IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, relativa all'istituzione ed al funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione; Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 maggio 1985, con il quale e' stato costituito il Fondo di garanzia per l'attivita' dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione, di cui all'art. 4, lettera f), della citata legge 28 novembre 1984, n. 792, e sono state stabilite, altresi', le disposizioni necessarie al funzionamento del Fondo stesso; Considerato, in particolare, che il citato art. 4, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792, stabilisce, fra l'altro, che il Fondo di garanzia e' alimentato dai contributi degli aderenti e che la misura dei contributi stessi, la quale deve essere comunque non inferiore allo 0,50% delle provvigioni annualmente acquisite rispettivamente dai mediatori di assicurazione e dai mediatori di riassicurazione, e' fissata annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenendo conto dell'anzianita' di esercizio dell'attivita' e del volume di affari dei mediatori stessi; Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1989, con il quale e' stata determinata la misura del contributo da versare al Fondo di garanzia per l'anno 1989; Visto il decreto ministeriale 23 agosto 1989 con il quale viene determinato per l'anno 1990 l'ammontare di copertura della polizza assicurativa di cui all'art. 4, lettera g), e all'art. 5, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792; Considerato che occorre procedere alla determinazione della misura del contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia per l'anno 1990; Ritenuto opportuno - sentita anche la commissione di cui all'art. 12 della legge 28 novembre 1984, n. 792, nella riunione del 30 giugno 1989 - di confermare per l'anno 1990 la misura gia' fissata per l'anno 1989 con decreto ministeriale 28 dicembre 1988 sopracitato; Decreta: Articolo unico Il contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia di cui all'art. 4, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792, per l'anno 1990, e' fissato nella misura dello 0,50% delle provvigioni acquisite rispettivamente dai mediatori di assicurazione e dai mediatori di riassicurazione nel corso dell'anno 1989. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 23 agosto 1989 Il Ministro: BATTAGLIA