IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1969,
n. 987, recante modificazioni all'ordinamento didattico del corso  di
laurea in medicina veterinaria;
  Vista  la  direttiva  del  Consiglio  delle  Comunita'  europee  n.
78/1026/CEE  del  18  dicembre   1978,   concernente   il   reciproco
riconoscimento   dei   diplomi,   certificati   ed  altri  titoli  di
veterinario e comportante misure destinate ad  agevolare  l'esercizio
effettivo  del  diritto  di  stabilimento  e di libera prestazione di
servizi;
  Vista  la  direttiva  del  Consiglio  delle  comunita'  europee  n.
78/1027/CEE del 18 dicembre 1978, concernente il coordinamento  delle
disposizioni  legislative,  regolamentari  ed  amministrative  per le
attivita' di veterinario, ed in particolare  l'art.  3,  e  visto  il
relativo   allegato   contenente   "il  programma  di  studi  per  il
veterinario";
  Vista la direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 81/1057
del 14 dicembre 1981;
  Vista  la sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee
del 18 settembre 1984 nella causa n. 221/83, con la  quale  la  Corte
stessa  ha  dichiarato  e  statuito  che  la Repubblica italiana, non
adottando entro i termini stabiliti  i  provvedimenti  necessari  per
conformarsi  alla  direttiva  del  Consiglio  18  dicembre  1978,  n.
78/1026, e' venuta meno agli obblighi che le incombono in  forza  del
trattato  e che la Repubblica italiana, non provvedendo alla completa
attuazione della direttiva del Consiglio del  18  dicembre  1978,  n.
1027, con l'omettere di prescrivere l'insegnamento obbligatorio delle
materie denominate  "etologia  e  protezione  animale"  e  "igiene  e
tecnologia  alimentare"  nell'ambito del suo programma di studi per i
veterinari, e' venuta meno agli obblighi che le  incombono  in  forza
del trattato;
  Vista  le  legge 8 novembre 1984, n. 750, concernente il diritto di
stabilimento e libera prestazione di servizi da parte dei  veterinari
cittadini degli Stati membri della Comunita' economica europea;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1986, n.
947, recante modificazioni  all'ordinamento  didattico  universitario
relativamente  al  corso  di laurea in medicina veterinaria, adottato
"al fine di meglio adeguare gli studi di  medicina  veterinaria  alle
esigenze  attuali  delle  scienze  veterinarie"  ed in considerazione
dell'opportunita' di "adeguare gli studi  in  parola  alle  direttive
CEE";
  Visti  in  particolare  gli articoli 2 e 5 del predetto decreto del
Presidente della Repubblica;
  Considerato che nella tabella XXXIII relativa al corso di laurea in
medicina  veterinaria,  allegata  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  stesso,  figurano le discipline di "etologia e protezione
animale" e "igiene e tecnologia alimentare";
  Visto  il parere formulato dal Consiglio universitario nazionale in
data 20 febbraio 1988 (prot. 77 del 15 marzo 1988);
  Vista la nota n. 5343 del 2 maggio 1988 inviata dal vice-presidente
della commissione delle Comunita' europee al  Ministro  degli  affari
esteri;
  Considerato  che  nella  suddetta  nota  il  vice-presidente  della
commissione delle Comunita' europee fa presente:
    a)  come  con  l'esecuzione  tardiva,  mediante  il  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 agosto 1986, n.  947,  della  sentenza
della  Corte  di giustizia, aggravata dalle modalita' di applicazione
dello stesso decreto - e cioe' la possibilita' per gli studenti  gia'
iscritti  di  proseguire  gli  studi in base al programma precedente,
possibilita' prevista all'art. 5 del decreto in parola -, l'Italia e'
venuta meno agli obblighi che ad essa incombono a norma dell'art. 171
del trattato CEE di conformarsi alla sentenza della Corte;
    b)  come  i  titolari dei diplomi di veterinario italiani possono
ottenere il riconoscimento negli altri Stati membri  o  se  attestano
una  formazione  conforme  alla  direttiva  n. 78/1027/CEE o se siano
titolari di diplomi non conformi che beneficiano  delle  disposizioni
relative  ai  diritti acquisiti, se cioe' hanno iniziato i loro studi
al piu' tardi nell'anno accademico 1980-81;
    c)  che  la  commissione  delle  Comunita' europee ha proposto al
Consiglio dei Ministri delle Comunita' di risolvere il  problema  per
via  legislativa  ma solo per gli studenti che hanno iniziato la loro
formazione  prima  del  1›  gennaio  1985,  in  considerazione  delle
difficolta'  tecniche  che  le  autorita' italiane incontrerebbero se
dovessero richiamare gli studenti gia' titolari  di  un  diploma  per
dispensare  loro  l'insegnamento  delle  due  materie  in parola o se
dovessero rendere obbligatorio l'insegnamento di tali materie per gli
studenti che hanno quasi terminato i loro studi;
    d)  come,  per  i  motivi  sopra indicati e indipendentemente dal
seguito che il Consiglio dei Ministri delle Comunita'  europee  dara'
alla sua proposta, la commissione ritenga che l'Italia abbia commesso
un'infrazione  al  diritto  comunitario  non  dispensando  a   titolo
obbligatorio  la  formazione nelle due materie predette agli studenti
che iniziano o che hanno iniziato  la  loro  formazione  dopo  il  31
dicembre 1984;
  Considerata   la   necessita'   di   riparare  a  tale  infrazione,
introducendo per gli studenti iscritti al primo  anno  del  corso  di
laurea in medicina veterinaria a partire dall'anno accademico 1985-86
l'obbligo di sostenere gli esami degli insegnamenti  di  "etologia  e
protezione animale" e "igiene e tecnologia alimentare".
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
  Gli studenti iscritti al primo anno del corso di laurea in medicina
veterinaria a  partire  dall'anno  accademico  1985-86  devono  avere
comunque sostenuto, ai fini del conseguimento della laurea, gli esami
dei due insegnamenti:
   etologia e protezione animale;
   igiene e tecnologia alimentare.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 5 aprile 1989
                               COSSIGA
                                  GALLONI, Ministro della pubblica
                                  istruzione
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 maggio 1989
Registro n. 29 Istruzione, foglio n. 244