IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' degli studi dell'Aquila e convalidate dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 102 e' aggiunto il titolo III con gli articoli relativi alla normativa generale e alla normativa specifica delle scuole dirette a fini speciali come di seguito riportato. TITOLO III Normativa generale scuole dirette a fini speciali Art. 103. - Nell'Universita' degli studi dell'Aquila sono istituite le seguenti scuole dirette a fini speciali: per tecnici cosmetici; per tutela delle risorse territoriali; in utilizzazione dell'energia; in impianti biotecnologici; per tecnici della riabilitazione psichiatrica e psicosociale; di dirigenti e docenti di scienze infermieristiche; per tecnici di anestesia e rianimazione; per ortottisti assistenti di oftalmologia; per assistenti sociali. Art. 104. - Sono ammessi alle scuole dirette a fini speciali i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in conformita' con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di laurea, fatto salvo l'eventuale ulteriore requisito di ammissione previsto per le singole scuole, cioe' il possesso della specifica qualifica di base. Il numero massimo degli iscrivibili per ciascuna scuola e' determinato dalla normativa specifica. Art. 105. - Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti disponibili, e' subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta che potra' svolgersi mediante domande e risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice, dei titoli di studio richiesti per l'ammissione. Le modalita' e il programma di tali prove vengono indicate nel bando di concorso per ciascuna scuola. Sono ammessi ai corsi i candidati che in relazione al numero delle iscrizioni disponibili si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. La commissione per l'esame di ammissione e' costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola. Art. 106. - L'importo delle tasse e sovrattasse dovute dagli iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. I contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Universita', sentito il consiglio della scuola. Art. 107. - Sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola. Art. 108. - Il direttore ha la responsabilita' della scuola. E' un professore di ruolo della scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione e' affidata a professori di seconda fascia. Il direttore e' eletto dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo, convoca il consiglio della scuola e lo presiede, ha nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea. Il direttore promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attivita' di formazione. Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e la contabilita' generale dell'Universita'. Il direttore dura in carica tre anni ed e' rieleggibile. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 109. - Il consiglio della scuola e' composto da tutti i docenti di ruolo della scuola e dagli eventuali docenti a contratto, da una rappresentanza di tre studenti, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 312/80 e ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, dalle altre componenti previste dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80. In ogno caso al consiglio della scuola partecipa anche una rappresentanza dei ricercatori che svolgono attivita' nella scuola secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82. Art. 110. - Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attivita' con i consigli dei dipartimenti e delle facolta' interessati, inclusa la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti, le eventuali proposte di contratti. In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli di facolta' interessate, sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti. Art. 111. - Lo studente e' tenuto a seguire tutti i corsi di lezione e a partecipare a tutte le attivita' pratiche e alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi pubblicato annualmente dal consiglio della scuola nel quadro delle norme piu' sotto indicate. La frequenza della scuola e' obbligatoria per tutti gli iscritti. Le modalita' di accertamento della frequenza sono determinate nel manifesto degli studi. Art. 112. - L'organizzazione didattica della scuola avviene con le modalita' e i limiti stabiliti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82; agli studenti della scuola si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti universitari ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82. Art. 113. - Il corso si conclude con un esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di un elaborato finalizzato alla