IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                                  E
                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  l'art.  1  della  legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificato
dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 e dal decreto del  Presidente  della
Repubblica  31  marzo  1988,  n. 152, concernente la disciplina della
preparazione e del commercio dei mangimi;
  Visto  in  particolare  il  testo  delle  lettere a), b), c) ed e),
dell'art. 1, comma 8, della legge stessa, che consente di individuare
con  decreto  tra  l'altro,  quali  additivi siano utilizzabili nella
preparazione dei mangimi ed  anche  quali  siano  i  principi  attivi
adoperabili  a questo scopo, nonche' di stabilirne le eventuali norme
di impiego, di etichettatura e di confezionamento;
  Visto   il  decreto  2  maggio  1985,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale numero 136/1985, recante  norme  in
materia  di additivi per mangimi, modificato da ultimo con decreto 15
ottobre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15/1989;
  Vista  la  direttiva della commissione n. 88/483/CEE, del 14 luglio
1988, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" CEE  n.  L  237,  del  27
agosto  1988,  con  la  quale e' stato modificato l'allegato II della
direttiva 70/524/CEE, del 23 novembre 1970,  relativa  agli  additivi
nell'alimentazione   degli   animali,   con   il   disporre,  in  via
transitoria, la proroga dell'ammissione del Nitrovin;
  Vista altresi' la direttiva della commissione n. 88/616/CEE, del 30
novembre 1988, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" CEE  n.  L  343,
del  13 dicembre 1988, con la quale e' stato modificato l'allegato II
della direttiva 70/524/CEE,  del  23  novembre  1970,  relativa  agli
additivi  nell'alimentazione  degli  animali, con il disporre, in via
transitoria, la proroga dell'ammissione  della  Salinomicina  sodica,
dell'Avilamicina,  del Metilclorpindolo/Metilbenzoquato limitatamente
ai conigli, del Lasalocid-sodio,  del  Trioleato  di  Poliossietilene
(20)  Sorbitano,  dell'Astaxantina,  dell'Acido  Metilpropionico, del
Nitrovin di nuovo e dei Regolatori di acidita';
  Sentita  la  commissione tecnica per i mangimi prevista dall'art. 9
della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, che ha  espresso  parere
favorevole nella seduta del 14 novembre 1988;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  L'allegato  al  decreto  del  2 maggio 1985, recante l'elenco degli
additivi consentiti nei mangimi, citato nelle premesse, e' modificato
in conformita' all'allegato al presente decreto.