AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
  Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( .... ))
Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti
giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 marzo 1989, n. 113".
Il D.L. n. 113/1989, non convertito in legge per decorrenza dei
termini costituzionali (v. comunicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 124 del 30 maggio 1989) recava norme pressoche'
corrispondenti a quelle del decreto-legge qui pubblicato.
La legge di conversione del presente decreto, oltre a convertire il
decreto (art. 1), contiene anche un altro articolo (art. 2) il cui
testo e' riportato in appendice sotto il riferimento alla nota (a)
                        all'art. 5.   Art. 1.
  1.  I  tesorieri delle regioni e delle unita' sanitarie locali sono
autorizzati a concedere, anche in deroga alle loro norme  statutarie,
anticipazioni  straordinarie  di  cassa  entro il limite dell'importo
della spesa sanitaria relativa agli anni 1985  e  1986,  finanziabile
con  operazioni  di  mutuo  con la Cassa depositi e prestiti ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge  19  settembre  1987,  n.
382,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n.
456 (a), al netto delle somme gia' erogate  dalla  Cassa  depositi  e
prestiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2.  L'anticipazione  e'  attivata  da  ogni  singolo  tesoriere per
l'importo all'uopo comunicato dalla regione al proprio tesoriere ed a
quelli  delle  unita' sanitarie locali. L'ammontare complessivo delle
anticipazioni non potra' superare l'importo autorizzato dal Ministero
del  tesoro  per  ogni singola regione. Fino al 31 dicembre 1989 alle
anticipazioni si applicano le condizioni  previste  dalle  rispettive
convenzioni  di  tesoreria,  con  onere  a  carico del bilancio dello
Stato.
  3.  Le  anticipazioni  sono  versate a cura dei tesorieri, in unica
soluzione, sul conto  corrente  generale  infruttifero  che  ciascuna
regione  intrattiene  con  la  Tesoreria  centrale dello Stato e, per
quanto  riguarda  le  unita'  sanitarie  locali,   nelle   rispettive
contabilita'  speciali  infruttifere  aperte  presso  le  sezioni  di
tesoreria provinciale dello Stato.
  4. Il Ministro del tesoro concede le autorizzazioni di cui al comma
2 sulla base delle domande di mutuo prodotte dalle regioni  ai  sensi
dell'articolo 3, commi 2 e 6, del decreto-legge di cui al comma 1 (a)
e dell'articolo  2  del  decreto-legge  30  novembre  1988,  n.  514,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 27 gennaio 1989, n. 23
(b).
  5.  L'esposizione  debitoria delle regioni e delle unita' sanitarie
locali, nei confronti dei rispettivi  tesorieri,  in  relazione  alle
anticipazioni  concesse, e' assunta a carico del bilancio dello Stato
ed e' regolata, entro il limite  di  lire  3.000  miliardi,  mediante
rilascio  ai  tesorieri  di  titoli di Stato aventi valuta 1› gennaio
1990 e al tasso di interesse nonche'  alle  condizioni  di  emissione
pari  a  quelli  vigenti sul mercato, per titoli corrispondenti, alla
data stessa.
 
   (a)  Il  testo  dell'art.  3, commi 1, 2 e 6, del D.L. n. 382/1987
(Misure necessarie per il ripiano dei bilanci delle unita'  sanitarie
locali  e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni
1985 e 1986 nonche' per il ripianamento  dei  debiti  degli  ex  enti
ospedalieri) e' il seguente:
   "1.   La   maggiore   spesa   derivante   dalle  risultanze  della
determinazione di cui al comma 1 dell'articolo 1 e' finanziata  dalle
regioni  e  dalle  province  autonome  mediante  impiego  della somma
eventualmente non utilizzata a  valere  sulla  quota  degli  esercizi
finanziari  1985  e  1986  del  Fondo  sanitario  nazionale  di parte
corrente e, per la differenza, mediante operazioni di  mutuo  con  la
Cassa  depositi  e prestiti secondo criteri e procedure stabiliti con
uno o piu' decreti del Ministro del tesoro.
   2.  La  domanda  di  mutuo da parte delle regioni e delle province
autonome deve essere trasmessa contestualmente all'invio dell'atto di
cui  al comma 1 dell'articolo 1. L'onere di ammortamento dei predetti
mutui e' assunto a carico del bilancio dello Stato. Non si  applicano
i   limiti   per   l'assunzione   di  mutui  previsti  dalle  vigenti
disposizioni per le regioni e le province autonome.
   (Omissis)
   6. In alternativa alle anticipazioni di cui al comma 5, le regioni
e le province autonome possono richiedere, con  domanda  motivata  da
inviarsi  alla  Cassa  depositi  e prestiti, nonche' ai Ministeri del
tesoro e della sanita', che ne autorizzano la  relativa  concessione,
un  mutuo in via di anticipazione rispetto alla definitiva operazione
di ripianamento. Detto mutuo non puo' superare la misura del  40  per
cento  del disavanzo presunto risultante per ciascuno degli anni 1985
e 1986, dalle  documentazioni  contabili  relative  ai  due  predetti
esercizi".
   (b)  Il  testo dell'art. 2 del D.L. n. 514/1988 (Misure urgenti in
materia sanitaria, nonche' per il ripiano dei disavanzi  di  bilancio
delle  unita'  sanitarie  locali  e della Croce rossa italiana) e' il
seguente:
   "Art.  2  (( (Anticipazione sui mutui a ripianamento dei disavanzi
dei bilanci delle unita' sanitarie locali relativi agli anni  1985  e
1986).  ))  -  1.  In  attesa  della  definizione delle operazioni di
ripianamento di  cui  all'art.  3,  comma  6,  del  decreto-legge  19
settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1987,  n.  456,  le  regioni  e  le  province  autonome,  per
fronteggiare   le   improcrastinabili   esigenze  di  cassa  connesse
all'espletamento delle funzioni  del  Servizio  sanitario  nazionale,
possono  richiedere,  con  i  criteri  e  le  procedure  previsti dal
predetto articolo, la concessione di un ulteriore  mutuo  in  via  di
anticipazione nella misura massima del 40 per cento dei disavanzi dei
bilanci delle unita' sanitarie locali per ciascuno degli anni 1985  e
1986".