IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Viste le domande in data 29 novembre 1988 e 10 gennaio 1989 della Nationale Suisse vita - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza regolanti l'emissione di contratti di assicurazione sulla vita a favore dei propri dipendenti, di quelli della S.p.a. Nationale Suisse e dei rispettivi coniugi; Vista la lettera in data 24 febbraio 1989, n. 920669, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette; Decreta: Art. 1. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni speciali di polizza regolanti l'emissione di contratti di assicurazione sulla vita a favore dei dipendenti della Nationale Suisse vita - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., di quelli della S.p.a. Nationale Suisse e dei rispettivi coniugi, presentate dalla Nationale Suisse vita - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., con sede in Milano. Per i contratti stipulati a favore dei coniugi dei dipendenti delle sopra citate imprese dovra' essere prevista la trattenuta del relativo costo direttamente dallo stipendio del dipendente stesso. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 20 giugno 1989 Il Ministro: BATTAGLIA