IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee  ed  adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, con cui e' stato emanato, in  esecuzione  dell'art.  8  della
legge n. 183/87, il regolamento sull'organizzazione e sulle procedure
amministrative  del  Fondo  di  rotazione  per   l'attuazione   delle
politiche comunitarie di cui all'art. 5 della stessa legge;
  Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento
dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA);
  Visto  il  regolamento  CEE  del Consiglio n. 1094/88 del 25 aprile
1988 che ha modificato  il  regolamento  CEE  n.  797/85  per  quanto
riguarda   il   ritiro   dei   seminativi  dalla  produzione  nonche'
l'estensivizzazione e la riconversione della produzione;
  Visto  il  regolamento  CEE  del Consiglio n. 1442/88 del 24 maggio
1988 relativo alla concessione di premi  di  abbandono  di  superfici
viticole;
  Vista  la delibera CIPE in data 2 maggio 1989 con la quale e' stato
disposto il ricorso alle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui
all'art.  5  della  legge  n.  183/87  per  finanziare  le occorrenze
connesse con  l'attuazione,  per  la  campagna  1988-89,  dei  citati
regolamenti  CEE n. 1094/88 e n. 1442/88, rinviando ad una successiva
delibera la definizione  delle  modalita'  di  intervento  del  fondo
stesso;
  Considerato  che  per l'attuzione del regolamento CEE n. 1094/88 al
cofinanziamento di parte comunitaria dell'intervento  provvedono,  in
quote  uguali,  le sezioni "garanzia" ed "orientamento" del FEOGA con
l'osservanza    peraltro,     delle     modalita'     di     gestione
amministrativo-finanziarie applicabili per la sezione "garanzia";
  Tenuto  presente che per i relativi pagamenti e' stata fissata, dai
competenti organi comunitari e nazionali, la  data  del  31  dicembre
1989;
  Considerato  che  l'esatta  applicazione  di  tali  modalita'  e il
rispetto del suddetto termine possono essere assicurati  autorizzando
l'AIMA  ad  erogare  direttamente  ai beneficiari gli aiuti di cui al
regolamento  CEE  n.  1094/88,  previa  somministrazione   da   parte
dell'indicato  Fondo  di rotazione della quota di spettanza nazionale
nonche', ove necessario, della quota di spettanza comunitaria;
  Considerato  che per l'attuazione del regolamento CEE n. 1442/88 il
Fondo di rotazione dovra' provvedere mediante la  diretta  erogazione
agli  aventi  diritto dei premi di abbandono delle superfici viticole
relativamente sia alla quota nazionale che all'anticipo  della  quota
comunitaria;
  Considerato  che  per  la  campagna  viticola  1988-89  sono  state
presentate circa 19.500  domande  di  premio  per  l'abbandono  delle
superfici  viticole  comportanti  una erogazione complessiva di circa
300 miliardi di lire e che la partecipazione finanziaria  comunitaria
resta  condizionata  a  che i pagamenti dei premi agli aventi diritto
siano effettuati,  come  previsto  dal  citato  regolamento  CEE  del
Consiglio  n. 1442/88, entro il 31 dicembre 1989, pena la perdita del
contributo CEE;
  Ravvisata  la  necessita'  di  una adeguata informatizzazione degli
elementi  costituenti  il  necessario  presupposto  per  i   relativi
pagamenti;
  Considerato  che  la  notevole  frammentazione  delle operazioni di
pagamento e la brevita' del  tempo  a  disposizione  suggeriscono  di
affidare l'espletamento del servizio ad un istituto di credito dotato
di una rete operativa distribuita su tutto il  territorio  nazionale,
stante  l'impossibilita'  della  tesoreria  centrale di far fronte in
tempi brevi all'assolvimento dei prescritti adempimenti;
  Vista  la nota n. 162219 del Ministero del tesoro in data 22 agosto
1989;
  Udita la relazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
                              Delibera:
  1.  L'Azienda  di  Stato  per  gli  interventi nel mercato agricolo
(AIMA) provvede ad erogare i premi di  cui  al  regolamento  CEE  del
Consiglio n. 1049/88, nei limiti delle domande pervenute alle regioni
entro i termini statuiti dal decreto del Ministro dell'agricoltura  e
delle  foreste  in  data  16  gennaio  1989,  n.  34,  e da eventuali
successivi decreti.
  2.  Per  l'attuazione  del  predetto regolamento CEE n. 1094/88, il
Fondo di rotazione per l'attuazione delle  politiche  comunitarie  di
cui  all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 provvede a versare
all'AIMA la quota di  spesa  di  spettanza  nazionale,  nonche',  ove
necessario,  ad  anticipare la quota di spettanza comunitaria, per un
importo globale non superiore a 100 miliardi di lire per la  campagna
1988-89, sulla base di richieste motivate da parte dell'AIMA.
  3.  Per  l'attuazione del regolamento CEE del Consiglio n. 1442/88,
citato in premessa, il  Fondo  di  rotazione,  provvede  ad  erogare,
direttamente ai beneficiari, i premi previsti dal regolamento stesso,
sulla base delle domande regolarmente pervenute alle regioni e  dalle
stesse  debitamente  istruite  ed evase, per l'importo globale (quota
nazionale e quota comunitaria) di circa 300 miliardi di lire  per  la
campagna  1988-89.  L'erogazione  da  parte  del  Fondo  di rotazione
interverra'  quindi  su   elenchi   predisposti   dalle   regioni   e
preventivamente  esaminati  dal  Ministero  dell'agricoltura  e delle
foreste.
  4.  Per  il pagamento dei premi agli aventi diritto, secondo quanto
specificato al precedente punto 3 ed al fine  di  assicurare  sia  il
rispetto   dei   termini   fissati   in   sede   comunitaria  che  la
informatizzazione    dei    pagamenti    stessi,    informatizzazione
indispensabile  ai fini dei controlli da esperire anche in sede delle
campagne successive a quella 1988-89, il  Ministro  del  tesoro  puo'
avvalersi,  mediante stipula di apposita convenzione, del servizio di
un istituto di credito dotato di  una  rete  operativa  dislocata  in
tutto  il  territorio nazionale che offra garanzie sia in ordine alla
tempestivita' delle erogazioni e sia in ordine alla informatizzazione
delle  operazioni.  Detta convenzione restera' in vigore per l'intero
arco di tempo previsto dal regolamento CEE n. 1442/88.
   Roma, addi' 12 settembre 1989
                              Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO