IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione
del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici;
  Visto  il  regio  decreto  15  novembre  1923, n. 2440, riguardante
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale  dello Stato ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che
ha approvato il relativo regolamento;
  Visto  l'art.  19,  commi  ventesimo  e ventunesimo, della legge 22
dicembre 1984, n. 887, concernente disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985);
  Visti  i  decreti  ministeriali  26 luglio 1985 e 22 novembre 1985,
pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale  n.  179  del  31
luglio  1985  e n. 284 del 3 dicembre 1985, riguardanti i criteri, le
condizioni e le  modalita'  di  attuazione  e  di  funzionamento  del
sistema di tesoreria unica;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
3 febbraio 1989, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  30  del  6
febbraio  1989,  con  il  quale sono state apportate modificazioni ed
integrazioni alle tabelle A e B annesse alla  legge  n.  720  del  29
ottobre 1984, sopra richiamata;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
18 aprile 1989, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  92  del  20
aprile  1989,  con  il  quale  e' stata fissata al 1› ottobre 1989 la
decorrenza dell'entrata in funzione del sistema  di  tesoreria  unica
per  i  nuovi  enti  inseriti  nella  tabella  A  con  il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 1989;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
29 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  205  del  2
settembre   1989,   con  il  quale  sono  state  apportate  ulteriori
modificazioni ed  integrazioni  alle  tabelle  A  e  B  annesse  alla
menzionata legge n. 720 del 29 ottobre 1984;
  Considerata  l'opportunita'  di  introdurre alcune modificazioni ed
integrazioni  alla  normativa  contenuta  nei  sopra  citati  decreti
ministeriali 26 luglio 1985 e 22 novembre 1985;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Dopo  il  secondo  comma  dell'art.  5  del decreto ministeriale 26
luglio 1985, citato nelle premesse, viene inserito il seguente comma:
  "Ferma  restando  la facolta' di avvalersi del modulo cartaceo, gli
istituti e le aziende di credito tesorieri o cassieri che  aderiscono
al  sistema  interbancario  di  trasmissione dati sono autorizzati ad
utilizzare  tale  sistema  -  secondo  le   modalita'   che   saranno
appositamente  stabilite  -  per comunicare alle sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato competenti la richiesta  riepilogativa  delle
operazioni  di incasso e di pagamento, con l'indicazione del relativo
saldo".