IL MINISTRO 
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 
                           DI CONCERTO CON 
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA 
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
  Visti gli articoli 8 e 9 della  legge  19  ottobre  1984,  n.  748,
concernente  "Nuove  norme  per  la  disciplina  dei  fertilizzanti",
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  305
del 6 novembre 1984; 
  Visti  i  decreti  30  dicembre  1986,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 31 del 7 febbraio  1987  e  5  novembre  1987,  n.  484,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  279  del  28  novembre  1987,
relativi a modificazioni e integrazioni  degli  allegati  alla  sopra
citata legge 19 ottobre 1984; 
  Sentito  il  parere  della  commissione  tecnico-consultiva  per  i
fertilizzanti, di cui all'art. 10 della legge sopra citata,  nominata
con decreto ministeriale 29 marzo 1985; 
  Sentiti i Ministri delle partecipazioni statali,  della  sanita'  e
dell'ambiente; 
  Ritenuto necessario apportare talune modifiche ed integrazioni agli
allegati alla legge stessa; 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
  1. Gli allegati 1 B , 1 C e 3 della legge 19 ottobre 1984, n.  748,
concernente  "Nuove  norme  per  la  disciplina  dei  fertilizzanti",
modificati e integrati con i decreti ministeriali 30 dicembre 1986  e
5 novembre 1987, n. 484, sono ulteriormente modificati  ed  integrati
come riportato nell'allegato al presente decreto. 
 
          AVVERTENZA: 
             Il testo della nota qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  della
          disposizione di legge alla quale e'  operato  il  rinvio  e
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia. 
          Nota alle premesse: 
             Il testo degli  articoli  8,  9  e  10  della  legge  n.
          748/1984 e' il seguente: 
             "Art. 8 (Concimi). 
          1. Concimi CEE. 
            L'indicazione "Concime CEE" puo' essere usata  unicamente
          per i  concimi  minerali  allo  stato  solido,  semplici  o
          composti - NP, NK, PK, NPK - appartenenti ad uno dei "TIPI"
          di  cui  all'allegato  1  A  della  presente  legge.   Alle
          modifiche dell'allegato 1 A si provvedera' con decreto  del
          Ministro dell'agricoltura e delle foreste. 
          2. Concimi nazionali o concimi. 
             Per  "Concimi  nazionali"  o,  piu'  propriamente,   per
          "Concimi"  -  minerali,  semplici  o  composti,   organici,
          organo-minerali, solidi o fluidi - s'intendono  i  prodotti
          classificati come tali negli articoli  2,  5,  6  e  7.  Le
          caratteristiche che li  contraddistinguono  sono  descritte
          nell'allegato  1  B.  Coloro  che  intendono  ottenere   il
          riconoscimento e la iscrizione nell'allegato 1 B  di  nuovi
          tipi di concime, debbono  inoltrare  domanda  al  Ministero
          dell'agricoltura  e  delle  foreste,   corredandola   della
          necessaria documentazione tecnica, contenente  tra  l'altro
          la  specifica  indicazione  dei  metodi  di  analisi.  Alle
          modifiche dell'allegato  1  B,  nonche'  all'iscrizione  di
          nuovi tipi di  concimi,  si  provvedera'  con  decreto  del
          Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto  con
          il    Ministro    dell'industria,    del    commercio     e
          dell'artigianato, sentiti il Ministro delle  partecipazioni
          statali e il Ministro della sanita' e previo  parere  della
          commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti  di  cui
          all'articolo 10. 
           3. Commercializzazione dei concimi. 
          I) Norme per l'identificazione. 
