IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Gli articoli da 926 a 932 relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia oncologica, afferente alla seconda facolta' di medicina e chirurgia, che muta denominazione in chirurgia generale, indirizzo di chirurgia oncologica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Scuola di specializzazione in chirurgia generale (indirizzo: chirurgia oncologica) Art. 926. - E' istituita la scuola di specializzazione in chirurgia generale, indirizzo chirurgia oncologica presso l'Universita' degli studi di Napoli, afferente alla seconda facolta' di medicina e chirurgia. La scuola ha lo scopo di preparare personale medico specializzato nel campo della chirurgia generale oncologica. La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia generale, indirizzo in chirurgia oncologica. Art. 927. - La scuola ha la durata di cinque anni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dodici per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi. Art. 928. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la seconda facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Napoli. Art. 929. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola e' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione. Coloro che sono in possesso del diploma di specializzazione in chirurgia generale (indirizzo in chirurgia generale) possono essere iscritti nell'ambito dei posti disponibili al quarto anno di corso dell'indirizzo in chirurgia oncologica. Art. 930. - La scuola comprende nove aree di insegnamento e tirocinio professionale: a) propedeutica generale; b) diagnostica strumentale e di laboratorio; c) tecnica operatoria; d) fisiopatologia speciale; e) chirurgia generale; f) oncologia; g) chirurgia oncologica; h) oncologia clinica; i) chirurgia speciale oncologica. Art. 931. - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti: a) Propedeutica generale: fisiopatologia generale; informatica; medicina legale; chirurgia sperimentale e microchirurgia. b) Diagnostica strumentale e di laboratorio: patologia clinica; anatomia patologica; radiologia; semeiotica strumentale. c) Tecnica operatoria: anatomia chirurgica; tecniche operatorie; chirurgia endoscopica. d) Fisiopatologia speciale: anestesia e rianimazione; trattamento pre e post-operatorio; fisiopatologia chirurgica. e) Chirurgia generale: chirurgia generale; chirurgia pediatrica; chirurgia d'urgenza; chirurgia oncologica; chirurgia geriatrica. f) Oncologia: oncologia; immunologia; epidemiologia dei tumori; anatomia patologica e diagnostica istopatologica. g) Chirurgia oncologica; chirurgia oncologica; tecniche chirurgiche in oncologia; tecniche chirurgiche speciali in oncologia (apparato respiratorio e mediastino); tecniche chirurgiche speciali in oncologia (apparato urinario e genitale maschile); tecniche chirurgiche speciali in oncologia (trattamento chemioterapico distrettuale). h) Oncologia clinica: chemioterapia antiblastica; oncologia clinica; radioterapia oncologica; anestesia e rianimazione, terapia del dolore. i) Chirurgia speciale oncologica: ginecologia oncologica; chirurgia maxillo-facciale e stomatologia; otorinolaringoiatria; endocrinochirurgia; chirurgia plastica e ricostruttiva. Art. 932. - L'attivita' didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa e' organizzata in una attivita' didattica teorico-pratica comune per tutti gli specializzandi (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attivita' didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del curriculum corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato: 1 Anno: propedeutica generale (ore 100): fisiopatologia gnerale; informatica; chirurgia sperimentale e microchirurgia; diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 50): patologia clinica; tecnica operatoria (ore 100): anatomia chirurgica; fisiopatologia speciale (ore 50): anestesia e rianimazione; chirurgia generale (ore 100): chirurgia generale. Monte ore elettivo: ore 400. 2 Anno: diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 100): anatomia patologica; semeiotica strumentale; tecnica operatoria (ore 100); anatomia chirurgica; fisiopatologia speciale (ore 100): trattamento pre e post-operatorio; fisiopatologia chirurgica; chirurgia generale (ore 100): chirurgia generale; Monte ore elettivo: ore 400. 3 Anno: diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 100): anatomia patologica; radiologia; semeiotica strumentale; tecnica operatoria (ore 100): tecniche operatorie; chirurgia generale (ore 150): chirurgia generale; chirurgia speciale (ore 50): endocrinochirurgia. Monte ore elettivo: ore 400. 4 Anno: oncologia (ore 150): oncologia; immunologia; epidemiologia dei tumori; anatomia patologica e diagnostica istopatologica; chirurgia oncologica (ore 250): chirurgia oncologica; tecniche chirurgiche in oncologia; tecniche chirurgiche speciali in oncologia (apparato respiratorio e mediastino); tecniche chirurgiche speciali in oncologia (apparato urinario e genitale maschile); tecniche chirurgiche speciali in oncologia (trattamento chemioterapico distrettuale). Monte ore elettivo: ore 400. 5 Anno: chirurgia oncologica (ore 100): chirurgia oncologica; tecniche chirurgiche in oncologia; oncologia clinica (ore 120): chemioterapia antiblastica; oncologia clinica; radioterapia oncologica; anestesia e rianimazione, terapia del dolore; chirurgia speciale oncologica (ore 180): ginecologia oncologica; chirurgia maxillo-facciale e stomatologia; otorinolaringoiatria; endocrinochirurgia; chirurgia plastica e ricostruttiva. Monte ore elettivo: ore 400. Art. 933. - Durante i cinque anni di corso e' richiesta la frequenza nei seguenti reparti/servizi/ambulatori/ laboratori della seconda divisione di chirurgia della seconda facolta' di medicina e delle divisioni di chirurgia e della sezione di chirurgia toracica dell'istituto per lo studio e la cura dei tumori di Napoli (Fondazione Pascale). La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverra' secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartira' annualmente il monte ore elettivo. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 4 maggio 1989 COSSIGA GALLONI, Ministro della pubblica istruzione Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 giugno 1989 Registro n. 34 Istruzione, foglio n. 112