IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita'  di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario
nazionale nel suo parere;
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' di Napoli, approvato e modificato con i
decreti indicati nelle premesse,  e'  ulteriormente  modificato  come
appresso:
                            Articolo unico
  Nell'art.  748  concernente  l'elencazione  suddivisa  per facolta'
delle scuole dirette a fini speciali istituite  presso  l'Universita'
di Napoli, e' inserita la seguente scuola diretta a fini speciali:
                         LETTERE E FILOSOFIA
        Scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali
  Dopo  l'art.  758, con il conseguente scorrimento della numerazione
degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli  e
intitolazione  relativi  alla  scuola  diretta  a  fini  speciali per
assistenti sociali:
        Scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali
  Art.  759.  -  E'  istituita una scuola diretta a fini speciali per
assistenti sociali presso l'Universita' degli studi di Napoli.
  La scuola ha il compito di:
    a) formare assistenti sociali;
    b) promuovere studi e ricerche nel campo dei servizi sociali;
    c) promuovere iniziative pubbliche nel settore.
  La scuola rilascia il diploma di assistente sociale.
  Art. 760. - La scuola ha la durata di tre anni.
  Ciascun anno prevede quattrocento ore di insegnamento e cinquecento
ore di attivita' pratiche guidate.
  In  base  alle  strutture  disponibili,  la  scuola  e' in grado di
accettare un numero massimo di iscritti determinati in  sessanta  per
ciascun anno di corso e per un totale di centottanta studenti.
  Art.  761.  - Concorrono alla costituzione della scuola la facolta'
di  lettere  e  filosofia  cui  afferiscono  gli  insegnamenti  e   i
dipartimenti di filosofia, discipline storiche, sociologia.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art.  762.  -  Le  discipline  obbligatorie  da  impartire  sono le
seguenti (annuali o semestrali come per ciascuna indicato):
  1) Discipline professionali caratterizzanti la scuola:
   principi e fondamenti del servizio sociale (annuale);
   metodi e tecniche del servizio sociale I;
   metodi e tecniche del servizio sociale II;
   metodi e tecniche del servizio sociale III;
   programmazione,   amministrazione  e  organizzazione  dei  servizi
sociali I;
   programmazione,   amministrazione  e  organizzazione  dei  servizi
sociali II;
   ricerca applicata al servizio sociale (biennale con unico esame al
termine del biennio);
   politica dei servizi sociali (annuale).
  Totale esami del gruppo: 8.
  2) Discipline di base:
   diritto  privato,  con particolare riguardo al diritto di famiglia
(annuale);
   diritto  pubblico  con  particolare  riguardo  alla organizzazione
della pubblica amministrazione (annuale);
   politica e legislazione sociale (annuale);
   psicologia e sociologia della devianza (annuale);
   istituzioni di sociologia (annuale);
   medicina sociale ed igiene (annuale);
   psicologia   dello   sviluppo,   con  elementi  di  psicopatologia
(biennale con unico esame al termine del biennio).
  Totale esami del gruppo: 7.
  Totale esami discipline obbligatorie: 15.
  Discipline obbligatorie del primo anno:
   principi e fondamenti del servizio sociale;
   metodi e tecniche del servizio sociale I;
   diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia;
   diritto pubblico con particolare riguardo all'organizzazione della
pubblica amministrazione;
   medicina sociale ed igiene;
   psicologia  dello  sviluppo, con elementi di psicopatologia (primo
anno).
  Discipline obbligatorie del secondo anno:
   metodi e tecniche del servizio sociale II;
   programmazione,   amministrazione  e  organizzazione  dei  servizi
sociali I;
   psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (secondo
anno);
   ricerca applicata al servizio sociale (primo anno);
   istituzioni di sociologia;
   politica e legislazione sociale.
  Discipline obbligatorie del terzo anno:
   metodi e tecniche del servizio sociale III;
   ricerca applicata al servizio sociale (secondo anno);
   programmazione,   amministrazione  e  organizzazione  dei  servizi
sociali II;
   politica dei servizi sociali;
   psicologia e sociologia della devianza.
