IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato
con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1980, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita'  degli  studi  di Genova e convalidati dal Consiglio
universitario nazionale nel suo parere;
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Genova, approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso:
                            Articolo unico
  Nell'art.  741,  all'elenco  delle  scuole  dirette a fini speciali
istituite presso l'Universita' di Genova e' aggiunta  la  scuola  per
assistenti sociali.
  Dopo  l'art.  580  e'  aggiunta la normativa specifica della scuola
diretta a fini speciali  per  assistenti  sociali,  con  la  relativa
articolazione, come di seguito riportato.
        Scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali
  Art.  1.  -  E'  istituita  una  scuola diretta a fini speciali per
assistenti sociali presso l'Universita' di Genova.
  La  scuola  ha  il  compito  di  preparare personale con competenze
professionali  nell'ambito  del  sistema  organizzato  delle  risorse
sociali  in  favore  di persone singole, di gruppi o di comunita' per
prevenire e risolvere situazioni di bisogno.
  La scuola rilascia il diploma di assistente sociale.
Art. 2. - La scuola ha la durata di tre anni.
  Ciascun  anno prevede trecentocinquanta ore di insegnamento. Per il
tirocinio pratico sono previste cinquecento ore nel triennio.
  In  base  alle  strutture  disponibili  la  scuola  e'  in grado di
accettare un numero massimo di iscritti  determinati  in  trenta  per
ciascun anno di corso e per un totale di novanta studenti.
  Art.  3.  -  Concorrono  alla costituzione della scuola le seguenti
facolta' cui afferiscono gli insegnamenti: magistero, giurisprudenza,
medicina    e    chirurgia,    scienze    politiche   e   il   centro
interdipartimentale per la ricerca didattica.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art. 4. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:
1› Anno:
   * Principi e fondamenti del servizio sociale (annuale);
   * Metodi e tecniche del servizio sociale I;
  ** Diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia
(annuale);
  **  Diritto  pubblico,  con particolare riguardo all'organizzazione
della pubblica amministrazione (annuale);
  ** Medicina sociale e igiene (annuale);
  **  Psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia primo
anno (biennale con unico esame al termine del biennio).
2› Anno:
   * Metodi e tecniche del servizio sociale II;
  **  Programmazione,  amministrazione  e  organizzazione dei servizi
sociali I;
  **  Psicologia  dello  sviluppo,  con  elementi  di  psicopatologia
(secondo anno) (esame finale unico);
  ** Istituzioni di sociologia (annuale);
   * Ricerca applicata al servizio sociale (primo anno) (biennale con
unico esame al termine del biennio);
  ** Politica e legislazione sociale (annuale).
3› Anno:
   * Metodi e tecniche del servizio sociale III;
   *  Ricerca  applicata  al  servizio  sociale (secondo anno) (esame
finale unico);
   *  Programmazione,  amministrazione  e  organizzazione dei servizi
sociali II;
   * Politica dei servizi sociali (annuale);
    Psicologia e sociologia della devianza (annuale).
  Le  discipline  contrassegnate  con  un  asterisco  sono discipline
professionali caratterizzanti la scuola - Totale  esami  del  gruppo:
otto.
  Le  discipline contrassegnate con due asterischi sono discipline di
base - Totale esami del gruppo: sette.
  Totale esami discipline obbligatorie: quindici.
  Tutte  le discipline obbligatorie sono istituite nella scuola e non
possono essere mutuate.
  Lo  studente  deve  inoltre  seguire, uno per ciascun anno di corso
almeno  tre  insegnamenti  opzionali  scelti   tra   almeno   quattro
insegnamenti o impartiti presso la scuola o tra quelli per i quali il
Consiglio della scuola abbia deliberato la possibilita' di mutazione.
  Sono insegnamenti opzionali:
   1) antropologia culturale;
   2) diritto penale;
   3) diritto penitenziario;
   4) economia politica;
   5) igiene mentale e psichiatria;
   6) psicologia dei gruppi e delle istituzioni;
   7) psicologia sociale;
   8) sociologia della famiglia;
   9) statistica sociale;
   10) storia delle istituzioni politiche.
  Le propedeuticita' sono le seguenti:
   non  si  puo'  essere  ammessi  a sostenere l'esame di "politica e
legislazione sociale" se non si sono superati gli esami  di  "diritto
privato,  con  particolare  riguardo  al  diritto  di  famiglia" e di
"diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione  della
pubblica amministrazione";
   non  si  puo'  essere ammessi a sostenere l'esame di "psicologia e
sociologia della devianza" se non  si  sono  superati  gli  esami  di
"psicologia  dello  sviluppo,  con  elementi  di psicopatologia" e di
"istituzioni di sociologia";
   non  si puo' essere ammessi a frequentare il tirocinio pratico nel
secondo anno se non  si  sono  superati  gli  esami  di  "principi  e
fondamenti del servizio sociale" e di "metodi e tecniche del servizio
sociale I".
  Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
  Art.  5.  - L'attivita' pratica comporta esercitazioni afferenti ai
corsi di:
   metodi e tecniche del servizio sociale (I, II, III);
   ricerca applicata al servizio sociale (I, II);
   programmazione,   amministrazione  e  organizzazione  dei  servizi
sociali (I, II).
  Art.  6.  -  Il  tirocinio  pratico  si svolge sotto la guida di un
docente  di  materia  professionale  designato  dal  consiglio  della
scuola,  consiste  in attivita' svolte dagli studenti in strutture di
servizio sociale per almeno due anni e per un minimo di due giorni la
settimana,  per  periodi  continuativi e per un minimo complessivo di
cinquecento ore nel triennio. La guida del docente si  esplica  anche
attraverso un collegamento con i supervisori degli enti eventualmente
convenzionati. Lo studente ha la facolta' di ripetere il tirocinio in
caso di valutazione negativa.
   La  frequenza ai corsi e del tirocinio pratico e' obbligatoria per
almeno due terzi dell'orario previsto.
  Gli  esami  di  profitto  si  svolgono  secondo  le  vigenti  norme
universitarie.
  Gli   esami  di  tirocinio  pratico  consistono  in  una  relazione
dettagliata dell'attivita' professionale svolta e documentata.
  Ai  sensi  dell'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162,  le  attivita'  svolte  dagli
allievi   in  strutture  di  servizio  sociale,  anche  all'estero  o
nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in
materia  di  cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo,
possono essere valutate dal consiglio  della  scuola  ai  fini  della
frequenza  e  delle  attivita'  pratiche, quando tali attivita' siano
attinenti e coerenti con i programmi della scuola.
  Art.  7.  -  All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se
abbia  frequentato  i  corsi  e  superato  gli  esami  in  tutti  gli
insegnamenti  fondamentali  ed in almeno tre insegnamenti opzionali e
tenuto conto del tirocinio pratico.
  L'esame di diploma, sostenuto davanti ad una commissione costituita
secondo le vigenti norme universitarie, consiste nella discussione di
una    dissertazione    scritta    su    un   argomento   di   natura
teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima.
  Per quanto non previsto specificatamente dal presente statuto si fa
riferimento alle norme del decreto del Presidente della Repubblica n.
162/1982.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 17 maggio 1989
                               COSSIGA
                                  GALLONI, Ministro della pubblica
                                  istruzione
Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 agosto 1989
Registro n. 44 Istruzione, foglio n. 66