professionalita' specifica predisposto sotto la guida di un docente. NORMATIVA SPECIFICA Scuola diretta a fini speciali per tecnici cosmetici Art. 114. - E' istituita la scuola diretta a fini speciali per tecnici cosmetici presso l'Universita' degli studi dell'Aquila. La scuola ha lo scopo di fornire una completa preparazione teorico-pratica agli allievi per l'esercizio della professione di tecnico cosmetologo. La scuola rilascia il diploma di tecnico cosmetologo. La scuola ha la durata di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Ciasun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venticinque per ciascun anno di corso, per un totale di settantacinque studenti. Art. 115. - Per l'iscrizione gli aspiranti dovranno essere sottoposti ad un esame medico ed a un esame attitudinale e' psicodiagnostico che tiene conto, oltre che dell'esito delle eventuali prove previste dal precedente art. 105, delle seguenti prove: 1) test psicologico; 2) prova scritta; 3) colloquio. Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facolta' di medicina e chirurgia. Art. 116. - Materie d'insegnamento: Primo anno di corso: 1) anatomia ed istologia generale e della cute; 2) microbiologia e microbiologia clinica (*); 3) fisica (*); 4) chimica, biochimica e biochimica clinica (*); 5) chimica dei prodotti cosmetici. Secondo anno di corso: 1) nozioni di botanica farmaceutica e fitocosmesi; 2) cosmetologia applicata; 3) dermatologia estetica; 4) fisioterapia dermatologica; 5) farmacologia e tossicologia cosmetologica; 6) etica medica; 7) massoterapia; 8) nozioni di patologia dermatologica. Terzo anno di corso: 1) tecnologia e formulazione dei prodotti cosmetici; 2) controllo di qualita', microbiologico e tossicologico; 3) legislazione cosmetica; 4) cosmetologia applicata, correttiva e decorativa; 5) nozioni di dermatologia correttiva; 6) nozioni di chirurgia estetica. Gli insegnamenti con asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali. Gli studenti sono tenuti altresi' a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sara' effettuato entro il primo biennio. Art. 117. - Durante i tre anni di corso e' richiesta la frequenza nei seguenti laboratori/centri/ambulatori/Day Hospital: laboratorio di istopatologia cutanea; laboratorio analisi chimico-cliniche; laboratorio per ricerche micologiche; laboratorio per materiale fotografico; laboratorio di farmacologia; laboratorio di biologia; centro diagnosi e cura malattie allergiche; centro malattie disendocrine e dismetaboliche d'interesse dermatologico; ambulatorio di dermatologia; Day Hospital per PUVA terapia; Day Hospital per la piccola chirurgia dermatologica; Day Hospital di allergologia; Day Hospital di dermatologia cosmetologica. La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e formazione professionale. Lo studente ha facolta' di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali. Art. 118. - Lo studente viene ammesso all'esame di Stato per il conseguimento del diploma solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. L'esame di diploma e' sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato. La commissione e' costituita secondo le vigenti norme universitarie. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame. Scuola diretta a fini speciali per tutela delle risorse territoriali Art. 119. - La scuola diretta a fini speciali per "tutela delle risorse territoriali" e' istituita presso l'Universita' degli studi dell'Aquila. La scuola ha il compito di preparare del personale con competenze nel settore della gestione dei sistemi di trattamento di scarichi solidi, liquidi e gassosi provenienti da attivita' civili agricole ed industriali. La scuola rilascia il diploma di esperto in tutela ambientale. Art. 120. - La scuola ha la durata di due anni. Il primo anno comprende cinquecento ore di lezioni, e trecento ore di esercitazioni di laboratorio o in campo. Il secondo anno comprende quattrocento ore di lezione e duecento di laboratorio. In base alle strutture disponibili la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di venti iscritti per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta studenti. Art. 121. - Concorrono alla costituzione della scuola la facolta' di ingegneria, cui afferiscono gli insegnamenti ed i dipartimenti di chimica, ingegneria chimica e materiali, energetica, ingegneria delle strutture, delle acque e del terreno, urbanistica. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 122. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti: 1 Anno: Introduzione dello studio dell'ambiente: 1) matematica generale con elementi di programmazione; 2) fisica generale; 3) fondamenti di chimica; 4) microbiologia e laboratorio biologico; 5) laboratorio chimico ed ambientale; 6) tecniche di campionamento e misura; 7) fondamenti di urbanistica e pianificazione territoriale; 8) igiene applicata e laboratorio; 9) principi di economia. 