IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n.  1162  e  modificato  con  regio
decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Napoli, approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso:
                            Articolo unico
  Gli  articoli da 926 a 932 relativi alla scuola di specializzazione
in chirurgia oncologica, afferente alla seconda facolta' di  medicina
e  chirurgia, che muta denominazione in chirurgia generale, indirizzo
di chirurgia oncologica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti con
il   conseguente   spostamento   della   numerazione  degli  articoli
successivi.
           Scuola di specializzazione in chirurgia generale
                  (indirizzo: chirurgia oncologica)
  Art. 926. - E' istituita la scuola di specializzazione in chirurgia
generale, indirizzo chirurgia oncologica presso  l'Universita'  degli
studi  di  Napoli,  afferente  alla  seconda  facolta'  di medicina e
chirurgia.
  La scuola ha lo scopo di preparare personale medico
specializzato nel campo della chirurgia generale oncologica.
  La  scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia generale,
indirizzo in chirurgia oncologica.
  Art. 927. - La scuola ha la durata di cinque anni.
  Ciascun  anno  di  corso prevede ottocento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il  numero  massimo  di  iscritti  determinato  in
dodici  per  ciascun  anno  di  corso,  per  un  totale  di  sessanta
specializzandi.
  Art. 928. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio della scuola provvede la seconda facolta' di medicina e
chirurgia dell'Universita' di Napoli.
  Art.  929.  -  Sono  ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i
laureati in medicina e chirurgia.
  Per  l'iscrizione  alla scuola e' richiesto il possesso del diploma
di abilitazione all'esercizio della professione.
  Coloro  che  sono  in  possesso  del diploma di specializzazione in
chirurgia generale (indirizzo in chirurgia generale)  possono  essere
iscritti  nell'ambito  dei  posti disponibili al quarto anno di corso
dell'indirizzo in chirurgia oncologica.
  Art.  930.  -  La  scuola  comprende  nove  aree  di insegnamento e
tirocinio professionale:
    a) propedeutica generale;
    b) diagnostica strumentale e di laboratorio;
    c) tecnica operatoria;
    d) fisiopatologia speciale;
    e) chirurgia generale;
    f) oncologia;
    g) chirurgia oncologica;
    h) oncologia clinica;
    i) chirurgia speciale oncologica.
  Art.  931.  - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e
formativa professionale sono i seguenti:
   a) Propedeutica generale:
   fisiopatologia generale;
   informatica;
   medicina legale;
   chirurgia sperimentale e microchirurgia.
   b) Diagnostica strumentale e di laboratorio:
   patologia clinica;
   anatomia patologica;
   radiologia;
   semeiotica strumentale.
   c) Tecnica operatoria:
   anatomia chirurgica;
   tecniche operatorie;
   chirurgia endoscopica.
   d) Fisiopatologia speciale:
   anestesia e rianimazione;
   trattamento pre e post-operatorio;
   fisiopatologia chirurgica.
   e) Chirurgia generale:
   chirurgia generale;
   chirurgia pediatrica;
   chirurgia d'urgenza;
   chirurgia oncologica;
   chirurgia geriatrica.
   f) Oncologia:
   oncologia;
   immunologia;
   epidemiologia dei tumori;
   anatomia patologica e diagnostica istopatologica.
   g) Chirurgia oncologica;
   chirurgia oncologica;
   tecniche chirurgiche in oncologia;
   tecniche  chirurgiche speciali in oncologia (apparato respiratorio
e mediastino);
   tecniche  chirurgiche  speciali  in oncologia (apparato urinario e
genitale maschile);
   tecniche    chirurgiche   speciali   in   oncologia   (trattamento
chemioterapico distrettuale).
   h) Oncologia clinica:
   chemioterapia antiblastica;
   oncologia clinica;
   radioterapia oncologica;
   anestesia e rianimazione, terapia del dolore.
   i) Chirurgia speciale oncologica:
   ginecologia oncologica;
   chirurgia maxillo-facciale e stomatologia;
   otorinolaringoiatria;
   endocrinochirurgia;
   chirurgia plastica e ricostruttiva.
