IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale; Visti gli articoli 16 e 18 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, riguardanti tra l'altro il finanziamento per la prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari per un importo di 40 miliardi di lire a valere sul Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale 1986; Vista la propria delibera in data 28 gennaio 1988 con la quale erano state assegnate le somme di L. 29.351.621.000 alle regioni e provincie autonome e di L. 3.904.850.000 agli istituti zooprofilattici sperimentali a valere sul predetto finanziamento di lire quaranta miliardi; Viste le precedenti deliberazioni con le quali erano state accantonate le quote del Fondo sanitario nazionale di parte in conto capitale anno 1986, in attesa di puntuali proposte da parte del Ministro della sanita'; Considerato che il Ministero della sanita' ha acquisito le richieste pervenute dalle regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano nonche' dagli istituti zooprofilattici sperimentali, circa gli adeguamenti organici e strutturali dei laboratori e servizi di igiene pubblica e servizi veterinari delle unita' sanitarie locali e dei citati istituti zooprofilattici sperimentali; Vista la proposta del Ministro della sanita' in data 4 maggio 1989; Visto il parere del Consiglio sanitario nazionale in data 16 marzo 1989; Delibera: A valere sulle residue disponibilita' del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale anno 1986 - sono assegnate alle regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano ed agli istituti zooprofilattici sperimentali interessati, per far fronte alle necessita' in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, le seguenti somme: 1) L. 4.263.628.000 alle regioni e provincie autonome; 2) L. 2.479.901.000 agli istituti zooprofilattici sperimentali. Le somme suddette sono ripartite secondo l'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione. Gli importi sopracitati saranno erogati secondo quanto disposto ai fini dello svincolo, dall'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887. Roma, addi' 12 settembre 1989 Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO