IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO Visti gli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni, concernenti le agevolazioni per la riparazione e l'adeguamento degli stabilimenti industriali siti nelle zone colpite dal sisma del 1980, nonche' l'insediamento di nuovi stabilimenti e le connesse opere infrastrutturali; Visto l'art. 9, secondo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, come convertito nella legge 29 aprile 1982, n.187, e successive integrazioni e modificazioni, con il quale la competenza all'attuazione degli interventi di cui agli articoli 21 e 32 della predetta legge n. 219 del 1981 e' stata attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri, che vi provvede direttamente o a mezzo di Ministri all'uopo delegati o designati; Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472; Visto l'art. 13, secondo comma, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, il quale ha disposto che, a partire dal 1 luglio 1989, l'istruttoria delle pratiche relative ai sopra citati articoli 21 e 32 della legge n. 219 del 1981 deve seguire l'iter e le modalita' previste dalla legge 1 marzo 1986, n. 64; Vista la risoluzione approvata, nella seduta del 7 giugno 1989, dalla commissione parlamentare bicamerale per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno, secondo la quale il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno deve adottare le opportune misure ai fini del completamento degli interventi di cui ai citati articoli 21 e 32 della legge n. 219/1981, avendo cura di evitare ritardi o stasi nel procedimento ed incertezze e disorientamento presso gli operatori e le amministrazioni e tenendo altresi' presente che, in ogni caso, ai fini del completamento dei predetti interventi e anche per non creare turbative nella realizzazione degli stessi, nessuna modificazione di fatto o di diritto puo' intervenire in difformita' a quanto stabilito nel provvedimento finale adottato; Visto il parere n. 1088/1989, espresso dal Consiglio di Stato, prima sezione, nell'adunanza del 21 giugno 1989, in ordine ai criteri interpretativi e alle modalita' di applicazione del citato art. 13, secondo comma, della legge n. 48 del 1989; Considerato che tale parere, reso anche alla luce della richiamata risoluzione parlamentare, per gli interventi previsti dai citati articoli 21 e 32 della legge n. 219/1981 ha individuato in sede d'interpretazione i seguenti criteri normativi, ai quali deve essere informato il passaggio dal regime eccezionale e derogatorio, di cui all'art. 9, secondo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modifiche, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, al regime ordinario di cui all'art. 13, secondo comma, della legge 10 febbraio 1989, n. 48: 1) il regime ordinario al quale dal 1 luglio 1989 gli interventi in questione saranno soggetti e' quello di cui alla legge n. 64/1986 ed al testo unico n. 218 del 1978; 2) la nuova disposizione non ha alcuna incidenza sui diritti quesiti e sui procedimenti conclusisi con l'ammissione al beneficio, in quanto tale disposizione non ha carattere retroattivo; 3) deve essere assolutamente salvaguardata la continuita' dell'azione amministrativa in relazione ai flussi finanziari verso le imprese beneficiarie dei contributi o aggiudicatarie dei lavori di infrastrutturazione e in relazione alla gestione delle aree attrezzate; Considerato altresi' che il Consiglio di Stato - pur non sottacendo le difficolta' di interpretazione sistematica delle disposizioni di cui all'art. 13, secondo comma, della legge n. 48/1989 e pur auspicando l'intervento del legislatore per assicurare il massimo di certezza ed efficienza nella fase di transizione fra il sistema eccezionale e il sistema ordinario, mediante un'adeguata disciplina della pluralita' di evenienze che la successione fra i due sistemi implica - ha affermato che il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e' tenuto a disciplinare la fase di transizione dal vecchio al nuovo sistema per il tempo necessario acche' non vi sia alcuna interruzione nell'attivita' amministrativa, ed ha, a tal fine, individuato i criteri da seguire, in risposta ai quesiti postigli; Visti la legge 1 marzo 1986, n. 64, il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le disposizioni d'attuazione e in particolare il regolamento sulle procedure per la concessione e la liquidazione delle agevolazioni finanziarie previste