Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16
giugno 1989-15 settembre 1989 non soggetti a legge di
autorizzazione alla ratifica
(Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839
dell'11 dicembre 1984)
Vengono qui riprodotti i testi originali degli accordi entrati in
vigore per l'Italia nel periodo 16 giugno 1989-15 settembre 1989 e
non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi
dell'art. 80 della Costituzione o a decreto del Presidente della
Repubblica di esecuzione, pervenuti al Ministero degli affari esteri
entro il 15 settembre 1989.
L'elenco di detti accordi risulta dalla tabella 1.
In tale tabella sono indicati anche gli accordi entrati in vigore
precedentemente al 16 giugno 1989, i cui testi originali non erano in
possesso del Ministero degli affari esteri in tale data.
Eventuali altri accordi entrati in vigore nel periodo 16 giugno
1989-15 settembre 1989 i cui testi non siano ancora pervenuti al
Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo
supplemento trimestrale della Gazzetta Ufficiale datato 15 gennaio
1990.
Quando tra i testi facenti fede non e' contenuto un testo in lingua
italiana, si e' pubblicato sia il testo in lingua straniera facente
fede, sia il testo in lingua italiana se esistente come testo
ufficiale. In mancanza del quale si e' pubblicata una traduzione non
ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.
Per comodita' di consultazione e' stata altresi' predisposta la
tabella 2 nella quale sono indicati gli atti internazionali soggetti
a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per
l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo
lo stesso gia' stato pubblicato nella Gazzeta Ufficiale (di cui si
riportano, per ciascun accordo, gli estremi).
TABELLA 1
ATTI INTERNAZIONALI NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA
RATIFICA O A DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, ENTRATI IN
VIGORE NEL PERIODO 16 GIUGNO 1989-15 SETTEMBRE 1989.
Data, luogo della firma, Data di entrata Pagina
titolo in vigore
--- --- ---
43.
21 gennaio - 2 aprile 1988, Amman
cambio di lettere fra Italia e 2 aprile 1988 7
Giordania per il finanziamento
di una rete dati per l'accesso
a banche dati nazionali ed internazionali
presso la "Telecomunications Corporation"
della Giordania
44.
25 novembre 1988, Bogota'
Programma di cooperazione tra I- 25 novembre 1988 13
talia e Colombia per l'assistenza
tecnica e la formazione professionale
per il sistema elettrico delle
aree di generazione idraulica,
trasmissione e distribuzione
della "Empresa de Energia
Electrica de Bogota'", EEEB.
N.B. - Il piano di operazioni, che
costituisce parte integrante dell'accordo,
non viene pubblicato
per motivi tecnici
45.
14 dicembre 1988, Vienna
Memorandum di intesa tra Italia ed 14 dicembre 1988 21
il Fondo delle Nazioni Unite
per il controllo dell'abuso di
droga (UNFDAC) per la messa a
disposizione di personale tecnico
di cooperazione e di consulenti
46.
26 gennaio 1989, Roma
Scambio di note fra Italia e 26 gennaio 1989 33
Argentina per la concessione 1989
di un credito di aiuto di 50
milioni di dollari USA
47.
27 gennaio 1989, Roma
Accordo tra Italia e Jugoslavia 15 giugno 1989 43
via sul rifinanziamento del 1989
debito in scadenza nel periodo
dal 1 aprile 1989 al 30 giugno
1989 (Club di Parigi
13 luglio 1989), con due
scambi di lettere
48.
2 marzo 1989, Il Cairo
Protocollo tra Italia ed Egitto 2 marzo 1989 55
concernente il programma di
cooperazione tecnica e finanziaria
1989-1991, con due annessi
49.
20 maggio 1989, Roma
Protocollo esecutivo fra Italia 20 maggio 1989 73
e Nicaragua per la 1989 realizzazione
di un programma di intervento
straordinario nel settore della
risicoltura
N.B. - Gli allegati non vengono
pubblicati per motivi tecnici
50.
26 maggio 1989, Hanoi
Accordo di cooperazione tra 26 maggio 1989 83
il Vietnam e l'Italia per 1989
il programma di protezione
materna ed infantile nella
provincia di Ha-Bac
51.
25 maggio 1989, Addis Abeba
Scambio di lettere che modifica 25 maggio 1989 99
il Grant Agreement 1989 per il
finanziamento dei beni essenziali
del 17 ottobre 1988
52.
14 giugno 1989, Roma
Accordo tra l'Italia e la 14 giugno 1989 103
Giamaica per la ristrutturazione
del debito giamaicano (Club di
Parigi 24 ottobre 1988) con 3
allegati
53.
15 giugno 1989, Roma
Accordo di consolidamento 15 giugno 1989 111
del debito tra l'Italia e la
Guinea Equatoriale, con
allegati (A e B)
54.
21 giugno 1989, Nairobi
Memorandum d'intesa tra 21 giugno 1989 121
l'Italia ed il Centro delle
1989 Nazioni Unite per gli
insediamenti umani (UNCHS) per
la messa a disposizione di
esperti associati
55.
26 giugno 1989, Lima
Scambio di note fra l'Italia 26 giugno 1989 135
e il Peru' per la 1989
fornitura di 220 tonnellate
di carne in scatola a
titolo di dono, con due allegati
56.
26 giugno 1989, Lima
Scambio di note fra l'Italia 26 giugno 1989 143
lia e il Peru' per la fornitura
di 200 tonnellate di
minestrone liofilizzato a
titolo di aiuto alimentare
57.
26 giugno 1989, Lima
Scambio di note fra Italia 26 giugno 1989 155
e Peru' per la fornitura
di 200 tonnellate di carne
in scatola a titolo di dono,
con due allegati
58.
26 giugno 1989, Lima
Scambio di note tra Italia 26 giugno 1989 163
e Peru' per la fornitura
di 4.000 tonnellate di riso
a titolo di aiuto alimentare,
con due allegati
26 maggio 1989, Lima
Scambio di note fra Italia 26 giugno 1989 175
e Peru' per la fornitura di
110 tonnellate di alimenti
liofilizzati a titolo
di dono, con due allegati
60.
21 giugno 1989, Roma
Accordo, concluso mediante 1 agosto 1989 187
scambio di lettere, fra
l'Italia e il Principato
di Monaco relativo ai voli
umanitari, di soccorso, di
aerotaxi e di aeroambulanza
61.
26 luglio 1989, Roma
Accordo di consolidamento 26 luglio 1989 199
del debito tra l'Italia ed
il Mali', con tre annessi
TABELLA 2
ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE
ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE
Data, luogo della firma, titolo Data di entrata in vigore
--- ---
Accordo di cooperazione tecnica fra 1 agosto 1989.
Italia e Peru', con protocollo addizionale
(Lima, 26 gennaio 1981).
Vedi legge n. 187 dell'8 maggio
1989, in S.O. alla G.U. n. 122 del
27 maggio 1989.
Convenzione tra Italia e il Belgio 29 luglio 1989.
per evitare le doppie imposizioni
e per prevenire la frode e
l'evasione fiscale in materia di
imposte sul reddito, con protocollo
finale (Roma, 29 aprile 1989).
Vedi legge n. 148 del 3 aprile
1989, in S.O. alla G.U. n. 97
del 27 aprile 1989.
Scambio di lettere fra l'Italia e 14 luglio 1989
la Jugoslavia relativo alla mo- - Comunicato
difica delle liste C e D alle- in G.U. n. 211
gate all'accordo di Trieste del 9 settembre 1989
marzo 1955, come gia' modificato
con lo scambio di note del 10
febbraio 1978 ed alla costituzione
di una Commissione mista
intergovernativa per la cooperazione
economica e gli scambi
commerciali di frontiera con due
allegati (Belgrado 25 maggio
1984)
Vedi legge n. 107 del 2 marzo
1987, in S.O. alla G.U. n. 70
del 25 marzo 1987.
Protocollo aggiuntivo che modifica 29 luglio 1989.
il protocollo finale della
convenzione tra l'Italia e il Belgio
per evitare le doppie imposizioni
e per prevenire la frode e l'evasione
fiscale in materia di imposte
sul reddito (Roma 19 dicembre
1984).
Vedi legge n. 148 del 3 aprile
1989, in S.O. alla G.U. n. 97
del 27 aprile 1989.
