IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, con la quale e' stato istituito
il Ministero dell'ambiente;
Visto  il  decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283;
Visto  in  particolare, il comma 5 dell'art. 2-bis della citata legge
di conversione n. 283 del 1989 che assegna il potere di ordinanza  al
Ministro   dell'ambiente   per   le   operazioni   di  risanamento  e
contenimento a mare effettuate a partire dal 13 giugno 1989 ai  sensi
del   decreto-legge   12  novembre  1982,  n.  829,  convertito,  con
modificazioni, della legge 23 dicembre 1982, n. 938;
Vista   la   gravita'  degli  effetti  provocati  dalla  presenza  di
mucillagini nel Mar Adriatico;
Vista   la   necessita'   di   provedere   con   la  massima  urgenza
all'effettuazione di sperimentazioni sulle tecnologie piu' idonee per
il  contenimento  e  la  mitigazione  delle mucillagini allo scopo di
predisporre efficaci sistemi da adottare qualora il fenomeno  dovesse
persistere nei prossimi anni;
Vista  l'ordinanza  del  Ministro  dell'ambiente  dell'11 agosto 1989
concernente gli "Interventi diretti per le operazioni di  risanamento
e  contenimento  a mare effettuati a partire dal 13 giugno 1989 dalle
regioni  Friuli-Venezia  Giulia,  Veneto,   Emilia-Romagna,   Marche,
Abruzzo, Molise, Puglia";
Vista  l'ordinanza  del  Ministro  dell'ambiente  dell'11 agosto 1989
relativa  ad  interventi  urgenti  antimucillagini  lungo  la   costa
adriatica;
Acquisito  il  parere  unanime  del  comitato  per  la difesa del Mar
Adriatico, istituito con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri del 16 maggio 1989, che nella riunione tenutasi il 26 luglio
1989  ha  definito  ed  approvato,  fra  l'altro,  le  procedure  per
l'utilizzazione  dei  fondi  relativi all'anno 1989 di cui al comma 5
dell'art. 2-bis della citata legge di conversione n.  283  del  1989,
prevedendo,  in  particolare,  di  destinare  5  miliardi  di lire ad
interventi sperimentali per il contenimento e  la  mitigazione  degli
effetti delle mucillagini;
Considerato  che  tutte  le  regioni  interessate  sono rappresentate
all'interno del citato comitato;
Vista la deliberazione interministeriale del giorno 9 agosto 1989 che
ha ritenuto di utilizzare, la somma di 5 miliardi dei fondi  disposti
dall'art.  2-bis,  comma  5,  della  legge 4 agosto 1989, n. 283, per
azioni  di  sperimentazioni  cosi'  come   proposte   dal   Ministero
dell'ambiente,    eventualmente   integrate   con   azioni   similari
individuate dal Ministero della marina mercantile;
Viste le proposte formulate dal Ministero della marina mercantile con
nota dell'11 agosto 1989;
Considerato  che  le summenzionate proposte sono idonee ai fini degli
interventi sperimentali da attuarsi con urgenza;
Avvalendosi  dei  poteri  conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
 
                               Dispone:
                               Art. 1.
Il   dott.   Paolo   Arata  dell'Istituto  centrale  per  la  ricerca
scientifica e tecnologica applicata alla pesca,  avvalendosi  di  tre
collaboratori,   e'  autorizzato,  a  promuovere  e  coordinare  ogni
iniziativa diretta ad attuare nel piu' breve tempo  possibile  ed  al
prezzo  che  egli stesso valutera' congruo, nei limiti di spesa di L.
5.000.000.000 comprensivi degli oneri di cui al  successivo  art.  3,
gli interventi sperimentali di cui in premessa.
 
          AVVERTENZA:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
          -   Il   D.L.   n.   227/1989,  convertito  in  legge,  con
          modificazioni,   dalla    legge    n.    283/1989,    reca:
          "Provvedimenti  urgenti  per  la  lotta all'eutrofizzazione
          delle   acque   costiere   del   Mare   Adriatico   e   per
          l'eliminazione degli effetti".
          -   Il   D.L.   n.   829/1982,  convertito  in  legge,  con
          modificazioni, dalla legge n. 938/1982,  reca:  "Interventi
          urgenti  in  favore  delle popolazioni colpite da calamita'
          naturali o eventi eccezionali".
          -  Il  testo  del  comma  5  dell'art. 2-bis della legge n.
          283/1989 di conversione, con  modificazioni,  del  D.L.  n.
          227/1989  sopracitato,  e'  il seguente: "5. In deroga alla
          procedura  di  cui  al  comma  1,  gli   stanziamenti   per
          l'esercizio  1989  sono  utilizzati  mediante ordinanza del
          Ministro dell'ambiente, sentite le regioni  interessate  ed
          il  comitato  per  la  difesa del Mare Adriatico, di cui al
          decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  16
          maggio  1989,  ai sensi del decreto-legge 12 novembre 1982,
          n. 829,  convertito,  con  modificazioni,  della  legge  23
          dicembre   1982,   n.  938,  per  il  finanziamento,  anche
          parziale, di progetti presentati dalle regioni  interessate
          aventi  ad  oggetto  interventi  immediatamente  eseguibili
          nelle materie di cui al comma 1, nonche', entro  il  limite
          massimo  di  50  miliardi  per  l'esercizio  1989,  per  le
          operazioni di risanamento e contenimento a mare  effettuate
          a partire dal 13 giugno 1989".