IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici; Visto il regio decreto 15 novembre 1923, n. 2440, riguardante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che ha approvato il relativo regolamento; Visto l'art. 19, commi ventesimo e ventunesimo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985); Visti i decreti ministeriali 26 luglio 1985 e 22 novembre 1985, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 31 luglio 1985 e n. 284 del 3 dicembre 1985, riguardanti i criteri, le condizioni e le modalita' di attuazione e di funzionamento del sistema di tesoreria unica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 febbraio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1989, con il quale sono state apportate modificazioni ed integrazioni alle tabelle A e B annesse alla legge n. 720 del 29 ottobre 1984, sopra richiamata; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 aprile 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 1989, con il quale e' stata fissata al 1 ottobre 1989 la decorrenza dell'entrata in funzione del sistema di tesoreria unica per i nuovi enti inseriti nella tabella A con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 1989; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 2 settembre 1989, con il quale sono state apportate ulteriori modificazioni ed integrazioni alle tabelle A e B annesse alla menzionata legge n. 720 del 29 ottobre 1984; Considerata l'opportunita' di introdurre alcune modificazioni ed integrazioni alla normativa contenuta nei sopra citati decreti ministeriali 26 luglio 1985 e 22 novembre 1985; Decreta: Art. 1. Dopo il secondo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 26 luglio 1985, citato nelle premesse, viene inserito il seguente comma: "Ferma restando la facolta' di avvalersi del modulo cartaceo, gli istituti e le aziende di credito tesorieri o cassieri che aderiscono al sistema interbancario di trasmissione dati sono autorizzati ad utilizzare tale sistema - secondo le modalita' che saranno appositamente stabilite - per comunicare alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato competenti la richiesta riepilogativa delle operazioni di incasso e di pagamento, con l'indicazione del relativo saldo".