IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 355/79 del Consiglio del 5 febbraio
1979, che stabilisce le norme  generali  per  la  designazione  e  la
presentazione dei vini e dei mosti di uve;
  Visto in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che
demanda agli Stati membri la possibilita'  di  rendere  obbligatoria,
vietare  o  limitare  l'utilizzazione  di  alcune  indicazioni  nella
designazione dei vini da tavola con indicazione  geografica  prodotti
nel proprio territorio;
  Visto  il  proprio  decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla
designazione e presentazione  dei  vini  da  tavola  con  indicazione
geografica;
  Visto   il   proprio  decreto  2  novembre  1978  contenente  norme
complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;
  Visto  il  proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso
di riferimenti aggiuntivi ai fini  della  designazione  dei  vini  da
tavola con indicazione geografica;
  Visto   il   proprio  decreto  9  dicembre  1983  contenente  norme
integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il
riconoscimento dell'indicazione geografica  "Lazio"  per  i  vini  da
tavola,   la  delimitazione  della  relativa  zona  di  produzione  e
l'autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive e di riferimenti a
nomi di vitigni;
  Visto il parere espresso dalla regione Lazio;
  Visto  il proprio parere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141
del 17 giugno 1988;
  Viste  le  istanze  presentate dagli interessati ad integrazione di
quanto disposto dal suddetto parere;
  Ritenuta l'opportunita', in relazione alla realta' ed alle esigenze
connesse  alla  situazione  vitivinicola  locale,  di  provvedere  al
riconoscimento  della  indicazione  geografica  "Lazio" per i vini da
tavola, alla  delimitazione  della  relativa  zona  di  produzione  e
all'autorizzazione  all'uso di indicazioni aggiuntive e riferimenti a
nomi di vitigni;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E'   riconosciuta  l'indicazione  geografica  dei  vini  da  tavola
"Lazio".
  La  zona  di provenienza delle uve atte a produrre i vini di cui al
precedente comma si identifica con l'intero territorio amministrativo
della regione Lazio.