IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  il  regolamento  CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio
1979, che stabilisce le norme  generali  per  la  designazione  e  la
presentazione dei vini e dei mosti di uve;
  Visto in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che
demanda agli Stati membri la possibilita'  di  rendere  obbligatoria,
vietare  o  limitare  l'utilizzazione  di  alcune  indicazioni  nella
designazione dei vini da tavola con indicazione  geografica  prodotti
nel proprio territorio;
  Visto  il  proprio  decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla
designazione e presentazione  dei  vini  da  tavola  con  indicazione
geografica;
  Visto   il   proprio  decreto  2  novembre  1978  contenente  norme
complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;
  Visto  il  proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso
di riferimenti aggiuntivi ai fini  della  designazione  dei  vini  da
tavola con indicazione geografica;
  Visto   il   proprio  decreto  9  dicembre  1983  contenente  norme
integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il
riconoscimento dell'indicazione geografica "Castelli  Romani"  per  i
vini  da tavola, la delimitazione della relativa zona di produzione e
l'autorizzazione all'uso di riferimenti ed indicazioni aggiuntivi;
  Visto il parere espresso dalla regione Lazio;
  Visto  il  parere  del  comitato  nazionale  per  la  tutela  delle
denominazioni di origine dei vini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 159 dell'8 luglio 1988;
  Viste  le  istanze presentate dagli interessati avverso il suddetto
parere del Comitato nazionale per la tutela  delle  denominazioni  di
origine dei vini;
  Ritenuta l'opportunita', in relazione alla realta' ed alle esigenze
connesse  alla  situazione  vitivinicola  locale,  di  provvedere  al
riconoscimento  della  indicazione geografica "Castelli Romani" per i
vini da tavola, alla delimitazione della relativa zona di  produzione
e   all'autorizzazione   all'uso   di   riferimenti   ed  indicazioni
aggiuntivi;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E' riconosciuta l'indicazione geografica "Castelli Romani" per vini
da tavola.
  La  zona  di provenienza delle uve atte a produrre i vini da tavola
di cui  al  precedente  comma  comprende  in  tutto  o  in  parte  il
territorio  dei  seguenti  comuni  ricadenti nelle province di Roma e
Latina.
  Provincia di Roma:
   interamente  compresi:  Albano  Laziale,  Ariccia, Castelgandolfo,
Ciampino, Colonna, Frascati, Genzano di Roma, Grottaferrata, Lanuvio,
Lariano,  Marino,  Monteporzio  Catone,  Nemi,  Rocca  di Papa, Rocca
Priora, Velletri e Zagarolo;
   parzialmente  compresi:  Ardea,  Artena, Montecompatri, Pomezia, e
Roma.
  Provincia di Latina:
   comune di Cori nella sua interezza;
   Cisterna di Latina ed Aprilia parzialmente compresi.
  La  delimitazione della zona di provenienza stessa viene di seguito
descritta:
   il  perimetro,  partendo  in  senso  antiorario, in comune di Roma
dall'incrocio della via Casilina con il G.R.A.,  segue  in  direzione
sud-ovest  il  percorso  di quest'ultimo sino all'incrocio con la via
Laurentina, deviando verso sud segue la via Laurentina sino al  punto
di  incrocio  (km  28,500  circa)  di quest'ultima con la s.s. n. 148
Pontina in comune di Ardea e prosegue verso sud-est  costeggiando  la
medesima  sino  al  punto d'incrocio con la via Nettunense dal quale,
seguendo la stessa via Nettunense, in  direzione  nord  raggiunge  il
confine  provinciale  Roma-Latina  che  segue  verso sud sino a ponte
Guardapassi in comune di Aprilia. Continua in direttrice est lungo il
confine  provinciale  sino  a  raggiungere la ferrovia Roma-Napoli in
localita' Colle dei Marchigiani in  comune  di  Cisterna  di  Latina.
Segue  la ferrovia Roma-Napoli in direzione sud-est sino all'incrocio
con il fosso di Cisterna.  Risale  lungo  il  fosso  di  Cisterna  in
direzione  nord  sino all'incrocio con la strada Cisterna-Cori. Segue
tale strada in direzione nord-est sino all'incrocio  con  il  confine
comunale  di  Cori  in  localita' Ponte Teppia dal quale, proseguendo
lungo il confine del territorio  del  comune  di  Cori,  dapprima  in
direzione  sud, poi sud-est, quindi verso nord e nord-ovest raggiunge
il    confine    provinciale    in    prossimita'    della     strada
Giulianello-Artena.  Segue  il confine provinciale in direzione ovest
sino a raggiungere il confine tra i comuni di Artena  e  Lariano  nei
pressi  della  Fontana  Mastrangelo.  Prosegue  poi,  lungo i confini
comunali di Lariano, Rocca di Papa, Rocca Priora sino alla  localita'
Colle  di  Fuori.  Procede, quindi, verso nord sulla strada Valle dei
Gocchi, dalla quale prosegue lungo il confine del territorio comunale
di  Zagarolo,  dapprima  in  direzione  nord-est,  poi  in  direzione
nord-ovest, quindi, in localita' Corzanello, in  direzione  sud  sino
alla  localita'  Casella.  Da  tale  localita'  lascia il confine del
comune  di  Zagarolo  per  discendere  verso  sud-ovest   sulla   via
dell'Acquafelice sino al ponte di Pantano dove si raccorda con la via
Casilina al km 21,00.  Percorre la via  Casilina  in  direzione  Roma
sino ad incrociare il G.R.A.