IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI
                     STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
  Visti  gli  articoli  21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e
successive integrazioni e modificazioni, concernenti le  agevolazioni
per  la  riparazione  e  l'adeguamento degli stabilimenti industriali
siti nelle zone colpite dal sisma del 1980, nonche' l'insediamento di
nuovi stabilimenti e le connesse opere infrastrutturali;
  Visto  l'art. 9, secondo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982,
n.  57,  come  convertito  nella  legge  29  aprile  1982,  n.187,  e
successive  integrazioni  e modificazioni, con il quale la competenza
all'attuazione degli interventi di cui agli articoli 21  e  32  della
predetta  legge n. 219 del 1981 e' stata attribuita al Presidente del
Consiglio dei Ministri, che vi provvede direttamente  o  a  mezzo  di
Ministri all'uopo delegati o designati;
  Visto   l'art.   3  del  decreto-legge  30  giugno  1986,  n.  309,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472;
  Visto  l'art.  13,  secondo comma, della legge 10 febbraio 1989, n.
48, il  quale  ha  disposto  che,  a  partire  dal  1›  luglio  1989,
l'istruttoria  delle  pratiche relative ai sopra citati articoli 21 e
32 della legge n. 219 del 1981 deve seguire  l'iter  e  le  modalita'
previste dalla legge 1› marzo 1986, n. 64;
  Vista  la  risoluzione  approvata,  nella seduta del 7 giugno 1989,
dalla commissione parlamentare  bicamerale  per  il  controllo  sugli
interventi  nel  Mezzogiorno,  secondo  la  quale il Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno deve  adottare  le  opportune
misure  ai  fini  del completamento degli interventi di cui ai citati
articoli 21 e 32 della legge n.  219/1981,  avendo  cura  di  evitare
ritardi  o  stasi  nel  procedimento  ed incertezze e disorientamento
presso gli operatori e le amministrazioni e tenendo altresi' presente
che,  in ogni caso, ai fini del completamento dei predetti interventi
e anche per non creare turbative nella  realizzazione  degli  stessi,
nessuna  modificazione  di  fatto  o  di  diritto puo' intervenire in
difformita' a quanto stabilito nel provvedimento finale adottato;
  Visto  il  parere  n.  1088/1989,  espresso dal Consiglio di Stato,
prima sezione, nell'adunanza del 21 giugno 1989, in ordine ai criteri
interpretativi  e  alle modalita' di applicazione del citato art. 13,
secondo comma, della legge n. 48 del 1989;
  Considerato  che tale parere, reso anche alla luce della richiamata
risoluzione parlamentare, per  gli  interventi  previsti  dai  citati
articoli  21  e  32  della  legge  n. 219/1981 ha individuato in sede
d'interpretazione i seguenti criteri normativi, ai quali deve  essere
informato  il  passaggio dal regime eccezionale e derogatorio, di cui
all'art. 9, secondo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57,
convertito,  con  modifiche,  nella  legge 29 aprile 1982, n. 187, al
regime ordinario di cui all'art. 13, secondo comma,  della  legge  10
febbraio 1989, n. 48:
   1)  il regime ordinario al quale dal 1› luglio 1989 gli interventi
in questione saranno soggetti e' quello di cui alla legge n.  64/1986
ed al testo unico n. 218 del 1978;
   2)  la  nuova  disposizione  non  ha  alcuna incidenza sui diritti
quesiti e sui procedimenti conclusisi con l'ammissione al  beneficio,
in quanto tale disposizione non ha carattere retroattivo;
   3)   deve   essere   assolutamente  salvaguardata  la  continuita'
dell'azione amministrativa in relazione ai flussi finanziari verso le
imprese  beneficiarie  dei  contributi o aggiudicatarie dei lavori di
infrastrutturazione  e  in  relazione  alla   gestione   delle   aree
attrezzate;
  Considerato altresi' che il Consiglio di Stato - pur non sottacendo
le difficolta' di interpretazione sistematica delle  disposizioni  di
cui  all'art.  13,  secondo  comma,  della  legge  n.  48/1989  e pur
auspicando l'intervento del legislatore per assicurare il massimo  di
certezza  ed  efficienza  nella  fase  di  transizione fra il sistema
eccezionale e il sistema ordinario, mediante  un'adeguata  disciplina
della  pluralita'  di  evenienze che la successione fra i due sistemi
implica  -  ha  affermato  che  il  Ministro   per   gli   interventi
straordinari  nel  Mezzogiorno  e'  tenuto  a disciplinare la fase di
transizione dal vecchio al nuovo  sistema  per  il  tempo  necessario
acche'  non vi sia alcuna interruzione nell'attivita' amministrativa,
ed ha, a tal fine, individuato i criteri da seguire, in  risposta  ai
quesiti postigli;
  Visti la legge 1› marzo 1986, n. 64, il testo unico delle leggi sul
Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  6
marzo  1978, n. 218, le disposizioni d'attuazione e in particolare il
regolamento sulle procedure per  la  concessione  e  la  liquidazione
delle  agevolazioni finanziarie previste dalle leggi sugli interventi
nel Mezzogiorno, approvato con decreto ministeriale 3 maggio 1989, n.