Accordo aggiuntivo alla convenzione 1 dicembre 1989
tra Italia ed Austria sul
riconoscimento e l'esecuzione delle
decisioni giudiziarie in materia
civile e commerciale, di transazioni
giudiziarie e di atti notarili del
16 novembre 1971, effettuato mediante
scambio di lettere (Roma, 7 aprile
1987).
Vedi legge n. 210 dell'8 maggio
1989, in S.O. alla G.U. n. 128
del 3 giugno 1989.
TRADUZIONE NON UFFICIALE
L'AMBASCIATORE D'ITALIA
Amman, 21. 1. 1988
A seguito della mia lettera n. 1831 in data 26 Novembre 1987, sono
lieto di informarLa che le competenti Autorita' Italiane hanno
stabilito il 21 dicembre 1987, di concedere un contributo finanziario
per la costituzione di una Rete Dati per i servizi nazionali ed
internazionali presso la "Telecommunications Corpo-rations" di
Giordania.
Nel quadro del programma di assistenza tecnica tra la Repubblica
italiana ed il Regno di Giordania, il Ministero Italiano per gli
Affari Esteri ha stanziato per il finanziamento del predetto progetto
l'ammontare di 1.952.501 lire (circa 527.700 j.d.s.) come pagamento
dei beni e servizi di origine italiana che saranno forniti per mezzo
della Societa' operativa, Consultel di Roma.
Vorrei avvalermi dell'occasione per attirare la cortese attenzione di
Vostra Eccellenza sul fatto che, per parte sua, la Giordania dovra'
contribuire alla realizzazione dello stesso progetto:
1) mettendo a disposizione degli esperti italiani in Giordania,
adeguate sistemazioni e servizi di ufficio, nonche' mezzi di
comunicazione, per lo svolgimento regolare delle loro attivita';
2) fornendo gli edifici e le attrezzature necessarie per
l'installazione delle apparecchiature inerenti alla realizzazione del
progetto;
3) fornendo un gruppo qualificato di esperti giordani, nonche' il
necessario personale di supporto per tutta la durata del progetto;
4) fornendo la documentazione (come specificato nel contratto tra la
societa' operativa e la TCC).
Inoltre, mentre tutti i beni e servizi importati dall'Italia per la
realizzazione del progetto dovranno essere esentati da dazi doganali
e da ogni altra tassa e/o imposta locale, agli esperti Italiani in
Giordania dovranno essere concesse le immunita', le agevolazioni ed i
privilegi previsti dall'accordo Italo-giordano sulla Cooperazione
Tecnica firmato ad Amman il 16 giugno 1965.
Se Vostra Eccellenza e' d'accordo per quanto riguarda le suddette
clausole, la presente lettera e la risposta di Vostra Eccellenza
costituiranno un accordo, debitamente redatto, tra i nostri due
Governi.
Mi avvalgo dell'opportunita' per rinnovare a Vostra Eccellenza i
sensi della mia piu' alta considerazione.
Luigi Amaduzzi
Regno Ascemita di Giordania
Ministero del Piano
AMMAN
S.E. Dr. Luigi Amaduzzi
Ambasciatore,
Ambasciata della Repubblica Italiana
AMMAN
Eccellenza,
Mi riferisco alla lettera di Vostra Eccellenza in data 21.1.1988
relativa alla costituzione di una Rete Dati per un Progetto di
Servizi Nazionali ed Internazionali presso la Telecommunications
Corporation di Giordania.
La presente conferma l'approvazione delle autorita' giordane
interessate per quanto riguarda le clausole menzionate nella lettera
di Vostra Eccellenza di cui sopra.
Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia piu' alta
considerazione.
Il Ministro del Piano
44.
25 novembre 1988, Bogota'
Programma di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed
il Governo della Repubblica di Colombia per l'assistenza tecnica e la
formazione professionale per il sistema elettrico delle aree di
generazione idraulica, trasmissione e distribuzione della "Empresa de
Energia Electrica de Bogota'",
EEEB (1)
Il Governo della Repubblica Italiana
e
Il Governo della Repubblica di Colombia
in attuazione dell'Accordo di Cooperazione Tecnica e Scientifica
sottoscritto fra i due Governi il trenta marzo
millenovecentosettantuno e considerato che:
I. in data 5 marzo 1987 il Governo Colombiano, attraverso il
"Departamento Nacional de Planeacion", richiese la cooperazione del
Governo Italiano per la realizzazione di un programma per
l'assistenza tecnica e addestramento pratico del personale che opera
nelle aree di generazione idraulica, trasmissione e distribuzione;
II. in data 28 aprile 1988, con nota N. 1264, l'Ambasciata d'Italia
in Bogota' informo' il Governo Colombiano dell'approvazione del
programma da parte del Governo Italiano;
hanno convenuto di sottoscrivere il presente Programma, secondo i
termini dei seguenti articoli:
ARTICOLO I - OGGETTO
1. Le due Parti si adopereranno per lo svolgimento di un programma di
assistenza tecnica e formazione professionale per le aree di
generazione idraulica, trasmissione e distribuzione della EEEB per le
centrali idrauliche di Canoas, Salto I, Salto II, Laguneta e Dario
Valencia, la rete di trasmissione 230/115 KV e distribuzione
57.5/34.4/11.4 KV.
(1) Entrata in vigore: 20 luglio 1989.
Il piano delle operazioni, che costituisce parte integrante del
presente programma, non viene pubblicato per motivi tecnici.
A tale scopo, si prevede la realizzazione congiunta dell'insieme di
attivita' specificate nel Piano di Operazioni di cui all'Articolo VII
del presente Programma, che sono:
A. Centrali Idrauliche:
Assistenza tecnica ed addestramento per le centrali idrauliche, nelle
aree di esercizio, manutenzione e riduzione dei costi di gestione.
A1. ESERCIZIO
- Organizzazione dell'esercizio
- Aspetti economici della gestione
- Aspetti tecnici della gestione
- Analisi dei danneggiamenti e dei fuori servizio
- Elaborazione del rapporto tecnico mensile
A2. MANUTENZIONE
- Organizzazione della manutenzione
- Supervisione all'elaborazione dei 5 manuali di manutenzione
preventiva e programmata relativi alle suddette centrali
- aspetti tecnico-economici relativi alla riduzione dei costi di
gestione.
B. Reti di trasmissione e Distribuzione:
- Formazione ed addestramento del gruppo incaricato dell'analisi del
comportamento dinamico della rete di trasmissione 230/115 KV allo
scopo di mettere a punto una strategia operativa.
- Formazione di un gruppo di protezione della rete elettrica di
trasmissione e distribuzione.
- Formazione di un gruppo che si dedichi alla soluzione dei problemi
legati all'isolamento delle linee aeree di trasmissione e
distribuzione.
- Organizzazione di un efficace servizio di manutenzione per la rete
di trasmissione e di distribuzione.
- Formazione di un gruppo di tecnici qualificati che si occupino
dell'ispezione dei componenti del sistema.
- Assistenza tecnica per la messa a punto di una metodologia rivolta
alla valutazione delle perdite e delle sottrazioni di energia.
- Analisi del problema della compatibilita' elettromagnetica.
2. La cooperazione delle Parti si effettuera' in un periodo di dodici
(12) mesi.
ARTICOLO II - IL CONTRIBUTO ITALIANO
1. Come contributo al Programma, la parte italiana si impegna a
fornire:
- Parte dei costi del personale italiano in Italia ed in Colombia.
2. La totalita' dei costi del contributo italiano sopra citati non
eccedera' il valore di Lire italiane 1.780.000.000 (un miliardo
settecentottanta milioni)
ARTICOLO III - IL CONTRIBUTO COLOMBIANO
1. Come contributo al programma, la Parte colombiana si impegna a
fornire:
Le spese di viaggio e soggiorno del personale colombiano in Italia.
- Parte dei costi del personale italiano in Italia ed in Colombia,
dei viaggi internazionali degli esperti italiani, dell'addestramento
del personale colombiano in Italia e delle attivita' specialistiche
in Italia.
2. La totalita' dei costi del contributo colombiano sopra citati non
eccedera' il valore di Pesos Columbiani 481.920.000
(quattrocentottantuno milioni novecentoventi mila).