2 Anno: 1) elementi di idraulica; 2) elementi di termodinamica applicata; 3) principi di ingegneria biochimica; 4) chimica dei materiali inquinanti; 5) impianti di trattamento e depurazione; 6) inquinamento ambientale e processi di disinquinamento; 7) energetica; 8) esercizio degli impianti; 9) legislazione ambientale. Art. 123. - Gli insegnamenti prevedono lezioni teoriche, attivita' pratiche consistenti in esercitazioni sulla materia trattata nel corso ed in attivita' sperimentali. Gli insegnamenti sono organizzati in unita' semestrali. Art. 124. - E' obbligatorio lo svolgimento di un tirocinio da compiersi sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola. Tale tirocinio consiste nella applicazione e sperimentazione, delle nozioni e tecniche acquisite, alla tutela di risorse naturali o alla gestione di un impianto di trattamento. Esso ha la durata di almeno cento ore. La frequenza dei corsi e del tirocinio pratico e' obbligatoria. Art. 125. - Alla fine dell'anno accademico in cui si e' svolto il tirocinio il diplomando deve sostenere un relativo esame teorico-pratico. Per lo svolgimento degli esami si applicano le norme vigenti per i corsi di laurea. Art. 126. - Lo studente viene ammesso all'esame di Stato per il conseguimento del diploma solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti compresi gli esami relativi al tirocinio. L'esame di diploma e' sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato. La commissione e' costituita secondo le vigenti norme universitarie. L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di un elaborato finalizzato alla professionalita' specifica e predisposto sotto la guida di un docente, assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame. Scuola diretta a fini speciali in utilizzazione dell'energia Art. 127. - E' istituita una scuola diretta a fini speciali in "Utilizzazione dell'energia" presso l'Universita' dell'Aquila. La scuola ha il compito di preparare personale con competenza nel settore dell'energia fornendo una preparazione culturale e professionale di livello universitario ad operatori dei settori industriali e della pubblica amministrazione. La scuola si propone di impartire una preparazione teorico-pratica per indirizzare i diplomati all'uso appropriato dell'energia. La scuola rilascia il diploma in "utilizzazione dell'energia". Art. 128. - La scuola ha la durata di tre anni. Ciascun anno prevede quattrocento ore di insegnamento e ore duecento di attivita' pratiche giudate. In base alle strutture disponibili la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in venti per ciascun anno di corso e per un totale di sessanta studenti. Art. 129. - Concorrono alla costituzione della scuola il dipartimento di energetica e di ingegneria elettrica della facolta' di ingegneria cui afferiscono tutti gli insegnamenti. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 130. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti (annuali e semestrali come per ciascuno indicato): 1 Anno: 1) elementi di matematica (annuale); 2) elementi di fisica (annuale); 3) elementi di geometria e disegno (annuale); 4) chimica generale inorganica e organica (annuale); 5) elementi di programmazione (annuale). 2 Anno: 6) termodinamica di base (semestrale); 7) elementi di controllo e regolazione (semestrale); 8) elementi di elettrotrecnica e misure elettriche (semestrale); 9) elementi di macchine (annuale); 10) elementi di misure termiche e meccaniche (semestrale); 11) calcolo numerico applicato ai sistemi energetici (semestrale); 12) tecnica del freddo (semestrale); 13) economia e tecnica della gestione degli impianti (annuale); 14) elettronica di potenza (semestrale). 3 Anno: 15) termotecnica applicata (annuale); 16) generatore di vapore e forni industriali (semestrale); 17) progetti di impianti di riscaldamento, condizionamento e refrigerazione (annuale); 18) diagnosi energetica degli impianti (semestrale); 19) complementi di regolazione delle macchine e impianti (semestrale); 20) trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica (annuale); 21) smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi (semestrale). Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Art. 131. - L'attivita' pratica comporta: prove grafiche, esercitazioni numeriche, utilizzazione dell'elaboratore elettronico, misure su grandezze caratterizzanti fenomeni energetici, diagnosi energetiche per sistemi industriali. Art. 132. - Il tirocinio consiste in attivita' guidate da un docente, orientate all'analisi in campo di sistemi energetici ai fini della caratterizzazione dei flussi di energia in gioco e alla loro razionalizzazione ed ha durata di cinquanta ore. Art. 133. - La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico e' obbligatoria. Gli esami semestrali ed annuali si svolgono mediante una discussione orale o scritta su argomenti inerenti il corso oggetto. Quello di tirocinio pratico consiste in una prova da effettuare alla fine del periodo di tirocinio stesso consistente nella discussione di una relazione tecnica che raccoglie ed elabora i risultati connessi con le attivita' sviluppate durante il tirocinio. Art. 134. - L'esame di diploma consiste nella presentazione e nella discussione di una tesi a contenuto tecnico elaborata sulla base di un argomento assegnato allo studente da uno dei professori del corpo docente che assolve le funzioni di relatore del lavoro in oggetto. Scuola diretta a fini speciali in impianti biotecnologici Art. 135. - E' istituita una scuola diretta a fini speciali in "impianti biotecnologici" presso l'Universita' degli studi dell'Aquila. La scuola ha il compito di preparare personale tecnico altamente qualificato nel settore specifico che, possa soddisfare le esigenze di quella parte dell'industria mirata alla trasformazione e lavorazione delle produzioni primarie vegetali ed animali oggi in via di trasformazione da un livello tradizionale ad un livello caratterizzato ad un elevato contenuto biotecnologico. La qualificazione fornita dalla scuola dovra' essere orientata alla creazione di una reale coscienza tecnico-scientifica che si materializzi nella formazione di tecnici in grado di progettare e condurre impianti del settore. La scuola rilascia il diploma di tecnico specialista in impianti biotecnologici. Art. 136. - La scuola ha la durata di tre anni. Ciascun anno prevede trecentosessanta ore di insegnamento e centottanta ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture disponibili la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in venticinque per ciascun anno di corso e per un totale di settantacinque studenti. Art. 137. - Concorrono alla costituzione della scuola la facolta' di ingegneria cui afferiscono gli insegnamenti ed il dipartimento di chimica, ingegneria chimica e materiali. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 138. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti (annuali o semestrali come per ciascuno indicato): 1 Anno: elementi di matematica (annuale); elementi di geometria e disegno (annuale); elementi di fisica (annuale); chimica generale organica e inorganica (annuale); analisi numerica e programmazione (semestrale); chimica biologica (semestrale). 2 Anno: termodinamica applicata e fenomeni di trasporto (annuale); principi di ingegneria biochimica (annuale); processi biotecnologici industriali (annuale); processi di produzione di energia da biomasse (semestrale); elementi di meccanica applicata e macchine (annuale); elementi di elettrotecnica ed impianti elettrici (annuale). 3 Anno: impianti biotecnologici (annuale); progetto di impianti biotecnologici (annuale); tecnica delle fermentazioni industriali (annuale); misure e controllo di qualita' (annuale); tecniche di conservazioni (annuale); normativa del settore biotecnologico (semestrale). Il consiglio della scuola individua con il manifesto degli studi gli insegnamenti da attivare tra quelli indicati, con un minimo di quattro ore per anno e con il vincolo di soddisfare le ore previste di didattica. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Art. 139. - L'attivita' pratica comporta l'esecuzione assistita di lavoro di simulazione con soluzione di problemi al calcolatore e la partecipazione alla conduzione di impianti di laboratorio e pilota attinenti ai corsi specialistici impartiti dalla scuola. In particolare: apparecchiature di fermentazione, di estrazione, di distillazione, di separazione con membrane ecc., con esecuzione delle analisi per le caratterizzazioni delle tipologie e qualita' dei prodotti e del livello inquinante dei sottoprodotti. Art. 140. - Il tirocinio pratico, che si svolge sotto la guida di un docente designato dalla scuola, consiste in un soggiorno di circa tre mesi (per un totale di quattrocentocinquanta ore) che ciascun allievo, al termine dei corsi del terzo anno, trascorre presso un impianto industriale del settore, all'uopo convenzionato con la scuola. Al termine del periodo di tirocinio l'allievo sosterra' una prova come specificato nel successivo art. 141. Art. 141. - La frequenza dei corsi e del tirocinio pratico e' obbligatoria. Gli esami semestrali ed annuali si svolgono mediante una discussione