AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
  Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... ))
                               Art. 1.
  1.  Il ruolo organico del personale della magistratura e' aumentato
di cinquecentocinquanta unita'. La tabella B annessa  alla  legge  22
dicembre 1973, n. 884, e successive modificazioni (a) , e' sostituita
dalla tabella allegata al presente decreto.
  2.  Entro  tre  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto, con uno o piu'  decreti  del  Presidente  della  Repubblica,
emanati  a norma dell'articolo 1, quinto comma, della legge 4 gennaio
1963, n. 1 (b), si provvedera'  all'aumento  delle  piante  organiche
degli  uffici  giudiziari  per  far  fronte alle esigenze determinate
dall'attuazione del nuovo codice di procedura penale,  attingendo  al
contingente in aumento di cui al comma 1.
 
             (a) La legge n. 884/1973 reca: "Modificazioni alle norme
          sulla dirigenza degli uffici di istruzione presso i
          tribunali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova,
          Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia".
             (b)  Il  quinto  comma  dell'art.  1  della legge 1/1963
          (Disposizioni   per   l'aumento   degli   organici    della
          Magistratura  e  per le promozioni) prevede che: "Le piante
          organiche  degli  uffici  giudiziari  sono  stabilite   con
          decreto  del  Presidente  della  Repubblica su proposta del
          Ministro per la  grazia  e  giustizia,  previo  parere  del
          Consiglio  superiore della magistratura, entro i limiti del
          ruolo organico di cui alla tabella A allegata alla presente
          legge".