IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Visti l'art. 1, commi 2 e 5, e l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349; Visto il decreto 10 febbraio 1989, relativo alla dichiarazione di importanza internazionale della zona umida "Valle Averto" in comune di Campagna Lupia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1989, che individua solo 200 ettari di detta zona, su di un totale complessivo di 500 ettari e che pertanto tale decreto non ricomprende ai fini della tutela valliva le rimanenti aree di rilevante interesse naturalistico; Considerato l'eccezionale valore naturalistico ed ecologico dell'intera zona umida in questione, di cui all'allegata planimetria, che costituisce un ambiente naturale lagunare estremamente significativo per gli ecosistemi in esso ricompresi e per la ricchezza delle risorse naturali presenti; Considerato che la Valle Averto e' caratterizzata da una varieta' di ambienti naturali e seminaturali quali quelli relativi alla presenza sia di acque dolci che di acque salmastre ed ospita molte entita' floristiche tipiche di detti ambienti, quali: Phragmites australis, Typha sp., Juncus sp., Carex sp., nonche' alcuni aggruppamenti vegetazionali boschivi tipici delle zone umide; Considerato che le specie avifaunistiche gia' indicate nel citato decreto 10 febbraio 1989 relativo alle zone umide di importanza internazionale, insistono per la sosta e l'alimentazione sia nella zona umida gia' soggetta a tutela, sia nella restante parte della Valle; Considerato che alcune specie ornitiche frequentatrici della zona umida quali il Falco di palude (Circus aeruginosus), il Cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus), l'Avocetta (Recurvirostra avosetta), il Tarabusino (Ixobrychus minutus), il Fenicottero (Phoenicoteris rubes), l'Airone bianco maggiore (Egretta alba), sono incluse nell'allegato 1 della direttiva n. 79/409/CEE e che la medesima direttiva comprende le specie di uccelli per le quali, ai sensi dell'art. 4 della direttiva medesima, gli Stati membri adottano misure speciali di conservazione degli habitat, al fine di garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie medesime; Considerato che l'art. 4 della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (Convenzione di Berna), ratificata con la legge n. 503/1981, prevede per le parti contraenti l'impegno a prestare particolare attenzione alla protezione delle zone che rivestono importanza per le specie migratrici indicate agli allegati II e III e, in particolare, per cio' che concerne le aree situate lungo le zone di migrazione, in quanto aree di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta; Considerato che tutte le specie ornitiche citate nel presente decreto sono ricomprese anche nell'allegato della Convenzione di Berna con l'aggiunta altresi' di Yolpoca (Tadorna tadorna) e Gruccione (Merops apiaster) quali specie presenti nella Valle Averto e ricomprese analogamente dall'allegato I della summenzionata convenzione; Considerato che nel biotipo in questione nidificano inoltre regolarmente alcune coppie di Fischione turco (Netta rufina), specie ricompresa nell'allegato II della direttiva n. 79/409/CEE e nella risoluzione del Consiglio del 2 aprile 1989, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; Considerato che ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Ministero dell'ambiente individua zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali; Vista la propria nota del 10 aprile 1989, numero 1178/SCN/2.4.20 alla presidenza della giunta della regione Veneto ed al comune di Campagna Lupia (Venezia) circa la richiesta di un motivato parere in ordine all'individuazione di cui al presente decreto; Vista la propria nota del 10 aprile 1989, numero 1170/SCN/2.4.20 con la quale altresi' venivano trasmesse alla regione Veneto ed al comune di Campagna Lupia (Venezia) le misure di salvaguardia provvisorie che il Ministero intende adottare per l'area in questione; Considerato che ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 3 marzo 1987, n. 59, il Ministero dell'ambiente puo' adottare, sentiti la regione e gli enti locali interessati ovvero decorsi trenta giorni dalla data di richiesta del parere senza che questo sia stato espresso, le necessarie misure di salvaguardia con le quali puo' essere vietata qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi; E M A N A il presente decreto: Art. 1. La "Valle Averto" ubicata nella provincia di Venezia nel comune di Campagna Lupia, e' individuata come zona di importanza naturalistica nazionale ed internazionale.