L. 159.406. Il presente decreto sara' comunicato alla corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 14 luglio 1989 Il Ministro: AMATO Registrato alla corte dei conti, addi' 25 luglio 1989 Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 280