IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Vista  la  legge  8  luglio  1986, n. 349, istitutiva del Ministero
dell'ambiente;
  Visto  l'art.  5  della predetta legge che trasferisce al Ministero
dell'ambiente  le competenze in materia di parchi e di individuazione
delle  zone  di  importanza naturalistica nazionale ed internazionale
promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali;
  Visto  in  particolare,  l'art. 1, comma 2, della medesima legge n.
349/1986,   in   cui   e'  compito  del  Ministero  dell'ambiente  di
assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed
il  recupero  delle  condizioni  ambientali  conformi  agli interessi
fondamentali della collettivita' ed alla qualita' della vita, nonche'
la  conservazione  e  la  valorizzazione del patrimonio naturale e la
difesa delle risorse naturali dall'inquinamento;
  Considerato  l'elevato  valore  naturalistico  della  zona di monte
Pelmo-Mondeval-Passo  Giau,  costituente  un  complesso  montuoso  di
valore  primario,  per  le  sue  valenze ambientali e paesaggistiche,
caratterizzata   da   un   ambiente   dolomitico   unico   nelle  sue
caratteristiche   morfologiche,   vegetali  e  faunistiche,  dove  si
riconoscono  biotipi  altrove scomparsi nonche' tracce della presenza
dell'uomo  risalenti  al  periodo  mesolitico  e  dove  e'  possibile
prevedere  la  reintroduzione  di  specie recentemente scomparse - in
particolare  mammiferi  di  grande  pregio  in  via  di  estinzione e
protetti  da  convenzioni  internazionali  -  e altresi' prevedere la
riacclimatizzazione in tutta l'area;
  Vista   la   lettera   del   Ministero   dell'ambiente,   prot.  n.
1179/SCN/2/4/20  inviata  in  data 10 aprile 1989 al presidente della
regione Veneto ed ai comuni interessati;
  Visti  i  pareri pervenuti al Ministero dell'ambiente dai comuni di
S.  Vito  di  Cadore e di Borca di Cadore, rispettivamente inviati in
data  10 maggio e 15 maggio, nonche' quello inviato in data 24 maggio
1989 dalle regole unificate di S. Vito di Cadore;
  Atteso  che  non  e'  pervenuto  il  parere  della  regione Veneto,
interpellata come sopra;
  Considerato  che ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 3 marzo
1987,  n.  59,  il  Ministro  dell'ambiente puo' adottare, sentite le
regioni  e  gli  enti locali interessati ovvero decorsi trenta giorni
dalla  data  di  richiesta  del  parere  senza  che  questo sia stato
espresso,  le  necessarie  misure  di  salvaguardia con le quali puo'
essere vietata qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi;
  Ritenuto  opportuno  procedere  alla  individuazione di una zona di
importanza   naturalistica,  e  anche  di  salvaguardia  dei  diritti
demaniali  della  popolazione locale regoliera, della cultura e delle
attivita'  tradizionali,  con  prospettive  di uno sviluppo economico
alternativo   senza   distruzione   delle   risorse  naturali  e  del
territorio;
                              E M A N A
                        il presente decreto:
                               Art. 1.
  L'area,    denominata   Monte   Pelmo-Mondeval-Passo   Giau,   come
perimetrata  all'allegato  1 del presente decreto, e' dichiarata zona
di importanza naturalistica nazionale ed internazionale.