IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la valorizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1985 con il quale l'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, e' stato autorizzato ad elevare i limiti del capitale assicurabile in contratti assunti senza visita medica; Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1987 con il quale e' stato approvato il regolamento della gestione degli investimenti denominata "Fondo INA", presentato dal summenzionato Istituto; Viste le domande in data 3 giugno, 4 luglio, 27 settembre 1988, 14 febbraio e 30 marzo 1989 e le successive integrazioni in data 30 dicembre 1988, 1 e 30 marzo 1989 dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di tassi di premio medio da utilizzare per specifici contratti, una modifica del testo del regolamento della gestione speciale denominata "Fondo INA", nonche' l'autorizzazione ad elevare i limiti massimi del capitale assicurabile in contratti assunti senza visita medica; Viste le lettere in data 16 marzo 1989 n. 920817, 4 aprile 1989 n. 921132, 13 aprile 1989 n. 921282, 17 maggio 1989 n. 921753, 16 maggio 1989 n. 921747, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette; Decreta: Art. 1. Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di premio medio e la modifica del testo del regolamento della gestione speciale denominata "Fondo INA" in vigore, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma: 1) tasso di premio medio di L. 2,64 per mille lire di csapitale assicurato in tariffa temporanea di gruppo per il caso di morte, da utilizzare per un contratto stipulato a copertura di mutui con una numerosita' di mutuandi non inferiore alle 500 teste; 2) condizioni di applicabilita' da utilizzare per il tasso di premio medio di cui al precedente punto 1); 3) tasso di premio medio di L. 470,94 per mille lire di capitale assicurato per uno specifico contratto in tariffa di capitalizzazione collettiva a premio unico; 4) condizioni speciali di polizza e coefficienti da applicare al capitale per il calcolo del valore di riscatto da applicare al tasso di premio medio di cui al precedente punto 3); 5) tasso di premio annuo di L. 13,58 per mille lire di capitale assicurato, oltre ad una cifra fissa di L. 50.000, per un contratto in tariffa temporanea per il caso di morte, stipulato da un assicurando di sesso maschile e per un capitale di lire 2.000 milioni; 6) modifica degli articoli n. 6 e n. 7 del regolamento della gestione degli investimenti denominata "Fondo INA", approvato con decreto ministeriale 30 dicembre 1987.