IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, che prevede la devoluzione a favore delle province del dieci per cento delle somme riscosse dai comuni a titolo di imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni nonche' delle relative sanzioni ed interessi; Visto che ai sensi del citato comma 2 le province trattengono il settanta per cento delle somme ricevute e versano il restante trenta per cento allo Stato per la devoluzione alle regioni negli anni 1989 e 1990, a compensazione della soppressione dell'imposta di soggiorno disposta con l'art. 10 del predetto decreto-legge n. 66/1989; Rilevato che le modalita' e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 gia' richiamato sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, su proposta della commissione di ricerca per la finanza locale ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modificazioni ed integrazioni, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.), l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.) e l'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (U.N.C.E.M.); Visto l'art. 6, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, che al fine di conseguire obiettivi di perequazione e di riequilibrio nella dotazione delle risorse a disposizione dei comuni, ha demandato al Ministro dell'interno, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e l'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (U.N.C.E.M.), la emanazione di un decreto per la riduzione dei contributi erariali ordinari spettanti agli enti locali per un importo complessivo massimo di 1.000 miliardi, da trasferire al fondo perequativo; Considerato che per l'attuazione delle disposizioni sopra citate occorre disporre, in sede centrale, degli elementi sulle caratteristiche della base imponibile e sul gettito dell'imposta; Visto l'art. 3, commi 1 e 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, il quale prevede che la denuncia ai fini dell'imposta comunale ed il versamento relativo e' effettuata, per il 1989, nel mese di luglio e per gli anni successivi nel mese di giugno; Vista la proposta della commissione di ricerca per la finanza locale; Sentite l'A.N.C.I., l'U.P.I. e l'U.N.C.E.M.; Decreta: Art. 1. I comuni sono tenuti a provvedere al versamento del dieci per cento delle somme riscosse a titolo di imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni nonche' di sanzioni ed interessi alle province, entro il 25 settembre 1989, per l'anno 1989. Il dieci per cento delle somme riscosse successivamente e fino al 31 dicembre 1989 debbono essere versate entro il 15 gennaio 1990. Le province sono tenute a provvedere al versamento allo Stato del trenta per cento delle somme ricevute entro il successivo 5 ottobre 1989, per la prima scadenza ed entro il 30 gennaio 1990, per la seconda scadenza. Tutti gli importi da versare sono arrotondati alle mille lire, per difetto o per eccesso. Per gli anni successivi, valgono analoghe scadenze. Per i versamenti tardivi, sono dovuti gli interessi al tasso riconosciuto sui depositi degli enti locali dalla disciplina della tesoreria unica. I comuni che non eseguono il versamento entro il 30 ottobre 1989 sono altresi' esclusi dall'attribuzione dei contributi perequativi di cui all'art. 6, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, indicato in premessa.