IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo; Vista la legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna; Vista la legge 23 marzo 1981, n. 93, recante disposizioni integrative della richiamata legge n. 1102/1971; Vista la legge di conversione n. 440/1987, contenente provvedimenti urgenti per la finanza locale, la quale, all'art. 8, quinto comma, autorizza la spesa di lire 168 miliardi per il 1988, per le finalita' di cui alla richiamata legge n. 93/1981; Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 164537 del 20 settembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1988, registro n. 43, foglio n. 358, con il quale viene recata una variazione in aumento, sia in termini di competenza che di cassa, al cap. 7081, di L. 1.000.000.000, da destinare alle finalita' di cui all'art. 8, quinto comma, della citata legge n. 440/1987; Vista la legge di bilancio n. 542/88, per l'esercizio 1989; Visto il proprio decreto ministeriale 29 novembre 1988, n. 035, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1988, registro n. 2, foglio n. 265, con il quale e' stata impegnata, a titolo di acconto, la somma complessiva di lire 130 miliardi - a valere sulle spettanze 1988, pari a lire 169 miliardi - a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano utilizzando i coefficienti di riparto dei fondi 1987, determinati con il decreto interministeriale Bilancio-Agricoltura e foreste 10 novembre 1987, n. 033/1987; Visto il decreto interministeriale Bilancio-Agricoltura e foreste 29 maggio 1989, n. 028, con il quale i coefficienti, di cui alla tabella A della legge n. 93/1981, vengono rideterminati sulla base dei dati di superficie e demografici montani aggiornati al 31 dicembre 1987 e comunicati da ciascuna regione; Ritenuto di dover procedere alla determinazione delle quote spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma, secondo i rispettivi coefficienti indicati nel citato decreto interministeriale 29 maggio 1989, n. 028, a valere sui fondi 1988, pari a complessive lire 169 miliardi; Ritenuto, altresi', di dover determinare gli importi differenziali tra le quote 1988 gia' impegnate, a titolo di acconto, e le quote rideterminate secondo i nuovi coefficienti di riparto 1988; Ritenuto, inoltre, di dover impegnare la restante somma di lire 39 miliardi, a titolo di conguaglio 1988, secondo quote di devoluzione pari alla differenza tra le quote complessive 1988, ripartite con i nuovi coefficienti, e le assegnazioni trasferite a titolo di acconto; Decreta: Art. 1. L'importo di lire 39 miliardi di cui alla premessa e' impegnato a titolo di conguaglio 1988, per le finalita' di cui alla legge n. 93/1981, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, nella misura a fianco di ciascuna indicata nella colonna 3: (Importo in migliaia di lire) Quota spettante su intero Quota impegnata Quota che stanziamento 1988 in acconto si impegna Regioni e (169 mld) secondo con D.M. 035 a conguaglio province autonome nuovi coefficienti del 29-11-1988 devoluzioni 1988 -- -- -- -- Col. 1 Col. 2 Col. 3 Trento 2.408.250 1.852.500 555.750 Bolzano 2.720.900 2.093.000 627.900 Valle d'Aosta 2.742.870 1.891.500 851.370 Piemonte 12.825.410 10.069.800 2.755.610 Liguria 5.208.580 4.104.100 1.104.480 Lombardia 15.277.600 12.171.900 3.105.700 Veneto 6.420.310 5.107.700 1.312.610 Friuli-V.Giulia 3.968.120 3.134.300 833.820 Emilia-Romagna 7.518.810 5.881.200 1.637.610 Marche 5.676.710 4.426.500 1.250.210 Toscana 10.297.170 8.073.000 2.224.170 Umbria 7.964.970 6.267.300 1.697.670 Lazio 6.895.200 6.575.400 319.800 Abruzzo 8.431.410 6.683.300 1.748.110 Molise 4.077.970 3.088.800 989.170 Campania 10.423.920 8.695.700 1.728.220 Puglia 4.997.330 3.916.900 1.080.430 Basilicata 7.863.570 6.085.300 1.778.270 Calabria 12.664.860 9.391.200 3.273.660 Sicilia 14.424.150 7.822.100 6.602.050 Sardegna 16.191.890 12.668.500 3.523.390 ----------- ----------- --------- Totale. . . 169.000.000 130.000.000 39.000.000