233;
  Visti  i  provvedimenti  emanati  dal  Presidente del Consiglio dei
Ministri e dai Ministri designati o delegati e,  in  particolare,  le
seguenti ordinanze, applicabili alle fattispecie disciplinate da atti
formati sulla loro base, costituendo la presente una  fase  meramente
esecutiva delle precedenti:
   n. 4/219/ZA del 17 luglio 1984, e n. 47/219/ZA del 13 maggio 1986,
concernenti il controllo dei requisiti soggettivi dei beneficiari dei
contributi di cui agli articoli 21 e 32 della legge n. 219;
   n.  30/219/ZA del 27 febbraio 1985, e n. 41/219/ZA del 20 febbraio
1986, concernenti la riduzione dei compensi  spettanti  ai  direttori
dei  lavori, ingegneri capo e collaudatori delle opere realizzate con
i contributi di cui agli articoli 21 e 32 della legge n. 219;
   n.  34/219/ZA  del  26  aprile  1985,  relativa alle procedure per
l'esame dei progetti esecutivi delle opere infrastrutturali;
   n. 56/219/ZA del 9 settembre 1986, relativa allo snellimento delle
procedure per il rilascio delle licenze di abitabilita' e  agibilita'
dei nuovi stabilimenti industriali;
   n.  37/219/ZA  e  n. 38/219/ZA del 25 settembre 1985, n. 43/219/ZA
del 6 marzo 1986, n. 75/219/ZA del 25 marzo 1987 e n. 17/PRES del  23
febbraio   1989,   concernenti   misure  dirette  a  disciplinare  le
occupazioni d'urgenza e le espropriazioni dei suoli occorrenti per la
realizzazione degli interventi;
   n.  80/219/ZA  del  26 giugno 1987, relativa alla disciplina della
provvisoria gestione delle aree;
   n.  5/PRES,  del 18 novembre 1987, e n. 19/PRES del 15 marzo 1986,
recanti le disposizioni per la determinazione del valore  delle  aree
di  sedime  e  degli  impianti  relitti  da  detrarre  dal contributo
concesso ai beneficiari dei contributi di cui all'art. 21 della legge
n. 219;
   n.  14/PRES  e  n.  15/PRES  del  13  giugno  1988, concernenti le
modalita' per il recupero degli  interessi  maturati  sui  contributi
erogati e non tempestivamente utilizzati dagli interessati;
   n.   22/PRES  del  29  maggio  1989,  recante  misure  dirette  ad
accelerare le operazioni di collaudo;
  Sentito  l'avviso  del  Ministero del tesoro, il quale, con nota n.
5160  del  10  agosto  1989,  ha  comunicato   di   condividere   gli
orientamenti  espressi  dalla commissione bicamerale e le indicazioni
contenute  nel  parere  del  Consiglio  di  Stato  e  di  condividere
parimenti  l'esigenza di dare attuazione alla normativa in questione,
nel senso  indicato  dagli  organi  suddetti,  a  mezzo  di  appositi
provvedimenti amministrativi, rispettivamente destinati ad assicurare
la fase di transizione dal vecchio al nuovo sistema e ad  attuare  il
passaggio dei fondi, istituiti ai sensi degli articoli 21 e 32, dalle
gestioni fuori bilancio alle gestioni ordinarie;
  Ritenuto,  in  conformita'  al  parere  del Consiglio di Stato e in
aderenza  alla   risoluzione   parlamentare   e   all'avviso,   sopra
richiamato, del Ministero del tesoro, di dover provvedere, per quanto
consentito in via amministrativa, alla specificazione dei criteri  di
applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  citato art. 13, comma
secondo, con particolare riguardo alla disciplina  della  transizione
dal  regime  eccezionale  e  derogatorio  al  regime  ordinario degli
interventi di cui agli articoli 21 e 32 della legge 14  maggio  1981,
n.  219, e successive integrazioni e modificazioni, salvaguardando la
continuita' dell'azione amministrativa e consentendo la  prosecuzione
e il completamento degli interventi in oggetto;
  Considerato  altresi' che il Consiglio di Stato, nel suo parere, ha
precisato  che  il  Ministro  per  gli  interventi  straordinari  nel
Mezzogiorno  puo'  decidere di avvalersi della struttura dell'ufficio
speciale e dei soggetti convenzionati (Italtekna e Castalia)  per  il
tempo necessario acche' non vi sia alcuna interruzione nell'attivita'
amministrativa;
  Ritenuto che, al fine di cui sopra, sia opportuno emanare distinte,
ma coordinate disposizioni,  concernenti,  da  un  lato,  l'attivita'
dell'Agenzia  per  la  promozione dello sviluppo del Mezzogiorno alla
quale  viene   indirizzata   apposita   direttiva,   e,   dall'altro,
l'attivita' degli uffici direttamente dipendenti dal Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno;
                               Decreta:
                                Capo I
               ATTIVITA' DELL'AGENZIA PER LA PROMOZIONE
                    DELLO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO
                               Art. 1.
  1.  L'Agenzia  per  la  promozione  dello  sviluppo del Mezzogiorno
provvede all'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 21 e
32  della  legge  14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e
modificazioni, secondo i criteri di cui ai  successivi  articoli  del
presente capo I, che configurano, a tal fine, apposita direttiva.