dalle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto ministeriale 3 maggio 1989, n. 233; Visti i provvedimenti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri designati o delegati e, in particolare, le seguenti ordinanze, applicabili alle fattispecie disciplinate da atti formati sulla loro base, costituendo la presente una fase meramente esecutiva delle precedenti: n. 4/219/ZA del 17 luglio 1984, e n. 47/219/ZA del 13 maggio 1986, concernenti il controllo dei requisiti soggettivi dei beneficiari dei contributi di cui agli articoli 21 e 32 della legge n. 219; n. 30/219/ZA del 27 febbraio 1985, e n. 41/219/ZA del 20 febbraio 1986, concernenti la riduzione dei compensi spettanti ai direttori dei lavori, ingegneri capo e collaudatori delle opere realizzate con i contributi di cui agli articoli 21 e 32 della legge n. 219; n. 34/219/ZA del 26 aprile 1985, relativa alle procedure per l'esame dei progetti esecutivi delle opere infrastrutturali; n. 56/219/ZA del 9 settembre 1986, relativa allo snellimento delle procedure per il rilascio delle licenze di abitabilita' e agibilita' dei nuovi stabilimenti industriali; n. 37/219/ZA e n. 38/219/ZA del 25 settembre 1985, n. 43/219/ZA del 6 marzo 1986, n. 75/219/ZA del 25 marzo 1987 e n. 17/PRES del 23 febbraio 1989, concernenti misure dirette a disciplinare le occupazioni d'urgenza e le espropriazioni dei suoli occorrenti per la realizzazione degli interventi; n. 80/219/ZA del 26 giugno 1987, relativa alla disciplina della provvisoria gestione delle aree; n. 5/PRES, del 18 novembre 1987, e n. 19/PRES del 15 marzo 1986, recanti le disposizioni per la determinazione del valore delle aree di sedime e degli impianti relitti da detrarre dal contributo concesso ai beneficiari dei contributi di cui all'art. 21 della legge n. 219; n. 14/PRES e n. 15/PRES del 13 giugno 1988, concernenti le modalita' per il recupero degli interessi maturati sui contributi erogati e non tempestivamente utilizzati dagli interessati; n. 22/PRES del 29 maggio 1989, recante misure dirette ad accelerare le operazioni di collaudo; Sentito l'avviso del Ministero del tesoro, il quale, con nota n. 5160 del 10 agosto 1989, ha comunicato di condividere gli orientamenti espressi dalla commissione bicamerale e le indicazioni contenute nel parere del Consiglio di Stato e di condividere parimenti l'esigenza di dare attuazione alla normativa in questione, nel senso indicato dagli organi suddetti, a mezzo di appositi provvedimenti amministrativi, rispettivamente destinati ad assicurare la fase di transizione dal vecchio al nuovo sistema e ad attuare il passaggio dei fondi, istituiti ai sensi degli articoli 21 e 32, dalle gestioni fuori bilancio alle gestioni ordinarie; Ritenuto, in conformita' al parere del Consiglio di Stato e in aderenza alla risoluzione parlamentare e all'avviso, sopra richiamato, del Ministero del tesoro, di dover provvedere, per quanto consentito in via amministrativa, alla specificazione dei criteri di applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 13, comma secondo, con particolare riguardo alla disciplina della transizione dal regime eccezionale e derogatorio al regime ordinario degli interventi di cui agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni, salvaguardando la continuita' dell'azione amministrativa e consentendo la prosecuzione e il completamento degli interventi in oggetto; Considerato altresi' che il Consiglio di Stato, nel suo parere, ha precisato che il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno puo' decidere di avvalersi della struttura dell'ufficio speciale e dei soggetti convenzionati (Italtekna e Castalia) per il tempo necessario acche' non vi sia alcuna interruzione nell'attivita' amministrativa; Ritenuto che, al fine di cui sopra, sia opportuno emanare distinte, ma coordinate disposizioni, concernenti, da un lato, l'attivita' dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno alla quale viene indirizzata apposita direttiva, e, dall'altro, l'attivita' degli uffici direttamente dipendenti dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; Decreta: Capo I ATTIVITA' DELL'AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO Art. 1. 1. L'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno provvede all'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni, secondo i criteri di cui ai successivi articoli del presente capo I, che configurano, a tal fine, apposita direttiva.