ARTICOLO IV - GLI ENTI ESECUTORI
1. Su indicazione a suo tempo espressa dalla Parte colombiana,
l'esecuzione delle attivita' a carico della Parte italiana stipulate
nel Piano di Operazioni di cui all'Articolo VII del presente
Programma e' affidata alla Societa' Ansaldo S.p.A.
2. La Parte colombiana designa l' "EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE
BOGOTA", "EEEB", per l'esecuzione delle attivita' stipulate nel Piano
di Operazioni di cui all'articolo VII del presente Programma.
ARTICOLO V - DIREZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO
1 EEEB nominera' uno dei suoi esperti per operare come Capo
Colombiano del progetto ed ANSALDO S.p.A., a sua volta, nominera' uno
dei suoi esperti come Capo Italiano del progetto.
2. Il Capo Italiano rappresentara' in Colombia la parte italiana e
sara' responsabile di fronte alle autorita' italiane della corretta
utilizzazione del contributo italiano.
3. Il Capo Italiano operera' di comune accordo con il Capo Colombiano
e rispettera' le istruzioni operative da questi impartite al
personale colombiano.
4. EEEB fornira' al Capo Italiano tutte le informazioni che possano
essere considerate necessarie per l'esecuzione del progetto.
5. Le stesse responsabilita' ed impegni specificati per il Capo
Italiano saranno applicabili al Capo Colombiano nei confronti delle
autorita' colombiane.
ARTICOLO VI - COMITATO DI COORDINAMENTO
1. Verra' costituito un Comitato di Coordinamento composto di:
- Un rappresentante del "Departamento Nacional de Planeacion"
- Un rappresentante di "EEEB"
- Un rappresentante dell'Ambasciata d'Italia in Bogota'
- Un rappresentante di ANSALDO S.p.A.
- Il Capo Colombiano del Progetto
- Il Capo Italiano del Progetto
I rappresentanti dell'ambasciata d'Italia in Bogota' e del
Departamento Nacional de Planeacion avranno la presidenza del
Comitato a turno ogni sei (sei) mesi.
2. Le funzioni di questo Comitato saranno:
- Effettuare la supervisione generale del progetto
- Esaminare i cambi che si presentassero nel Piano di Operazioni di
cui all'articolo VII del presente Programma
- Esaminare gli stati di avanzamento
- Raccomandare le misure necessarie per assicurare un efficace
svolgimento delle attivita' del progetto.
3. Il Comitato si riunira' trimestralmente.
ARTICOLO VII - PIANO DI OPERAZIONI
1. Gli Enti Esecutori elaboreranno di comun accordo e firmeranno un
"Piano di Operazioni", indicando in dettaglio il contributo di
ciascuna delle Parti, il numero e gli obblighi degli esperti, la
descrizione delle loro attivita', la durata della loro assegnazione
al Progetto.
Il "Piano di Operazioni" dovra' includere un preventivo specifico
relativo a ciascuna voce del contributo delle due Parti, nonche' uno
schema delle priorita' delle attivita', un cronogramma operativo e il
programma di addestramento della controparte colombiana.
2. Il "Piano di Operazioni" formera' parte integrante del presente
Programma. Qualunque modifica o correzione che si volesse produrre
dovra' effettuarsi senza eccedere i contributi di ciascuna delle
Parti definiti negli Articoli II e III del presente Programma e
dovra' essere esaminata con il Comitato di Coordinamento.
ARTICOLO VIII - STATUS DEL PERSONALE E DELLE ATTREZZATURE ITALIANE
Il personale e le attrezzature italiane per questo Programma godranno
dei privilegi e delle immunita' menzionate negli articoli IV e V
dell'Accordo di Cooperazione Tecnica e Scientifica sottoscritto fra i
due Governi il 30 marzo 1971.
ARTICOLO IX - RELAZIONI
Nel corso del progetto verranno elaborate relazioni trimestrali sullo
stato di avanzamento delle attivita'. Al termine del progetto verra'
elaborata una relazione finale. Tutte le relazioni elaborate nel
corso del progetto saranno in lingua spagnola e verranno inviate a
tutti gli organismi che fanno parte del Comitato di Coordinamento, i
quali ne cureranno l'inoltro ai rispettivi Ministeri ed Enti
competenti.
ARTICOLO X - RISERVA DI INFORMAZIONE
Tutta l'informazione elaborata nel corso del progetto o ad esso
relativa, sara' di proprieta' della "EEEB" e non potra' essere
rivelata a terzi senza sua autorizzazione previa.
ARTICOLO XI - FORZA MAGGIORE
Nessuna delle Parti sara' responsabile di fronte all'altra per
perdite o danni di qualsiasi natura in cui l'altra Parte incorresse o
che soffrisse come conseguenza di ritardi o inadempienze
nell'esecuzione del progetto, causati da forza maggiore o caso
fortuito.
ARTICOLO XII - SUBAPPALTI ANSALDO S.p.A. non potra' subappaltare in
tutto o in parte l'esecuzione dei servizi oggetto del presente
Programma. Non si considera subbapalto l'assegnazione ad altre
persone o entita' di attivita' specialistiche che non costituiscano
parte preponderante del progetto. ANSALDO S.p.A. manterra' comunque
la responsabilita' inizialmente convenuta.
L'eventuale assegnazione di attivita' specialistiche da parte di
Ansaldo S.p.A. sara' sottoposta alla preventiva autorizzazione della
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero
degli Affari Esteri italiano.
ARTICOLO XIII - CONTROVERSIE
Qualsiasi divergenze all'interpretazione o alla realizzazione del
presente Programma che non possa essere risolta dalle parti dovra'
essere presentata al Comitato di Coordinamento e, nel caso che non
sia risolta, ai rispettivi Governi per la conciliazione.
ARTICOLO XIV - ENTRATA IN VIGORE E DURATA
Il presente Programma entrera' in vigore il giorno in cui la Parte
italiana avra' comunicato all'altra Parte l'avvenuto espletamento
delle procedure interne previste dal proprio ordinamento ed avra' una
durata di 12 (dodici) mesi e sara' tacitamente rinnovato per
l'ulteriore periodo necessario per il completamento delle attivita'
in esso previste, salvo denuncia scritta di una delle Parti con un
preavviso di almeno 6 (sei) mesi.
Firmato in Bogota', addi' venticinque novembre
millenovecentottantotto in due testi originali in italiano e in
spagnolo, entrambi facenti ugualmente fede.
PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA ITALIANA
FILIPPO ANFUSO MONICA DE GREIFF
Ambasciatore Segretario Generale del
Ministro delle Miniere
ed Energia, Viceministro
Incaricato
TRADUZIONE NON UFFICIALE
MEMORANDUM D'INTESA TRA IL GOVERNO ITALIANO E IL FONDO
DELLE NAZIONI UNITE PER IL CONTROLLO DELL'ABUSO DI DROGA
PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI PERSONALE TECNICO DI
COOPERAZIONE E DI CONSULENTI
PREMESSO che il Governo Italiano, il quale agisce per mezzo
dell'Ufficio Multilaterale della Direzione Generale per la
Cooperazione allo sviluppo, Ministero degli Affari Esteri (di seguito
Denominato come "il Governo") desidera collaborare con il Fondo delle
Nazioni Unite per il controllo dell'Abuso di Droga (qui di seguito
denominato come "UNFDAC") al fine di promuovere lo sviluppo economico
sociale e culturale dei Paesi in via di sviluppo in conformita' con
le disposizioni dell'Art. 1 paragrafo 2 della Legge 49/87 relativa
alla cooperazione italiana con i Paesi in via di sviluppo ed a tal
fine desidera mettere a disposizione dell'UNFDAC i servizi del
Personale di cooperazione tecnica ed i consulenti per la
realizzazione di programmi contro l'uso di Droga,
PREMESSO che la Legge italiana 49/87 relativa alla cooperazione
italiana con i Paesi in via di sviluppo prevede specificamente
all'Art. 2 paragrafo 3 lettera b) la partecipazione alle attivita'
delle Organizzazioni Internazionali per i Paesi in via di sviluppo;
PREMESSO che l'UNFDAC accoglie con favore l'offerta da parte del
Governo italiano di finanziare parte del Personale di Cooperazione
Tecnica e dei Consulenti da assegnare a programmi ed attivita'
dell'UNFDAC;
CON IL PRESENTE ATTO le Parti al presente Memorandum convengono
quanto segue:
Principi
1. Il Governo e l'UNFDAC si sforzeranno di cooperare alla
realizzazione del presente Memorandum in conformita' con i seguenti
principi.
