AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )) Art. 1. 1. Il ruolo organico del personale della magistratura e' aumentato di cinquecentocinquanta unita'. La tabella B annessa alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, e successive modificazioni (a) , e' sostituita dalla tabella allegata al presente decreto. 2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, emanati a norma dell'articolo 1, quinto comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1 (b), si provvedera' all'aumento delle piante organiche degli uffici giudiziari per far fronte alle esigenze determinate dall'attuazione del nuovo codice di procedura penale, attingendo al contingente in aumento di cui al comma 1.
(a) La legge n. 884/1973 reca: "Modificazioni alle norme sulla dirigenza degli uffici di istruzione presso i tribunali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia". (b) Il quinto comma dell'art. 1 della legge 1/1963 (Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni) prevede che: "Le piante organiche degli uffici giudiziari sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, entro i limiti del ruolo organico di cui alla tabella A allegata alla presente legge".