IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cassino, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 1122,
e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita'  degli  studi  anzidetta e convalidati dal Consiglio
universitario nazionale nel suo parere;
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Cassino, approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso:
                            Articolo unico
  Dopo  l'art.  18,  con il conseguente scorrimento della numerazione
degli  articoli  successivi,  sono  inseriti  gli  articoli  appresso
riportati  relativi  alla  normativa generale per le scuole dirette a
fini speciali e alla normativa specifica della scuola diretta a  fini
speciali in "storia e tecnica del giornalismo".
                          NORMATIVA GENERALE
                    Scuole dirette a fini speciali
  Art.  19.  - Nell'Universita' di Cassino sono istituite le seguenti
scuole dirette a fini speciali in "Storia e tecnica del giornalismo".
  Art.  20.  -  Sono  ammessi  alle  scuole  dirette  a fini speciali
diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in
conformita'  con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di
laurea, fatto salvo l'eventuale  ulteriore  requisito  di  ammissione
previsto  per  le  singole  scuole, cioe' il possesso della specifica
qualifica di base.
  Il   numero  massimo  degli  iscrivibili  per  ciascuna  scuola  e'
determinato dalla normativa specifica.
  Art. 21. - Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello
dei posti disponibili, l'accesso alla scuola  nei  limiti  dei  posti
disponibili, e' subordinato al superamento di un esame consistente in
una prova scritta che potra' svolgersi mediante  domande  a  risposte
multiple,   integrata   eventualmente   da  un  colloquio  e  da  una
valutazione,  in  misura  non  superiore  al  30%  del  punteggio   a
disposizione  della  commissione  esaminatrice,  dei titoli di studio
richiesti per l'ammissione. Le modalita' e il programma di tali prove
vengono indicate nel bando di concorso per ciascuna scuola.
  Sono  ammessi ai corsi i candidati che in relazione al numero delle
iscrizioni disponibili si siano collocati in  posizione  utile  nella
graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.
La commissione per l'esame di  ammissione  e'  costituita  da  cinque
professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.
  Art. 22. - L'importo delle tasse e sovratasse dovute dagli iscritti
alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
  I  contributi  sono  stabiliti  anno  per  anno  dal  consiglio  di
amministrazione dell'Universita', sentito il consiglio della  scuola.
  Art.  23.  -  Sono  organi della scuola il direttore e il consiglio
della scuola.
  Art.  24.  - Il direttore ha la responsabilita' della scuola. E' un
professore di ruolo della scuola, di norma di prima fascia.  In  caso
di  motivato  impedimento dei professori di prima fascia la direzione
e' affidata a professori di seconda fascia.
  Il  direttore  e'  eletto  dal  consiglio  della  scuola, di cui al
successivo articolo, convoca il consiglio della scuola e lo presiede,
ha  nell'ambito della conduzione della scuola le funzioni proprie dei
presidenti di consiglio di corso di laurea.
  Il  direttore  promuove,  per la stipula attraverso il consiglio di
amministrazione ed il rettore,  le  convenzioni  per  lo  svolgimento
delle   attivita'   di  formazione.  Per  la  gestione  dei  fondi  a
disposizione della scuola si  applicano  le  norme  dettate  per  gli
istituti  dal  regolamento  per  l'amministrazione  e la contabilita'
generale dell'Universita'.
  Il direttore dura in carica tre anni ed e' rieleggibile.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art. 25. - Il consiglio della scuola e' composto da tutti i docenti
di ruolo della scuola e dagli eventuali docenti a contratto,  da  una
rappresentanza   di  tre  studenti  eletti  secondo  quanto  previsto
dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n.  382/1980
e ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n.
162/1982, dalle altre componenti previste dall'art.  94  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 382/1980.
  In  ogni  caso  al  consiglio  della  scuola  partecipa  anche  una
rappresentanza dei ricercatori che svolgono attivita'  nella  scuola,
secondo  quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 162/1982.
  Art.  26.  -  Il  consiglio  della  scuola ne conduce e coordina le
attivita'  con  i  consigli  dei  dipartimenti   e   delle   facolta'
interessati, inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli
insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.
  In  prima  istituzione,  i  docenti  che costituiscono il consiglio
della scuola vengono  designati  in  rapporto  agli  insegnamenti  da
attivare  con apposita delibera dei consigli di facolta' interessate,
sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.
  Art. 27. - Lo studente e' tenuto a seguire tutti i corsi di lezione
e a partecipare a tutte le attivita' pratiche  e  alle  esercitazioni
previste,  per  ciascun  anno  di  corso,  dal  manifesto degli studi
pubblicato annualmente dal consiglio della scuola  nel  quadro  delle
norme piu' sotto indicate.
  La frequenza della scuola e' obbligatoria per tutti gli iscritti.
  Le  modalita'  di accertamento della frequenza sono determinate nel
manifesto degli studi.
