IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto l'art. 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130, che stabilisce che le tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni devono essere fissate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro; Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1988, con il quale sono state modificate le tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni nell'interno della Repubblica; Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, in legge 26 aprile 1989, n. 155, che stabilisce che la classificazione delle stampe ai fini dell'applicazione della teriffa ridotta prevista dall'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, non puo' essere fatta in base ad elementi diversi da quello della periodicita' della loro pubblicazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1989, n. 161, con il quale vengono sostituiti gli articoli 68 e 70 del regolamento di esecuzione dei libri primo e secondo del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655; Sentita la commissione tecnica consultiva per l'editoria; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che, nell'approvare il progetto di adeguamento tariffario, ha invitato ad integrare il medesimo, in relazione all'art. 69, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, con la determinazione della prescritta soprattassa sugli inserti pubblicitari anche per la parte di peso che secondo la proposta esaminata dovrebbe essere esclusa dal computo; Decreta: Art. 1. 1. Le tariffe postali delle stampe nell'interno della Repubblica sono stabilite nella misura indicata nella annessa tabella A, firmata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. 2. A decorrere dal 1 gennaio 1990 le tariffe postali delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale sono stabilite nella misura indicata nella annessa tabella B, firmata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.