IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici; Visto il quarto comma dell'art. 2 della predetta legge n. 720/84, con il quale si stabilisce che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle tabelle A e B annesse alla legge medesima; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 febbraio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1989, con il quale si e' provveduto alla modifica delle tabelle A e B annesse alla citata legge n. 720/84; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 aprile 1989, con il quale la decorrenza dell'entrata in funzione del sistema di tesoreria unica per i nuovi enti inseriti nella tabella A e' fissata al 1 ottobre 1989; Ritenuto che occorre inserire nella tabella A l'ente Mostra d'Oltremare di Napoli, in considerazione del fatto che l'ente stesso ha natura giuridica pubblica e gode di flussi finanziari provenienti dal bilancio dello Stato; Ritenuta la necessita' di includere nella tabella A i dipartimenti universitari, istituzioni che pur dipendenti dalle universita' statali operano con bilancio autonomo; Ritenuta, altresi', la necessita' di includere nella predetta tabella A la "Riserva fondo lire UNRRA", organismo avente connotazione pubblica; Considerata l'opportunita' di escludere dalla tabella A l'Ente siciliano di elettricita', in quanto incorporato nell'Ente di sviluppo agricolo - E.S.A. gia' ricompreso nell'assoggettata categoria degli "Enti regionali di sviluppo agricolo"; Ritenuta l'opportunita' di modificare la dizione della categoria "Universita' statali, istituti istruzione universitaria, I.DI.S.U. e I.S.U." in "Universita' statali, istituti istruzione universitaria, opere universitarie statali, enti ed organismi per il diritto allo studio a carattere regionale", in considerazione del fatto che in talune regioni continuano ancora a sussistere le opere universitarie statali e che gli enti per il diritto allo studio - subentrati alle predette opere - hanno assunto denominazioni diverse nelle varie regioni; Considerato che l'inclusione del CONI e delle federazioni sportive nazionali nella tabella B annessa alla citata legge n. 720/84 meglio risponde alle esigenze di tener conto della peculiare attivita' degli enti medesimi, svolta attraverso numerose strutture periferiche che avvalendosi dell'opera di personale anche volontario - provvedono a pagamenti immediati di spese anche in giorni festivi ed in luoghi non serviti da sportelli bancari; Su proposta del Ministro del tesoro; Decreta: Art. 1. Sono inseriti nella tabella A, annessa alla legge n. 720/84 citata nelle premesse cosi' come modificata con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 1989, l'ente Mostra d'Oltremare di Napoli, i dipartimenti delle universita' statali e la "Riserva fondo lire UNRRA".