AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,
commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare  la
lettura  sia  delle  disposizioni del decreto-legge, integrate con le
modifiche  apportate  dalla  legge  di  conversione,  che  di  quelle
modificate  o  richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano
invariate  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi   qui
riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti ed i rapporti giuridici sorti
sulla base del decreto-legge 24 aprile 1989,  n.  146".  Il  D.L.  n.
146/1989,   non  convertito  in  legge  per  decorrenza  dei  termini
costituzionali  (v.  comunicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
generale  -  n.  147  del  26  giugno  1989)  recava norme pressoche'
corrispondenti a quelle del decreto-legge qui pubblicato.
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))
                               Art. 1.
(( 1. Sono esentati dall'obbligo di indossare le cinture di        ))
(( sicurezza:                                                      ))
(( a) forze di polizia e corpi di polizia municipale               ))
(( nell'espletamento di un servizio di emergenza;                  ))
(( b) conducenti e addetti dei veicoli del servizio antincendio e  ))
(( sanitario in caso di interventi di emergenza;                   ))
(( c) conducenti di autoveicoli per il trasporto di persone in     ))
(( servizio pubblico da piazza, ovvero adibiti al noleggio con     ))
(( conducente, durante il servizio nei centri abitati;             ))
(( d) persone di statura inferiore a centimetri 150 e superiore a  ))
(( centimetri 190. Tale condizione deve essere rilevabile da un    ))
(( documento di riconoscimento ovvero da attestazione rilasciata   ))
(( dall'ufficio medico-legale della unita' sanitaria locale o      ))
(( dall'ufficio competente in base all'ordinamento interno;        ))
(( e) persone che risultino, sulla base di certificazione          ))
(( rilasciata dalla unita' sanitaria locale, affette da patologie  ))
(( particolari che costituiscano controindicazione specifica       ))
(( all'uso delle cinture di sicurezza;                             ))
(( f) donne in stato di gravidanza, sulla base di certificazione   ))
(( rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di    ))
(( rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di        ))
(( sicurezza.                                                      ))
(( 2. Nei casi di cui alle lettere )) d), e) ed f) (( del comma 1  ))
(( la prescritta attestazione o certificazione deve essere         ))
(( esibita, su richiesta, agli organi di cui all'articolo 137 del  ))
(( testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato  ))
(( con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n.  ))
(( 393 )) (a) .                                                    ))
(( 3. Sono altresi' esentati dall'obbligo di utilizzare le cinture ))
(( di sicurezza ed altri sistemi di ritenuta i conducenti e i      ))
(( passeggeri di autoveicoli non predisposti fin dall'origine con  ))
(( punti di attacco specifici.                                     ))
 
             (a)  L'art.  137  del  testo  unico  delle  norme  sulla
          disciplina  della  circolazione  stradale,  approvato   con
          D.P.R. n. 393/1959, e' riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (a) all'art. 1:
             L'art.  137 del testo unico delle norme sulla disciplina
          della  circolazione  stradale,  approvato  con  D.P.R.   n.
          393/1959, e' cosi' formulato:
             "Art.  137  ((  (Espletamento  dei  servizi  di  polizia
          stradale). -  ))  L'espletamento  dei  servizi  di  polizia
          stradale  previsti dall'art. 136 spetta, in via principale,
          agli ufficiali, sottufficiali,  graduati  e  guardie  della
          specialita'  polizia  stradale  del  Corpo delle guardie di
          pubblica sicurezza (ora Polizia di Stato, n.d.r.).
             L'espletamento  dei servizi di polizia stradale previsti
          dall'art.  130, comma primo, lettera a), spetta inoltre:
               a) ai funzionari dell'Azienda nazionale autonoma delle
          strade  statali,  dell'ispettorato  della  viabilita'   del
          Ministero   dei   lavori   pubblici,   del   genio  civile,
          dell'ispettorato generale della motorizzazione  civile,  ai
          funzionari  del  Ministero dell'interno addetti al servizio
          di polizia stradale nonche' a quelli degli  uffici  tecnici
          delle province e dei comuni;
               b)  agli  ufficiali  ed  agenti di polizia giudiziaria
          indicati nei commi primo e secondo dell'art. 221 del codice
          di  procedura  penale ed agli ufficiali e sottufficiali dei
          Corpi  di  polizia  municipale,  costituiti  in  forza   di
          regolamenti approvati dal Ministero dell'interno;
               c)  agli  agenti giurati dello Stato, delle province e
          dei comuni aventi  la  qualifica  o  le  funzioni  di  capo
          cantoniere stradale.
             L'espletamento  dei servizi di polizia stradale previsti
          dall'art.  136, comma primo, lettere (( b),  c)  e  d),  ))
          spetta  inoltre agli ufficiali e sottufficiali dei Corpi di
          polizia municipale indicati el comma secondo,  lettera  b),
          del presente articolo.
              Con  decreto del Ministro per l'interno di concerto con
          quelli per i lavori pubblici e per i trasporti e' stabilito
          il distintivo, del quale debbono essere muniti i funzionari
          cui spetta la prevenzione e  l'accertamento  dei  reati  in
          materia di circolazione stradale".