IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  3,  comma  2, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n.
853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985,  n.
17,  con il quale, ai fini della determinazione del reddito di lavoro
autonomo  derivante  dall'esercizio  di  arti   e   professioni,   si
stabilisce  che  gli  esercenti  professioni per le quali e' prevista
l'iscrizione in appositi albi o elenchi devono tenere e conservare il
repertorio annuale della clientela;
  Visto  il comma 4 del precitato art. 3 del decreto-legge n. 853 del
1984, che stabilisce che con decreto del Ministro  delle  finanze  di
concerto  con  il  Ministro  di  grazia  e  giustizia  gli  esercenti
professioni che per legge sono obbligati alla tenuta di  repertori  o
altre  scritture specifiche relativi all'attivita' esercitata possono
essere esonerati dalla tenuta del repertorio della clientela;
  Visto l'art. 13, comma 8-quater, del decreto-legge 2 marzo 1989, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge  27  aprile  1989,  n.
154,  con  il  quale si stabilisce che con decreto del Ministro delle
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre
1989,  sono  indicati i soggetti tenuti alla redazione del repertorio
annuale della clientela e che i soggetti iscritti in elenchi  diversi
da   quelli   inclusi  in  albi  professionali  possono  redigere  il
repertorio  per  l'anno  1989  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione del decreto;
  Viste   le   comunicazioni  pervenute  dai  Ministeri  e  da  altre
amministrazioni ed enti preposti alla vigilanza  o  al  controllo  su
albi ed elenchi abilitanti all'esercizio di attivita' professionali;
  Ritenuto che occorre provvedere all'emanazione del decreto previsto
dal sopra citato art. 13, comma 8-quater;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  fini  della  determinazione  del  reddito  di  lavoro  autonomo
derivante dall'esercizio di arti  e  professioni,  sono  tenuti  alla
redazione  del  repertorio annuale della clientela previsto dall'art.
3, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n.  853,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge 17 febbraio 1985, n. 17, i soggetti
esercenti attivita' professionali produttive  di  reddito  di  lavoro
autonomo, iscritti nei seguenti albi o elenchi:
  Agrotecnici
  Assistenti sanitari
  Attuari
  Avvocati e procuratori legali
  Biologi
  Chimici
  Consulenti del lavoro
  Ingegneri e architetti
  Medici chirurghi
  Odontoiatri
  Ostetriche
  Periti agrari
  Periti edili
  Periti industriali
  Dottori agronomi e forestali
  Dottori commercialisti
  Farmacisti
  Geologi
  Geometri
  Giornalisti
  Infermieri professionali
  Psicologi
  Ragionieri
  Spedizionieri doganali
  Tecnici di radiologia medica
  Veterinari
  Vigilatrici d'infanzia
  Per  i  soggetti  iscritti  negli  albi dei notai e degli agenti di
cambio restano ferme le disposizioni del decreto del  Ministro  delle
finanze  di  concerto  con il Ministro di grazia e giustizia 26 marzo
1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 28 marzo 1985.