IL PRESIDENTE
                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista  la  legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione
del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici;
  Visto  il  quarto comma dell'art. 2 della predetta legge n. 720/84,
con il quale  si  stabilisce  che  con  decreti  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  si  provvede  alle  occorrenti modifiche ed
integrazioni alle tabelle A e B annesse alla legge medesima;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
3 febbraio 1989, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  30  del  6
febbraio  1989,  con  il  quale  si e' provveduto alla modifica delle
tabelle A e B annesse alla citata legge n. 720/84;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
18 aprile 1989, con il quale la decorrenza dell'entrata  in  funzione
del  sistema  di  tesoreria  unica  per  i  nuovi enti inseriti nella
tabella A e' fissata al 1› ottobre 1989;
  Ritenuto  che  occorre  inserire  nella  tabella  A  l'ente  Mostra
d'Oltremare di Napoli, in considerazione del fatto che l'ente  stesso
ha  natura giuridica pubblica e gode di flussi finanziari provenienti
dal bilancio dello Stato;
  Ritenuta  la necessita' di includere nella tabella A i dipartimenti
universitari,  istituzioni  che  pur  dipendenti  dalle   universita'
statali operano con bilancio autonomo;
  Ritenuta,  altresi',  la  necessita'  di  includere  nella predetta
tabella  A  la  "Riserva  fondo   lire   UNRRA",   organismo   avente
connotazione pubblica;
  Considerata  l'opportunita'  di  escludere  dalla  tabella A l'Ente
siciliano  di  elettricita',  in  quanto  incorporato  nell'Ente   di
sviluppo   agricolo   -   E.S.A.  gia'  ricompreso  nell'assoggettata
categoria degli "Enti regionali di sviluppo agricolo";
  Ritenuta  l'opportunita'  di  modificare la dizione della categoria
"Universita' statali, istituti istruzione universitaria, I.DI.S.U.  e
I.S.U."  in  "Universita' statali, istituti istruzione universitaria,
opere universitarie statali, enti ed organismi per  il  diritto  allo
studio  a  carattere  regionale",  in considerazione del fatto che in
talune regioni continuano ancora a sussistere le opere  universitarie
statali  e  che gli enti per il diritto allo studio - subentrati alle
predette opere - hanno  assunto  denominazioni  diverse  nelle  varie
regioni;
  Considerato  che l'inclusione del CONI e delle federazioni sportive
nazionali nella tabella B annessa alla citata legge n. 720/84  meglio
risponde alle esigenze di tener conto della peculiare attivita' degli
enti medesimi, svolta attraverso numerose strutture periferiche che
avvalendosi  dell'opera  di personale anche volontario - provvedono a
pagamenti immediati di spese anche in giorni festivi ed in luoghi non
serviti da sportelli bancari;
  Su proposta del Ministro del tesoro;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono  inseriti nella tabella A, annessa alla legge n. 720/84 citata
nelle premesse cosi' come modificata con il  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 1989, l'ente Mostra d'Oltremare
di Napoli, i dipartimenti delle universita'  statali  e  la  "Riserva
fondo lire UNRRA".