orale su argomenti distinti inerenti il corso in oggetto. Quello di tirocinio pratico si compone di due prove da effettuare alla fine del periodo di tirocinio stesso. La prima e' costituita da una prova pratica da effettuare utilizzando le strutture di cui la scuola dispone direttamente e per convenzione. La seconda della discussione di una relazione tecnica che raccoglie ed elabora i risultati connessi con le attivita' sviluppate durane il tirocinio. Art. 142. - L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di una tesi a contenuto tecnico elaborata sulla base di un argomento assegnato allo studente da uno dei professori del corpo docente che assolve le funzioni di relatore del lavoro in oggetto. L'esame di diploma e' sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato. La commissione e' costituita secondo le vigenti norme universitarie. A coloro che avranno superato l'esame verra' rilasciato il diploma di tecnico specialista in impianti biotecnologici. Scuola diretta a fini speciali per tecnici della riabilitazione psichiatrica e psicosociale Art. 143. - E' istituita la scuola diretta a fini speciali per tecnici della riabilitazione psichiatrica e psicosociale presso l'Universita' degli studi dell'Aquila. La scuola ha lo scopo di permettere il conseguimento del diploma di tecnico della riabilitazione psichiatrica e psicosociale. La scuola rilascia il diploma di tecnico della riabilitazione pischiatrica e psicosociale. Art. 144. - La scuola ha la durata di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno di corso preve quattrocento ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso per un totale di quindici studenti. Art. 145. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facolta' di medicina e chirurgia. Art. 146. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: struttura e funzioni del SN; psicologia; neurofisiopatologia; clinica psichiatrica; psicoterapia; teoria e tecnica dei test; riabilitazione psichiatrica; psichiatria sociale e transculturale. 2 Anno: psicoterapia; neuropsichiatria; psicogeriatria; riabilitazione psichiatrica; psichiatria forense e legislazione psichiatrica. a) Indirizzo tecnico-riabilitativo: tecniche di riabilitazione psicomotoria; tecniche di terapia occupazionale; tecniche di rieducazione dei disturbi del linguaggio e dell'apprendimento. b) Indirizzo socio-psicoterapeutico: psicoterapia di gruppo; tecniche di psicoterapia espressiva; comunita' terapeutiche. 3 Anno: tirocinio pratico ed esercitazioni. Gli studenti sono altresi' tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione dei testi scientifici, sara' effettuato entro il primo biennio. Art. 147. - Durante i tre anni di corso e' richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/ laboratori: 1) corsia ed ambulatorio della clinica psichiatrica; 2) servizi centro igiene mentale; 3) laboratori della clinica psichiatrica; 4) reparti dell'ospedale psichiatrico; 5) servizio psichiatrico di diagnosi e cura; 6) laboratori e servizi riabilitativi della casa di cura "Villi Pini". La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il tirocinio si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola. La frequenza ai corsi ed al tirocinio pratico e' obbligatoria. Lo studente ha facolta' di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa. Il consiglio della scuola predispone un apposito libretto di formazione, che consenta allo studente, ed al consiglio stesso, il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere l'esame teorico-pratico annuale su ciascuna materia di insegnamento e l'esame finale. Art. 148. - Lo studente viene ammesso all'esame di Stato per il conseguimento del diploma solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti e abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo il tirocinio professionale. L'esame di diploma e' sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato. La commissione e' costituita secondo le vigenti norme universitarie. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame. Scuola diretta a fini speciali di dirigenti e docenti di scienze infermieristiche Art. 149. - E' istituita la scuola diretta a fini speciali di dirigenti e docenti di scienze infermieristiche presso l'Universita' degli studi dell'Aquila. La scuola ha lo scopo di preparare personale dirigente e docente per: a) le scuole infermieristiche di tutti i livelli; b) i servizi ed i centri di assistenza infermieristica del Servizio sanitario nazionale, ed altre istituzioni pubbliche e private. La scuola rilascia il diploma di dirigente e docente di scienze infermieristiche. Art. 150. - La scuola ha la durata di due anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in trenta per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta studenti. Art. 151. