IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Viste  le domande in data 1› giugno 1987, 23 febbraio 1988, 7 marzo
1988, 30 dicembre 1988 e 20 marzo 1989 della Siat  vita  S.p.a.,  con
sede  in  Genova, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe
di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni  speciali  di
polizza;
  Vista  la  lettera  in  data 24 marzo 1989, n. 920996, con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto  con  le  domande
anzidette;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo, le
seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni
speciali  di  polizza, presentate dalla Siat vita S.p.a., con sede in
Genova:
   1) tariffa n. 230 - assicurazione mista a premio annuo costante;
   2)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione annua della  prestazione  garantita,  della  suindicata
tariffa   n.  230,  da  utilizzare  per  contratti  emessi  in  forma
individuale e collettiva;
   3)  tariffa  n.  231  -  assicurazione  mista,  a  premio unico di
inventario da utilizzare per la rivalutazione annua della prestazione
garantita dalla suindicata tariffa n. 230;
   4) tariffa n. 33 - assicurazione mista, a premio unico;
   5)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione annua della  prestazione  garantita,  della  suindicata
tariffa   n.   33,  da  utilizzare  per  contratti  emessi  in  forma
individuale e collettiva.