1.01. Con il Programma di Cooperazione Tecnica ed il Programma di
Consulenti l'UNFDAC si prefigge di ottenere i servizi di personale
tecnico qualificato per assistere il personale dell'UNFDAC - operante
sia sul campo che nel quartiere generale nella realizzazione di
programmi e di attivita' coperte dal mandato dell'UNFDAC ai sensi
delle Risoluzioni dell'Assemblea Generale.
1.02. Il Personale di Cooperazione tecnica ed i Consulenti resi
disponibili in base al presente Memorandum saranno assegnati a
funzioni per le quali l'UNFDAC e' responsabile.
1.03. La decisione definitiva concernente la nomina e l'assegnazione
di personale di cooperazione tecnica e di Consulenti spettera'
all'UNFDAC.
1.04. Il Personale di Cooperazione Tecnica ed i Consulenti saranno
sottoposti all'autorita' del Direttore Esecutivo dell'UNFDAC e
saranno responsabili nei suoi confronti per quanto riguarda
l'esercizio delle loro funzioni.
1.05. Il Governo sara' responsabile per il pagamento di tutte le
spese identificabili sostenute dall'UNFDAC per quanto riguarda
l'utilizzazione di tale personale di cooperazione tecnica nonche' dei
Consulenti.
1.06. Le spese identificabili includeranno i salari, le indennita',
l'assicurazione, le pensioni, i costi di trasporto verso ed in
provenienza dal posto di servizio ed i costi di viaggio entro il
paese o l'area di assegnazione, nonche' ogni altro costo sostenuto in
conformita' con le Regole ed i Regolamenti del Personale delle
Nazioni Unite applicabili all'UNFDAC, o come potra' essere convenuto
- per iscritto - da parte dell'UNFDAC e del Governo.
1.07. I costi in cui l'UNFDAC puo' incorrere al fine di coprire le
sue responsabilita' per lesioni riportate in servizio, malattia o
decesso per quanto riguarda il personale di Cooperazione Tecnica ed i
Consulenti ai sensi dell'Allegato D delle Regole del Personale delle
Nazioni Unite verranno addebitati sul Conto Speciale.
Selezione
2.01. L'UNFDAC fornira' al Governo le informazioni concernenti il
numero di incarichi, le descrizioni del lavoro, i mandati rispettivi
e le condizioni di servizio del Personale di Cooperazione Tecnica e
dei Consulenti richiesti per essere assegnati ai programmi ed alle
attivita' amministrate dall'UNFDAC.
2.02. Il Governo fornira' all'UNFDAC una lista di candidati con i
requisiti richiesti per gli incarichi che l'UNFDAC desidera far
ricoprire.
Il Governo suggerira' solo quelle persone le quali, in base alle
informazioni piu' affidabili a sua conoscenza, sono ritenute
qualificate per gli incarichi per i quali una descrizione del lavoro
o un mandato sono stati ricevuti.
2.03. L'UNFDAC ed il Governo intervisteranno in una Commissione
congiunta, i candidati pre-selezionati e non appena il candidato
sara' stato accettato dall'UNFDAC, l'UNFDAC, previo accordo con il
Governo, fara' un'offerta di impiego direttamente al candidato
vincente sulla base delle intese amministrative da raggiungere da
parte degli organi competenti delle Nazioni Unite.
In ogni caso l'assegnazione dei candidati selezionati ai loro posti
di servizio e' soggetta alla approvazione definitiva da parte del
Governo italiano.
Condizioni d'impiego
3.01. Il Personale di Cooperazione Tecnica sara', per la durata del
suo incarico con l'UNFDAC, sottoposto alle Regole e Regolamenti del
Personale dell'ONU applicabili all'UNFDAC in conformita' con le
rispettive lettere di nomina.
3.02. Per tutta la durata del loro incarico con l'UNFDAC, che ha una
durata massima di sei mesi, i consulenti saranno impiegati
dall'UNFDAC in conformita' con le Regole ed i Regolamenti delle
Nazioni Unite.
Conto Speciale
4.01. I fondi per il Programma saranno forniti dal Governo Italiano
in conformita' con la Legge Italiana 49/87 ed in particolare con
l'approvazione del Comitato Direzionale per importi superiori a due
miliardi di lire italiane o del Direttore Generale della Cooperazione
allo Sviluppo per importi inferiori a due miliardi di lire italiane.
4.02. Un Conto Speciale sara' istituito dal Tesoriere dell'ONU in
conformita' con le Regole ed i Regolamenti Finanziari delle Nazioni
Unite nel quale il Governo Italiano versera' i fondi ai fini di
questo Memorandum. Il Tesoriere delle Nazioni Unite effettuera'
prelievi da detto Conto su richiesta dell'UNFDAC.
4.03. Il Governo conviene di contribuire al Conto Speciale in base a
questo Memorandum con un ammontare di dollari USA 500.000 per coprire
le spese del Personale di Cooperazione Tecnica e dei Consulenti per
la durata di un anno dalla data di questo Memorandum. I contributi
per i successivi periodi di rinnovo di questo Memorandum saranno
specificati nello scambio di lettere specificato al paragrafo 8.01 in
appresso.
4.04. L'UNFDAC non sosterra' spese in eccedenza dei limiti annuali
finanziari determinati dal Governo e dall'UNFDAC. Gli obblighi
dell'UNFDAC in base al presente Memorandum saranno condizionati dal
ricevimento dei fondi da parte del Governo negli importi stabiliti in
conformita' con il presente Memorandum.
4.05. Qualsiasi Saldo nel Conto Speciale alla scadenza o alla
cessazione anticipata di questo Memorandum, sara', dopo che si sia
fatto fronte a tutti gli obblighi ed a tutte le responsabilita',
restituito dall'UNFDAC al Governo oppure, dietro accordo di entrambe
le Parti, potra' essere stanziato per un programma simile
amministrato dall'UNFDAC.
Ogni interesse maturato sui fondi depositati sul Conto Speciale sui
fondi stessi, oppure utilizzato diversamente come concordato dal
Governo e dall'UNFDAC.
Conto bancario
5.01. I fondi coperti da questo Memorandum saranno depositati dal
Governo in un conto bancario in dollari USA (qui di seguito chiamato
il "Conto Bancario") presso una Banca Italiana designata dalle
Nazioni Unite:
CONTO DI SOSTEGNO ITALIA - UNFDAC
Istituto Bancario S. Paolo di Torino
Totenturmstrasse 5-9
A - 1010 Vienna
Austria
Rendiconto
6.01. L'ONU fornira' al Governo un rendiconto annuale della posizione
finanziaria del Conto Speciale al 31 Dicembre dell'anno operativo
precedente in base a questo Memorandum. Alla cessazione del
Memorandum (sia per il decorso del tempo o in conformita' con il
paragrafo 10.01), un rendiconto finale della posizione finanziaria
sara' fornito dall'ONU al Governo. Tutti i conti finanziari ed i
rendiconti saranno espressi in dollari USA.
Attuazione
7.01. I funzionari responsabili dell'UNFDAC ed il Governo
verificheranno l'avanzamento ed i risultati di questo Memorandum e,
qualora necessario, procederanno a consultazioni per quanto riguarda
eventuali miglioramenti e conseguenti modifiche.
7.02. Ogni notifica che dovra' essere data all'una o all'altra Parte
per quanto riguarda questo Memorandum, sara' considerata come
effettivamente data se e' consegnata o inviata mediante lettera o
telex indirizzato alla parte all'indirizzo menzionato nei paragrafi
7.03 e 7.04 e si riterra' che ogni notifica sia stata data con sette
(7) giorni di spedizione per mezzo di raccomandata, oppure per mezzo
di telex se trasmessa. L'indirizzo dell'una o dell'altra Parte puo'
essere modificato mediante notifica secondo le modalita' stabilite in
questa disposizione.
7.03. Ogni notifica al Governo sara' indirizzata a:
Ufficio Multilaterale
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo,
Ministero degli Affari Esteri
Roma, Italia.
