IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Viste  le  domande in data 29 novembre 1988 e 10 gennaio 1989 della
Nationale Suisse vita - Compagnia italiana di  assicurazioni  S.p.a.,
con  sede  in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di condizioni
speciali  di  polizza   regolanti   l'emissione   di   contratti   di
assicurazione  sulla  vita  a favore dei propri dipendenti, di quelli
della S.p.a. Nationale Suisse e dei rispettivi coniugi;
  Vista  la lettera in data 24 febbraio 1989, n. 920669, con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto  con  le  domande
anzidette;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo, le
condizioni speciali di polizza regolanti l'emissione di contratti  di
assicurazione  sulla  vita  a  favore  dei dipendenti della Nationale
Suisse vita - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a.,  di  quelli
della  S.p.a.  Nationale  Suisse e dei rispettivi coniugi, presentate
dalla Nationale Suisse vita -  Compagnia  italiana  di  assicurazioni
S.p.a., con sede in Milano.
  Per i contratti stipulati a favore dei coniugi dei dipendenti delle
sopra  citate  imprese  dovra'  essere  prevista  la  trattenuta  del
relativo costo direttamente dallo stipendio del dipendente stesso.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 20 giugno 1989
                                               Il Ministro: BATTAGLIA