IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente; Visto l'art. 5 della predetta legge che trasferisce al Ministero dell'ambiente le competenze in materia di parchi e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali; Visto in particolare, l'art. 1, comma 2, della medesima legge n. 349/1986, in cui e' compito del Ministero dell'ambiente di assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettivita' ed alla qualita' della vita, nonche' la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento; Considerato l'elevato valore naturalistico della zona di monte Pelmo-Mondeval-Passo Giau, costituente un complesso montuoso di valore primario, per le sue valenze ambientali e paesaggistiche, caratterizzata da un ambiente dolomitico unico nelle sue caratteristiche morfologiche, vegetali e faunistiche, dove si riconoscono biotipi altrove scomparsi nonche' tracce della presenza dell'uomo risalenti al periodo mesolitico e dove e' possibile prevedere la reintroduzione di specie recentemente scomparse - in particolare mammiferi di grande pregio in via di estinzione e protetti da convenzioni internazionali - e altresi' prevedere la riacclimatizzazione in tutta l'area; Vista la lettera del Ministero dell'ambiente, prot. n. 1179/SCN/2/4/20 inviata in data 10 aprile 1989 al presidente della regione Veneto ed ai comuni interessati; Visti i pareri pervenuti al Ministero dell'ambiente dai comuni di S. Vito di Cadore e di Borca di Cadore, rispettivamente inviati in data 10 maggio e 15 maggio, nonche' quello inviato in data 24 maggio 1989 dalle regole unificate di S. Vito di Cadore; Atteso che non e' pervenuto il parere della regione Veneto, interpellata come sopra; Considerato che ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 3 marzo 1987, n. 59, il Ministro dell'ambiente puo' adottare, sentite le regioni e gli enti locali interessati ovvero decorsi trenta giorni dalla data di richiesta del parere senza che questo sia stato espresso, le necessarie misure di salvaguardia con le quali puo' essere vietata qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi; Ritenuto opportuno procedere alla individuazione di una zona di importanza naturalistica, e anche di salvaguardia dei diritti demaniali della popolazione locale regoliera, della cultura e delle attivita' tradizionali, con prospettive di uno sviluppo economico alternativo senza distruzione delle risorse naturali e del territorio; E M A N A il presente decreto: Art. 1. L'area, denominata Monte Pelmo-Mondeval-Passo Giau, come perimetrata all'allegato 1 del presente decreto, e' dichiarata zona di importanza naturalistica nazionale ed internazionale.