IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
                                  E
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  6,  comma  2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 24 aprile 1989, n. 144,
che  prevede  la  devoluzione  a  favore delle province del dieci per
cento  delle  somme  riscosse dai comuni a titolo di imposta comunale
per l'esercizio di imprese, arti e professioni nonche' delle relative
sanzioni ed interessi;
  Visto  che  ai  sensi del citato comma 2 le province trattengono il
settanta  per cento delle somme ricevute e versano il restante trenta
per  cento allo Stato per la devoluzione alle regioni negli anni 1989
e  1990, a compensazione della soppressione dell'imposta di soggiorno
disposta con l'art. 10 del predetto decreto-legge n. 66/1989;
  Rilevato  che  le  modalita'  e  i  termini  per l'attuazione delle
disposizioni  di  cui  al  comma 2 gia' richiamato sono stabiliti con
decreto  del  Ministro  dell'interno,  di concerto con i Ministri del
tesoro  e delle finanze, su proposta della commissione di ricerca per
la finanza locale ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge 28 febbraio
1983,  n.  55,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 aprile
1983,  n.  131,  e  successive modificazioni ed integrazioni, sentite
l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani (A.N.C.I.), l'Unione
delle   province   d'Italia  (U.P.I.)  e  l'Unione  nazionale  comuni
comunita' enti montani (U.N.C.E.M.);
  Visto  l'art.  6,  comma  4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 24 aprile 1989, n. 144,
che al fine di conseguire obiettivi di perequazione e di riequilibrio
nella dotazione delle risorse a disposizione dei comuni, ha demandato
al Ministro dell'interno, sentite l'Associazione nazionale dei comuni
italiani  (A.N.C.I.)  e  l'Unione  nazionale  comuni  comunita'  enti
montani  (U.N.C.E.M.),  la  emanazione di un decreto per la riduzione
dei  contributi  erariali  ordinari spettanti agli enti locali per un
importo complessivo massimo di 1.000 miliardi, da trasferire al fondo
perequativo;
  Considerato  che  per  l'attuazione delle disposizioni sopra citate
occorre   disporre,   in   sede   centrale,   degli   elementi  sulle
caratteristiche della base imponibile e sul gettito dell'imposta;
  Visto l'art. 3, commi 1 e 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66,
il  quale prevede che la denuncia ai fini dell'imposta comunale ed il
versamento  relativo e' effettuata, per il 1989, nel mese di luglio e
per gli anni successivi nel mese di giugno;
  Vista  la  proposta  della  commissione  di  ricerca per la finanza
locale;
  Sentite l'A.N.C.I., l'U.P.I. e l'U.N.C.E.M.;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I comuni sono tenuti a provvedere al versamento del dieci per cento
delle  somme riscosse a titolo di imposta comunale per l'esercizio di
imprese,  arti  e  professioni  nonche' di sanzioni ed interessi alle
province,  entro  il 25 settembre 1989, per l'anno 1989. Il dieci per
cento delle somme riscosse successivamente e fino al 31 dicembre 1989
debbono essere versate entro il 15 gennaio 1990.
  Le  province  sono tenute a provvedere al versamento allo Stato del
trenta  per  cento delle somme ricevute entro il successivo 5 ottobre
1989,  per  la  prima  scadenza  ed  entro il 30 gennaio 1990, per la
seconda scadenza.
  Tutti  gli importi da versare sono arrotondati alle mille lire, per
difetto o per eccesso.
  Per gli anni successivi, valgono analoghe scadenze.
  Per  i  versamenti  tardivi,  sono  dovuti  gli  interessi al tasso
riconosciuto  sui  depositi  degli enti locali dalla disciplina della
tesoreria unica.
  I  comuni  che  non eseguono il versamento entro il 30 ottobre 1989
sono altresi' esclusi dall'attribuzione dei contributi perequativi di
cui  all'art.  6,  comma  4,  del  decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66,
indicato in premessa.