AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni ( .... ) Art. 1. 1. Sono differiti al 20 dicembre 1989 i termini previsti per la fatturazione, per la registrazione e per l'adempimento di tutti gli altri obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi i cui termini di presentazione sono gia' stati differiti, rispettivamente, al 20 dicembre 1989 dall'articolo 3 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202 (a ), e al 31 dicembre 1989 dall'articolo 22- bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 (b). ---------- (a) L'art. 3 del D.L. n. 202/1989 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto e di agevolazioni tributarie per le zone settentrionali colpite da eccezionali avversita' atmosferiche nei mesi di luglio ed agosto del 1987, nonche' in materia di imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile) differiva ulteriormente al 20 dicembre 1989 il termine del 31 ottobre 1988 previsto dall'art. 9 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, gia' prorogato al 30 giugno 1989 dell'art. 10 del D.L. 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, per quanto riguarda la presentazione delle dichiarazioni ed i versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto. L'art. 9 del D.L. n. 70/1988, recante norme in materia tributaria nonche' per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani, soprarichiamato, e' cosi' formulato: "Art. 9. - 1. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti da parte delle regioni, province, comuni e loro consorzi e dai consorzi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, (il quale approva il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, n.d.r.), delle comunita' montane, delle unita' sanitarie locali, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, delle camere di commercio, degli enti porto e delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini nei porti aventi natura di enti pubblici economici e sottoposti alla vigilanza del Ministero della marina mercantile, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi per i periodi di imposta chiusi anteriormente al 1 gennaio 1988, sono differiti al 31 ottobre 1988. Fino alla stessa data sono differiti anche i termini previsti per la fatturazione, la registrazione e per l'adempimento di tutti gli altri obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle suddette dichiarazioni; a tal fine gli obblighi di fatturazione, di registrazione e gli altri obblighi relativi alle suddette operazioni si intendono comunque gia' adempiuti se le operazioni stesse risultano dalla contabilita' prevista per gli enti pubblici suddetti. 1-bis. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti da parte degli enti percettori di proventi da canoni di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in quanto contabilizzati a norma dell'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, nella gestione speciale di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, agli effetti delle imposte sui redditi per i periodi di imposta chiusi anteriormente al 1 gennaio 1988, sono differiti al 31 ottobre 1988". Il testo dei primi quattro commi dell'art. 10 del D.L. n. 511/1988 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale) e' il seguente: "1. Le disposizioni di cui all'art. 9 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1978, n. 154, sono estese a tutti gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilita' pubblica. 2. Il termine del 31 ottobre 1988, previsto dall'art. 9 del citato D.L. n. 70 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 154 del 1988, e' prorogato al 30 giugno 1989. 3. I periodi di imposta cui si applicano le disposizioni contenute nell'art. 9 del citato D.L. n. 70 del 1988, convertito, con modificazioni dalle citata legge n. 154 del 1988, sono quelli chiusi anteriormente al 1 gennaio 1989. 4. I terzi nei confronti dei quali gli enti di cui al comma 1 effettuano la rivalsa possono portare in detrazione i relativi importi nel periodo di imposta nel corso del quale la rivalsa e' stata effettuata". (b ) L'art. 22-bis del D.L. n. 66/1989 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale) prorogava ulteriormente al 31 dicembre 1989 il termine del 31 ottobre 1988 previsto dall'art. 9 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, gia' prorogato al 30 giugno 1989 dall'art. 10 del D.L. 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, per quanto riguarda la presentazione delle dichiarazioni ed i versamenti relativi alle imposte sui redditi. Per il testo dell'art. 9 del D.L. n. 70/1988 e dei primi quattro commi dell'art. 10 del D.L. n. 511/1988 si veda la nota che precede.