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facolta' di medicina e chirurgia, dipartimento di scienze e tecnologie biomediche e di biometria dell'Universita' degli studi dell'Aquila. Art. 152. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in conformita' alle disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di laurea che siano in possesso del diploma di infermiere professionale o vigilatrice d'infanzia. Art. 153. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: Scienze infermieristiche: scienze infermieristiche; normativa etica e deontologia professionale. Scienze sanitarie: statistica sanitaria (*); igiene, epidemiologia e medicina preventiva (*); aggiornamenti di biologia e biochimica; aggiornamenti di patologia e fisiopatologia generale; aggiornamenti di farmacologia e principi di terapia e tossicologia medica. Programmazione e ricerca: informatica medica e metodologia di indagini socio-epidemiologiche (*); economica sanitaria. Scienze giuridiche ed umane: bioetica; psicologia generale ed applicata delle scienze infermieristiche (*); pedagogia generale ed applicata alle scienze infermieristiche ed elementi di sociologia (*). 2 Anno: Scienze infermieristiche: didattica speciale (metodiche didattiche nel sursing); organizzazione dell'assistenza infermieristica (menagement infermieristico); nursing (aggiornamenti); nursing speciale in pediatria. Scienze sanitarie: tecnica ed igiene ospedaliera sanitaria (*); aggiornamenti di medicina interna compresa la geriatria e delle specialita' mediche; aggiornamenti di pediatria; aggiornamenti di chirurgia generale e delle specialita' chirurgiche. Programmazione e ricerca: programmazione e organizzazione dei servizi sanitari (*). Scienze giuridiche ed umane: principi di diritto amministrativo e di diritto sanitario (*). Gli insegnamenti con asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali. Gli studenti sono altresi' tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sara' effettuato entro il primo biennio. Art. 154. - Durante i due anni di corso e' richiesta la frequenza nei reparti di perdiatria, chirurgia generale e medicina interna, nei laboratori di statistica sanitaria, biologia, biochimica, igiene, farmacologia. La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Lo studente ha facolta' di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa. Il consiglio della scuola predispone un apposito libretto di formazione, che consente allo studente, ed al consiglio stesso, il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali. Art. 155. - Lo studente viene ammesso all'esame di Stato per il conseguimento del diploma solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo il tirocinio professionale. L'esame di diploma e' tenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato. La commissione e' costituita secondo le vigenti norme universitarie. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame. Scuola diretta a fini speciali per tecnici di anestesia e rianimazione Art. 156. - E' istituita la scuola diretta a fini speciali per tecnici di anestesia e rianimazione presso l'Universita' degli studi dell'Aquila. La scuola ha lo scopo di preparare tecnici all'esercizio della professione di tecnico di anestesia e rianimazione, sia mediante l'inserimento teorico di discipline di base e specialistiche, sia attraverso lezioni, esercitazioni e tirocini professionali. Art. 157. - La scuola ha la durata di due anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di sedici studenti. Art. 158. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facolta' di medicina e chirurgia ed i dipartimenti di discipline chirurgiche, medicina interna e sanita' pubblica, scienze e tecnologie biomediche e di biometria. Art. 159. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: anatomia umana (*); fisiologia umana (*); farmacologia (*); anestesiologia; nozioni di tecniche biomediche (*); tecniche manageriali di un servizio di anestesia e rianimazione; nozioni di medicina legale (*); tecniche assistenziali di anestesia e rianimazione. 