LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  l'art.  82  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, con cui  sono  state  delegate  alle  regioni  a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1- ter;
  Vista  la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi' come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata  la  deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1985, avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree  di
particolare  interesse  ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431";
  Richiamata  la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26
aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il  rilascio
dell'autorizzazione  ex  art.  7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497,
per la realizzazione di  opere  insistenti  su  aree  di  particolare
interesse  ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8
agosto 1985, n. 431, con deliberazione n.  IV/3859  del  10  dicembre
1985";
  Vista  l'istanza  di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno
1939, n. 1497, presentata dal comune di Samolaco  (Sondrio),  per  la
realizzazione  di interventi di bonifica dei pascoli dell'Alpe Campo,
regimazione del torrente Ledu' e ripristino del  tratto  di  sentiero
che  sale  dalla Val Garzelli, su area ubicata nel comune di Samolaco
(Sondrio), mappali 2, 3, 6,  7,  49,  50,  foglio  20,  sottoposta  a
vincolo  paesaggistico  in  forza  della legge 8 agosto 1985, n. 431,
art. 1, lettera g), nonche' gravata da vincolo  di  immodificabilita'
ed  inedificabilita'  temporanea di cui all'art. 1- ter della legge 8
agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n.
2,  individuato  con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del
10 dicembre 1985;
  Riconosciuto,   anche   in   base   alle   attestazioni   ed   alla
documentazione  prodotta,  la  particolare  rilevanza  "pubblica"   e
"sociale"  dell'opera  in  argomento,  diretta  al soddisfacimento di
interessi "pubblici"  e  "sociali"  consistenti  nel  ripristinare  e
migliorare  un  itinerario  agricolo-turistico, ora impraticabile, al
fine di mantenere una via attraverso la quale accedere  ad  un  vasto
ambito territoriale altrimenti irraggiungibile;
  Riconosciuta  l'inderogabile  necessita'  di realizzare le opere di
cui trattasi, in considerazione  dell'improcrastinabile  esigenza  di
soddisfare  i  suddetti  interessi  "pubblici"  e  "sociali"  ad esse
sottesi, i quali rivestono una  rilevanza  ed  urgenza  tali  che  la
giunta  regionale non puo' esimersi dal prendere in esame, in ragione
dei  problemi  gestionali  correlati   al   particolare   regime   di
salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;
  Verificato,  in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono
esigenze assolute  di  immodificabilita',  tali  da  giustificare  la
permanenza  sull'area  medesima  del  vincolo  di cui all'art. 1- ter
della legge 8 agosto 1985,  n.  431:  cio'  in  considerazione  della
scarsa  incidenza  paesistica  delle  opere  che  non compromettono i
valori e gli aspetti ambientali dei siti interessati;
  Atteso  che  si  e'  proceduto,  relativamente all'area interessata
dalle  opere  proposte,  ad  effettuare  una   puntuale   analisi   e
valutazione  di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che
urbanistico  ed  economico-sociale,  propri  del  piano   paesistico,
consistenti in caratteri geomorfologici di grande dimensione, assenza
di significative presenze antropiche;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accelerazione  del  processo
generale   di   pianificazione    paesistico-ambientale,    risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario  della  legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della
pianificazione paesistica;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
                              Delibera:
   1)  di  stralciare,  per le motivazioni di cui in premessa, l'area
ubicata nel comune di Samolaco (Sondrio), mappali 2, 3, 6, 7, 49, 50,
foglio   20,   dall'ambito   territoriale   n.   2,  individuato  con
deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
   2)  di  riperimetrare,  in  conseguenza dello stralcio disposto al
punto 1) della presente deliberazione, l'ambito  territoriale  n.  2,
individuato  con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985;
   3)   di   pubblicare  la  presente  deliberazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana,  ai  sensi  dell'art.  12  del
regolamento  3  giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della
regione Lombardia, come previsto  dall'art.  1,  primo  comma,  della
legge  regionale  27  maggio 1985, n. 57, cosi' come modificata dalla
legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  4)  di  inviare  al  sindaco del comune di Samolaco (Sondrio) copia
della  Gazzetta  Ufficiale,  contenente  la  presente   deliberazione
affinche'  provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso
dovra' tenere a disposizione degli interessati copia  della  Gazzetta
Ufficiale  con  la  relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4, della
legge 29 giugno 1939, n. 1497.
    Milano, addi' 20 giugno 1989
                                            Il presidente: GIOVENZANA
Il segretario: DI GIUGNO