Al Consiglio superiore dei lavori
                                  pubblici
                                  Ai laboratori ufficiali
                                  Al Magistrato alle acque
                                  Al Magistrato per il Po
                                  Ai provveditori alle opere
                                  pubbliche
                                    e, p.c.:
                                  Al Ministero degli interni -
                                  Gabinetto
                                  Al Ministero di grazia e giustizia
                                  - Gabinetto
    A.  Ai sensi dell'art. 20 della legge n. 1086/71 questo Ministero
ha la facolta' di rilasciare,  con  apposito  decreto,  a  laboratori
diversi  da  quelli  ufficiali,  autorizzazioni ad eseguire prove sui
materiali per il controllo dei requisiti  richiesti  dalla  normativa
tecnica  per la sicurezza delle costruzioni: la conseguente attivita'
dei laboratori autorizzati, ai fini della legge suddetta, e' servizio
di pubblica utilita'.
  Detta  facolta'  e'  stata  in  passato  esercitata  sulla  base di
successive regolamentazioni il cui corpus  si  e'  man  mano  formato
sulla  base  di  proposte  del  Servizio  tecnico  centrale di questo
Ministero e di  indirizzi  e  pareri  della  competente  sezione  del
Consiglio   superiore   dei   lavori   pubblici,  il  cui  avviso  e'
obbligatorio ai sensi del  citato  art.  20  della  stessa  legge  n.
1086/71.
  Particolari  esigenze  volte  ad  assicurare  che  la  funzione  di
pubblica  utilita'  riconosciuta  ai  laboratori  in  questione   sia
garantita da validi presupposti, hanno indotto questa amministrazione
a formulare, sulla base di uno studio del Servizio tecnico  centrale,
del  parere espresso dalla citata sezione del Consiglio superiore dei
lavori  pubblici,  nonche'  del  parere  reso  dell'ufficio  studi  e
legislazione  di  questo  Ministero,  un'aggiornata  regolamentazione
tecnico-amministrativa che forma oggetto della presente circolare  ed
e' di seguito portata a conoscenza degli interessati del settore.
  Va  poi  avvertito che, nonostante l'impropria dizione dell'art. 20
della legge n. 1086/71 che parla di autorizzazioni, gli atti con  cui
si  consente  a  privati  di  effettuare  prove materiali rilasciando
certificazioni valevoli nei confronti della pubblica amministrazione,
sono  da qualificare in realta' come concessi di pubblico servizio (e
in tal senso e' esplicito lo  stesso  art.  20,  allorche'  definisce
"servizio  di  pubblica  utilita'" l'attivita' svolta dai soggetti in
questione). Invero, tali  provvedimenti  non  rimuovono  un  ostacolo
legale  all'esercizio  di  un  diritto preesistente ma, al contrario,
conferiscono ex novo ai privati il diritto di esercitare un'attivita'
di certificazione che, altrimenti, sarebbe inderogabilmente riservata
all'ente pubblico.
   B.  Le istanze di autorizzazione ai sensi dell'art. 20 della legge
n. 1086/71, da inoltrare al Ministero dei lavori pubblici -  Servizio
tecnico  centrale  -  Piazzale  di Porta Pia, 2 - 00198 Roma, debbono
sempre riferirsi a strutture operative con esperienza almeno biennale
nell'ambito  dei  controlli  delle  opere oggetto della citata legge,
costituendo elemento qualificante  anche  eventuale  altra  attivita'
svolta in campi affini.
  Si  precisa  che, in considerazione del fatto che le autorizzazioni
in   oggetto   riguardano   un   servizio   di   pubblica   utilita',
l'amministrazione,  oltre  all'accertamento  circa la sussistenza dei
requisiti  di  ordine  tecnico  ed   amministrativo   di   cui   alla
regolamentazione  che segue, si riserva ogni azione di controllo e di
regolazione sotto il profilo quantitativo-ubicazionale.
   C.   In  relazione  a  quanto  innanzi  precisato,  dovra'  essere
formulata specifica istanza di autorizzazione contenente la  seguente
documentazione:
   1)  domanda  di  bollo  sottoscritta dal proprietario o dal legale
rappresentante,  con  firma   autenticata.   Nella   domanda   dovra'
specificarsi:
     a) il tipo di gestione (ditta individuale, societa' di capitale,
societa' di persone);
     b)   ubicazione   della   sede  del  laboratorio  con  specifico
riferimento all'ambito territoriale pertinente e con  indicazione  di
ogni  elemento  utile atto, ad avviso del richiedente, a sostenere la
propria istanza sotto il profilo della collocazione;
     c) periodo di attivita' precedente;
   2)  documentazione  relativa  alla proprieta' ed alla gestione del
laboratorio:
     a) per enti pubblici:
     "dichiarazione  di  compatibilita'"  resa  dal direttore e dagli
sperimentatori del laboratorio;
     b) per societa' di capitali e miste:
     atto costitutivo e successive eventuali variazioni;
     statuto e successive eventuali variazioni;
     estratto notarile del libro dei soci;
     certificati penali dei soci e del direttore del laboratorio;
     "dichiarazione di compatibilita'" per i soci ed il direttore;
     c) per societa' di persone:
     tutto quanto sopra, tranne l'estratto del libro dei soci;
     d) per ditte individuali:
     certificati penali del titolare e del direttore;
     "dichiarazione di compatibilita'".
  Si   chiarisce   che  per  "dichiarazione  di  compatibilita'",  da
rilasciare  dai  soggetti  sopra  indicati,   deve   intendersi   una
dichiarazione  resa  a  mezzo  di  atto notorio nella qualita' ove si
attesti che non sussiste alcuna situazione  di  incompatibilita'  tra
l'attivita' esplicata nel laboratorio ai sensi della legge n. 1086/71
e altre eventuali attivita' svolte dai soggetti stessi;
   3)  elenco  dei  macchinari  e  delle  attrezzature  presenti  nel
laboratorio  con  l'indicazione   della   marca,   delle   specifiche
prestazionali e del numero di matricola;
   4)  atto  notorio  con  il  quale  il  proprietario  o  il  legale
rappresentante attesti che tutte le macchine e le  attrezzature  sono
di proprieta' anche se con riservato dominio;
   5)  elenco  del  personale  addetto  con  indicate, per ognuno, le
funzioni  svolte  nell'ambito  del  laboratorio  nonche'  il  preciso
rapporto esistente con lo stesso;
   6)  documentazione  circa  la qualificazione del direttore e dello
sperimentatore;
   7)   relazione   documentata  dell'attivita'  svolta  nel  biennio
precedente.
  La relazione dovra' elencare i tipi piu' significativi
di    prove    effettuate    nel    suddetto   biennio,   indicandone
approssimativamente il numero per  ogni  anno  nonche'  i  principali
committenti;
   8)  pianta  dei locali adibiti a laboratorio con l'indicazione dei
macchinari ed attrezzature;
   9)  copia autenticata dell'atto di proprieta' dei locali adibiti a
laboratorio ovvero del contratto d'affitto;
   10)  attestati  dell'idoneita'  dei  locali e degli impianti per i
requisiti prescritti ai sensi della vigente legislazione;
   11)  descrizione  dettagliata dell'iter amministrativo interno per
il rilascio delle certificazioni;
   12) stampati adottati per le diverse tipologie di certificazione;
   13) tariffario delle prestazioni con indicata la sua validita' nel
tempo e le eventuali agevolazioni praticate;
   14) calendario impegnativo dei giorni di apertura del laboratorio;
   15)  dichiarazione  impegnativa  per  l'osservanza  delle seguenti
regole di comportamento:
     a)  chiedere  -  producendo  la  necessaria  documentazione - il
preventivo   nulla-osta   per   qualsiasi   variazione   dell'assetto
proprietario,   per   eventuale   sostituzione   del   direttore  del
laboratorio o degli sperimentatori e per eventuale  cambio  di  sede;
cio'  per consentire all'amministrazione la verifica della permanenza
dei presupposti in base ai quali e' stata concessa l'autorizzazione;
     b)   conservare  per  dieci  giorni  i  campioni  identificabili
sottoposti a prova;
     c) comunicare le variazioni del prezziario quindici giorni prima
della loro entrata in vigore;
     d)  non istituire centri di raccolta che possano creare comunque
turbativa all'attivita' di altri laboratori autorizzati,  ne'  centri
attrezzati per le prove, fuori della sede autorizzata.
