AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))
                               Art. 1.
  1.  Alle  aziende  agricole,  singole  od  associate,  situate  nei
territori del Mezzogiorno di cui all'articolo 1 del testo unico delle
leggi  sugli  interventi  nel  Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (a)  ,  e  ((  nelle
province  di  Grosseto,  Viterbo, Siena e Pesaro e Urbino, )) colpite
dalla siccita' verificatasi nell'annata agraria 1988-89 e  dichiarata
eccezionale   con  decreto  del  Ministro  dell'agricoltura  e  delle
foreste, si applicano le provvidenze (( e le  procedure  ))  previste
dalla  legge  15  ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed
integrazioni (b) , nelle misure stabilite con i successivi  articoli.
  2. (Soppresso dalla legge di conversione).
 
             (a)   L'art.   1  del  testo  unico  delle  leggi  sugli
          interventi  nel  Mezzogiorno,  approvato  con   D.P.R.   n.
          218/1978, e' cosi' formulato:
             "Art.  1  (Sfera  territoriale  di  applicazione).  - Il
          presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto
          diversamente   dalle  singole  disposizioni,  alle  regioni
          Abruzzo, Molise, Campania,  Puglie,  Basilicata,  Calabria,
          Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone,
          ai comuni della provincia di Rieti  gia'  compresi  nell'ex
          circondario  di  Cittaducale, ai comuni compresi nella zona
          del comprensorio di bonifica del fiume  Tronto,  ai  comuni
          della  provincia di Roma compresi nella zona della bonifica
          di Latina, all'Isola d'Elba, nonche' agli interi  territori
          dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.
             Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui
          al precedente comma comprenda parte di quello di un  comune
          con  popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del
          18  agosto  1957,  l'applicazione  del  testo  unico  sara'
          limitata  al  solo  territorio di quel comune facente parte
          dei comprensori medesimi.
             Gli  interventi comunque previsti da leggi in favore del
          Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle  che  hanno  specifico
          riferimento  ad una zona particolare, si intendono, in ogni
          caso, estesi a tutti  i  territori  indicati  nel  presente
          articolo".
             (b)  La  legge  n.  590/1981,  modificata dalla legge 13
          maggio 1985, n. 198, reca: "Nuove norme  per  il  Fondo  di
          solidarieta' nazionale".