IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Trento, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, n. 487, e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita'  degli  studi  di Trento e convalidati dal Consiglio
universitario nazionale nel suo parere;
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Trento, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Il terzo comma dell'art. 2 e' soppresso e sostituito come segue:
  "L'Universita'  puo'  effettuare  spese  e  stipulare contratti per
l'acquisizione dei beni, delle prestazioni e  dei  servizi  necessari
per   assicurare   il   migliore   conseguimento   dei  propri  scopi
istituzionali. Essa puo'  inoltre  concordare  iniziative  con  altre
istituzioni  scientifiche e culturali, puo' stipulare convenzioni con
enti  pubblici  e  privati,  nonche'  promuovere  la  formazione   di
contratti.  Tutto  quanto sopra, nei limiti e nei modi previsti dalle
vigenti disposizioni amministrative e contabili".
  Il secondo comma dell'art. 17 e' soppresso e sostituito come segue:
  "L'Universita'  facilita l'inserimento del proprio personale, anche
predisponendo un  piano  pluriennale,  per  la  realizzazione  e  per
l'adozione  di  iniziative  anche  in forma contributiva dirette alla
soluzione di problemi abilitativi del proprio personale docente e non
docente,  nei  limiti  e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni
amministrative contabili".
  Il terzo comma dell'art. 22 e' soppresso e sostituito come segue:
  "L'Universita'  puo'  contribuire,  nei  limiti e nei modi previsti
dalle  vigenti  disposizioni   amministrative   e   contabili,   alla
realizzazione  di  iniziative  rientranti  nelle  attivita' di cui al
comma   precedente,   promosse   da   studenti   e   da    dipendenti
dell'Universita'  riuniti  in cooperative o associazioni riconosciute
ai sensi della legislazione vigente".