2 Anno: rianimazione; tecniche chirurgiche; tecnologia per strumentazione di anestesia e rianimazione; igiene e tecnica ospedaliera applicata; legislazione sanitaria applicata (*); dietologia applicata; tecniche assistenziali di anestesia e rianimazione. Gli insegnamenti con asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette ai fini speciali. Gli studenti sono altresi' tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sara' effettuato entro il biennio. Art. 160. - Durante i due anni di corso e' richiesta la frequenza nei reparti di rianimazione, nelle sale operatorie, negli ambulatori di anestesia e terapia del dolore e nei laboratori di ricerca. La frequenza, per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Lo studente ha la facolta' di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali. Art. 161. - Lo studente viene ammesso all'esame di Stato per il conseguimento del diploma, solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. L'esame di diploma e' sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato. La commissione e' costituita secondo le vigenti norme universitarie. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame. Scuola diretta a fini speciali per ortottisti assistenti di oftalmologia Art. 162. - E' istituita la scuola diretta a fini speciali per ortottisti-assistenti di oftalmologia presso l'Universita' degli studi dell'Aquila. La scuola ha lo scopo di dare una preparazione completa teorico-pratica istruendo gli allievi sui problemi della motilita' binoculare, del trattamento pre e post-operatorio dei pazienti strabici; dei problemi sui vizi di refrazione e della loro correzione e sulle tecniche diagnostiche in oftalmologia. La scuola rilascia il diploma di ortottista-assistente di oftalmologia. Art. 163. - La scuola ha la durata di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso per un totale di dodici studenti. Art. 164. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi dell'Aquila ed i dipartimenti di: discipline chirurgiche, scienze e tecnologie biomediche, medicina interna e sanita' pubblica, fisica. Art. 165. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: elementi di anatomia dell'apparato visivo e del S.N.C.; fisiologia dell'occhio, della motilita' oculare della visione binoculare; ottica fisica e fisiopatologica; ortottica; psicologia infantile. 2 Anno: elementi di patologia oculare; elementi di neuroftalmologia; nozioni di chirurgia ed assistenza oftalmica; ortottica. 3 Anno: tecniche semeiologiche dell'apparato visivo (esame refrazione, contattologia, adattometria, campo visivo, senso cromatico); tecniche semeiologiche ed elettrofisiologiche (tonometria e tonografia, ERG, EOG, EMG, ecografia, retinografia e fluoroangiografia); ortottica; nozioni di riabilitazione sensomotoria nell'eta' infantile; nozioni di medicina legale (*). Gli insegnamenti con asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali. Gli studenti sono altresi' tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione dei testi scientifici, sara' effettuato entro il primo biennio. Art. 166. - Durante i tre anni di corso e' richiesta la frequenza nei seguenti divisioni/centri/ambulatori: divisione oculistica ospedale S. Salvatore; centro di oftalmologia ospedale S. Salvatore; ambulatorio oculistico ospedale Coppito. La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Lo studente ha facolta' di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa. Il tirocinio si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente, ed al consiglio stesso, il controllo dell'attivita' svolta' e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali. Art. 167. - Lo studente viene ammesso all'esame di Stato per il conseguimento del diploma solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo il tirocinio professionale. L'esame di diploma e' sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato. La commissione e' costituita secondo le vigenti norme universitarie. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame. Scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali Art. 168. - E' istituita presso l'Universita' degli studi dell'Aquila una scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali. La scuola rilascia il diploma di assistente sociale, titolo abilitante per l'esercizio della professione di assistente sociale. Art. 169. - La direzione della scuola viene indicata nel manifesto annuale degli studi. Art. 170. - La scuola ha il compito di preparare personale con le competenze professionali di assistente sociale di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14. Art. 171. - La durata del corso e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazione. In base alle strutture disponibili la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in cinquanta per ciascun anno di corso per un totale di centocinquanta studenti. Art. 172. - Concorre alla costituzione della scuola la facolta' di medicina e chirurgia. Art. 173. - Le discipline obbligatorie della scuola sono le seguenti: 1) discipline professionali, caratterizzanti la scuola: principi e fondamenti del servizio sociale (annuale); metodi e tecniche del servizio sociale I; metodi e tecniche del servizio sociale II; metodi e tecniche del servizio sociale III; programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali I; programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali II; ricerca applicata al servizio sociale (biennale con unico esame al termine del biennio); politica dei servizi sociali (annuale). Totale esami del gruppo: 8. 