IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, con il quale, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, si stabilisce che gli esercenti professioni per le quali e' prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi devono tenere e conservare il repertorio annuale della clientela; Visto il comma 4 del precitato art. 3 del decreto-legge n. 853 del 1984, che stabilisce che con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia gli esercenti professioni che per legge sono obbligati alla tenuta di repertori o altre scritture specifiche relativi all'attivita' esercitata possono essere esonerati dalla tenuta del repertorio della clientela; Visto l'art. 13, comma 8-quater, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, con il quale si stabilisce che con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre 1989, sono indicati i soggetti tenuti alla redazione del repertorio annuale della clientela e che i soggetti iscritti in elenchi diversi da quelli inclusi in albi professionali possono redigere il repertorio per l'anno 1989 entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto; Viste le comunicazioni pervenute dai Ministeri e da altre amministrazioni ed enti preposti alla vigilanza o al controllo su albi ed elenchi abilitanti all'esercizio di attivita' professionali; Ritenuto che occorre provvedere all'emanazione del decreto previsto dal sopra citato art. 13, comma 8-quater; Decreta: Art. 1. Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, sono tenuti alla redazione del repertorio annuale della clientela previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, i soggetti esercenti attivita' professionali produttive di reddito di lavoro autonomo, iscritti nei seguenti albi o elenchi: Agrotecnici Assistenti sanitari Attuari Avvocati e procuratori legali Biologi Chimici Consulenti del lavoro Ingegneri e architetti Medici chirurghi Odontoiatri Ostetriche Periti agrari Periti edili Periti industriali Dottori agronomi e forestali Dottori commercialisti Farmacisti Geologi Geometri Giornalisti Infermieri professionali Psicologi Ragionieri Spedizionieri doganali Tecnici di radiologia medica Veterinari Vigilatrici d'infanzia Per i soggetti iscritti negli albi dei notai e degli agenti di cambio restano ferme le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 26 marzo 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 28 marzo 1985.