La presente circolare disciplina sulla base della legge 14 agosto 1967, e successive modificazioni, ed in attesa della entrata in vigore della legge di riforma del settore, gli interventi finanziari che lo Stato opera - con riguardo a ciascun anno solare - utilizzando la quota del Fondo unico dello Spettacolo di cui all'art. 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163, a favore delle manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto, alle istituzioni concertistiche orchestrali, ai festivals nazionali ed internazionali, ai concorsi di composizione ed esecuzione musicale e ai corsi di avviamento e perfezionamento professionale, alle stagioni liriche sperimentali, alle rassegne musicali e ai complessi bandistici nonche' alle iniziative ed agli enti di promozione musicale. Art. 1. Istanze di sovvenzione e relativa documentazione Al fine di consentire la necessaria programmazione dell'intervento statale, le domande, per l'ammissione alle provvidenze previste a favore delle sopraindicate attivita' musicali e di danza redatte in due esemplari, di cui uno in carta legale e con espressa indicazione e sottoscrizione della persona all'uopo legittimate (sono esenti dall'uso della carta legale i soggetti di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642), debbono essere inviate o presentate al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Via della Ferratella, 51 - 00184 Roma, entro il termine del 30 novembre. Ai fini dell'ammissione ai contributi statali, i soggetti interessati dovranno, altresi', completare entro il 31 gennaio e 31 marzo per le attivita' previste rispettivamente per il primo e il secondo semestre la documentazione richiesta - anch'essa in duplice copia - nei successivi articoli per ogni singolo settore. La documentazione riguardante le attivita' progettate per l'arco dell'intero anno dovra' essere completata entro il 31 gennaio. Si considera prodotta in tempo utile la documentazione - inclusa la domanda di sovvenzione - spedita a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro i termini sopraindicati. Le istanze inviate o regolarizzate oltre i termini indicati potranno essere sottoposte, per ogni singolo settore, al parere della commissione centrale per la musica solo a documentato consuntivo anche provvisorio dell'attivita' svolta nell'anno e dopo che la stessa commissione si sia espressa in ordine a tutte le istanze pervenute e regolarizzate nei termini prescritti e comunque, nei limiti delle residue disponibilita' di bilancio. In sede di assegnazione della sovvenzione l'Amministrazione, sentita la commissione centrale per la musica, ha la facolta' qualora ritenga che possa essere svolto, nei limiti della sovvenzione medesima, un programma adeguato - di commisurare la sovvenzione stessa ad un'attivita' minore di quella preventivata, anche con conseguenti contrazioni delle voci di spesa.