IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la  legge  6  dicembre  1962,  n.  1643,  sulla  istituzione
dell'Ente nazionale per  l'energia  elettrica  e  trasferimento  allo
stesso delle imprese esercenti le attivita' elettriche;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963,
n. 36, contenente norme  relative  ai  trasferimenti  all'ENEL  delle
imprese esercenti le attivita' elettriche;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963,
n. 138, contenente norme relative agli  indennizzi  da  corrispondere
alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;
  Vista la domanda in data 20 novembre 1964 con la quale il comune di
Force (Ascoli Piceno) ha chiesto  all'Ente  nazionale  per  l'energia
elettrica,  ai  sensi  dell'art.  4, n.  5, della sopracitata legge 5
dicembre 1962, n. 1643, la concessione di esercizio  delle  attivita'
elettriche a mezzo dei servizi comunali;
  Vista la domanda in data 29 luglio 1988 con la quale il sindaco del
comune predetto, in esecuzione della delibera consiliare n. 89 del 10
giugno  1988  dichiara  di  rinunciare  alla  suddetta  richiesta  di
concessione;
  Vista  la  delibera  della giunta municipale n. 383 del 31 dicembre
1987, trasmessa dal comune stesso con successiva nota n. 1156 in data
18 aprile 1989;
  Considerato che la rinuncia alla domanda di concessione comporta il
trasferimento all'ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, ente
pubblico  con  sede  in  Roma,  del  servizio  comunale di erogazione
dell'energia elettrica;
  Ritenuto  che il comune di Force per quanto concerne il servizio di
erogazione dell'energia elettrica rientra tra le  imprese  menzionate
dall'art.  4  del  decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio
1963 n. 36;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono trasferiti all'ENEL i complessi dei beni organizzati destinati
al servizio  di  erogazione  dell'energia  elettrica  esercitato  dal
comune.
  Il   trasferimento  comprende  tutti  i  beni  mobili  ed  immobili
costituenti i complessi dei beni organizzati  di  cui  al  precedente
comma,  nonche'  i  relativi  rapporti  giuridici,  gli accessori, le
pertinenze  e  tutto  cio'  che  sia  attinente  all'esercizio  delle
menzionate attivita' cui essi sono destinati.