IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 632 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in "costruzioni idrauliche", in "ingegneria clinica", in "meccanica strutturale" ed in "metallurgia fisica", tutte afferenti alla facolta' di ingegneria. Scuola di specializzazione in costruzioni idrauliche Art. 633. - E' istituita presso l'Universita' di Padova la scuola di specializzazione in costruzioni idrauliche. La scuola ha lo scopo di preparare specialisti nella pianificazione, nella progettazione, nell'esecuzione e nella manutenzione delle opere idrauliche a servizio delle pubbliche amministrazioni, degli studi professionali e delle imprese di costruzione. La scuola rilascia il titolo di specialista in costruzioni idrauliche. Art. 634. - La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede duecento ore di insegnamento e duecento ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di dodici specializzandi. Art. 635. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facolta' di ingegneria e l'istituto di idraulica "Giovanni Poleni". Art. 636. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in ingegneria. Sono altresi' ammessi al concorso di ammissione alla scuola coloro che siano in possesso di un titolo di studio, conseguito presso universita' straniere, che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1938, n. 1592, ad uno di quelli richesti nel comma precedente. Art. 637. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: progettazione delle opere idrauliche I; progettazione strutturale e materiali I; idrogeologia; meccanica delle terre e delle rocce; modelli fisici. 2 Anno: progettazione delle opere idrauliche II; progettazione strutturale e materiali II; opere marittime; organizzazione dei cantieri; macchinario idraulico. Art. 638. - Gli insegnamenti prevedono, tra l'altro, esercitazioni pratiche, svolgimento di progetti individuali, visite tecniche e seminari integrativi secondo un programma approvato dal consiglio della scuola. Scuola di specializzazione in ingegneria clinica Art. 639. - E' istituita presso l'Universita' di Padova la scuola di specializzazione in ingegneria clinica. La scuola ha lo scopo di preparare specialisti in grado di effettuare la valutazione, l'installazione, la manutenzione, l'adeguamento della strumentazione e delle attrezzature in uso nei servizi sanitari (in particolare all'interno dei presi'di ospedalieri), di curare un loro impiego sicuro, appropriato ed economico e di collaborare con gli operatori sanitari nell'impiego di metodologie ingegneristiche nella soluzione di problemi clinici e gestionali. La scuola rilascia il titolo di specialista in ingegneria clinica. Art. 640. - La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede duecento ore di insegnamento e duecento di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi. Art. 641. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facolta' di ingegneria e di medicina e chirurgia, l'istituto di elettronica, elettrotecnica e informatica. Art. 642. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati dei corsi di laurea in ingegneria. Sono altresi' ammessi al concorso di ammissione alla scuola coloro che siano in possesso di un titolo di studio, conseguito presso Universita' straniere, che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1938, n. 1592, ad uno di quelli richiesti nel comma precedente. Art. 643. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1) elementi di fisiopatologia umana; 2) biomateriali, organi artificiali e protesi; 3) strumentazione biomedica I; 4) strumentazione biomedica II; 5) informatica clinica; 6) elaborazione di dati e immagini di interesse clinico; 7) organizzazione e gestione sanitaria; 8) sicurezza e prevenzione nell'ambiente ospedaliero; 9) cellule e tessuti; 10) impianti ospedalieri; 11) costruzioni biomeccaniche; 12) sistemi di terapia per la sopravvivenza; 13) biosistemi; 14) modelli di sistemi fisiologici; 15) biomeccanica; 16) automazione del laboratorio di emodinamica; 17) sistemi per la ventilazione artificiale; 18) bioingegneria; 19) elettronica biomedica; 20) radiazioni e biosistemi; 21) statistica sanitaria; 22) statistica medica; 23) applicazioni biomediche speciali; 24) bioenergetica; 25) termocinetica biomedica; 26) calcolatori elettronici; 27) controlli automatici; 28) elettronica applicata. Lo specializzando e' tenuto a frequentare i primi otto insegnamenti del precedente elenco, nonche' due a scelta tra quelli indicati con il numero da 9) a 28) ed attivati dal consiglio della scuola. Le materie di insegnamento del primo anno sono quelle indicate con i numeri 1), 2), 3), 5), 6), 9) e 11). Le altre materie si intendono del secondo anno. Nel secondo anno e' pure previsto il tirocinio obbligatorio di almeno duecento ore, di cui all'art. 644. Art. 644. - Gli insegnamenti indicati con i numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 8), devono prevedere esercitazioni pratiche, visite o seminari integrativi, secondo un programma approvato dal consiglio della scuola. Gli insegnamenti sono integrati dallo svolgimento di tirocinio pratico di almeno duecento ore presso presi'di sanitari riconosciuti dal consiglio della scuola, secondo modalita' dallo stesso fissate e pubblicate sul manifesto degli studi. Scuola di specializzazione in meccanica strutturale Art. 645. - E' istituita presso l'Universita' di Padova la scuola di specializzazione in meccanica strutturale. La scuola ha lo scopo di preparare specialisti in grado di impostare e risolvere problemi complessi della meccanica strutturale attraverso i metodi numerici piu' adatti. Le applicazioni potranno rivolgersi, in particolare, ai problemi non lineari, ai problemi dipendenti dal tempo, alle interazioni di costruzioni con campi di forza, ai problemi dell'ottimizzazione strutturale. La scuola rilascia il titolo di specialista in meccanica strutturale. Art. 646. - La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede duecento ore di insegnamento e duecento di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi. Art. 647. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facolta' di ingegneria e gli istituti di costruzioni marittime e geotecnica, e di scienza e tecnica delle costruzioni. Art. 648. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati dei corsi di laurea in ingegneria e in architettura. Sono altresi' ammessi al concorso di ammissione alla scuola coloro che siano in possesso di un titolo di studio, conseguito presso Universita' straniere, che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1938, n. 1592, ad uno di quelli richiesti nel comma precedente. Art. 649. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: 1) meccanica computazionale; 2) meccanica dei materiali e della frattura; 3) sicurezza strutturale; 4) interazione terreno-struttura; 5) un insegnamento a scelta; 6) un insegnamento a scelta. 2 Anno: 1) problemi non lineari; 2) strutture antisismiche; 3) ottimizzazione strutturale; 4) un insegnamento a scelta; 5) un insegnamento a scelta; 6) un insegnamento a scelta. Gli insegnamenti a scelta dovranno essere indicati tra quelli attivati dal consiglio della scuola nell'ambito del seguente elenco: geomeccanica; sismologia; problemi di interazione; analisi sperimentale su strutture e modelli; strutture speciali metalliche; strutture speciali di calcestruzzo armato e precompresso; modelli numerici per l'analisi strutturale; comportamento anelastico e a rottura delle strutture; strutture bidimensionali piane e curve. Art. 650. - I vari insegnamenti indicati all'art. 649 devono prevedere esercitazioni pratiche e seminari integrativi, secondo un programma approvato dal consiglio della scuola. Le esercitazioni pratiche riguarderanno sia la progettazione che la verifica numerica e sperimentale di strutture complesse. Scuola di specializzazione in metallurgia fisica Art. 651. - E' istituita presso l'Universita' di Padova la scuola di specializzazione in metallurgia fisica. La scuola ha lo scopo di preparare specialisti con particolari conoscenze sulle proprieta' meccaniche e fisiche dei metalli e sul loro comportamento sotto le varie sollecitazioni, in grado di scegliere e gestire le tecniche piu' adatte per la realizzazione di componenti metallici. La scuola rilascia il titolo di specialista in metallurgia fisica. Art. 652. - La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede duecento ore di insegnamento e duecento di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di dodici specializzandi. Art. 653. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facolta' di ingegneria e l'istituto di chimica industriale. Art. 654. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati dei corsi di laurea in ingegneria e in fisica. Sono altresi' ammessi al concorso di ammissione alla scuola coloro che siano in possesso di un titolo di studio, conseguito presso Universita' straniere, che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1938, n. 1592, ad uno di quelli richiesti nel comma precedente. Art. 655. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: 1) metallurgia fisica; 2) metallurgia strutturale; 3) trasformazioni di fase; 4) metodi di indagine e controllo; 5) un insegnamento a scelta. 2 Anno: 1) meccanica della frattura; 2) criteri di scelta dei materiali metallici nella progettazione; 3) trattamenti superficiali; 4) un insegnamento a scelta; 5) un insegnamento a scelta. Gli insegnamenti a scelta dovranno essere indicati tra quelli attivati dal consiglio della scuola nell'ambito del seguente elenco: fisica dello stato solido; materiali metallici; termodinamica metallurgica; tecnologie di solidificazione e fonderia; lavorazioni per deformazione plastica; corrosione e protezione dei metalli; forni e tecnologie dei trattamenti termici; leghe per alte temperature; leghe magnetiche; leghe per impieghi speciali; materiali composti a matrice metallica. Art. 656. - Le attivita' pratiche prescritte sono essenzialmente di due tipi. Il primo comprende esercitazioni numeriche per l'analisi e la descrizione mediante modelli matematici di fenomeni metallurgici, eventualmente con l'ausilio del calcolatore. Il secondo comprende esercitazioni di laboratorio di metallografia sulle varie tecniche di indagine e controllo sui materiali metallici. Le attivita' didattiche potranno essere integrate da seminari e visite di studio. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 17 maggio 1989 COSSIGA GALLONI, Ministro della pubblica istruzione Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 luglio 1989 Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 302