IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  codice  postale e delle telecomunicazioni, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Visto  l'art.  7 della legge 26 aprile 1983, n. 130, che stabilisce
che le tariffe postali, di bancoposta e di  telecomunicazioni  devono
essere   fissate  con  decreto  del  Ministro  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro;
  Visto  il  decreto  ministeriale 13 febbraio 1988, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio  1988,  con  il  quale  sono
state   modificate   le   tariffe   postali,   di   bancoposta  e  di
telecomunicazioni nell'interno della Repubblica;
  Visto  il  decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  65,  convertito, con
modificazioni, in legge 26 aprile 1989, n. 155, che stabilisce che la
classificazione  delle stampe ai fini dell'applicazione della teriffa
ridotta prevista  dall'art.  56  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  marzo  1973, n. 156, non puo' essere fatta in base ad
elementi  diversi   da   quello   della   periodicita'   della   loro
pubblicazione;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1989, n.
161, con il quale  vengono  sostituiti  gli  articoli  68  e  70  del
regolamento  di  esecuzione  dei  libri  primo  e  secondo del codice
postale  e  delle  telecomunicazioni,  approvato  con   decreto   del
Presidente della
Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;
  Sentita la commissione tecnica consultiva per l'editoria;
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni che,  nell'approvare  il  progetto  di  adeguamento
tariffario,  ha  invitato  ad  integrare  il  medesimo,  in relazione
all'art. 69,  comma  4,  del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  maggio  1982,  n.  655,  con  la determinazione della
prescritta soprattassa sugli inserti pubblicitari anche per la  parte
di peso che secondo la proposta esaminata dovrebbe essere esclusa dal
computo;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  tariffe  postali delle stampe nell'interno della Repubblica
sono stabilite nella misura indicata nella annessa tabella A, firmata
dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
  2.  A decorrere dal 1› gennaio 1990 le tariffe postali delle stampe
periodiche spedite in abbonamento postale sono stabilite nella misura
indicata  nella annessa tabella B, firmata dal Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni.