IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la  valorizzazione  della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Visto  il  decreto  ministeriale  30  gennaio  1985  con  il  quale
l'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, e'  stato
autorizzato   ad  elevare  i  limiti  del  capitale  assicurabile  in
contratti assunti senza visita medica;
  Visto  il  decreto  ministeriale  30  dicembre 1987 con il quale e'
stato approvato il  regolamento  della  gestione  degli  investimenti
denominata "Fondo INA", presentato dal summenzionato Istituto;
  Viste  le domande in data 3 giugno, 4 luglio, 27 settembre 1988, 14
febbraio e 30 marzo 1989 e le  successive  integrazioni  in  data  30
dicembre  1988,  1›  e  30  marzo  1989 dell'Istituto nazionale delle
assicurazioni, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di
tassi  di  premio  medio  da  utilizzare per specifici contratti, una
modifica del testo del regolamento della gestione speciale denominata
"Fondo INA", nonche' l'autorizzazione ad elevare i limiti massimi del
capitale assicurabile in contratti assunti senza visita medica;
  Viste  le lettere in data 16 marzo 1989 n. 920817, 4 aprile 1989 n.
921132, 13 aprile 1989 n. 921282, 17 maggio 1989 n. 921753, 16 maggio
1989  n.  921747,  con  le  quali  l'Istituto  per la vigilanza sulle
assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  -   ISVAP,   ha
comunicato  che  non  esistono  elementi  ostativi all'emanazione del
provvedimento richiesto con le domande anzidette;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private  e di interesse collettivo, i
seguenti  tassi  di  premio  medio  e  la  modifica  del  testo   del
regolamento della gestione speciale denominata "Fondo INA" in vigore,
presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con  sede  in
Roma:
   1)  tasso  di  premio medio di L. 2,64 per mille lire di csapitale
assicurato in tariffa temporanea di gruppo per il caso di  morte,  da
utilizzare  per  un  contratto stipulato a copertura di mutui con una
numerosita' di mutuandi non inferiore alle 500 teste;
   2)  condizioni  di  applicabilita'  da  utilizzare per il tasso di
premio medio di cui al precedente punto 1);
   3)  tasso  di premio medio di L. 470,94 per mille lire di capitale
assicurato per uno specifico contratto in tariffa di capitalizzazione
collettiva a premio unico;
   4)  condizioni  speciali di polizza e coefficienti da applicare al
capitale per il calcolo del valore di riscatto da applicare al  tasso
di premio medio di cui al precedente punto 3);
   5)  tasso  di  premio annuo di L. 13,58 per mille lire di capitale
assicurato, oltre ad una cifra fissa di L. 50.000, per  un  contratto
in  tariffa  temporanea  per  il  caso  di  morte,  stipulato  da  un
assicurando di sesso  maschile  e  per  un  capitale  di  lire  2.000
milioni;
   6)  modifica  degli  articoli  n.  6  e n. 7 del regolamento della
gestione degli investimenti denominata  "Fondo  INA",  approvato  con
decreto ministeriale 30 dicembre 1987.