  Art.  28.  - L'organizzazione didattica della scuola avviene con le
modalita' e i limiti stabiliti dall'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 162/1982; agli studenti della scuola si applicano
le disposizioni di legge e di regolamento  riguardanti  gli  studenti
universitari  ai  sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 162/1982.
  Art. 29. - Il corso si conclude con un esame di diploma consistente
nella presentazione e discussione di un  elaborato  finalizzato  alla
professionalita'  specifica predisposto sotto la guida di un docente.
                         NORMATIVA SPECIFICA
                   Scuola diretta ai fini speciali
                in "storia e tecnica del giornalismo"
  Art.  30.  - Presso l'Universita' di Cassino e' istituita la scuola
diretta ai fini speciali in "storia e tecnica del giornalismo".
  Art. 31. - La scuola promuove la ricerca e la sperimentazione nelle
discipline relative alle comunicazioni di  massa,  nei  loro  aspetti
storici, politici, culturali e tecnici.
  Essa   ha  altresi'  il  compito  di  preparare  personale  esperto
destinato ad agire con  specifica  professionalita'  nell'ambito  del
giornalismo  e  delle  pubbliche  relazioni.  La  scuola  rilascia il
diploma in storia e tecnica del giornalismo.
  Art. 32. - In base alle strutture disponibili la scuola e' in grado
di accettare un numero massimo di iscritti determinato in  venti  per
ciascun anno di corso e per un totale di quaranta studenti.
  Ciascun anno prevede 150 ore di insegnamento ed un numero di ore di
attivita'  pratiche  guidate  pari  ad  un   terzo   delle   ore   di
insegnamento.
  Art.  33.  -  Il  corso  degli  studi, della durata di due anni, si
conclude con un esame di diploma, consistente nella  presentazione  e
nella  discussione  di  un elaborato predisposto sotto la guida di un
docente.
  Per  essere  ammesso  a sostenere l'esame di diploma lo studente e'
tenuto  a  superare  tutti   gli   esami   fondamentali,   piu'   due
complementari per anno, scelti fra quelli opzionali attivati, secondo
quanto previsto dal manifesto degli studi.
  Art. 34. - Insegnamenti impartiti, afferenti alla
facolta' di magistero.
  Sono fondamentali:
  1› Anno:
   inglese per mass-media;
   classi, partiti e sistemi politici;
   storia dei mezzi di comunicazione;
   teoria e tecnica delle comunicazioni di massa.
  2› Anno:
   progettazione e composizione automatica;
   sistemi politici ed economici internazionali;
   tecniche del linguaggio giornalistico;
   tecniche della pubblicita'.
  Sono insegnamenti opzionali:
   analisi del linguaggio audiovisivo;
   antropologia culturale;
   cultura generale nel campo della stampa;
   cultura e mass-media;
   diritto costituzionale italiano e comparato;
   diritto dell'informazione;
   economia della pubblicita';
   economia e gestione dell'impresa editoriale;
   epistemologia dell'informazione;
   filosofia analitica del linguaggio;
   fotografia;
   francese per i mass-media;
   geografia politica ed economica;
   giornalismo parlamentare;
   tecniche topografiche;
   informatica e telematica;
   marketing editoriale;
   metodologia della ricerca sociale;
   stato e societa' civile del Mezzogiorno contemporaneo;
   politica comparata;
   psicologia sociale e dell'informazione;
   ricerche di mercato e di opinione;
   scienza dell'opinione pubblica;
   sistema economico e informazione;
   sistema politico italiano;
   sociologia dei mass-media;
   spagnolo per i mass-media;
   storia del cinema;
   storia delle istituzioni politiche;
   storia del teatro;
   storia delle tecniche della stampa;
   storia della stampa femminile;
   storia dello spettacolo;
   storia di istituzioni comunitarie europee;
   strutture e tecnologie dell'azienda televisiva;
   tedesco per i mass-media;
   teoria e tecnica dell'informazione religiosa;
   tecniche del giornalismo radio-televisivo;
   tecniche del giornalismo radiofonico;
   text processing.
  Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
  Art.   35.   -  L'attivita'  pratica  comporta  lo  svolgimento  di
esercitazioni teoriche e pratiche nell'ambito  degli  insegnamenti  e
verra' valutata nel quadro degli insegnamenti stessi.
  Il  tirocinio  che si svolge sotto la guida di un docente designato
dal consiglio della scuola, dovra' effettuarsi presso societa',  enti
ed   istituzioni   indicati   dal   consiglio   della  scuola  e  con
l'Universita' convenzionati, ed ha una durata annua pari ad un  terzo
delle ore di insegnamento.
  La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico e' obbligatoria.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 27 luglio 1987
                               COSSIGA
                                  FALCUCCI, Ministro della pubblica
                                  istruzione
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1989
Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 275