IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificato dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; Visto in particolare il testo delle lettere a), b), c) ed e), dell'art. 1, comma 8, della legge stessa, che consente di individuare con decreto tra l'altro, quali additivi siano utilizzabili nella preparazione dei mangimi ed anche quali siano i principi attivi adoperabili a questo scopo, nonche' di stabilirne le eventuali norme di impiego, di etichettatura e di confezionamento; Visto il decreto 2 maggio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale numero 136/1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, modificato da ultimo con decreto 15 ottobre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15/1989; Vista la direttiva della commissione n. 88/483/CEE, del 14 luglio 1988, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" CEE n. L 237, del 27 agosto 1988, con la quale e' stato modificato l'allegato II della direttiva 70/524/CEE, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, con il disporre, in via transitoria, la proroga dell'ammissione del Nitrovin; Vista altresi' la direttiva della commissione n. 88/616/CEE, del 30 novembre 1988, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" CEE n. L 343, del 13 dicembre 1988, con la quale e' stato modificato l'allegato II della direttiva 70/524/CEE, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, con il disporre, in via transitoria, la proroga dell'ammissione della Salinomicina sodica, dell'Avilamicina, del Metilclorpindolo/Metilbenzoquato limitatamente ai conigli, del Lasalocid-sodio, del Trioleato di Poliossietilene (20) Sorbitano, dell'Astaxantina, dell'Acido Metilpropionico, del Nitrovin di nuovo e dei Regolatori di acidita'; Sentita la commissione tecnica per i mangimi prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 14 novembre 1988; Decreta: Art. 1. L'allegato al decreto del 2 maggio 1985, recante l'elenco degli additivi consentiti nei mangimi, citato nelle premesse, e' modificato in conformita' all'allegato al presente decreto.