AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( .... )) Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 marzo 1989, n. 113". Il D.L. n. 113/1989, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (v. comunicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 124 del 30 maggio 1989) recava norme pressoche' corrispondenti a quelle del decreto-legge qui pubblicato. La legge di conversione del presente decreto, oltre a convertire il decreto (art. 1), contiene anche un altro articolo (art. 2) il cui testo e' riportato in appendice sotto il riferimento alla nota (a) all'art. 5. Art. 1. 1. I tesorieri delle regioni e delle unita' sanitarie locali sono autorizzati a concedere, anche in deroga alle loro norme statutarie, anticipazioni straordinarie di cassa entro il limite dell'importo della spesa sanitaria relativa agli anni 1985 e 1986, finanziabile con operazioni di mutuo con la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456 (a), al netto delle somme gia' erogate dalla Cassa depositi e prestiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. L'anticipazione e' attivata da ogni singolo tesoriere per l'importo all'uopo comunicato dalla regione al proprio tesoriere ed a quelli delle unita' sanitarie locali. L'ammontare complessivo delle anticipazioni non potra' superare l'importo autorizzato dal Ministero del tesoro per ogni singola regione. Fino al 31 dicembre 1989 alle anticipazioni si applicano le condizioni previste dalle rispettive convenzioni di tesoreria, con onere a carico del bilancio dello Stato. 3. Le anticipazioni sono versate a cura dei tesorieri, in unica soluzione, sul conto corrente generale infruttifero che ciascuna regione intrattiene con la Tesoreria centrale dello Stato e, per quanto riguarda le unita' sanitarie locali, nelle rispettive contabilita' speciali infruttifere aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. 4. Il Ministro del tesoro concede le autorizzazioni di cui al comma 2 sulla base delle domande di mutuo prodotte dalle regioni ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 6, del decreto-legge di cui al comma 1 (a) e dell'articolo 2 del decreto-legge 30 novembre 1988, n. 514, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 23 (b). 5. L'esposizione debitoria delle regioni e delle unita' sanitarie locali, nei confronti dei rispettivi tesorieri, in relazione alle anticipazioni concesse, e' assunta a carico del bilancio dello Stato ed e' regolata, entro il limite di lire 3.000 miliardi, mediante rilascio ai tesorieri di titoli di Stato aventi valuta 1 gennaio 1990 e al tasso di interesse nonche' alle condizioni di emissione pari a quelli vigenti sul mercato, per titoli corrispondenti, alla data stessa.
(a) Il testo dell'art. 3, commi 1, 2 e 6, del D.L. n. 382/1987 (Misure necessarie per il ripiano dei bilanci delle unita' sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986 nonche' per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri) e' il seguente: "1. La maggiore spesa derivante dalle risultanze della determinazione di cui al comma 1 dell'articolo 1 e' finanziata dalle regioni e dalle province autonome mediante impiego della somma eventualmente non utilizzata a valere sulla quota degli esercizi finanziari 1985 e 1986 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente e, per la differenza, mediante operazioni di mutuo con la Cassa depositi e prestiti secondo criteri e procedure stabiliti con uno o piu' decreti del Ministro del tesoro. 2. La domanda di mutuo da parte delle regioni e delle province autonome deve essere trasmessa contestualmente all'invio dell'atto di cui al comma 1 dell'articolo 1. L'onere di ammortamento dei predetti mutui e' assunto a carico del bilancio dello Stato. Non si applicano i limiti per l'assunzione di mutui previsti dalle vigenti disposizioni per le regioni e le province autonome. (Omissis) 6. In alternativa alle anticipazioni di cui al comma 5, le regioni e le province autonome possono richiedere, con domanda motivata da inviarsi alla Cassa depositi e prestiti, nonche' ai Ministeri del tesoro e della sanita', che ne autorizzano la relativa concessione, un mutuo in via di anticipazione rispetto alla definitiva operazione di ripianamento. Detto mutuo non puo' superare la misura del 40 per cento del disavanzo presunto risultante per ciascuno degli anni 1985 e 1986, dalle documentazioni contabili relative ai due predetti esercizi". (b) Il testo dell'art. 2 del D.L. n. 514/1988 (Misure urgenti in materia sanitaria, nonche' per il ripiano dei disavanzi di bilancio delle unita' sanitarie locali e della Croce rossa italiana) e' il seguente: "Art. 2 (( (Anticipazione sui mutui a ripianamento dei disavanzi dei bilanci delle unita' sanitarie locali relativi agli anni 1985 e 1986). )) - 1. In attesa della definizione delle operazioni di ripianamento di cui all'art. 3, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456, le regioni e le province autonome, per fronteggiare le improcrastinabili esigenze di cassa connesse all'espletamento delle funzioni del Servizio sanitario nazionale, possono richiedere, con i criteri e le procedure previsti dal predetto articolo, la concessione di un ulteriore mutuo in via di anticipazione nella misura massima del 40 per cento dei disavanzi dei bilanci delle unita' sanitarie locali per ciascuno degli anni 1985 e 1986".