7.04. Ogni notifica all'UNFDAC sara' indirizzata a:
Direttore Esecutivo
Fondo delle Nazioni Unite per il Controllo dell'Abuso di Droga
Emendamenti al presente Memorandum
8.01. Questo Memorandum puo' essere emendato periodicamente per mezzo
di accordo di entrambe le Parti con uno scambio di lettere.
Cessazione
9.01. L'una o l'altra Parte possono porre fine a questo Memorandum
dandone notifica di tre mesi all'altra Parte prima della sua
scadenza. Rimane inteso tuttavia, tra il Governo e l'UNFDAC, che tale
notifica di cessazione non pregiudichera':
(a) i diritti del Personale di Cooperazione Tecnica e dei Consulenti
in base alle lettere di nomina esistenti di completare il loro
mandato, a meno che a tale mandato non venga posto fine in altro modo
in conformita' con le Regole, Regolamenti, Istruzioni ed altre
Direttive del Personale applicabili all'UNFDAC;
(b) l'obbligo dell'UNFDAC di render conto di tutte le spese sostenute
in conformita' con il presente Memorandum; e
(c) il diritto del Governo ad ottenere un rimborso di tutti i saldi
rimanenti dopo che l'UNFDAC avra' fatto fronte a tutti i suoi
obblighi e responsabilita' derivanti da questo Memorandum.
Entrata in vigore e durata
10.01. Questo Memorandum entrera' in vigore alla data dell'ultima
firma e continuera' ad essere in vigore per un anno a meno che vi sia
posto fine in altro modo in conformita' con il paragrafo 9.01. Questo
Memorandum puo' essere rinnovato prima della sua scadenza per mezzo
di uno scambio di lettere.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti hanno firmato questo Memorandum in
duplice esemplare, in lingua inglese.
Firmato per conto Firmato per conto
del Fondo delle Nazioni del Governo Italiano
Unite per il Controllo
dell'Abuso di Droga
(Giuseppe di Gennaro) (Corrado Taliani)
Direttore Esecutivo Ambasciatore
Firmato per conto Missione permanente
del Governo Italiano d'Italia presso le
(Corrado Taliani) Nazioni Unite in Vienna
Data: 14 dicembre 1988 Data: 14 dicembre 1988
46.
26 gennaio 1989, Roma
Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica argentina per la concessione di un credito di aiuto
di 50 milioni di dollari USA (1)
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
227/XVII
Roma, 26 gennaio 1989
Signor Ambasciatore,
mi e' gradito rivolgermi a Lei in relazione all'"Accordo per
l'istituzione del Segretariato Permanente Argentino-Italiano e degli
altri organi previsti dal Trattato e dal Processo Verbale firmati a
Roma il 10 dicembre 1987", sottoscritto il 21 novembre 1988, (in
seguito denominato come "l'Accordo del 21.11.1988").
Al riguardo, mi e' gradito proporLe, in nome del Governo italiano,
quanto segue:
1. In base all'articolo 6 della Legge n. 49 del 26 febbraio 1987, il
Ministro del Tesoro della Repubblica italiana, su proposta del
Ministero degli Affari Esteri, con decreto n. 560005 del 2.1.1989, ha
autorizzato l'Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine (in
seguito denominato "Mediocredito Centrale"), Ente di Diritto
Pubblico, a sottoscrivere una Convenzione Finanziaria con la quale
viene concesso alla Banca Centrale della Repubblica Argentina (in
seguito indicata come "BCRA"), Ente Autonomo, facente uso delle
facolta' assegnatele dal suo Statuto ("Carta Organica"), Legge n.
20539, e con la garanzia della Repubblica Argentina, prevista nella
medesima, un credito di aiuto di 50 (cinquanta) milioni di dollari
USA, destinato a finanziare l'acquisto di beni e servizi italiani nel
contesto di progetti di investimento del settore privato di cui
all'"Accordo del 21.11.1988", alle seguenti condizioni:
S.E. Alfredo Estanislao Allende
Ambasciatore della Repubblica Argentina
ROMA
(1) Entrata in vigore: 26 gennaio 1989.
- rimborso: in 30 (trenta) quote semestrali uguali e consecutive, la
prima delle quali scadente 66 (sessantasei) mesi dopo la data di
entrata in vigore della Convenzione Finanziaria;
- tasso d'interesse: 1,75% (unovirgolasettantacinquepercento)
nominale annuo, pagabile in semestralita' posticipate, a partire da
ciascun utilizzo.
2. La BCRA trasferira' l'utilizzazione del credito di aiuto alle
banche commerciali argentine che partecipano al procedimento
concordato (in seguito denominate "Banche Commerciali"), che verranno
specificamente autorizzate ad offrirlo ad imprese locali, in
conformita' con la normativa della BCRA.
Tali crediti saranno concessi alle seguenti condizioni:
a) rimborso: in 10 (dieci) o 14 (quattordici) quote semestrali,
uguali e consecutive, a scelta dell'impresa investitrice, la prima
delle quali scadra' dopo 36 (trentasei) mesi, in ambedue i casi;
b) tasso d'interesse: superiore al 3,80% (trevirgolaottantapercento)
annuo, risultante dalla somma del tasso di interesse del credito di
aiuto - pari all'1,75% (unovirgolasettantacinquepercento) annuo -,
della commissione omnicomprensiva a favore della BCRA dello 0,25%
(zerovirgolaventicinquepercento) annuo e della commissione a favore
della Banca Commerciale non superiore all'1,80%
(unovirgolaottantapercento) annuale.
3. Per canalizzare i fondi risultanti dagli ammortamenti di capitale
che effettueranno gli importatori argentini, alle varie scadenze di
rimborso dei crediti di aiuto, si costituisce un Fondo Rotativo, nel
quale si depositeranno tali risorse.
4. A tal fine, la BCRA aprira' nei suoi registri un conto denominato
"Fondo Rotativo-Convenzione Finanziaria con MCC per 50 (cinquanta)
milioni di dollari del 26 gennaio 1989". In tale conto la BCRA
depositera' gli importi rimborsati in conto capitale dai beneficiari
dei crediti di aiuto.
5. Le disponibilita' del Fondo Rotativo verranno utilizzate
esclusivamente:
5.1. in primo luogo, per l'effettuazione dei pagamenti a titolo di
ammortamento del credito di aiuto ricevuto dalla BCRA da parte del
Mediocredito Centrale;
5.2. in secondo luogo, e se restassero fondi disponibili dopo aver
effettuato i pagamenti previsti al comma precedente, per il
finanziamento di una parte della componente locale di nuovi progetti
di investimento nel settore privato, approvati con le procedure
previste dall'Accordo del 21.11.1988.
6. I termini e le condizioni che saranno applicati ai crediti
concessi a valere sulle risorse del Fondo Rotativo saranno i
seguenti:
- rimborso: in 10 (dieci) o 14 (quattordici) quote semestrali, uguali
e consecutive, a scelta dell'impresa investitrice, la prima delle
quali scadra' 36 (trentasei) mesi dopo l'ultimo giorno del trimestre
nel quale siano computate le operazioni finanziate con il Fondo
Rotativo, considerando come ultimo trimestre valido per le
imputazioni quello che si conclude il 31 dicembre del nono anno di
validita' della Convenzione Finanziaria sopra menzionata;
- tasso d'interesse: sara' uguale a quello indicato al punto 2
lettera b.
7. La BCRA emanera' la normativa tecnica necessaria affinche' le
Banche Commerciali siano in condizione di offrire alle imprese
locali, che abbiano progetti approvati secondo le procedure previste
dall'Accordo del 21.11.1988, i fondi disponibili menzionati al punto
5.2.
8. La BCRA calcolera' trimestralmente il saldo del Fondo Rotativo. Il
saldo disponibile potra' essere utilizzato nel trimestre successivo
per finanziare parte della componente locale di nuovi progetti
approvati secondo le procedure previste dall'accordo del 21.11.1988.
La BCRA comunichera' il saldo disponibile per ogni trimestre e le
erogazioni effettuate al Comitato Direttivo, che, a sua volta,
trasmettera' tali informazioni al Ministero degli Affari Esteri della
Repubblica italiana (Direzione Generale per la Cooperazione allo
Sviluppo).
9. Il presente Accordo costituisce un atto separato rispetto alla
Convenzione Finanziaria menzionata al punto 1 e, pertanto, non
modifica in modo alcuno gli obblighi della BCRA e del MCC assunti in
detta Convenzione.
