AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariate il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 aprile 1989, n. 146". Il D.L. n. 146/1989, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (v. comunicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 26 giugno 1989) recava norme pressoche' corrispondenti a quelle del decreto-legge qui pubblicato. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )) Art. 1. (( 1. Sono esentati dall'obbligo di indossare le cinture di )) (( sicurezza: )) (( a) forze di polizia e corpi di polizia municipale )) (( nell'espletamento di un servizio di emergenza; )) (( b) conducenti e addetti dei veicoli del servizio antincendio e )) (( sanitario in caso di interventi di emergenza; )) (( c) conducenti di autoveicoli per il trasporto di persone in )) (( servizio pubblico da piazza, ovvero adibiti al noleggio con )) (( conducente, durante il servizio nei centri abitati; )) (( d) persone di statura inferiore a centimetri 150 e superiore a )) (( centimetri 190. Tale condizione deve essere rilevabile da un )) (( documento di riconoscimento ovvero da attestazione rilasciata )) (( dall'ufficio medico-legale della unita' sanitaria locale o )) (( dall'ufficio competente in base all'ordinamento interno; )) (( e) persone che risultino, sulla base di certificazione )) (( rilasciata dalla unita' sanitaria locale, affette da patologie )) (( particolari che costituiscano controindicazione specifica )) (( all'uso delle cinture di sicurezza; )) (( f) donne in stato di gravidanza, sulla base di certificazione )) (( rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di )) (( rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di )) (( sicurezza. )) (( 2. Nei casi di cui alle lettere )) d), e) ed f) (( del comma 1 )) (( la prescritta attestazione o certificazione deve essere )) (( esibita, su richiesta, agli organi di cui all'articolo 137 del )) (( testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato )) (( con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. )) (( 393 )) (a) . )) (( 3. Sono altresi' esentati dall'obbligo di utilizzare le cinture )) (( di sicurezza ed altri sistemi di ritenuta i conducenti e i )) (( passeggeri di autoveicoli non predisposti fin dall'origine con )) (( punti di attacco specifici. ))
(a) L'art. 137 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (a) all'art. 1: L'art. 137 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, e' cosi' formulato: "Art. 137 (( (Espletamento dei servizi di polizia stradale). - )) L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dall'art. 136 spetta, in via principale, agli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie della specialita' polizia stradale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (ora Polizia di Stato, n.d.r.). L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dall'art. 130, comma primo, lettera a), spetta inoltre: a) ai funzionari dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, dell'ispettorato della viabilita' del Ministero dei lavori pubblici, del genio civile, dell'ispettorato generale della motorizzazione civile, ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale nonche' a quelli degli uffici tecnici delle province e dei comuni; b) agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei commi primo e secondo dell'art. 221 del codice di procedura penale ed agli ufficiali e sottufficiali dei Corpi di polizia municipale, costituiti in forza di regolamenti approvati dal Ministero dell'interno; c) agli agenti giurati dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di capo cantoniere stradale. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dall'art. 136, comma primo, lettere (( b), c) e d), )) spetta inoltre agli ufficiali e sottufficiali dei Corpi di polizia municipale indicati el comma secondo, lettera b), del presente articolo. Con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quelli per i lavori pubblici e per i trasporti e' stabilito il distintivo, del quale debbono essere muniti i funzionari cui spetta la prevenzione e l'accertamento dei reati in materia di circolazione stradale".