IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; Visto il decreto 4 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 17 settembre 1969, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi destinati alla terapia di alcune malattie degli animali, con le relative dosi e indicazioni terapeutiche, la durata del trattamento, le condizioni di impiego, nonche' i tempi di interruzione dall'ultimo trattamento, al fine di evitare l'eventuale presenza di residui nelle carni e negli altri prodotti di origine animale; Visto in particolare il testo delle lettere a), b), c) ed e) del comma ottavo dell'art. 1 della legge stessa, che consente di individuare con decreto, tra l'altro, quali additivi siano utilizzabili nella preparazione dei mangimi ed anche quali siano i principi attivi adoperabili a questo scopo, nonche' di stabilire le eventuali norme di impiego, di etichettatura e di confezionamento; Atteso che i due principi attivi denominati rispettivamente Dimetridazolo e Ronidazolo non sono stati sufficientemente esaminati e che, quantunque le evidenze di cancerogenicita' negli organismi superiori siano limitate, mancano studi completi sui residui di queste molecole e dei loro metaboliti nelle parti edibili del maiale; Ritenuto di poter autorizzare l'uso di molecole alternative, in aggiunta a quelle gia' autorizzate, per l'enterite mecrotica dei suini; Ritenuto di poter depennare i due principi attivi sopracitati dal predetto elenco; Atteso che e' necessario revocare esplicitamente tutti i decreti di registrazione e dichiarare cessati gli effetti di tutte le domande di registrazione di integratori medicati per mangimi per suini contenenti Dimetridazolo oppure Ronidazolo, concedendo tuttavia un congruo periodo di tempo per l'eliminazione delle scorte; Sentito il Consiglio superiore di sanita'; Sentita la commissione tecnica mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281; Visto l'art. 6, sub c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato, in materia sanitaria; Decreta: Art. 1. Sono depennati, dall'allegato al decreto 4 agosto 1969, citato nelle premesse, i due principi attivi denominati rispettivamente Dimetridazolo e Ronidazolo, limitatamente ai suini.