In particolare, nel caso che le disponibilita' del Fondo Rotativo non
fossero sufficienti per assicurare il rimborso delle quote di
capitale del credito di aiuto, ai termini ed alle condizioni indicate
nella Convenzione Finanziaria e nella relativa Dichiarazione di
debito, la BCRA dovra' comunque rimborsare il dovuto con altre
disponibilita'.
Qualora tale schema sia accettato dal Governo dell'Eccellenza Vostra,
la presente e la risposta di Vostra Eccellenza del medesimo
contenuto, costituiranno un accordo fra i nostri Governi, che
entrera' in vigore in data odierna.
Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia piu' alta
considerazione.
(firma illeggibile)
TRADUZIONE NON UFFICIALE
Roma, 26 gennaio 1989
Signor Ministro,
ho l'onore di accusare ricevuta della Sua nota del 26 gennaio 1989,
il cui testo tradotto in spagnolo riporto qui di seguito:
"(omissis)"
Mi compiaccio di comunicare al Signor Ministro l'assenso del Governo
Argentino nei termini della nota trascritta, la quale, unitamente
alla presente, costituisce un Accordo sulla materia, vigente a
partire dalla data odierna.
Colgo l'occasione per rinnovare al Signor Ministro gli atti della mia
piu' alta e distinta considerazione.
Alfredo Estanislao Allende
Ambasciatore della
Repubblica Argentina
A sua Eccellenza
Signor Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana
On.le Giulio ANDREOTTI
ROMA
47.
27 gennaio 1989, Roma
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio
Esecutivo Federale dell'assemblea della Repubblica Socialista
Federativa di Jugoslavia sul rifinanziamento del debito in scadenza
nel periodo dal 1 aprile 1989 al 30 giugno 1989 (Club di Parigi 13
luglio 1988), con due scambi di lettere (1)
A) ACCORDO
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Consiglio Esecutivo
Federale dell'Assemblea della Repubblica Socialista Federativa di
Juogoslavia, nello spirito di amicizia e di cooperazione esistente
tra i due Paesi;
in applicazione del Processo Verbale relativo alla ristrutturazione
del debito estero della Repubblica Socialista Federativa di
Jugoslavia firmato a Parigi il 13 luglio 1988;
allo scopo di permettere il pagamento:
- dei debiti jugoslavi verso l'Italia, per capitale ed interessi
contrattuali, in scadenza nel periodo 1/4/1988 - 30/6/1989 e non
regolati, riferentisi a forniture derivanti da contratti di
esportazione di beni e servizi conclusi prima del 2/12/1982 ed a
crediti finanziari concreti prima della stessa data, con regolamento
dilazionato oltre un anno, assistiti da garanzia assicurativa dello
Stato Italiano per il tramite della Sezione Speciale per
l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (SACE) ed ammontanti a
Lire Italiane 45.954.934.725 e Dollari USA.7.017.183, 21;
(1) Entrata in vigore: 15 giugno 1989.
- dei debiti, per capitale ed interessi, in scadenza nel periodo
1/4/1988 - 30/6/1989 e non regolati, derivanti dagli Accordi
italo-jugoslavi sul rifinanziamento del debito, firmati il 31/1/1985,
il 20/12/1985 ed il 16/1/1987 in applicazione delle Intese
multilaterali di Parigi rispettivamente del 22/5/1984, del 24/5/1985
e del 13/5/1986 ed ammontanti a Lire Italiane 17.729.854.489, Dollari
USA 10.222.904,30 e Marchi Tedeschi 152.306,22;
hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO I
Il Governo Italiano - a termini della legge 24/5/1977 n. 227 e
successive modifiche, integrazioni e norme di applicazione estensive
- al fine di consentire il regolamento del 100% dei debiti jugoslavi
di cui alle premesse al presente Accordo, fara' in modo che vengano
concessi alla Banca Nazionale di Jugoslavia, tre crediti finanziari
fino ad un massimo rispettivamente di Lire Italiane 64 miliardi,
Dollari USA 17,5 milioni e Marchi Tedeschi 0,2 milioni.
ARTICOLO II
1) I crediti di cui al precedente Articolo I beneficieranno della
garanzia assicurativa italiana ai sensi della normativa vigente.
Il pagamento del relativo premio assicurativo, determinato secondo le
modalita' stabilite dalla SACE, sara' a carico della Parte jugoslava.
2) Gli interessi sui citati crediti saranno rivedibili semestralmente
e saranno commisurati:
a) per i crediti in Dollari USA ed in Marchi Tedeschi, al tasso di
raccolta all'estero corrisposto dagli istituti intervenuti
nell'operazione, maggiorato del margine nonche' di tutte le spese e
commissioni;
b) per il credito in Lire Italiane, al tasso previsto per la raccolta
all'interno a tassi variabili, maggiorato della commissione
onnicomprensiva spettante agli istituti.
Tali interessi saranno calcolati a partire dalla data di ciascun
utilizzo dei fondi da parte della Banca Nazionale di Jugoslavia e
saranno pagati semestralmente con prima scadenza il 15 maggio o il 15
novembre immediatamente successivi alla data di ciascun utilizzo dei
fondi.
3) I titoli rappresentativi dei crediti liberamente negoziabili
saranno emessi dalla Banca Nazionale di Jugoslavia.
4) Le procedure tecniche e le modalita' di utilizzo dei crediti
saranno fissate nella Convenzione finanziaria da stipularsi al piu'
presto tra gli Istituti suddetti e la Banca Nazionale di Jugoslavia.
ARTICOLO III
I crediti di cui al precedente Articolo I saranno rimborsati in 8
rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali scadra' il
15 maggio 1995 e l'ultima il 15 novembre 1998.
ARTICOLO IV
I crediti di cui al precedente Articolo I saranno destinati al
pagamento in Italia, in favore degli aventi diritto, dei debiti
jugoslavi indicati nelle premesse al presente Accordo.
I debiti in questione sono specificati negli allegati al presente
Accordo. Gli ammontari indicati potranno subire aumenti o diminuzioni
con il consenso degli organi competenti delle due Parti.
ARTICOLO V
Per il periodo intercorrente tra la data di scadenza di ciascun
debito oggetto del presente Accordo e quella del suo regolamento
totale, la Banca Nazionale di Jugoslavia si impegna a regolare agli
aventi diritto in Italia interessi ai tassi annui del 9%, dell'11,
45% e del 5,30% rispettivamente per i debiti in Dollari USA, Lire
Italiane e Marchi Tedeschi, fermo restando che - limitatamente al
periodo dalla data di scadenza di ciascun debito alla data di
indennizzo da parte della SACE - saranno applicati i tassi di
interesse nella misura e secondo le modalita' previste da eventuali
particolari clausole contrattuali concernenti la determinazione di
tali interessi.
Gli interessi menzionati al comma precedente saranno corrisposti per
la eventuale differenza ancora dovuta nel caso in cui la Parte
jugoslava abbia gia' provveduto a trasferire, anche parzialmente,
agli aventi diritti in Italia, somme destinate al loro regolamento.
Gli interessi suddetti saranno pagati e trasferiti nelle valute e
indicate nei rispettivi contratti o convenzioni entro 60 giorni dalla
data di ricezione della richiesta documentata di pagamento.
ARTICOLO VI
Il presente Accordo entrera' in vigore al momento in cui le due Parti
si saranno reciprocamente comunicate l'avvenuto adempimento delle
procedure di approvazione previste dalle legislazioni nazionali dei
due Paesi.
Fatto a Roma il 27 gennaio 1989 in due originali in lingua italiana e
serbo-croata, ognuno dei quali facente ugualmente fede.
PER IL GOVERNO DELLA PER IL CONSIGLIO ESECUTIVO FEDERALE
REPUBBLICA ITALIANA DELL'ASSEMBLEA DELLA REPUBBLICA
SOCIALISTA FEDERATIVA DI
JUGOSLAVIA
(Luchino Cortese) (Nikola ILIC)
B) SCAMBIO DI NOTE
Roma, 27 gennaio 1989
Signor Presidente,
con rifermento a quanto previsto al punto 2) dell'Articolo II
dell'Accordo firmato in data odierna, ho l'onore di comunicarLe che,
relativamente ai crediti finanziari in Dollari USA ed in Marchi
Tedeschi di cui all'Articolo I dell'Accordo stesso, le Autorita'
italiane si adopereranno affinche' l'ammontare complessivo del
margine nonche' delle spese e commissioni - ivi inclusa quella
onnicomprensiva spettante agli Istituti di Credito - da aggiungersi
al "tasso di raccolta", non sia superiore allo 0,72 per cento per
anno.
Per quanto concerne il credito in Lire Italiane di cui all'Articolo I
dell'Accordo finanziario firmato in data odierna, Le comunico che il
tasso di interesse a carico della Parte jugoslava e' costituito
unicamente dal tasso di raccolta all'interno a tassi variabili
(attualmente pari all'11,95 per cento per anno,) e dalla commissione
onnicomprensiva spettante agli Istituti di Credito, determinati
periodicamente con appositi Decreti ministeriali. Ho l'onore di
comunicarLe che le Autorita' italiane si adopereranno affinche' la
misura della suddetta commissione onnicomprensiva non sia superiore
allo 0,37 per cento per anno.
Signor Nikola ILIC
Presidente della Delegazione Jugoslava
La prego di voler confermare l'accordo del Suo Governo su quanto
precede.
Voglia gradire, Signor Presidente, l'espressione della mia piu' alta
considerazione
(Luchino Cortese)
Roma, 27 gennaio 1989
Signor Presidente,
ho l'onore di riferirmi alla Sua lettera in data odierna di cui
trascrivo il testo qui di seguito:
"Con riferimento a quanto previsto al punto 2) dell'Articolo II
dell'Accordo firmato in data odierna, ho l'onore di comunicarLe che,
relativamente ai crediti finanziari in Dollari USA e in Marchi
Tedeschi di cui all'Articolo I dell'Accordo stesso, le Autorita'
italiane si adopereranno affinche' l'ammontare complessivo del
margine nonche' delle spese e commissioni - ivi inclusa quella
onnicomprensiva spettante agli Istituti di Credito - da aggiungersi
al "tasso di raccolta", non sia superiore allo 0,72 per cento per
anno.
Per quanto concerne il credito in Lire italiane di cui all'Articolo I
dell'Accordo finanziario firmato in data odierna, Le comunico che il
tasso di interesse a carico della Parte jugoslava e' costituito
unicamente dal tasso di raccolta all'interno a tassi variabili
(attualmente pari all'11,95 per cento per anno) e dalla commissione
onnicomprensiva spettante agli Istituti di Credito, determinati
periodicamente con appositi Decreti Ministeriali. Ho l'onore di
comunicarLe che le Autorita' italiane si adopereranno affinche' la
misura della suddetta commissione onnicomprensiva non sia superiore
allo 0,37 per cento per anno.
La prego di voler confermare l'accordo del Suo Governo su quanto
precede.
Ho l'onore di comunicarLe l'accordo del mio Governo su quanto
precede."
Mi e' gradita l'occasione per rinnovarLe l'assicurazione della mia
piu' alta considerazione.
__________________________
Signor Luchino Cortese
Presidente della delegazione Italiana
(Nikola Ilic)
Roma, 27 gennaio 1989
Signor Presidente,
a seguito dell'Accordo stipulato in data odierna sul rifinanziamento
del debito jugoslavo verso l'Italia del periodo 1/4/1988-30/6/1989,
ho l'onore di comunicarLe che, per quanto concerne i debiti jugoslavi
in scadenza nei successivi periodi dal 1/7/1989 al 30/6/1990 e dal
1/7/1990 al 30/6/1991, il Governo italiano conferma l'intenzione di
uniformarsi a quanto previsto al punto 5, Sezione IV del Processo
Verbale multilaterale firmato a Parigi il 13/7/1988.
La prego di voler confermare l'accordo del Suo Governo su quanto
precede.
Voglia gradire, Signor Presidente, l'espressione della mia piu' alta
considerazione.
(Luchino Cortese)
Signor Nikola ILIC
Presidente della Delegazione Jugoslava
Roma, 27 gennaio 1989
Signor Presidente,
ho l'onore di riferirmi alla Sua lettera in data odierna di cui
trascrivo il testo qui di seguito:
"A seguito dell'Accordo stipulato in data odierna sul rifinanziamento
del debito jugoslavo verso l'Italia del periodo 1/4/1988-30/6/1989,
ho l'onore di comunicarLe che, per quanto concerne i debiti jugoslavi
in scadenza nei successivi periodi dal 1/7/1989 al 30/6/1990 e dal
1/7/1990 al 30/6/1991, il Governo italiano conferma l'intenzione di
uniformarsi a quanto previsto al punto 5, Sezione IV del Processo
Verbale multilaterale firmato a Parigi il 13/7/1988.
La prego di voler confermare l'accordo del Suo Governo su quanto
precede.
Voglia gradire, Signor Presidente, l'espressione della mia piu' alta
considerazione."
Ho l'onore di comunicarLe l'Accordo del mio Governo su quanto
precede.
Mi e' gradita l'occasione per rinnovarLe l'assicurazione della mia
piu' alta considerazione.
(Nikola Ilic)
Signor Luchino Cortese
Presidente della Delegazione Italiana
TRADUZIONE NON UFFICIALE
PROTOCOLLO TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ARABA DI EGITTO CONCERNENTE IL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TECNICA E
FINANZIARIA 1989-1991
In considerazione delle ottime relazioni tra i due Paesi e
conformemente alla volonta' comune di valorizzarle, riaffermando nel
frattempo il ruolo di primo piano svolto dalla cooperazione allo
sviluppo e la necessita' di rafforzarlo, nella ferma convinzione che
cio' potra' contribuire ad una maggiore stabilita' e sicurezza nella
Regione Mediterranea;
In vista di promuovere ulteriormente la cooperaziione tra l'Italia e
l'Egitto, dandole adeguati ed affidabili strumenti bilaterali su una
base piu' vasta e piu' solida, adeguati alle nuove esigenze
manifestatesi, ed al fine di riflettere con maggiore efficacia i
nuovi orientamenti e le nuove esigenze della cooperazione bilaterale
e di tener conto delle nuove disposizioni della cooperazione italiana
(Legge n.49/87);
In considerazione degli obiettivi e delle priorita' stabilite dal
Secondo Piano quinquennale Egiziano (1987-92) nonche' degli sforzi
che devono essere intrapresi dalle Autorita' Egiziane per mezzo del
Programma di Riforma Economica;
Tenendo presente le principali direttive ed i temi fondamentali che
contraddistinguono i piani di sviluppo egiziano ed il summenzionato
programma di riabilitazione in generale, ed in particolare le
attivita' volte a migliorare ed a rafforzare il sistema produttivo
del Paese e l'autonomia alimentare per mezzo del miglioramento della
produttivita' agricola e della utilizzazione razionale del territorio
e delle risorse idriche del Paese nell'ambito di uno sviluppo
integrato; lo sviluppo del potenziale produttivo industriale per
promuovere le esportazioni, la produzione di elettricita' e,
considerando le attuali condizioni critiche in questo settore, la
rivitalizzazione del settore privato;
Nel riaffermare l'attenzione e la consapevolezza dell'Italia nei
confronti delle suddette esigenze di sviluppo dell'Egitto, nonche' i
suoi sforzi per raggiungere una riabilitazione strutturale
dell'economia del Paese, tenendo altresi' presente le sue
implicazioni sociali, e sottolineando il desiderio dell'Italia di
fornire il sostegno necessario al successo del Piano ed al
conseguimento dei suoi obiettivi sociali ed economici;
Conspevoli dell'opportunita' e dell'interesse di stabilire il quadro
di un nuovo programma di cooperazione triennale nel quale includere
le iniziative di cooperazione tra i due Paesi;
In considerazione dell'opportunita' di sviluppare tale programma per
mezzo dell'attuazione di una serie di azioni diversificate volte a
far fronte con flessibilita' alla specifica situazione dell'Egitto ed
alle sue esigenze in maniera da rispondere, su una base prioritaria,
agli obiettivi sociali ed economici dell'Egitto.
