IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1989, n. 1273, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la deliberazione del consiglio della facolta' di giurisprudenza in data 20 ottobre 1988, relativa alla istituzione della scuola di specializzazione in "diritto sindacale, del lavoro e della previdenza sociale"; Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione in data 30 novembre 1988, concernente la proposta di modifica statutaria in oggetto; Vista la deliberazione del senato accademico in data 7 dicembre 1988; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta del 20 aprile 1989; Vista la lettera del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica n. 580 del 4 luglio 1989; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 269 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in diritto sindacale, del lavoro e della previdenza sociale. NORMATIVA SPECIFICA Scuola di specializzazione in diritto sindacale del lavoro e della previdenza sociale Art. 270. - E' istituita, presso l'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, la scuola di specializzazione in diritto sindacale, del lavoro e della previdenza sociale, che conferisce il diploma di specialista in "diritto sindacale, del lavoro e della previdenza sociale". Art. 271. - La scuola ha lo scopo di fornire una peculiare preparazione a chi aspira a svolgere, con approfondita competenza adeguata alle esigenze emergenti nel mondo della produzione e dei servizi sociali, attivita' giurisprudenziali, professionali ed amministrative nelle discipline: sindacali, del lavoro e della previdenza sociale. Art. 272. - La direzione della scuola ha la sede presso l'istituto di diritto del lavoro della facolta' di giurisprudenza Teramo. Art. 273. - La durata del corso di studi e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazione. La frequenza ai corsi e' obbligatoria. Art. 274. - Il numero degli iscritti per ciascun anno di corso non puo' essere superiore a trenta. Art. 275. - Alla scuola possono essere iscritti soltanto i laureati delle facolta' di giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche e coloro con lauree equipollenti di una universita' italiana o straniera il cui titolo sia riconosciuto dal nostro ordinamento. Art. 276. - L'ammissione alla scuola, nei limiti dei posti disponibili, e' subordinata al superamento di un esame consistente in una prova scritta, che potra' svolgersi mediante domande a risposte multiple predeterminate, integrata: da un colloquio e dalla valutazione dei titoli cosi' come disposto dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982. La commissione giudicatrice dell'esame di ammissione e' nominata da direttore della scuola, che la presiede, ed e' composta di quattro professori, oltre il direttore, facenti parte del consiglio della scuola. Art. 277. - Sono insegnamenti costitutivi della scuola: 1 Anno: 1) diritto sindacale; 2) diritto del lavoro 1; 3) economia del lavoro; 4) principi di sicurezza sociale; 5) diritto sindacale e del lavoro comparato. 2 Anno: 1) diritto del lavoro 2; 2) storia del lavoro e del movimento sindacale 1; 3) diritto della previdenza sociale; 4) tecnica sindacale; 5) diritto penale del lavoro. 3 Anno: 1) storia del lavoro e del movimento sindacale 2; 2) diritto processuale del lavoro; 3) organizzazione amministrativa del lavoro; 4) organizzazione del lavoro. Sono materie opzionali: 1) direzione del personale; 2) diritto del pubblico impiego; 3) tutela della salute; 4) rapporti speciali di lavoro; 5) tutela previdenziale del reddito; 6) storia e comparazione della previdenza sociale; 7) assicurazione sociale per infortuni e malattie professionali; 8) tecnica delle assicurazioni sociali; 9) assicurazioni sociali per particolari categorie di lavoratori; 10) assicurazione sociale di invalidita', vecchiaia e superstiti; 11) legislazione della sicurezza sociale nei Paesi CEE; 12) teoria del sindacalismo. Art. 278. - Gli allievi dovranno frequentare gli insegnamenti costitutivi nonche' quattro insegnamenti opzionali a loro scelta di cui uno al primo, uno al secondo anno e due al terzo. Per ogni anno il direttore propone al consiglio della scuola i corsi opzionali da attivare compatibilmente con le disponibilita' del personale docente. Art. 279. - L'esame previsto dalla normativa generale alla fine di ciascun anno si terra' nei mesi di ottobre e novembre. Art. 280. - L'attivita' della scuola e' disciplinata, per quanto non disposto dalla presente normativa specifica, dalle norme di legge in materia e in particolare dal decreto del Presidente della Republica 10 marzo 1982, n. 152, e dalla normativa generale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1987. Il presente decreto sara' inviato al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Chieti, addi' 27 luglio 1989 Il rettore: CRESCENTI