Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto  del  Presidente
della  Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa
ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di  produzione   della
denominazione   di   origine   controllata   "Cannonau  di  Sardegna"
riconosciuta con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del  21
luglio  1972  (pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 21 settembre
1972, n. 248), propone la modifica per  intero  del  disciplinare  di
produzione, secondo il testo di cui appresso.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli
interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione
generale della produzione agricola -  Divisione  VI,  entro  sessanta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
                               Art. 1.
   La  denominazione di origine controllata "Cannonau di Sardegna" e'
riservata ai vini rossi o rosati che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.