IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, che prevede, nei
confronti dei tecnici sanitari di radiologia medica, una retribuzione
convenzionale  da  fissarsi  annualmente con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro  della
sanita',  su proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL, in
relazione  alla  media  delle  retribuzioni   iniziali,   comprensive
dell'indennita'   integrativa   speciale,  dei  tecnici  sanitari  di
radiologia medica dipendenti da strutture pubbliche;
  Sentita  la  Federazione  nazionale  dei  collegi professionali dei
tecnici sanitari di radiologia medica;
  Vista  la  delibera  del  consiglio  di amministrazione dell'INAIL,
adottata nella seduta del 20 luglio 1988, che ha proposto  le  misure
retributive annue da applicarsi nei confronti dei tecnici sanitari di
radiologia per gli anni 1986 e 1987;
  Sentita  la  Federazione  nazionale  dei  collegi professionali dei
tecnici sanitari di radiologia medica;
  Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1987;
  Ritenuta la necessita' di approvare le suddette retribuzioni;
                               Decreta:
  La  retribuzione  convenzionale  annua  da  assumersi a base per la
liquidazione delle rendite nei  confronti  dei  tecnici  sanitari  di
radiologia medica, e' fissata nelle seguenti misure:
   per l'anno 1986: L 18.072.803;
   per l'anno 1987: L. 19.761.699.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 2 giugno 1989
                                          p. Il Ministro del lavoro
                                         e della previdenza sociale
                                                    CARLOTTO
Il Ministro della sanita'
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