             Tutti  i   concimi   commercializzati   sul   territorio
          nazionale debbono essere contraddistinti dalle  indicazioni
          relative  all'identificazione.  La  dichiarazione  di  tali
          indicazioni  comporta  la  garanzia.  Le  indicazioni   per
          l'identificazione sono enumerate al punto 1 dell'allegato 2
          della  presente  legge   e   le   relative   modalita'   di
          etichettatura  sono  stabilite  al  punto  2  dello  stesso
          allegato. Se i concimi  sono  imballati,  tali  indicazioni
          debbono figurare sugli imballaggi o  sulle  etichette.  Nel
          caso di imballaggi che contengono una quantita' di  concime
          superiore a 100 chilogrammi e' ammesso che  le  indicazioni
          relative   all'identificazione   figurino   soltanto    sui
          documenti    di    accompagnamento.    Per    i     concimi
          commercializzati sfusi, tali indicazioni  debbono  figurare
          sui  documenti  di  accompagnamento.   Un   esemplare   dei
          documenti di accompagnamento, contenente le indicazioni  di
          identificazione, deve essere unito in ogni caso alla  merce
          e deve essere accessibile agli organi di  controllo.  Sugli
          imballaggi,   sulle   etichette   e   sui   documenti    di
          accompagnamento  sono  ammesse   unicamente   le   seguenti
          indicazioni: 
               a) le indicazioni obbligatorie per la identificazione,
          di cui all'allegato 2, punto 1, della presente legge; b) le
          indicazioni facoltative di cui agli allegati  1  A  e  1  B
          della presente legge; c)  il  marchio  del  produttore,  il
          marchio del prodotto e le denominazioni commerciali; d)  le
          indicazioni       specifiche       concernenti       l'uso,
          l'immagazzinamento  e  la   "manipolazione"   del   concime
          (manualita' nell'uso). 
            Le indicazioni di cui alle lettere c) e d) del precedente
          comma non possono essere in contrasto  con  quelle  di  cui
          alle lettere a) e b) dello stesso comma e debbono  apparire
          nettamente separate da queste ultime. Tutte le  indicazioni
          di cui sopra debbono essere nettamente  separate  da  altre
          eventuali informazioni riguardanti la natura  della  merce,
          che potranno, purche' non in contrasto con  le  indicazioni
          precedenti, figurare sugli imballaggi,  sulle  etichette  e
          sui documenti  di  accompagnamento.  Tutte  le  indicazioni
          debbono essere redatte almeno in lingua italiana ed in modo
          chiaro ed intelligibile. Nel  caso  di  concimi  imballati,
          l'imballaggio deve essere chiuso con un dispositivo  oppure
          con  un  sistema  tale  che,  all'atto  dell'apertura,   il
          dispositivo o sigillo di chiusura  o  l'imballaggio  stesso
          risultino irreparabilmente danneggiati.  E'  ammesso  l'uso
          dei sacchi a valvola. Alle  modifiche  dell'allegato  2  si
          provvedera' con decreto  del  Ministro  dell'agricoltura  e
          delle foreste, di concerto con il Ministro  dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle
          partecipazioni statali e il Ministro della sanita' e previo
          parere   della   commissione   tecnico-consultiva   per   i
          fertilizzanti di cui all'articolo 10. 
          II) Norme per il controllo delle caratteristiche. 
             Tutti i concimi immessi  in  commercio  potranno  essere
          sottoposti  a  campionamenti  ufficiali  di  controllo  per
          accertarne la conformita' alle disposizioni della  presente
          legge e dei suoi allegati. L'osservanza delle  disposizioni
          per quanto concerne la  conformita'  rispetto  ai  tipi  di
          concime e l'osservanza dei titoli  dichiarati  di  elementi
          fertilizzanti oppure dei titoli dichiarati  delle  forme  e
          delle solubilita' di tali elementi, e' accertata,  all'atto
          dei controlli ufficiali, con i metodi di campionamento e di
          analisi adottati con decreto del Ministro  dell'agricoltura
          e  delle  foreste,  sentita  la  commissione  di  cui  agli
          articoli 110, 111 e 112 del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e tenendo conto  delle
          tolleranze di cui all'allegato 3 della presente  legge.  Il
          Ministro dell'agricoltura e delle  foreste,  previo  parere
          della commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di
          cui  all'articolo  10,  dispone  con  proprio  decreto   le
          modalita'   necessarie   per   evitare   lo    sfruttamento
          sistematico delle tolleranze previste nell'allegato 3. 
          III) Circolazione e commercializzazione dei concimi. 
