IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, con la quale e' stato istituito il Ministero dell'ambiente; Visto il decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283; Visto in particolare, il comma 5 dell'art. 2-bis della citata legge di conversione n. 283 del 1989 che assegna il potere di ordinanza al Ministro dell'ambiente per le operazioni di risanamento e contenimento a mare effettuate a partire dal 13 giugno 1989 ai sensi del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, della legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista la gravita' degli effetti provocati dalla presenza di mucillagini nel Mar Adriatico; Vista la necessita' di provedere con la massima urgenza al rafforzamento delle strutture deputate alla rilevazione, raccolta e allo smaltimento della mucillagine nei tratti di mare prospicienti la costa adriatica; Vista l'ordinanza del Ministro dell'ambiente dell'11 agosto 1989 concernente gli "Interventi diretti per le operazioni di risanamento e contenimento a mare effettuati a partire dal 13 giugno 1989 dalle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia"; Ravvisata la necessita' e l'urgenza di predisporre per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni a partire possibilmente dal 16 agosto 1989, un presidio che, affiancando quelli gia' predisposti dalle regioni costiere dell'Adriatico, assicuri in ogni momento adeguati interventi per la rilevazione delle pucillagini nonche' per la rimozione e lo smaltimento delle stesse e per altre operazioni di risanamento e contenimento a mare; Vista la deliberazione interministeriale del giorno 9 agosto 1989 che ha ritenuto necessario utilizzare, a parziale modifica di quanto espresso dal comitato per la difesa del Mare Adriatico nella riunione del 26 luglio 1989, la somma di 6 miliardi al fine di assicurare un articolo sistema di emergenza per il contenimento e la mitigazione degli effetti del fenomeno delle mucillagini lungo la costa adriatica e per le altre operazioni di risanamento e contenimento a mare; Visto che la citata deliberazione prevede che la fase esecutiva delle operazioni summenzionate siano coordinate dal Ministero della marina mercantile per l'integrazione con l'attuale ed operante struttura del Ministero medesimo; Sentita la segreteria del comitato per la difesa del Mar Adriatico sulla parziale modifica relativa al parere espresso dal comitato nella riunione del 26 luglio 1989; Acquisito il parere favorevole delle regioni rappresentate nel comitato per la difesa del Mare Adriatico come risulta dalla nota dell'11 agosto 1989 del presidente del citato comitato; Visto il parere favorevole espresso nella riunione interministeriale del 9 agosto 1989, confortato dall'esito delle consultazioni con le regioni interessate come risulta dalla citata nota del presidente del comitato per la difesa del Mare Adriatico, per l'affidamento del sistema di emergenza anti-mucillagine alla Ecolmare S.p.A., la quale ha gia' fornito in passato valide prestazioni in materia ad amministrazioni dello Stato e ad altri enti pubblici; Vista la proposta della societa' Ecolmare che, al costo di 5.043.400.000 lire IVA inclusa, offre un sistema di emergenza anti-mucillagini avvalendosi di 40 natanti, (21 dei quali di proprieta' della regione Campania), assicura: il presidio della costa adriatica; la rilevazione aerea della presenza di mucillagini galleggianti in prossimita' della costa al fine di agevolare la balneazione; il controllo degli interventi effettuati e l'elaborazione dei risultati delle attivita'; Visto che la proposta della societa' Ecolmare prevede, in caso di assenza delle mucillagini nelle vicinanze della costa, che i natanti Pelican - Weed siano utilizzati comunque per la pulizia del mare; Visto il parere della regione Campania, n. 29246/GAB del 10 agosto 1989 favorevole a mettere a disposizione i propri battelli Pelican - Weed, con la disponibilita' di opportune modifiche purche' senza spese per la regione; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Il c. ammiraglio dott. Sergio D'Agostino, avvalendosi di tre collaboratori, e' autorizzato a promuovere e coordinare ogni iniziativa diretta ad attuare nel piu' breve tempo possibile ed al prezzo che egli stesso valutera' congruo, nei limiti di spesa di L. 5.000.000.000, comprensivi degli oneri di cui al successivo art. 3, il programma di emergenza anti-mucillagine di cui in premessa, proposto dalla Ecolmare S.p.A.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il D.L. n. 227/1989, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 283/1989, reca: "Provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del Mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti". - Il D.L. n. 829/1982, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 938/1982, reca: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali o eventi eccezionali". - Il testo del comma 5 dell'art. 2-bis della legge n. 283/1989 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 227/1989 sopracitato, e' il seguente: "5. In deroga alla procedura di cui al comma 1, gli stanziamenti per l'esercizio 1989 sono utilizzati mediante ordinanza del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate ed il comitato per la difesa del Mare Adriatico, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989, ai sensi del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, della legge 23 dicembre 1982, n. 938, per il finanziamento, anche parziale, di progetti presentati dalle regioni interessate aventi ad oggetto interventi immediatamente eseguibili nelle materie di cui al comma 1, nonche', entro il limite massimo di 50 miliardi per l'esercizio 1989, per le operazioni di risanamento e contenimento a mare effettuate a partire dal 13 giugno 1989".