IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visti i commi 2 e 4 dell'art. 10 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.
69, convertito, con modificazioni, nella legge  27  aprile  1989,  n.
154,  che  stabiliscono, tra l'altro, che i contribuenti non soggetti
all'obbligo della presentazione della dichiarazione  I.V.A.  o  della
dichiarazione  di  inizio  dell'attivita'  ai  fini  di detta imposta
possono esercitare le opzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo
mediante  raccomandata  postale da inviare entro lo stesso termine di
presentazione delle suddette dichiarazioni all'ufficio delle  imposte
secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze;
  Considerata la necessita' di provvedere al riguardo;
                               Decreta:
  1.  Le  persone  fisiche  che  esercitano  imprese  commerciali, le
societa' di persone e quelle ad esse equiparate ai sensi dell'art.  5
del  testo  unico  delle imposte sui redditi approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli  enti
non  commerciali  di  cui  all'art.  87  dello stesso testo unico non
soggetti all'obbligo di  presentazione  della  dichiarazione  annuale
I.V.A.  o  della  dichiarazione  di  inizio  dell'attivita'  ai  fini
dell'imposta stessa, possono effettuare le opzioni per il  regime  di
contabilita' semplificata ovvero per quello di contabilita' ordinaria
di cui al comma 1 dell'art. 10 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 27 aprile 1989, n. 154,
entro i termini previsti per  la  presentazione  delle  dichiarazioni
stesse,  mediante  raccomandata  senza  avviso di ricevimento spedita
all'ufficio distrettuale delle imposte dirette competente in  ragione
del  domicilio  fiscale alla data di invio della raccomandata stessa.
Le dichiarazioni di opzione si considerano effettuate  alla  data  di
consegna della raccomandata all'ufficio postale.
  2.  I  contribuenti  indicati  nel comma 1 soggetti all'imposta sul
valore aggiunto che intraprendono l'esercizio dell'attivita' possono,
per  il primo periodo d'imposta, esercitare l'opzione per i regimi di
cui al comma 1,  in  considerazione  dell'ammontare  dei  ricavi  che
prevedono  di conseguire, nella dichiarazione d'inizio dell'attivita'
da presentare ai fini dell'I.V.A.
  3. Le dichiarazioni di cui al comma 1, devono contenere:
    a)  per  le  persone  fisiche  esercenti  imprese commerciali, le
generalita', la denominazione della ditta, il  comune  di  iscrizione
anagrafica  o,  se diverso, quello di domicilio fiscale, l'indirizzo,
il numero di codice fiscale;
    b)  per le societa' di persone e per quelle ad esse equiparate ai
sensi dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con  il  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, la denominazione, le generalita'  del  rappresentante,  la  sede
legale  o, in mancanza, la sede amministrativa, il domicilio fiscale,
l'indirizzo, il numero di codice fiscale;
    c) per enti non commerciali, la denominazione, nonche' gli stessi
elementi di cui alla precedente lettera b).
  4.  L'obbligo  di  tenuta della contabilita' ordinaria e il termine
previsto dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica  22
settembre 1973, n. 600, per l'effettuazione dei connessi adempimenti,
decorrono  dalla  data   di   consegna   all'Uffico   postale   della
raccomandata di cui al comma 1.