             La circolazione e  la  commercializzazione  dei  concimi
          (nazionali, CEE e provenienti da Paesi terzi) conformi alle
          disposizioni della  presente  legge  e  dei  suoi  allegati
          potranno essere  vietate  con  provvedimento  del  Ministro
          dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con gli altri
          Ministri interessati, quando  i  predetti  concimi  abbiano
          caratteristiche che  possono  compromettere  la  sicurezza,
          l'igiene e la salute pubblica o siano comunque nocivi  alle
          piante od agli animali. Art. 9 (Ammendanti e correttivi). -
          Sono "ammendanti" oppure "correttivi" i  prodotti  conformi
          alla definizione di cui all'articolo 2. Le  caratteristiche
          ed i  criteri  che  li  contraddistinguono  sono  riportati
          nell'allegato   1   C    della    presente    legge.    Per
          l'identificazione, il controllo delle caratteristiche e  la
          circolazione degli ammendanti e correttivi, si applicano le
          norme previste per i concimi di cui al precedente  articolo
          8. Le indicazioni  facoltative  ammesse  sugli  imballaggi,
          sulle etichette e sui  documenti  di  accompagnamento  sono
          quelle riportate nell'allegato 1 C.  Coloro  che  intendono
          ottenere il riconoscimento e l'iscrizione nell'allegato 1 C
          di nuovi  tipi  di  ammendanti  oppure  correttivi  debbono
          inoltrare domanda al  Ministero  dell'agricoltura  e  delle
          foreste,  corredandola  della   necessaria   documentazione
          tecnica contenente, tra l'altro, la  specifica  indicazione
          dei   metodi   di   analisi   necessari.   Alle   modifiche
          dell'allegato 1 C, nonche' all'iscrizione di nuovi tipi  di
          ammendanti oppure correttivi, si  provvedera'  con  decreto
          del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di  concerto
          con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato, sentiti il Ministro delle  partecipazioni
          statali e il Ministro della sanita' e previo  parere  della
          commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti  di  cui
          all'articolo 10. Con le medesime modalita' di cui al  comma
          precedente si provvedera' a fissare  i  limiti  massimi  di
          concentrazione di metalli pesanti negli  ammendanti  e  nei
          correttivi ed all'aggiornamento e modifica di tali  limiti.
          Art.   10    (Commissione    tecnico-consultiva    per    i
          fertilizzanti).  Presso  il  Ministero  dell'agricoltura  e
          delle    foreste    e'    istituita     una     commissione
          tecnico-consultiva per i fertilizzanti con  il  compito  di
          esprimere il proprio parere  -  esperiti,  ove  necessario,
          anche con  la  collaborazione  di  istituti  pubblici,  gli
          opportuni  accertamenti   tecnici   -   su   questioni   di
          particolare   rilevanza   attinenti    al    settore    dei
          fertilizzanti, nonche' sulle modifiche  da  apportare  agli
          allegati alla presente legge.  Tale  commissione,  nomitata
          con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle  foreste,
          e' composta da: 
               a) tre rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e
          delle foreste, di cui uno con funzioni  di  presidente;  b)
          due  rappresentanti  del  Ministero   dell'industria,   del
          commercio e  dell'artigianato;  c)  un  rappresentante  del
          Ministero   delle    partecipazioni    statali;    d)    un
          rappresentante  del  Ministero   della   sanita';   e)   un
          rappresentante dell'Istituto superiore di  sanita';  f)  un
          rappresentante  del  Ministero  delle   finanze;   g)   tre
          rappresentanti   delle   organizzazioni   dei   produttori,
          designati dalle associazioni nazionali  di  categoria  piu'
          rappresentative; h) quattro rappresentanti  dei  produttori
          agricoli,  designati  dalle   associazioni   nazionali   di
          categoria piu' rappresentantive; i) quattro  esperti  nelle
          materie  contemplate  dalla  presente  legge,  scelti   dal
          Ministero  dell'agricoltura  e   delle   foreste;   l)   un
          rappresentante   dei    commercianti,    designato    dalle
          associazioni nazionali di categoria  piu'  rappresentative;
          m) un rappresentante degli  importatori  di  fertilizzanti,
          designato dalle associazioni nazionali  di  categoria  piu'
          rappresentative. 
             La commissione dura in carica quattro  anni  ed  i  suoi
          componenti possono essere riconfermati. Ove le designazioni
          non  pervengano  in  tempo  utile,  la   commissione   puo'
          regolarmente funzionare qualora sia stata nominata la meta'
          piu' uno dei componenti. Le funzioni  di  segretario  della
          commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero
          dell'agricoltura e  delle  foreste.  La  commissione  viene
          nominata entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge".