IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista  la  legge  25  luglio  1956,  n.  838,  art. 1, e successive
modificazioni recate dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198;
  Vista  la  legge  21  luglio  1960,  n.  739,  art. 5, e successive
modificazioni ed integrazioni e la legge 25 maggio 1970, n. 364;
  Vista  la legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale n. 1074 del 23 giugno 1989, con il
quale  e'  stato  dichiarato  la  eccezionale  siccita'  verificatasi
nell'annata agraria 1988-89 nel territorio agricolo delle province di
Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto;
  Vista la nota in data 8 giugno 1989, con la quale la regione Puglia
chiede che sia concessa agli istituti di credito  l'autorizzazione  a
prorogare le rate in scadenza delle operazioni di credito agrario, ai
sensi dell'art. 1 della legge 25  luglio  1966,  n.  838,  modificato
dall'art.  8  della  legge  13 maggio 1985, n. 198, in considerazione
della forte incidenza dei danni sui bilanci economici  delle  aziende
agricole colpite dalla siccita';
  Ritenuto di accogliere la proposta della regione Puglia;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Gli  istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati
a prorogare, per una sola volta e per non piu' di ventiquattro  mesi,
con  i  privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio
decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con  modificazioni
nella  legge  5  luglio  1928,  n. 1760, la scadenza delle rate delle
operazioni di  credito  agrario  di  esercizio  e  di  miglioramento,
effettuate  con  le  aziende  agricole  danneggiate  dalla  siccita',
ricadenti nei territori della regione Puglia, che abbiano  subito  un
danno in misura non inferiore alla perdita del 35% del prodotto lordo
vendibile.
  Possono  essere  prorogate le rate con scadenza nell'anno in cui si
e'  verificato  l'evento,  in  data  posteriore  all'evento   stesso,
relative  ad  operazioni  di credito agrario effettuate anteriormente
all'evento.