IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058,  e  modificato  con  regio
decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Padova, approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso:
                            Articolo unico
  Dopo  l'art.  632 e con lo spostamento della numerazione successiva
sono inseriti i seguenti nuovi  articoli  relativi  alla  istituzione
delle  scuole  di  specializzazione  in  "costruzioni idrauliche", in
"ingegneria clinica", in "meccanica strutturale" ed  in  "metallurgia
fisica", tutte afferenti alla facolta' di ingegneria.
         Scuola di specializzazione in costruzioni idrauliche
  Art.  633.  - E' istituita presso l'Universita' di Padova la scuola
di specializzazione in costruzioni idrauliche. La scuola ha lo  scopo
di  preparare  specialisti nella pianificazione, nella progettazione,
nell'esecuzione  e  nella  manutenzione  delle  opere  idrauliche   a
servizio delle pubbliche amministrazioni, degli studi professionali e
delle imprese  di  costruzione.  La  scuola  rilascia  il  titolo  di
specialista in costruzioni idrauliche.
  Art.  634.  -  La  scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di
corso  prevede  duecento  ore  di  insegnamento  e  duecento  ore  di
attivita'  pratiche  guidate.  In base alle strutture ed attrezzature
disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo  di
iscritti  determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale
di dodici specializzandi.
  Art. 635. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio della scuola provvedono la  facolta'  di  ingegneria  e
l'istituto di idraulica "Giovanni Poleni".
  Art. 636. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla
scuola i laureati dei corsi di laurea in  ingegneria.  Sono  altresi'
ammessi  al  concorso  di  ammissione alla scuola coloro che siano in
possesso di  un  titolo  di  studio,  conseguito  presso  universita'
straniere,  che  sia  equipollente,  ai sensi dell'art. 332 del testo
unico 31 agosto 1938, n. 1592, ad uno di quelli  richesti  nel  comma
precedente.
  Art. 637. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
  1› Anno:
   progettazione delle opere idrauliche I;
   progettazione strutturale e materiali I;
   idrogeologia;
   meccanica delle terre e delle rocce;
   modelli fisici.
 2› Anno:
   progettazione delle opere idrauliche II;
   progettazione strutturale e materiali II;
   opere marittime;
   organizzazione dei cantieri;
   macchinario idraulico.
  Art.  638. - Gli insegnamenti prevedono, tra l'altro, esercitazioni
pratiche, svolgimento di  progetti  individuali,  visite  tecniche  e
seminari  integrativi  secondo  un  programma approvato dal consiglio
della scuola.
           Scuola di specializzazione in ingegneria clinica
  Art.  639.  - E' istituita presso l'Universita' di Padova la scuola
di specializzazione in ingegneria clinica. La scuola ha lo  scopo  di
preparare   specialisti   in  grado  di  effettuare  la  valutazione,
l'installazione, la manutenzione, l'adeguamento della  strumentazione
e  delle  attrezzature  in  uso  nei servizi sanitari (in particolare
all'interno dei presi'di ospedalieri),  di  curare  un  loro  impiego
sicuro,  appropriato  ed economico e di collaborare con gli operatori
sanitari nell'impiego di metodologie ingegneristiche nella  soluzione
di  problemi  clinici  e  gestionali. La scuola rilascia il titolo di
specialista in ingegneria clinica.
  Art. 640. - La scuola ha la durata di due anni.
  Ciascun  anno  di  corso  prevede  duecento  ore  di insegnamento e
duecento di attivita' pratiche guidate.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci
per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.
  Art. 641. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio della scuola provvedono le facolta' di ingegneria e  di
medicina  e  chirurgia,  l'istituto  di elettronica, elettrotecnica e
informatica.
  Art.  642.  -  Sono  ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i
laureati dei corsi di laurea in ingegneria. Sono altresi' ammessi  al
concorso di ammissione alla scuola coloro che siano in possesso di un
titolo di studio, conseguito presso Universita'  straniere,  che  sia
equipollente,  ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1938,
n. 1592, ad uno di quelli richiesti nel comma precedente.