  A  chiarimento  del  punto  3)  precedente  i  macchinari  ritenuti
indispensabili sono i seguenti:
   3- a) prove su calcestruzzi e laterizi:
    pressa idraulica motorizzata per prova a compressione con portata
non inferiore a 300 tonn.;
    spianatrice  per rettifica meccanica dei provini, a mole abrasive
o a corona diamantata;
    camera  climatizzata  o  vasca di maturazione normale a controllo
automatico della temperatura e dell'umidita', per la maturazione  dei
provini;
    vasca termostatica per la maturazione accelerata dei provini;
    stufa per l'essiccazione degli inerti;
    serie unificata di stacci e crivelli;
    setacciatore meccanico ed elettromagnetico;
    betoniera da laboratorio;
    bilance  per  cubetti,  per  inerti,  ecc.  di  varia  portata  e
precisione;
    serie di casseforme per cubetti;
    tavolo vibrante per casseforme;
    pressa  per  prove di compressione su laterizi o, in alternativa,
accessori per dette prove con la pressa dei calcestruzzi;
    celle di taratura delle presse;
    carotatrice per calcestruzzi;
   3- b) prove sugli acciai:
    macchina  universale  con  portata  non  inferiore  a  60  tonn.,
completa  di  attrezzatura  per   il   tracciamento   dei   diagrammi
"sforzi-deformazioni";
    attrezzatura,  indipendente  dalla  macchina  universale,  per le
prove di piegamento e raddrizzamento delle barre per cemento armato;
    pendolo  di  Charpy per prova di resilienza degli acciai laminati
con relativa cella frigorifera;
    cella di taratura della pressa universale;
    dispositivo segna-provette;
    calibri  e  bilance  di  precisione  per  la determinazione delle
dimensioni dei campioni;
    tranciatrice o altra attrezzatura per il taglio dei ferri.
  A  chiarimento  dei  punti 5) e 6) precedenti si puntualizza che la
funzionalita' di un laboratorio e' strettamente legata ad  un  minimo
di  personale qualificato operante nel laboratorio stesso; minimo che
e'  individuato  nel  direttore,  avente  qualifica  di  ingegnere  o
architetto,  nello sperimentatore, preferibilmente diplomato, e in un
addetto di segreteria.
  Circa  la  qualificazione  del  direttore  la documentazione dovra'
riferirsi a periodi  di  attivita'  presso  laboratori  chiarendo  se
l'attivita'  si  riferisce  o  meno a prove sui materiali di cui alla
legge n. 1086/71.
  La   qualificazione   dello   sperimentatore   sara'  appurata  sia
attraverso esame dei titoli posseduti (studio e attivita' svolta  nel
campo delle prove di laboratorio), sia in sede di sopralluogo.
  In  merito  ai  locali  adibiti  a  sede  di laboratorio - punto 8)
precedente - si specifica che, in rapporto alla dotazione  minima  di
macchinario  sopra  specificato,  questi  devono avere una superficie
utile  non  inferiore  a  circa  150  mq  e  consentire   una   buona
funzionalita' del laboratorio stesso.
  Circa  poi  l'iter  amministrativo  interno finalizzato al rilascio
della certificazione - punto 11) precedente - questo deve  consistere
essenzialmente  nella  redazione  del  verbale di accettazione, nella
tenuta del registro di carico e scarico e nell'archiviazione.
  Al riguardo si precisa:
   verbale   di   accettazione:   sara'   costituito  da  un  blocco,
prenumerato  e  bollato,  contenente  tre  copie   del   verbale   di
accettazione  di  cui  due  staccabili: la prima verra' consegnata al
committente,  la  seconda  (foglio  di  lavoro)   all'operatore   che
trascriva i risultati delle prove, la terza quale riscontro;
   registro:  prenumerato  e  bollato  in  parallelo  al  verbale  di
accettazione, conterra' gli  estremi  di  tutti  i  passaggi  interni
dall'accettazione alla certificazione e fatturazione;
   archivio:  per  ogni  richiesta,  sara'  archiviata  la  copia del
verbale   di   accettazione   (foglio   di   lavoro);   copia   della
certificazione,  copia  della fattura, estremi della spedizione della
certificazione e della fattura.
   D.  L'accertamento della rispondenza o meno di tutte le condizioni
innanzi elencate, da documentare nell'istanza a cura del richiedente,
costituira'   attivita'  istruttoria  propria  del  Servizio  tecnico
centrale, che operera' tutti i controlli del  caso  anche  attraverso
sopralluoghi  e  trasmettera' poi le istanze per il prescritto parere
al Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici.  Con  riferimento  al
criterio  ubicazionale  sara' tenuto conto della situazione locale ad
evitare sovraffollamenti che potrebbero  provocare  concorrenzialita'
anomale.
  Anche  per la concessione dei rinnovi di autorizzazione il Servizio
tecnico centrale operera' in fase istruttoria i controlli  necessari.
   E.  La  presente  circolare sostituisce quella n. 29233 in data 29
ottobre 1987.
                                                   Il Ministro: FERRI