IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' degli studi di Trento e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Trento, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. Il terzo comma dell'art. 2 e' soppresso e sostituito come segue: "L'Universita' puo' effettuare spese e stipulare contratti per l'acquisizione dei beni, delle prestazioni e dei servizi necessari per assicurare il migliore conseguimento dei propri scopi istituzionali. Essa puo' inoltre concordare iniziative con altre istituzioni scientifiche e culturali, puo' stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, nonche' promuovere la formazione di contratti. Tutto quanto sopra, nei limiti e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni amministrative e contabili". Il secondo comma dell'art. 17 e' soppresso e sostituito come segue: "L'Universita' facilita l'inserimento del proprio personale, anche predisponendo un piano pluriennale, per la realizzazione e per l'adozione di iniziative anche in forma contributiva dirette alla soluzione di problemi abilitativi del proprio personale docente e non docente, nei limiti e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni amministrative contabili". Il terzo comma dell'art. 22 e' soppresso e sostituito come segue: "L'Universita' puo' contribuire, nei limiti e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni amministrative e contabili, alla realizzazione di iniziative rientranti nelle attivita' di cui al comma precedente, promosse da studenti e da dipendenti dell'Universita' riuniti in cooperative o associazioni riconosciute ai sensi della legislazione vigente".