IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                                  E
                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la  legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8
marzo 1968, n. 399 e dal decreto del Presidente della  Repubblica  31
marzo  1988,  n.  152, concernente la disciplina della preparazione e
del commercio dei mangimi;
  Visto il decreto 4 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 236 del 17 settembre 1969, recante l'elenco  dei  principi  attivi
ammessi  nella  preparazione  degli  integratori medicati per mangimi
destinati alla terapia di  alcune  malattie  degli  animali,  con  le
relative  dosi e indicazioni terapeutiche, la durata del trattamento,
le condizioni di impiego, nonche' i tempi di interruzione dall'ultimo
trattamento, al fine di evitare l'eventuale presenza di residui nelle
carni e negli altri prodotti di origine animale;
  Visto  in  particolare  il testo delle lettere a), b), c) ed e) del
comma  ottavo  dell'art.  1  della  legge  stessa,  che  consente  di
individuare   con   decreto,   tra   l'altro,  quali  additivi  siano
utilizzabili nella preparazione dei mangimi ed anche  quali  siano  i
principi  attivi  adoperabili a questo scopo, nonche' di stabilire le
eventuali norme di impiego, di etichettatura e di confezionamento;
  Atteso   che  i  due  principi  attivi  denominati  rispettivamente
Dimetridazolo e Ronidazolo non sono stati sufficientemente  esaminati
e  che,  quantunque  le  evidenze di cancerogenicita' negli organismi
superiori siano limitate,  mancano  studi  completi  sui  residui  di
queste molecole e dei loro metaboliti nelle parti edibili del maiale;
  Ritenuto  di  poter  autorizzare  l'uso di molecole alternative, in
aggiunta a quelle gia'  autorizzate,  per  l'enterite  mecrotica  dei
suini;
  Ritenuto  di  poter depennare i due principi attivi sopracitati dal
predetto elenco;
  Atteso che e' necessario revocare esplicitamente tutti i decreti di
registrazione e dichiarare cessati gli effetti di tutte le domande di
registrazione   di   integratori   medicati  per  mangimi  per  suini
contenenti Dimetridazolo oppure Ronidazolo,  concedendo  tuttavia  un
congruo periodo di tempo per l'eliminazione delle scorte;
  Sentito il Consiglio superiore di sanita';
  Sentita  la commissione tecnica mangimi, prevista dall'art. 9 della
citata legge 15 febbraio 1963, n. 281;
  Visto  l'art.  6,  sub  c),  della  legge 23 dicembre 1978, n. 833,
concernente le  funzioni  amministrative  riservate  allo  Stato,  in
materia sanitaria;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono  depennati,  dall'allegato  al  decreto  4 agosto 1969, citato
nelle premesse, i  due  principi  attivi  denominati  rispettivamente
Dimetridazolo e Ronidazolo, limitatamente ai suini.