  Art. 643. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
    1) elementi di fisiopatologia umana;
    2) biomateriali, organi artificiali e protesi;
    3) strumentazione biomedica I;
    4) strumentazione biomedica II;
    5) informatica clinica;
    6) elaborazione di dati e immagini di interesse clinico;
    7) organizzazione e gestione sanitaria;
    8) sicurezza e prevenzione nell'ambiente ospedaliero;
    9) cellule e tessuti;
   10) impianti ospedalieri;
   11) costruzioni biomeccaniche;
   12) sistemi di terapia per la sopravvivenza;
   13) biosistemi;
   14) modelli di sistemi fisiologici;
   15) biomeccanica;
   16) automazione del laboratorio di emodinamica;
   17) sistemi per la ventilazione artificiale;
   18) bioingegneria;
   19) elettronica biomedica;
   20) radiazioni e biosistemi;
   21) statistica sanitaria;
   22) statistica medica;
   23) applicazioni biomediche speciali;
   24) bioenergetica;
   25) termocinetica biomedica;
   26) calcolatori elettronici;
   27) controlli automatici;
   28) elettronica applicata.
  Lo specializzando e' tenuto a frequentare i primi otto insegnamenti
del precedente elenco, nonche' due a scelta tra quelli  indicati  con
il numero da 9) a 28) ed attivati dal consiglio della scuola.
  Le  materie di insegnamento del primo anno sono quelle indicate con
i numeri 1), 2), 3), 5), 6), 9) e 11). Le altre materie si  intendono
del  secondo  anno.  Nel  secondo  anno e' pure previsto il tirocinio
obbligatorio di almeno duecento ore, di cui all'art. 644.
  Art.  644. - Gli insegnamenti indicati con i numeri 2), 3), 4), 5),
6) e 8), devono prevedere esercitazioni pratiche, visite  o  seminari
integrativi,  secondo  un  programma  approvato  dal  consiglio della
scuola.  Gli  insegnamenti  sono  integrati  dallo   svolgimento   di
tirocinio  pratico  di  almeno  duecento ore presso presi'di sanitari
riconosciuti dal consiglio  della  scuola,  secondo  modalita'  dallo
stesso fissate e pubblicate sul manifesto degli studi.
         Scuola di specializzazione in meccanica strutturale
  Art.  645.  - E' istituita presso l'Universita' di Padova la scuola
di specializzazione in meccanica strutturale. La scuola ha  lo  scopo
di  preparare  specialisti in grado di impostare e risolvere problemi
complessi della meccanica strutturale attraverso  i  metodi  numerici
piu'  adatti. Le applicazioni potranno rivolgersi, in particolare, ai
problemi  non  lineari,  ai  problemi  dipendenti  dal  tempo,   alle
interazioni   di   costruzioni   con  campi  di  forza,  ai  problemi
dell'ottimizzazione strutturale. La  scuola  rilascia  il  titolo  di
specialista in meccanica strutturale.
  Art. 646. - La scuola ha la durata di due anni.
  Ciascun  anno  di  corso  prevede  duecento  ore  di insegnamento e
duecento di attivita' pratiche guidate.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci
per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.
  Art. 647. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio della scuola provvedono la facolta' di ingegneria e gli
istituti  di  costruzioni  marittime  e  geotecnica,  e  di scienza e
tecnica delle costruzioni.
  Art.  648.  -  Sono  ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i
laureati dei corsi di laurea in ingegneria e in architettura.
  Sono  altresi' ammessi al concorso di ammissione alla scuola coloro
che siano in possesso di  un  titolo  di  studio,  conseguito  presso
Universita'  straniere,  che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332
del testo unico 31 agosto 1938, n. 1592, ad uno di  quelli  richiesti
nel comma precedente.
  Art. 649. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
  1› Anno:
   1) meccanica computazionale;
   2) meccanica dei materiali e della frattura;
   3) sicurezza strutturale;
   4) interazione terreno-struttura;
   5) un insegnamento a scelta;
   6) un insegnamento a scelta.
