IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Visti  l'art.  1,  commi  2 e 5, e l'art. 5, comma 2, della legge 8
luglio 1986, n. 349;
  Visto  il  decreto 10 febbraio 1989, relativo alla dichiarazione di
importanza  internazionale  della zona umida "Valle Averto" in comune
di  Campagna  Lupia,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  20
febbraio  1989, che individua solo 200 ettari di detta zona, su di un
totale  complessivo  di  500  ettari  e che pertanto tale decreto non
ricomprende  ai  fini  della  tutela  valliva  le  rimanenti  aree di
rilevante interesse naturalistico;
  Considerato   l'eccezionale   valore   naturalistico  ed  ecologico
dell'intera zona umida in questione, di cui all'allegata planimetria,
che   costituisce   un   ambiente   naturale   lagunare  estremamente
significativo  per  gli  ecosistemi  in  esso  ricompresi  e  per  la
ricchezza delle risorse naturali presenti;
  Considerato  che  la Valle Averto e' caratterizzata da una varieta'
di  ambienti  naturali  e  seminaturali  quali  quelli  relativi alla
presenza  sia  di  acque dolci che di acque salmastre ed ospita molte
entita'  floristiche  tipiche  di  detti  ambienti, quali: Phragmites
australis,   Typha   sp.,  Juncus  sp.,  Carex  sp.,  nonche'  alcuni
aggruppamenti vegetazionali boschivi tipici delle zone umide;
  Considerato  che  le specie avifaunistiche gia' indicate nel citato
decreto  10  febbraio  1989  relativo  alle  zone umide di importanza
internazionale,  insistono  per  la sosta e l'alimentazione sia nella
zona  umida  gia'  soggetta  a tutela, sia nella restante parte della
Valle;
  Considerato  che  alcune specie ornitiche frequentatrici della zona
umida  quali  il  Falco  di palude (Circus aeruginosus), il Cavaliere
d'Italia    (Himantopus    himantopus),   l'Avocetta   (Recurvirostra
avosetta),   il   Tarabusino  (Ixobrychus  minutus),  il  Fenicottero
(Phoenicoteris  rubes), l'Airone bianco maggiore (Egretta alba), sono
incluse  nell'allegato  1  della  direttiva  n.  79/409/CEE  e che la
medesima  direttiva  comprende  le specie di uccelli per le quali, ai
sensi dell'art. 4 della direttiva medesima, gli Stati membri adottano
misure  speciali di conservazione degli habitat, al fine di garantire
la sopravvivenza e la riproduzione delle specie medesime;
  Considerato   che   l'art.   4   della  Convenzione  relativa  alla
conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa
(Convenzione  di Berna), ratificata con la legge n. 503/1981, prevede
per  le  parti contraenti l'impegno a prestare particolare attenzione
alla  protezione  delle  zone  che rivestono importanza per le specie
migratrici  indicate  agli  allegati  II e III e, in particolare, per
cio'  che  concerne  le  aree situate lungo le zone di migrazione, in
quanto  aree  di  svernamento,  raduno, alimentazione, riproduzione e
muta;
  Considerato  che  tutte  le  specie  ornitiche  citate nel presente
decreto  sono  ricomprese  anche  nell'allegato  della Convenzione di
Berna   con  l'aggiunta  altresi'  di  Yolpoca  (Tadorna  tadorna)  e
Gruccione  (Merops apiaster) quali specie presenti nella Valle Averto
e   ricomprese   analogamente  dall'allegato  I  della  summenzionata
convenzione;
  Considerato   che  nel  biotipo  in  questione  nidificano  inoltre
regolarmente  alcune coppie di Fischione turco (Netta rufina), specie
ricompresa  nell'allegato  II  della  direttiva n. 79/409/CEE e nella
risoluzione   del   Consiglio  del  2  aprile  1989,  concernente  la
conservazione degli uccelli selvatici;
  Considerato che ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio
1986, n. 349, il Ministero dell'ambiente individua zone di importanza
naturalistica  nazionale  ed  internazionale,  promuovendo in esse la
costituzione di parchi e riserve naturali;
  Vista  la  propria  nota del 10 aprile 1989, numero 1178/SCN/2.4.20
alla  presidenza  della  giunta  della regione Veneto ed al comune di
Campagna  Lupia (Venezia) circa la richiesta di un motivato parere in
ordine all'individuazione di cui al presente decreto;
  Vista  la  propria  nota del 10 aprile 1989, numero 1170/SCN/2.4.20
con  la  quale  altresi' venivano trasmesse alla regione Veneto ed al
comune   di  Campagna  Lupia  (Venezia)  le  misure  di  salvaguardia
provvisorie   che   il  Ministero  intende  adottare  per  l'area  in
questione;
  Considerato  che ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 3 marzo
1987,  n.  59,  il  Ministero dell'ambiente puo' adottare, sentiti la
regione  e  gli  enti locali interessati ovvero decorsi trenta giorni
dalla  data  di  richiesta  del  parere  senza  che  questo sia stato
espresso,  le  necessarie  misure  di  salvaguardia con le quali puo'
essere vietata qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi;
                              E M A N A
                        il presente decreto:
                               Art. 1.
  La  "Valle Averto" ubicata nella provincia di Venezia nel comune di
Campagna  Lupia, e' individuata come zona di importanza naturalistica
nazionale ed internazionale.