IL MINISTRO DELLE FINANZE Visti i commi 2 e 4 dell'art. 10 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154, che stabiliscono, tra l'altro, che i contribuenti non soggetti all'obbligo della presentazione della dichiarazione I.V.A. o della dichiarazione di inizio dell'attivita' ai fini di detta imposta possono esercitare le opzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo mediante raccomandata postale da inviare entro lo stesso termine di presentazione delle suddette dichiarazioni all'ufficio delle imposte secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze; Considerata la necessita' di provvedere al riguardo; Decreta: 1. Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, le societa' di persone e quelle ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli enti non commerciali di cui all'art. 87 dello stesso testo unico non soggetti all'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. o della dichiarazione di inizio dell'attivita' ai fini dell'imposta stessa, possono effettuare le opzioni per il regime di contabilita' semplificata ovvero per quello di contabilita' ordinaria di cui al comma 1 dell'art. 10 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154, entro i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni stesse, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento spedita all'ufficio distrettuale delle imposte dirette competente in ragione del domicilio fiscale alla data di invio della raccomandata stessa. Le dichiarazioni di opzione si considerano effettuate alla data di consegna della raccomandata all'ufficio postale. 2. I contribuenti indicati nel comma 1 soggetti all'imposta sul valore aggiunto che intraprendono l'esercizio dell'attivita' possono, per il primo periodo d'imposta, esercitare l'opzione per i regimi di cui al comma 1, in considerazione dell'ammontare dei ricavi che prevedono di conseguire, nella dichiarazione d'inizio dell'attivita' da presentare ai fini dell'I.V.A. 3. Le dichiarazioni di cui al comma 1, devono contenere: a) per le persone fisiche esercenti imprese commerciali, le generalita', la denominazione della ditta, il comune di iscrizione anagrafica o, se diverso, quello di domicilio fiscale, l'indirizzo, il numero di codice fiscale; b) per le societa' di persone e per quelle ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la denominazione, le generalita' del rappresentante, la sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa, il domicilio fiscale, l'indirizzo, il numero di codice fiscale; c) per enti non commerciali, la denominazione, nonche' gli stessi elementi di cui alla precedente lettera b). 4. L'obbligo di tenuta della contabilita' ordinaria e il termine previsto dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1973, n. 600, per l'effettuazione dei connessi adempimenti, decorrono dalla data di consegna all'Uffico postale della raccomandata di cui al comma 1.