  2› Anno:
   1) problemi non lineari;
   2) strutture antisismiche;
   3) ottimizzazione strutturale;
   4) un insegnamento a scelta;
   5) un insegnamento a scelta;
   6) un insegnamento a scelta.
  Gli  insegnamenti  a  scelta  dovranno  essere  indicati tra quelli
attivati dal consiglio della scuola nell'ambito del seguente  elenco:
   geomeccanica;
   sismologia;
   problemi di interazione;
   analisi sperimentale su strutture e modelli;
   strutture speciali metalliche;
   strutture speciali di calcestruzzo armato e precompresso;
   modelli numerici per l'analisi strutturale;
   comportamento anelastico e a rottura delle strutture;
   strutture bidimensionali piane e curve.
  Art.  650.  -  I  vari  insegnamenti  indicati  all'art. 649 devono
prevedere esercitazioni pratiche e seminari integrativi,  secondo  un
programma  approvato  dal  consiglio  della  scuola. Le esercitazioni
pratiche riguarderanno sia la progettazione che la verifica  numerica
e sperimentale di strutture complesse.
           Scuola di specializzazione in metallurgia fisica
  Art.  651.  - E' istituita presso l'Universita' di Padova la scuola
di specializzazione in metallurgia fisica. La scuola ha lo  scopo  di
preparare  specialisti  con  particolari  conoscenze sulle proprieta'
meccaniche e fisiche dei metalli e sul loro  comportamento  sotto  le
varie  sollecitazioni,  in  grado  di scegliere e gestire le tecniche
piu' adatte per la realizzazione di componenti metallici.  La  scuola
rilascia il titolo di specialista in metallurgia fisica.
  Art. 652. - La scuola ha la durata di due anni.
  Ciascun  anno  di  corso  prevede  duecento  ore  di insegnamento e
duecento di attivita' pratiche guidate.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato  in  sei
per ciascun anno di corso, per un totale di dodici specializzandi.
  Art. 653. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio della scuola provvedono la  facolta'  di  ingegneria  e
l'istituto di chimica industriale.
  Art.  654.  -  Sono  ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i
laureati dei corsi di laurea in ingegneria e in fisica.
  Sono  altresi' ammessi al concorso di ammissione alla scuola coloro
che siano in possesso di  un  titolo  di  studio,  conseguito  presso
Universita'  straniere,  che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332
del testo unico 31 agosto 1938, n. 1592, ad uno di  quelli  richiesti
nel comma precedente.
  Art. 655. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
 1› Anno:
   1) metallurgia fisica;
   2) metallurgia strutturale;
   3) trasformazioni di fase;
   4) metodi di indagine e controllo;
   5) un insegnamento a scelta.
  2› Anno:
   1) meccanica della frattura;
   2) criteri di scelta dei materiali metallici nella progettazione;
   3) trattamenti superficiali;
   4) un insegnamento a scelta;
   5) un insegnamento a scelta.
  Gli  insegnamenti  a  scelta  dovranno  essere  indicati tra quelli
attivati dal consiglio della scuola nell'ambito del seguente  elenco:
   fisica dello stato solido;
   materiali metallici;
   termodinamica metallurgica;
   tecnologie di solidificazione e fonderia;
   lavorazioni per deformazione plastica;
   corrosione e protezione dei metalli;
   forni e tecnologie dei trattamenti termici;
   leghe per alte temperature;
   leghe magnetiche;
   leghe per impieghi speciali;
   materiali composti a matrice metallica.
  Art. 656. - Le attivita' pratiche prescritte sono essenzialmente di
due tipi. Il primo comprende esercitazioni numeriche per l'analisi  e
la  descrizione mediante modelli matematici di fenomeni metallurgici,
eventualmente con l'ausilio del  calcolatore.  Il  secondo  comprende
esercitazioni di laboratorio di metallografia sulle varie tecniche di
indagine e controllo sui materiali metallici. Le attivita' didattiche
potranno essere integrate da seminari e visite di studio.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 17 maggio 1989
                               COSSIGA
                                  GALLONI, Ministro della pubblica
                                  istruzione
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 luglio 1989
Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 302