IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato
con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1926, n. 2239, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1982, n. 162;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Milano, approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso:
                               Art. 1.
  L'art.   222,   relativo   alla   scuola   di  specializzazione  in
dermatologia e  venereologia  e'  sostituito  dai  seguenti,  con  il
conseguente  spostamento della numerazione degli articoli successivi:
                      Scuola di specializzazione
                    in dermatologia e venereologia
  Art.   222.  -  E'  istituita  la  scuola  di  specializzazione  in
dermatologia e  venereologia  presso  l'Universita'  degli  studi  di
Milano.
  La   scuola   ha  lo  scopo  di  preparare  specialisti  nel  campo
dermato-venereologico.
  La  scuola  rilascia  il  titolo  di  specialista in dermatologia e
venereologia.
  Art. 223. - La scuola ha la durata di quattro anni.
  Ciascun  anno  di  corso prevede ottocento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci
per  ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.
  Art. 224. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio  della  scuola  provvede  la  facolta'  di  medicina  e
chirurgia  con  i  seguenti  istituti:  clinica  dermosifilopatica I,
dermatologia pediatrica, clinica dermosifilopatica  II,  dipartimento
di  scienze  e  tecnologie biomediche, microbiologia, dipartimento di
biologia e genetica per  le  scienze  mediche,  clinica  ostetrica  e
ginecologica II.
  Art.  225.  -  Sono  ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i
laureati in medicina e chirurgia.
  Per  l'iscrizione  alla scuola e' richiesto il possesso del diploma
di abilitazione all'esercizio della professione.
  Art.  226.  -  La  scuola  comprende  cinque aree di insegnamento e
tirocinio professionale:
    a) propedeutica e diagnostica;
    b) dermatologia clinica;
    c) allergologia e immunologia dermatologica;
    d) dermatologia oncologica;
    e) malattie sessualmente trasmesse.
  Art.  227.  - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e
formativa professionale sono i seguenti:
   a) Propedeutica e diagnostica:
   istologia ed embriologia;
   oncologia generale;
   immunologia ed immunopatologia;
   patologia clinica;
   isto-citopatologia dermatologica;
   microbiologia;
   genetica medica;
   psicologia medica e psicosomatica.
   b) Dermatologia clinica:
   dermatologia clinica;
   dermatologia nell'eta' pediatrica;
   terapia speciale medica dermatologica;
   terapia chirurgica dermatologica;
   fisioterapia dermatologica.
   c) Allergologia e immunologia dermatologica:
   allergologia ed immunologia dermatologica;
   dermatologia allergologica e professionale.
   d) Dermatologia oncologica:
   dermatologia oncologica.
   e) Malattie sessualmente trasmesse:
   venereologia e malattie sessualmente trasmesse;
   andrologia.
  Art. 228. - L'attivita' didattica comprende ogni anno ottocento ore
di didattica formale e di tirocinio professionale  guidato.  Essa  e'
organizzata  in  una  attivita'  didattica teorico-pratica comune per
tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in
una   attivita'  didattica  elettiva,  prevalentemente  di  carattere
tecnico-applicativo   di   ulteriori   quattrocento   ore,    rivolta
all'approfondimento  del curriculum corrispondente ad uno dei settori
formativo-professionali (monte ore elettivo).
  La  frequenza  nelle  diverse aree avviene pertanto come di seguito
specificato:
  1› Anno:
   Propedeutica e diagnostica (ore 210):
    istologia ed embriologia   . . . . . . . . . . . . . . . .ore  25
    oncologia generale   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "   20
    immunologia ed immunopatologia   . . . . . . . . . . . . . "   30
    patologia clinica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "   40
    istocitopatologia dermatologica  . . . . . . . . . . . . . "   30
    microbiologia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "   25
    genetica medica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "   20
    psicologia medica e psicosomatica  . . . . . . . . . . . . "   20
   Dermatologia clinica (ore 140):
    dermatologia clinica   . . . . . . . . . . . . . . . . . . "  140
   Allergologia ed immunologia dermatologica (ore 20):
    allergologia ed immunologia dermatologica  . . . . . . . . "   20
   Malattie sessualmente trasmesse (ore 30):
    venereologia e malattie
sessualmente trasmesse   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "   30
  Monte ore elettivo: ore 400.
 2› Anno:
   Propedeutica e diagnostica (ore 50):
    isto-citopatologia dermatologica   . . . . . . . . . . . .ore  50
   Dermatologia clinica (ore 250):
    dermatologia clinica   . . . . . . . . . . . . . . . . . . "  250
   Allergologia e immunologia dermatologica (ore 30):
    allergologia e immunologia dermatologica   . . . . . . . . "   30
   Malattie sessualmente trasmesse (ore 70):
    venereologia e malattie
sessualmente trasmesse   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "   70
  Monte ore elettivo: ore 400.
  3› Anno:
   Propedeutica e diagnostica (ore 30):
    isto-citopatologia dermatologica   . . . . . . . . . . . .ore  30
   Dermatologia clinica (ore 200):
    dermatologia clinica   . . . . . . . . . . . . . . . . . . "  140
    terapia speciale medica dermatologica  . . . . . . . . . . "   20
    terapia chirurgica dermatologica   . . . . . . . . . . . . "   20
    fisioterapia dermatologica   . . . . . . . . . . . . . . . "   20
   Allergologia ed immunologia dermatologica (ore 30):
    dermatologia allergologica e professionale   . . . . . . . "   30
   Dermatologia oncologica (ore 40):
    dermatologia oncologica  . . . . . . . . . . . . . . . . .ore  30
   Malattie sessualmente trasmesse (ore 100):
    venereologia e malattie
sessualmente trasmesse   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "   60
    andrologia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "   40
  Monte ore elettivo: ore 400.
  4› Anno:
   Dermatologia clinica (ore 300):
    dermatologia clinica   . . . . . . . . . . . . . . . . . ore  190
    dermatologia nell'eta' pediatrica  . . . . . . . . . . . . "   50
    terapia speciale medica dermatologica  . . . . . . . . . . "   20
    terapia chirurgica dermatologica   . . . . . . . . . . . . "   20
    fisioterapia dermatologica   . . . . . . . . . . . . . . . "   20
   Allergologia ed immunologia dermatologica (ore 30):
    dermatologia allergologica e professionale   . . . . . . . "   30
   Dermatologia oncologica (ore 30):
    dermatologia oncologica  . . . . . . . . . . . . . . . . . "   30
   Malattie sessualmente trasmesse (ore 40):
    venereologia e malattie
sessualmente trasmesse   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "   40
  Monte ore elettivo: ore 400.
  Art.  229.  -  Durante  i  quattro  anni  di  corso e' richiesta la
frequenza   nei   reparti/divisioni/ambulatori   della   I    clinica
dermatologica   e   dermatologica   pediatrica  e  della  II  clinica
dermatologica e degli enti ospedalieri appositamente convenzionati.
  La  frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue,
compreso il monte ore elettivo di  quattrocento  ore  annue,  avviene
secondo  delibera  del  consiglio della scuola, tale da assicurare ad
ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione
professionale.  Il  consiglio  della scuola ripartisce annualmente il
monte ore elettivo.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione, che consenta allo specializzando ed al  consiglio  stesso
il  controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.