IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo; Considerato che, a termini dell'art. 12 della citata legge, e' stata prevista nei bacini di rilievo nazionale l'istituzione di un'autorita' di bacino e che ne sono stati indicati gli organi nonche' le relative composizioni e funzioni; che, ai sensi della stessa legge, le segreterie tecnico-operative delle autorita' di bacino di rilievo nazionale sono costituite, oltre che da dipendenti dell'Amministrazione dei lavori pubblici, anche da personale designato dalle amministrazioni statali e dalle regioni interessate; Vista la relazione n. 55 in data 1 luglio 1989 con la quale il Ministero dei lavori pubblici ha fornito un quadro analitico della incidenza delle singole regioni insistenti sul bacino idrografico del fiume Adige; Considerato che le regioni il cui territorio e' maggiormente interessato risultano essere il Trentino-Alto Adige ed il Veneto; che, per quanto attiene all'autorita' del bacino dell'Adige, i riferimenti della citata legge n. 183 ai presidenti delle giunte regionali ed ai funzionari regionali devono intendersi effettuati, rispettivamente, ai presidenti delle giunte provinciali ed ai funzionari delle province interessate; Vista la nota n. 56 in data 1 luglio 1989 con la quale il Ministro dei lavori pubblici ha individuato nel provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Trentino-Alto Adige la sede presso la quale istituire l'autorita' di bacino idrografico del fiume Adige; Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione dell'autorita' di bacino del fiume Adige; Decreta: Art. 1. Costituzione dell'autorita' di bacino 1. Ai sensi e per gli effetti della legge 18 maggio 1989, n. 183, e' costituita presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Trentino-Alto Adige, l'autorita' di bacino del fiume Adige.