2) Discipline di base: diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia (annuale); diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione (annuale); psicologia e sociologia della devianza (annuale); istituzioni di sociologia (annuale); medicina sociale e igiene (annuale); politica e legislazione sociale (annuale); psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (biennale con unico esame al termine del biennio). Totale esami del gruppo: 7. Totale esami discipline obbligatorie: 15. Le discipline obbligatorie sono cosi' ripartite negli anni del corso: Discipline obbligatorie del primo anno: principi e fondamenti del servizio sociale; metodi e tecniche del servizio sociale I; diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia; diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione; medicina sociale ed igiene; psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (primo anno). Discipline obbligatorie del secondo anno: metodi e tecniche del servizio sociale II; programmazione, amministrazione ed organizzazione dei servizi sociali I; psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (secondo anno); istituzioni di sociologia; ricerca applicata al servizio sociale (primo anno); politica e legislazione sociale. Discipline obbligatorie del terzo anno: metodi e tecniche del servizio sociale III; ricerca applicata al servizio sociale (secondo anno); programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali II; politica dei servizi sociali; psicologia e sociologia della devianza. Tutte le discipline obbligatorie sono istituite nella scuola e non possono essere mutuate. Le discipline opzionali sono le seguenti: antropologia culturale; diritto penale; diritto penitenziario; economia politica; igiene mentale e psichiatria; psicologia dei gruppi e delle istituzioni; psicologia sociale; sociologia della famiglia; statistica sociale; storia delle istituzioni politiche. La scuola offre almeno quattro discipline opzionali, e lo studente ne dovra' scegliere almeno tre. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Art. 174. - Le propedeuticita' sono le seguenti: non si puo' essere ammessi a sostenere gli esami di "politica e legislazione sociale" se non si sono superati gli esami di "diritto privato", con particolare riguardo al "diritto di famiglia" e di "diritto pubblico", con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione; non si puo' essere ammessi a sostenere l'esame di "psicologia e sociologia della devianza", se non si sono superati gli esami di "psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia" e di "istituzioni di sociologia"; non si puo' essere ammessi a frequentare il tirocinio pratico del secondo anno se non si sono superati gli esami di "principi e fondamenti del servizio sociale" e di "metodi e tecniche del servizio sociale I". Art. 175. - L'attivita' pratica comporta lo svolgimento di esercitazioni nell'ambito delle discipline professionali. Il tirocinio pratico si svolge di norma sotta la guida di un docente di materia professionale per almeno due anni e per un minimo di due giorni la settimana, per periodi continuativi e per un minimo complessivo di cinquecento ore nel triennio. La guida del docente si esplica anche attraverso un collegamento con i supervisori degli enti convenzionati. Lo studente ha la facolta' di ripetere il tirocinio, in caso di valutazione negativa. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno 2/3 dell'orario previsto. Art. 176. - Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, le attivita' svolte dagli allievi in strutture di servizio sociale, anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, possono essere valutate dal consiglio della scuola, ai fini della frequenza e delle attivita' pratiche, quando tali attivita' siano attinenti e coerenti con i programmi della scuola. Art. 177. - Gli esami di profitto si svolgono secondo le vigenti norme universitarie. Art. 178. - All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in almeno tre insegnamenti opzionali e tenuto conto del tirocinio pratico. L'esame di diploma, sostenuto davanti ad una commissione costituita secondo le vigenti norme universitarie consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno tre mesi prima. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'Aquila, addi' 24 luglio 1989 Il rettore: SCHIPPA