IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cassino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 1122, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' degli studi anzidetta e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cassino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 18, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti gli articoli appresso riportati relativi alla normativa generale per le scuole dirette a fini speciali e alla normativa specifica della scuola diretta a fini speciali in "storia e tecnica del giornalismo". NORMATIVA GENERALE Scuole dirette a fini speciali Art. 19. - Nell'Universita' di Cassino sono istituite le seguenti scuole dirette a fini speciali in "Storia e tecnica del giornalismo". Art. 20. - Sono ammessi alle scuole dirette a fini speciali diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in conformita' con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di laurea, fatto salvo l'eventuale ulteriore requisito di ammissione previsto per le singole scuole, cioe' il possesso della specifica qualifica di base. Il numero massimo degli iscrivibili per ciascuna scuola e' determinato dalla normativa specifica. Art. 21. - Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola nei limiti dei posti disponibili, e' subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta che potra' svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice, dei titoli di studio richiesti per l'ammissione. Le modalita' e il programma di tali prove vengono indicate nel bando di concorso per ciascuna scuola. Sono ammessi ai corsi i candidati che in relazione al numero delle iscrizioni disponibili si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. La commissione per l'esame di ammissione e' costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola. Art. 22. - L'importo delle tasse e sovratasse dovute dagli iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. I contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Universita', sentito il consiglio della scuola. Art. 23. - Sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola. Art. 24. - Il direttore ha la responsabilita' della scuola. E' un professore di ruolo della scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione e' affidata a professori di seconda fascia. Il direttore e' eletto dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo, convoca il consiglio della scuola e lo presiede, ha nell'ambito della conduzione della scuola le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea. Il direttore promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attivita' di formazione. Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e la contabilita' generale dell'Universita'. Il direttore dura in carica tre anni ed e' rieleggibile. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 25. - Il consiglio della scuola e' composto da tutti i docenti di ruolo della scuola e dagli eventuali docenti a contratto, da una rappresentanza di tre studenti eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, dalle altre componenti previste dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. In ogni caso al consiglio della scuola partecipa anche una rappresentanza dei ricercatori che svolgono attivita' nella scuola, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982. Art. 26. - Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attivita' con i consigli dei dipartimenti e delle facolta' interessati, inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti. In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli di facolta' interessate, sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti. Art. 27. - Lo studente e' tenuto a seguire tutti i corsi di lezione e a partecipare a tutte le attivita' pratiche e alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi pubblicato annualmente dal consiglio della scuola nel quadro delle norme piu' sotto indicate. La frequenza della scuola e' obbligatoria per tutti gli iscritti. Le modalita' di accertamento della frequenza sono determinate nel manifesto degli studi. Art. 28. - L'organizzazione didattica della scuola avviene con le modalita' e i limiti stabiliti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982; agli studenti della scuola si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti universitari ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982. Art. 29. - Il corso si conclude con un esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di un elaborato finalizzato alla professionalita' specifica predisposto sotto la guida di un docente. NORMATIVA SPECIFICA Scuola diretta ai fini speciali in "storia e tecnica del giornalismo" Art. 30. - Presso l'Universita' di Cassino e' istituita la scuola diretta ai fini speciali in "storia e tecnica del giornalismo". Art. 31. - La scuola promuove la ricerca e la sperimentazione nelle discipline relative alle comunicazioni di massa, nei loro aspetti storici, politici, culturali e tecnici. Essa ha altresi' il compito di preparare personale esperto destinato ad agire con specifica professionalita' nell'ambito del giornalismo e delle pubbliche relazioni. La scuola rilascia il diploma in storia e tecnica del giornalismo. Art. 32. - In base alle strutture disponibili la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso e per un totale di quaranta studenti. Ciascun anno prevede 150 ore di insegnamento ed un numero di ore di attivita' pratiche guidate pari ad un terzo delle ore di insegnamento. Art. 33. - Il corso degli studi, della durata di due anni, si conclude con un esame di diploma, consistente nella presentazione e nella discussione di un elaborato predisposto sotto la guida di un docente. Per essere ammesso a sostenere l'esame di diploma lo studente e' tenuto a superare tutti gli esami fondamentali, piu' due complementari per anno, scelti fra quelli opzionali attivati, secondo quanto previsto dal manifesto degli studi. Art. 34. - Insegnamenti impartiti, afferenti alla facolta' di magistero. Sono fondamentali: 1 Anno: inglese per mass-media; classi, partiti e sistemi politici; storia dei mezzi di comunicazione; teoria e tecnica delle comunicazioni di massa. 2 Anno: progettazione e composizione automatica; sistemi politici ed economici internazionali; tecniche del linguaggio giornalistico; tecniche della pubblicita'. Sono insegnamenti opzionali: analisi del linguaggio audiovisivo; antropologia culturale; cultura generale nel campo della stampa; cultura e mass-media; diritto costituzionale italiano e comparato; diritto dell'informazione; economia della pubblicita'; economia e gestione dell'impresa editoriale; epistemologia dell'informazione; filosofia analitica del linguaggio; fotografia; francese per i mass-media; geografia politica ed economica; giornalismo parlamentare; tecniche topografiche; informatica e telematica; marketing editoriale; metodologia della ricerca sociale; stato e societa' civile del Mezzogiorno contemporaneo; politica comparata; psicologia sociale e dell'informazione; ricerche di mercato e di opinione; scienza dell'opinione pubblica; sistema economico e informazione; sistema politico italiano; sociologia dei mass-media; spagnolo per i mass-media; storia del cinema; storia delle istituzioni politiche; storia del teatro; storia delle tecniche della stampa; storia della stampa femminile; storia dello spettacolo; storia di istituzioni comunitarie europee; strutture e tecnologie dell'azienda televisiva; tedesco per i mass-media; teoria e tecnica dell'informazione religiosa; tecniche del giornalismo radio-televisivo; tecniche del giornalismo radiofonico; text processing. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Art. 35. - L'attivita' pratica comporta lo svolgimento di esercitazioni teoriche e pratiche nell'ambito degli insegnamenti e verra' valutata nel quadro degli insegnamenti stessi. Il tirocinio che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, dovra' effettuarsi presso societa', enti ed istituzioni indicati dal consiglio della scuola e con l'Universita' convenzionati, ed ha una durata annua pari ad un terzo delle ore di insegnamento. La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico e' obbligatoria. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 27 luglio 1987 COSSIGA FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1989 Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 275