IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
 
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, con la quale e' stato istituito
il Ministero dell'ambiente;
Visto  il  decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283;
Visto  in  particolare, il comma 5 dell'art. 2-bis della citata legge
di conversione n. 283 del 1989 che assegna il potere di ordinanza  al
Ministro   dell'ambiente   per   le   operazioni   di  risanamento  e
contenimento a mare effettuate a partire dal 13 giugno 1989 ai  sensi
del   decreto-legge   12  novembre  1982,  n.  829,  convertito,  con
modificazioni, della legge 23 dicembre 1982, n. 938;
Vista   la   gravita'  degli  effetti  provocati  dalla  presenza  di
mucillagini nel Mar Adriatico;
Vista   la   necessita'  di  provedere  con  la  massima  urgenza  al
rafforzamento delle strutture deputate alla rilevazione,  raccolta  e
allo smaltimento della mucillagine nei tratti di mare prospicienti la
costa adriatica;
Vista  l'ordinanza  del  Ministro  dell'ambiente  dell'11 agosto 1989
concernente gli "Interventi diretti per le operazioni di  risanamento
e  contenimento  a mare effettuati a partire dal 13 giugno 1989 dalle
regioni  Friuli-Venezia  Giulia,  Veneto,   Emilia-Romagna,   Marche,
Abruzzo, Molise, Puglia";
Ravvisata la necessita' e l'urgenza di predisporre per un periodo non
inferiore a quarantacinque giorni  a  partire  possibilmente  dal  16
agosto  1989,  un  presidio  che, affiancando quelli gia' predisposti
dalle regioni  costiere  dell'Adriatico,  assicuri  in  ogni  momento
adeguati  interventi per la rilevazione delle pucillagini nonche' per
la rimozione e lo smaltimento delle stesse e per altre operazioni  di
risanamento e contenimento a mare;
Vista la deliberazione interministeriale del giorno 9 agosto 1989 che
ha ritenuto necessario utilizzare,  a  parziale  modifica  di  quanto
espresso dal comitato per la difesa del Mare Adriatico nella riunione
del 26 luglio 1989, la somma di 6 miliardi al fine di  assicurare  un
articolo  sistema  di  emergenza per il contenimento e la mitigazione
degli effetti del fenomeno delle mucillagini lungo la costa adriatica
e per le altre operazioni di risanamento e contenimento a mare;
Visto che la citata deliberazione prevede che la fase esecutiva delle
operazioni summenzionate siano coordinate dal Ministero della  marina
mercantile per l'integrazione con l'attuale ed operante struttura del
Ministero medesimo;
Sentita  la  segreteria  del comitato per la difesa del Mar Adriatico
sulla parziale modifica relativa  al  parere  espresso  dal  comitato
nella riunione del 26 luglio 1989;
Acquisito  il  parere  favorevole  delle  regioni  rappresentate  nel
comitato per la difesa del Mare Adriatico  come  risulta  dalla  nota
dell'11 agosto 1989 del presidente del citato comitato;
Visto  il parere favorevole espresso nella riunione interministeriale
del 9 agosto 1989, confortato dall'esito delle consultazioni  con  le
regioni interessate come risulta dalla citata nota del presidente del
comitato per la difesa del  Mare  Adriatico,  per  l'affidamento  del
sistema  di emergenza anti-mucillagine alla Ecolmare S.p.A., la quale
ha  gia'  fornito  in  passato  valide  prestazioni  in  materia   ad
amministrazioni dello Stato e ad altri enti pubblici;
Vista   la   proposta  della  societa'  Ecolmare  che,  al  costo  di
5.043.400.000  lire  IVA  inclusa,  offre  un  sistema  di  emergenza
anti-mucillagini   avvalendosi  di  40  natanti,  (21  dei  quali  di
proprieta' della regione Campania), assicura:
il presidio della costa adriatica;
la  rilevazione  aerea  della presenza di mucillagini galleggianti in
prossimita' della costa al fine di agevolare la balneazione;
il   controllo  degli  interventi  effettuati  e  l'elaborazione  dei
risultati delle attivita';
Visto  che  la  proposta  della societa' Ecolmare prevede, in caso di
assenza delle mucillagini nelle vicinanze della costa, che i  natanti
Pelican - Weed siano utilizzati comunque per la pulizia del mare;
Visto  il  parere  della regione Campania, n. 29246/GAB del 10 agosto
1989 favorevole a mettere a disposizione i propri battelli Pelican  -
Weed,  con  la  disponibilita'  di  opportune modifiche purche' senza
spese per la regione;
Avvalendosi  dei  poteri  conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
 
                               Dispone:
                               Art. 1.
 
Il   c.  ammiraglio  dott.  Sergio  D'Agostino,  avvalendosi  di  tre
collaboratori,  e'  autorizzato  a  promuovere  e   coordinare   ogni
iniziativa  diretta  ad  attuare nel piu' breve tempo possibile ed al
prezzo che egli stesso valutera' congruo, nei limiti di spesa  di  L.
5.000.000.000,  comprensivi  degli oneri di cui al successivo art. 3,
il programma  di  emergenza  anti-mucillagine  di  cui  in  premessa,
proposto dalla Ecolmare S.p.A.
 
          AVVERTENZA:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
          -   Il   D.L.   n.   227/1989,  convertito  in  legge,  con
          modificazioni,   dalla    legge    n.    283/1989,    reca:
          "Provvedimenti  urgenti  per  la  lotta all'eutrofizzazione
          delle   acque   costiere   del   Mare   Adriatico   e   per
          l'eliminazione degli effetti".
          -   Il   D.L.   n.   829/1982,  convertito  in  legge,  con
          modificazioni, dalla legge n. 938/1982,  reca:  "Interventi
          urgenti  in  favore  delle popolazioni colpite da calamita'
          naturali o eventi eccezionali".
          -  Il  testo  del  comma  5  dell'art. 2-bis della legge n.
          283/1989 di conversione, con  modificazioni,  del  D.L.  n.
          227/1989  sopracitato,  e'  il seguente: "5. In deroga alla
          procedura  di  cui  al  comma  1,  gli   stanziamenti   per
          l'esercizio  1989  sono  utilizzati  mediante ordinanza del
          Ministro dell'ambiente, sentite le regioni  interessate  ed
          il  comitato  per  la  difesa del Mare Adriatico, di cui al
          decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  16
          maggio  1989,  ai sensi del decreto-legge 12 novembre 1982,
          n. 829,  convertito,  con  modificazioni,  della  legge  23
          dicembre   1982,   n.  938,  per  il  finanziamento,  anche
          parziale, di progetti presentati dalle regioni  interessate
          aventi  ad  oggetto  interventi  immediatamente  eseguibili
          nelle materie di cui al comma 1, nonche', entro  il  limite
          massimo  di  50  miliardi  per  l'esercizio  1989,  per  le
          operazioni di risanamento e contenimento a mare  effettuate
          a partire dal 13 giugno 1989".