  Tutte  le  discipline  obbligatorie  devono  essere istituite nella
scuola e non possono essere mutuate.
  Le discipline opzionali sono le seguenti:
   1) antropologia culturale;
   2) diritto penale;
   3) diritto penitenziario;
   4) economia politica;
   5) igiene mentale e psichiatria;
   6) psicologia dei gruppi e delle istituzioni;
   7) psicologia sociale;
   8) sociologia della famiglia;
   9) statistica sociale;
   10) storia delle istituzioni politiche.
  La  scuola e' tenuta ad offrire almeno quattro discipline opzionali
e lo studente ne dovra' scegliere almeno tre.
  Le propedeuticita' sono le seguenti:
   non  si  puo'  essere ammessi a sostenere gli esami di "politica e
legislazione sociale" se non si sono superati gli esami  di  "diritto
privato  con  particolare  riguardo  al  diritto  di  famiglia"  e di
"diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione  della
pubblica amministrazione";
   non  si  puo'  essere ammessi a sostenere l'esame di "psicologia e
sociologia della devianza" se non  si  sono  superati  gli  esami  di
"psicologia  dello  sviluppo,  con  elementi  di psicopatologia" e di
"istituzioni di sociologia";
   non  si puo' essere ammessi a frequentare il tirocinio pratico nel
secondo anno se non  si  sono  superati  gli  esami  di  "principi  e
fondamenti del servizio sociale" e di "metodi e tecniche del servizio
sociale I".
  Il piano di studi prevede quindici esami obbligatori e tre a scelta
dello studente tra quelli indicati annualmente  dal  consiglio  della
scuola.
  Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
  Art.  763.  -  Nell'ambito delle discipline indicate nello statuto,
conforme alla normativa nazionale, il collegio della scuola definisce
annualmente   le   discipline   da   attivare   in   relazione   alle
disponibilita' di copertura e agli indirizzi  didattico-professionali
individuali.
  Art.  764.  -  Le  discipline professionali (cinque) e le attivita'
didattiche tecnico-pratiche sono impartite -  a  norma  dell'art.  4,
comma  7,  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982 -
esclusivamente a docenti scelti tra assistenti  sociali  con  criteri
dei titoli stabiliti dal consiglio di facolta'.
  Art.  765. - Il tirocinio pratico si svolge di norma sotto la guida
di un docente di materia professionale per almeno due anni e  per  un
minimo  di due giorni la settimana, per periodi continuativi e per un
minimo complessivo di cinquecento ore nel triennio.
  Per  la  realizzazione  del  tirocinio  dovranno  essere  stipulate
convenzioni tra la scuola e gli enti.
  La  responsabilita'  formativa  del  tirocinio  e'  affidata  ad un
docente di discipline professionali della scuola.
  Lo  studente  non puo' accedere agli esami di materie professionali
se non puo' esibire certificazione di avvenuto  tirocinio  con  esito
positivo.
  In  caso di esito negativo, lo studente puo' ripetere il tirocinio.
  La  frequenza  alle  lezioni  e la partecipazione al tirocinio sono
obbligatorie per almeno due terzi dell'orario previsto.
  Gli  esami  di  profitto  si  svolgono  secondo  le  vigenti  norme
universitarie.
  All'esame  di  diploma  lo  studente  viene  ammesso solo ove abbia
frequentato i corsi e superato gli esami in  tutti  gli  insegnamenti
fondamentali  ed  in almeno tre insegnamenti opzionali e tenuto conto
del tirocinio pratico.
  L'esame di diploma, sostenuto davanti ad una commissione costituita
secondo le vigenti norme universitarie, consiste nella discussione di
una    dissertazione    scritta    su    un   argomento   di   natura
teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 4 maggio 1989
                               COSSIGA
                                  GALLONI, Ministro della pubblica
                                  istruzione
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 luglio 1989
Registro n. 37 Istruzione, foglio n. 105