IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, con la quale e' stato istituito il Ministero dell'ambiente; Visto il decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283; Visto in particolare, il comma 5 dell'art. 2-bis della citata legge di conversione n. 283 del 1989 che assegna il potere di ordinanza al Ministro dell'ambiente per le operazioni di risanamento e contenimento a mare effettuate a partire dal 13 giugno 1989 ai sensi del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, della legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista la gravita' degli effetti provocati dalla presenza di mucillagini nel Mar Adriatico; Vista la necessita' di provedere con la massima urgenza all'effettuazione di sperimentazioni sulle tecnologie piu' idonee per il contenimento e la mitigazione delle mucillagini allo scopo di predisporre efficaci sistemi da adottare qualora il fenomeno dovesse persistere nei prossimi anni; Vista l'ordinanza del Ministro dell'ambiente dell'11 agosto 1989 concernente gli "Interventi diretti per le operazioni di risanamento e contenimento a mare effettuati a partire dal 13 giugno 1989 dalle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia"; Vista l'ordinanza del Ministro dell'ambiente dell'11 agosto 1989 relativa ad interventi urgenti antimucillagini lungo la costa adriatica; Acquisito il parere unanime del comitato per la difesa del Mar Adriatico, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989, che nella riunione tenutasi il 26 luglio 1989 ha definito ed approvato, fra l'altro, le procedure per l'utilizzazione dei fondi relativi all'anno 1989 di cui al comma 5 dell'art. 2-bis della citata legge di conversione n. 283 del 1989, prevedendo, in particolare, di destinare 5 miliardi di lire ad interventi sperimentali per il contenimento e la mitigazione degli effetti delle mucillagini; Considerato che tutte le regioni interessate sono rappresentate all'interno del citato comitato; Vista la deliberazione interministeriale del giorno 9 agosto 1989 che ha ritenuto di utilizzare, la somma di 5 miliardi dei fondi disposti dall'art. 2-bis, comma 5, della legge 4 agosto 1989, n. 283, per azioni di sperimentazioni cosi' come proposte dal Ministero dell'ambiente, eventualmente integrate con azioni similari individuate dal Ministero della marina mercantile; Viste le proposte formulate dal Ministero della marina mercantile con nota dell'11 agosto 1989; Considerato che le summenzionate proposte sono idonee ai fini degli interventi sperimentali da attuarsi con urgenza; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Il dott. Paolo Arata dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca, avvalendosi di tre collaboratori, e' autorizzato, a promuovere e coordinare ogni iniziativa diretta ad attuare nel piu' breve tempo possibile ed al prezzo che egli stesso valutera' congruo, nei limiti di spesa di L. 5.000.000.000 comprensivi degli oneri di cui al successivo art. 3, gli interventi sperimentali di cui in premessa.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il D.L. n. 227/1989, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 283/1989, reca: "Provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del Mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti". - Il D.L. n. 829/1982, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 938/1982, reca: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali o eventi eccezionali". - Il testo del comma 5 dell'art. 2-bis della legge n. 283/1989 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 227/1989 sopracitato, e' il seguente: "5. In deroga alla procedura di cui al comma 1, gli stanziamenti per l'esercizio 1989 sono utilizzati mediante ordinanza del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate ed il comitato per la difesa del Mare Adriatico, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989, ai sensi del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, della legge 23 dicembre 1982, n. 938, per il finanziamento, anche parziale, di progetti presentati dalle regioni interessate aventi ad oggetto interventi immediatamente eseguibili nelle materie di cui al comma 1, nonche', entro il limite massimo di 50 miliardi per l'esercizio 1989, per le operazioni di risanamento e contenimento a mare effettuate a partire dal 13 giugno 1989".