  Art. 932. - L'attivita' didattica comprende ogni anno ottocento ore
di didattica formale e di tirocinio professionale  guidato.  Essa  e'
organizzata  in  una  attivita'  didattica teorico-pratica comune per
tutti gli specializzandi (quattrocento ore come di seguito ripartite)
ed  in una attivita' didattica elettiva, prevalentemente di carattere
tecnico-applicativo   di   ulteriori   quattrocento   ore,    rivolta
all'approfondimento  del curriculum corrispondente ad uno dei settori
formativo-professionale (monte ore elettivo).
  La  frequenza  nelle  diverse aree avviene pertanto come di seguito
specificato:
 1› Anno:
   propedeutica generale (ore 100):
    fisiopatologia gnerale;
    informatica;
    chirurgia sperimentale e microchirurgia;
   diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 50):
    patologia clinica;
   tecnica operatoria (ore 100):
    anatomia chirurgica;
   fisiopatologia speciale (ore 50):
    anestesia e rianimazione;
   chirurgia generale (ore 100):
    chirurgia generale.
  Monte ore elettivo: ore 400.
 2› Anno:
   diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 100):
    anatomia patologica;
    semeiotica strumentale;
   tecnica operatoria (ore 100);
    anatomia chirurgica;
   fisiopatologia speciale (ore 100):
    trattamento pre e post-operatorio;
    fisiopatologia chirurgica;
   chirurgia generale (ore 100):
    chirurgia generale;
  Monte ore elettivo: ore 400.
 3› Anno:
   diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 100):
    anatomia patologica;
    radiologia;
    semeiotica strumentale;
   tecnica operatoria (ore 100):
    tecniche operatorie;
   chirurgia generale (ore 150):
    chirurgia generale;
   chirurgia speciale (ore 50):
    endocrinochirurgia.
  Monte ore elettivo: ore 400.
 4› Anno:
   oncologia (ore 150):
    oncologia;
    immunologia;
    epidemiologia dei tumori;
    anatomia patologica e diagnostica istopatologica;
   chirurgia oncologica (ore 250):
    chirurgia oncologica;
    tecniche chirurgiche in oncologia;
    tecniche chirurgiche speciali in oncologia (apparato respiratorio
e mediastino);
    tecniche  chirurgiche  speciali in oncologia (apparato urinario e
genitale maschile);
    tecniche   chirurgiche   speciali   in   oncologia   (trattamento
chemioterapico distrettuale).
   Monte ore elettivo: ore 400.
 5› Anno:
   chirurgia oncologica (ore 100):
    chirurgia oncologica;
    tecniche chirurgiche in oncologia;
   oncologia clinica (ore 120):
    chemioterapia antiblastica;
    oncologia clinica;
    radioterapia oncologica;
    anestesia e rianimazione, terapia del dolore;
   chirurgia speciale oncologica (ore 180):
    ginecologia oncologica;
    chirurgia maxillo-facciale e stomatologia;
    otorinolaringoiatria;
    endocrinochirurgia;
    chirurgia plastica e ricostruttiva.
  Monte ore elettivo: ore 400.
  Art.  933.  -  Durante  i  cinque  anni  di  corso  e' richiesta la
frequenza nei seguenti reparti/servizi/ambulatori/  laboratori  della
seconda  divisione  di chirurgia della seconda facolta' di medicina e
delle divisioni di chirurgia e della sezione  di  chirurgia  toracica
dell'istituto   per  lo  studio  e  la  cura  dei  tumori  di  Napoli
(Fondazione Pascale).
  La  frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue,
compreso il monte ore elettivo di quattrocento  ore  annue,  avverra'
secondo  delibera  del  consiglio della scuola, tale da assicurare ad
ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione
professionale.  Il  consiglio  della scuola ripartira' annualmente il
monte ore elettivo.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione, che consenta allo specializzando ed al  consiglio  stesso
il  controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 4 maggio 1989
                               COSSIGA
                                  GALLONI, Ministro della pubblica
                                  istruzione
 Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 giugno 1989
Registro n. 34 Istruzione, foglio n. 112