AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni ( .... )
                               Art. 1.
  1.  Sono  differiti  al  20 dicembre 1989 i termini previsti per la
fatturazione, per la registrazione e per l'adempimento di  tutti  gli
altri  obblighi  inerenti  alle  operazioni delle quali si deve tener
conto nelle dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto  e
alle  imposte  sui  redditi  i cui termini di presentazione sono gia'
stati differiti, rispettivamente, al 20 dicembre 1989 dall'articolo 3
del  decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202 (a ), e al 31 dicembre 1989
dall'articolo  22-  bis  del  decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  66,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 24 aprile 1989, n. 144
(b).
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   (a) L'art. 3 del D.L. n. 202/1989 (Disposizioni urgenti in materia
di imposta sul valore aggiunto e di agevolazioni  tributarie  per  le
zone  settentrionali  colpite  da eccezionali avversita' atmosferiche
nei mesi di luglio ed agosto del 1987, nonche' in materia di  imposta
di   consumo  sul  gas  metano  usato  come  combustibile)  differiva
ulteriormente al 20 dicembre 1989 il  termine  del  31  ottobre  1988
previsto  dall'art.  9 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, gia' prorogato  al
30  giugno  1989  dell'art.  10  del  D.L.  28 novembre 1988, n. 511,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio  1989,  n.  20,
per  quanto  riguarda  la  presentazione  delle  dichiarazioni  ed  i
versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto.
   L'art.  9 del D.L. n. 70/1988, recante norme in materia tributaria
nonche' per la  semplificazione  delle  procedure  di  accatastamento
degli immobili urbani, soprarichiamato, e' cosi' formulato:
   "Art.  9.  -  1.  I  termini  previsti  per  le dichiarazioni ed i
versamenti da parte delle regioni, province, comuni e loro consorzi e
dai  consorzi  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218, (il quale approva  il  testo  unico  delle  leggi
sugli  interventi  nel Mezzogiorno, n.d.r.), delle comunita' montane,
delle  unita'  sanitarie  locali,  delle  istituzioni  pubbliche   di
assistenza  e  beneficienza,  delle  camere  di commercio, degli enti
porto e delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini  nei  porti
aventi  natura di enti pubblici economici e sottoposti alla vigilanza
del Ministero della marina mercantile, agli effetti dell'imposta  sul
valore  aggiunto e delle imposte sui redditi per i periodi di imposta
chiusi anteriormente al 1› gennaio 1988, sono differiti al 31 ottobre
1988.  Fino  alla stessa data sono differiti anche i termini previsti
per la fatturazione, la registrazione e per  l'adempimento  di  tutti
gli altri obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener
conto nelle suddette  dichiarazioni;  a  tal  fine  gli  obblighi  di
fatturazione,  di  registrazione  e  gli altri obblighi relativi alle
suddette operazioni  si  intendono  comunque  gia'  adempiuti  se  le
operazioni  stesse risultano dalla contabilita' prevista per gli enti
pubblici suddetti.
   1-bis.  I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti da
parte degli enti percettori di proventi da  canoni  di  locazione  di
alloggi di edilizia residenziale pubblica, in quanto contabilizzati a
norma dell'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n.  513, nella gestione
speciale  di  cui  all'art.  10  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, agli effetti delle imposte  sui
redditi  per  i periodi di imposta chiusi anteriormente al 1› gennaio
1988, sono differiti al 31 ottobre 1988".
   Il testo dei primi quattro commi dell'art. 10 del D.L. n. 511/1988
(Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale) e' il
seguente:
   "1.  Le  disposizioni di cui all'art. 9 del D.L. 14 marzo 1988, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  maggio  1978,  n.
154,  sono  estese  a  tutti  gli  enti soggetti alle disposizioni in
materia di contabilita' pubblica.
   2. Il termine del 31 ottobre 1988, previsto dall'art. 9 del citato
D.L. n. 70 del 1988,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  citata
legge n. 154 del 1988, e' prorogato al 30 giugno 1989.
   3. I periodi di imposta cui si applicano le disposizioni contenute
nell'art.  9  del  citato  D.L.  n.  70  del  1988,  convertito,  con
modificazioni  dalle citata legge n. 154 del 1988, sono quelli chiusi
anteriormente al 1› gennaio 1989.
   4.  I  terzi  nei  confronti  dei quali gli enti di cui al comma 1
effettuano la  rivalsa  possono  portare  in  detrazione  i  relativi
importi  nel  periodo  di  imposta  nel corso del quale la rivalsa e'
stata effettuata".
   (b  )  L'art.  22-bis del D.L. n. 66/1989 (Disposizioni urgenti in
materia di autonomia  impositiva  degli  enti  locali  e  di  finanza
locale) prorogava ulteriormente al 31 dicembre 1989 il termine del 31
ottobre 1988 previsto dall'art. 9 del D.L.  14  marzo  1988,  n.  70,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 13 maggio 1988, n. 154,
gia' prorogato al 30 giugno 1989 dall'art. 10 del  D.L.  28  novembre
1988,  n.  511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio
1989, n. 20, per quanto riguarda la presentazione delle dichiarazioni
ed i versamenti relativi alle imposte sui redditi.
   Per  il  testo dell'art. 9 del D.L. n. 70/1988 e dei primi quattro
commi dell'art. 10 del D.L. n. 511/1988 si veda la nota che  precede.