La  presente  circolare disciplina sulla base della legge 14 agosto
1967, e successive modificazioni,  ed  in  attesa  della  entrata  in
vigore  della legge di riforma del settore, gli interventi finanziari
che lo Stato opera - con riguardo a ciascun anno solare - utilizzando
la  quota  del  Fondo unico dello Spettacolo di cui all'art. 13 della
legge 30 aprile 1985, n. 163, a favore delle manifestazioni  liriche,
concertistiche, corali e di balletto, alle istituzioni concertistiche
orchestrali, ai festivals nazionali ed internazionali, ai concorsi di
composizione  ed  esecuzione  musicale  e  ai  corsi  di avviamento e
perfezionamento professionale, alle  stagioni  liriche  sperimentali,
alle  rassegne  musicali  e  ai  complessi  bandistici  nonche'  alle
iniziative ed agli enti di promozione musicale.
                               Art. 1.
           Istanze di sovvenzione e relativa documentazione
   Al fine di consentire la necessaria programmazione dell'intervento
statale, le domande, per l'ammissione  alle  provvidenze  previste  a
favore  delle  sopraindicate attivita' musicali e di danza redatte in
due esemplari, di cui uno in carta legale e con espressa  indicazione
e  sottoscrizione  della  persona  all'uopo  legittimate (sono esenti
dall'uso della carta legale i soggetti di cui all'art. 1 del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 642), debbono
essere  inviate  o  presentate  al  Ministero  del  turismo  e  dello
spettacolo   -  Direzione  generale  dello  spettacolo  -  Via  della
Ferratella, 51 - 00184 Roma, entro il termine del 30 novembre.
  Ai   fini   dell'ammissione   ai  contributi  statali,  i  soggetti
interessati dovranno, altresi', completare entro il 31 gennaio  e  31
marzo  per  le  attivita'  previste rispettivamente per il primo e il
secondo semestre la documentazione richiesta - anch'essa  in  duplice
copia - nei successivi articoli per ogni singolo settore.
  La  documentazione  riguardante  le attivita' progettate per l'arco
dell'intero anno dovra' essere completata entro  il  31  gennaio.  Si
considera  prodotta  in  tempo  utile  la documentazione - inclusa la
domanda di sovvenzione - spedita a mezzo raccomandata, con avviso  di
ricevimento, entro i termini sopraindicati.
  Le  istanze  inviate  o  regolarizzate  oltre  i  termini  indicati
potranno essere sottoposte, per ogni singolo settore, al parere della
commissione  centrale  per  la  musica  solo a documentato consuntivo
anche provvisorio dell'attivita'  svolta  nell'anno  e  dopo  che  la
stessa  commissione  si  sia  espressa  in  ordine a tutte le istanze
pervenute e regolarizzate nei  termini  prescritti  e  comunque,  nei
limiti delle residue disponibilita' di bilancio.
  In   sede  di  assegnazione  della  sovvenzione  l'Amministrazione,
sentita la commissione centrale per la musica, ha la facolta' qualora
ritenga  che  possa  essere  svolto,  nei  limiti  della  sovvenzione
medesima, un programma  adeguato  -  di  commisurare  la  sovvenzione
stessa  ad  un'attivita'  minore  di  quella  preventivata, anche con
conseguenti contrazioni delle voci di spesa.