IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di
Chieti, approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27
ottobre 1989, n. 1273, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista   la   deliberazione   del   consiglio   della   facolta'  di
giurisprudenza in data 20 ottobre  1988,  relativa  alla  istituzione
della  scuola di specializzazione in "diritto sindacale, del lavoro e
della previdenza sociale";
  Vista  la deliberazione del consiglio di amministrazione in data 30
novembre 1988, concernente la  proposta  di  modifica  statutaria  in
oggetto;
  Vista  la  deliberazione  del  senato accademico in data 7 dicembre
1988;
  Visto  il  parere  del  Consiglio universitario nazionale, espresso
nella seduta del 20 aprile 1989;
  Vista  la  lettera  del  Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica n. 580 del 4 luglio 1989;
                               Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti,
approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente
modificato come appresso:
  Dopo  l'art.  269 e con lo spostamento della numerazione successiva
sono inseriti i seguenti nuovi articoli,  relativi  alla  istituzione
della  scuola  di specializzazione in diritto sindacale, del lavoro e
della previdenza sociale.
                         NORMATIVA SPECIFICA
           Scuola di specializzazione in diritto sindacale
                del lavoro e della previdenza sociale
  Art.  270.  -  E'  istituita,  presso l'Universita' degli studi "G.
D'Annunzio" di Chieti,  la  scuola  di  specializzazione  in  diritto
sindacale,  del  lavoro e della previdenza sociale, che conferisce il
diploma di specialista in "diritto  sindacale,  del  lavoro  e  della
previdenza sociale".
  Art.  271.  -  La  scuola  ha  lo  scopo  di  fornire una peculiare
preparazione a chi aspira a  svolgere,  con  approfondita  competenza
adeguata  alle  esigenze  emergenti  nel mondo della produzione e dei
servizi  sociali,  attivita'  giurisprudenziali,   professionali   ed
amministrative  nelle  discipline:  sindacali,  del  lavoro  e  della
previdenza sociale.
   Art. 272. - La direzione della scuola ha la sede presso l'istituto
    di diritto del lavoro della facolta' di giurisprudenza Teramo.
  Art.  273.  -  La durata del corso di studi e' di tre anni e non e'
suscettibile di abbreviazione. La frequenza ai corsi e' obbligatoria.
  Art.  274. - Il numero degli iscritti per ciascun anno di corso non
puo' essere superiore a trenta.
  Art. 275. - Alla scuola possono essere iscritti soltanto i laureati
delle facolta'  di  giurisprudenza,  economia  e  commercio,  scienze
politiche  e  coloro  con  lauree  equipollenti  di  una  universita'
italiana o straniera  il  cui  titolo  sia  riconosciuto  dal  nostro
ordinamento.
  Art.  276.  -  L'ammissione  alla  scuola,  nei  limiti  dei  posti
disponibili, e' subordinata al superamento di un esame consistente in
una  prova  scritta, che potra' svolgersi mediante domande a risposte
multiple  predeterminate,  integrata:  da  un   colloquio   e   dalla
valutazione  dei  titoli cosi' come disposto dal decreto ministeriale
del 16 settembre 1982.  La  commissione  giudicatrice  dell'esame  di
ammissione e' nominata da direttore della scuola, che la presiede, ed
e' composta di quattro professori, oltre il direttore, facenti  parte
del consiglio della scuola.
  Art. 277. - Sono insegnamenti costitutivi della scuola:
  1› Anno:
   1) diritto sindacale;
   2) diritto del lavoro 1›;
   3) economia del lavoro;
   4) principi di sicurezza sociale;
   5) diritto sindacale e del lavoro comparato.
  2› Anno:
   1) diritto del lavoro 2›;
   2) storia del lavoro e del movimento sindacale 1›;
   3) diritto della previdenza sociale;
   4) tecnica sindacale;
   5) diritto penale del lavoro.
 3› Anno:
   1) storia del lavoro e del movimento sindacale 2›;
   2) diritto processuale del lavoro;
   3) organizzazione amministrativa del lavoro;
   4) organizzazione del lavoro.
  Sono materie opzionali:
   1) direzione del personale;
   2) diritto del pubblico impiego;
   3) tutela della salute;
   4) rapporti speciali di lavoro;
   5) tutela previdenziale del reddito;
   6) storia e comparazione della previdenza sociale;
   7) assicurazione sociale per infortuni e malattie professionali;
   8) tecnica delle assicurazioni sociali;
   9) assicurazioni sociali per particolari categorie di lavoratori;
   10) assicurazione sociale di invalidita', vecchiaia e superstiti;
   11) legislazione della sicurezza sociale nei Paesi CEE;
   12) teoria del sindacalismo.
  Art.  278.  -  Gli  allievi  dovranno  frequentare gli insegnamenti
costitutivi nonche' quattro insegnamenti opzionali a loro  scelta  di
cui uno al primo, uno al secondo anno e due al terzo.
  Per  ogni  anno  il  direttore  propone al consiglio della scuola i
corsi opzionali da attivare compatibilmente con le disponibilita' del
personale docente.
  Art.  279. - L'esame previsto dalla normativa generale alla fine di
ciascun anno si terra' nei mesi di ottobre e novembre.
  Art.  280.  -  L'attivita' della scuola e' disciplinata, per quanto
non disposto dalla presente normativa specifica, dalle norme di legge
in  materia  e  in  particolare  dal  decreto  del  Presidente  della
Republica 10 marzo 1982, n. 152, e dalla normativa generale approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1987.
  Il  presente  decreto sara' inviato al Ministero dell'universita' e
della  ricerca  scientifica   e   tecnologica   per   la   successiva
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Chieti, addi' 27 luglio 1989
                                                Il rettore: CRESCENTI