IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unita' locale dei servizi sanitari sociali e scolastici n. 6 di Larino in data 20 febbraio 1986, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attivita' di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso il presidio ospedaliero "G. Vietri" di Larino; Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanita' in data 20 gennaio 1989; Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanita' in data 23 maggio 1989; Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge; Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante; Decreta: Art. 1. Il presidio ospedaliero "G. Vietri" di Larino e' autorizzato alle attivita' di: a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico; b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente all'estero.