AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )) Art. 1. (( 1. Per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno di )) (( cui all'articolo 10, secondo comma, del decreto del Presidente )) (( della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340 (a), nonche' per quello )) (( proveniente dai ruoli della Polizia di Stato ed inquadrato )) (( nelle qualifiche di cui alla citata disposizione, i relativi )) (( profili professionali e le corrispondenze previste )) (( dall'articolo 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. )) (( 312 (b), sono identificati da una commissione paritetica, )) (( costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei )) (( Ministri, composta da un Sottosegretario di Stato per )) (( l'interno, che la presiede, da tre dirigenti in servizio, )) (( rispettivamente, presso il Ministero dell'interno, il )) (( Dipartimento per la funzione pubblica ed il Ministero del )) (( tesoro e da tre rappresentanti del personale designati dalle )) (( organizzazioni sindacali di categoria maggiormente )) (( rappresentative sul piano nazionale. )) (( 2. Nella prima applicazione del presente decreto gli )) (( inquadramenti nei profili professionali del personale di cui )) (( al comma 1 sono effettuati con decreto del Ministro )) (( dell'interno, con le medesime decorrenze e con i medesimi )) (( criteri previsti per la generalita' del personale statale a )) (( norma del citato articolo 4, ottavo comma, della legge 11 )) (( luglio 1980, n. 312 )) (b). (( Alle eventuali successive )) (( modifiche ed integrazioni dei profili professionali, di cui al )) (( comma 1, si provvede con la procedura ivi indicata. )) (( 3. (Soppresso dalla legge di conversione). )) 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato rispettivamente in lire 1.600 milioni per l'anno 1989, in lire 6.850 milioni per l'anno 1990 ed in lire 1.700 milioni per l'anno 1991 si provvede: quanto a lire 1.200 milioni per il 1989, a lire 5.650 milioni per il 1990 ed a lire 1.300 milioni per il 1991 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1016 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1989 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi; quanto a lire 400 milioni per il 1989, a lire 1.200 milioni per il 1990 ed a lire 400 milioini per il 1991 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2520 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1989 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
(a) Il secondo comma dell'art. 10 del D.P.R. n. 340/1982 (Ordinamento del personale e organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno) prevede che: "Per il personale di cui alla tabella II (personale non appartenente alle qualifiche dirigenziali, n.d.r. ) i profili professionali, in attesa della attuazione di quanto disposto dagli articoli 3 e 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono transitoriamente definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica, sentito il parere di una apposita commissione composta da un Sottosegretario di Stato all'interno, che la presiede, da quattro dirigenti dell'Amministrazione civile dell'interno, da due dirigenti della funzione pubblica e due del Ministero del tesoro". (b) L'ottavo comma dell'art. 4 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) prevede che: "Il personale le cui attribuzioni, in base alla qualifica rivestita, corrispondono a quelle risultanti, per le nuove qualifiche, dai profili professionali di cui al precedente art. 3, e' inquadrato nelle qualifiche medesime, anche in soprannumero. Ove manchi una esatta corrispondenza di mansioni, si ha riguardo, ai fini dell'inquadramento, al profilo assimilabile della stessa qualifica".