ARTICOLO I
Entrambe le Parti hanno concordato il seguente schema di un programma
triennale di progetti di cooperazione da attuarsi in Egitto, nonche'
l'assistenza tecnica che dovra' essere fornita all'Egitto per il
periodo 1989-1991, per il cui finanziamento il Governo Italiano ha
convenuto di estendere i seguenti fondi di Cooperazione, in
conformita' con le disposizioni della Legge Italiana n. 49/87.
- un credito fino a 215 miliardi di lire italiane
- un prestito agevolato fino a 243,2 milioni di Dollari USA, in base
ai termini e condizioni stabiliti nell'Accordo di Credito in appresso
(Annesso 1) che e' parte integrale del presente Protocollo.
ARTICOLO II
Entrambe le Parti hanno concordato che i fondi indicati nell'Articolo
I del presente Protocollo saranno utilizzati secondo i seguenti
settori di intervento:
a. agricoltura, bonifiche terriere, sviluppo rurale
integrato,ambiente,
b. progetti industriali ed infrastrutturali,
c. istruzione, assistenza tecnica e ricerca,
d. programma di sostegno alle importazioni.
ARTICOLO III
Entrambe le Parti hanno convenuto di utilizzare i fondi di
cooperazione di cui all'Articolo I per finanziare i programmi ed i
progetti menzionati negli elenchi annessi (Annesso 2).
ARTICOLO IV
Il saldo inutilizzato della linea di credito del 28.4.1983 ammontante
a 13.929.497 dollari USA e la linea di credito del 17.5.1987
ammontante a 4.266.000 dollari USA, saranno aggiunti ai nuovi
prestiti agevolati menzionati nell'Articolo I per finanziare i
progetti menzionati all'Annesso 2.
ARTICOLO V
I progetti menzionati nell'(Annesso 2) potranno essere sostituiti, di
comune accordo, da altri progetti in occasione della riunione
semi-trimestrale del Comitato di Verifica.
ARTICOLO VI
Il presente Protocollo entrera' in vigore per la Parte Italiana alla
data della firma e per la Parte Egiziana allorche' saranno state
espletate le sue procedure legislative interne.
Fatto a Cairo, il 2 Marzo, 1989
in lingua inglese
due originali
Per il Governo della Per il Governo della Repubblica
Repubblica Italiana Araba d'Egitto
ANNESSO 1
TERMINI E CONDIZIONI DEL PRESTITO AGEVOLATO DI CUI ALL'ARTICOLO
N. 1. DEL PROTOCOLLO FIRMATO IL 2 MARZO 1989
SEZIONE I
Il Governo Italiano si impegna ad autorizzare - in base al disposto
della Legge Italiana n.49 del 26 Febbraio, 1987 - l'Istituto Centrale
per il Credito a Medio Termine (Mediocredito Centrale) ad accordare
alla Banca Centrale di Egitto, che agisce in nome e per conto del
Governo della Repubblica Araba di Egitto, un prestito agevolato di
243,2 milioni di dollari USA da utilizzare a sostegno della
situazione economica della Repubblica Araba di Egitto
I fondi saranno disponibili in rate consecutive, il cui ammontare
sara' deciso di comune accordo.
I fondi saranno utilizzati per il finanziamento di beni e servizi di
origine Italiana, nonche' di costi di trasporto e di assicurazione
dal punto di origine in Italia fino alla Repubblica Araba di Egitto.
SEZIONE II
Il prestito agevolato di cui alla Sezione I precedente sara' concesso
alle seguenti condizioni:
- rimborso in 20 (venti) rate semestrali sul capitale, uguali e
consecutive, la prima delle quali a scadere 126 (centoventisei) mesi
dopo la data alla quale la Convenzione finanziaria e' entrata in
vigore;
- tasso d'interesse di 1.50% (uno punto cinquanta per cento) l'anno.
Qualora il prestito agevolato di cui alla Sezione I sia misto con
crediti all'esportazione, le condizioni del primo saranno le
seguenti:
- rimborso in 30 (trenta) rate semestrali sul capitale, uguali e
consecutive, la prima delle quali a scadere 126 (centoventisei) mesi
dopo la data alla quale la Convenzione finanziaria e' entrata in
vigore;
- tasso d'interesse dell'1% (uno per cento) l'anno.
SEZIONE III
Le intese tecniche e le altre condizioni per la concessione del
credito summenzionato, comprese adeguate competenze ed altre voci
attinenti a spese di finanziamento, saranno stabilite di comune
accordo in Convenzioni separate che saranno stipulate tra il
Mediocredito Centrale e la Banca Centrale di Egitto non appena il
Mediocredito Centrale avra' ottenuto il benestare italiano
governativo necessario.
SEZIONE IV
Le suddette intese rimarrano in vigore fino a quando non sara' stato
effettuato al Mediocredito Centrale il rimborso delle rate sul
capitale ed interessi, in base all'Articolo II di cui sopra.
ANNESSO 2
PROGETTI IDONEI AD ESSERE FINANZIATI PER MEZZO DI PRESTITI AGEVOLATI
E DI CREDITI
AMBIENTE
PRESTITI CREDITI
AGEVOLATI MILIARDI
DOLLARI USA MILIONI LIRE
- Impianto di trattamento delle
acque di scarico di Gabal El
Asfar (Ministero dell'Alloggio) 87* 10
- Ampliamento della rete di controllo del rifornimento idrico
del Cairo (Ministero dell'ALLOGGIO) 14,5
PROGRAMMI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA, ALLE BONIFICHE TERRIERE,
ALL'AMBIENTE ED ALLO SVILUPPO RURALE INTEGRATO
- Ottimizzazione delle risorse idriche per l'irrigazione e la
produzione di raccolti in terre vecchie:
a) Regione di Armant (Governatorato di Qena) 25
b) Regione di Tahta (Governatorato di Sohag) 8
(Ministero dei Lavori Pubblici)
- Bonifiche terriere e sviluppo rurale:
a) Regione di Abd El Ati (Governatorato di Marsa
Matruh) 16,5 23,6
b) Regione di Ameria (Governatorato di Alessandria)
(Ministero dell'Agricoltura e delle
Bonifiche- M.OAL.R.) 9 15
- Migliorie dell'irrigazione di
Bahr El Malah (Ministero dei Lavori Pubblici) 27
- Centro di imballaggio, di smistamento, di classificazione
e di raffreddamento a Nubaria (MOALR- Ministero dei Lavori
dell'Agricoltura e delle Bonifiche Terriere) 11 5,5
- Unita' pilota agricola per la conserva di pomodoro (Governatorato
di Fayoum) (M.O.A.L.R.) 0,8
* Il finanziamento di questo progetto sara' concesso in Dollari USA
e sara' costituito come segue: 3,8% di credito, 43,5% di prestito
agevolato, 52,7% di credito all'esportazione del costo totale estero.
PRESTITI CREDITI
AGEVOLATI MILIARDI
DOLLARI USA MILIONI LIRE
- Installazione di uno stabilimento agro-industriale autonomo sul
terreno per mezzo dell'uso di fonti energetiche rinnovabili
(Integrazione) (M.O.A.L.R. - Ministero
dell'Agricoltura e delle Bonifiche
Terriere) 4,8
- Servizi sanitari (Centri di) in
regioni rurali da individuarsi
(Ministero della Sanita') 10
- Applicazione di tecniche di micro-irrigazione all'orticoltura
(M.O.A.L.R.) 0,67
- Utilizzazione dell'acqua di drenaggio a El Fayum (Ministero dei
Lavori Pubblici 8,7
- Sviluppo dei corsi d'acqua sotterranea nelle oasi di Farafra e
di Bahraya (Ministero dell'Alloggio) 7
- Centro di meccanizzazione agricola di Nubaria (M.OA.L.R.) 6
- Proposta per l'applicazione di
metodi intensivi di acqua-cultura
al lago di El-Nozha (M.O.A.L.R.) 5,8
ELETTRICITA'
- Secondo ampliamento di Assiut o
impianto di energia elettrica alternativa
(componente straniera) 66* 7,6
- Cavi per linee (decima) a Ramadan-Heliopolis
220/KV 13**
- 2 Unita' Diesel 5,5MW per regiooni rurali
isolate 9
- 12 impianti di trasformatori
66/11 KV 18.5
* Il finanziamento di questo progetto sara' concesso in dollari USA
e sara' il seguente: 3,8% di credito, 43,5% di prestito agevolato,
52,7% del credito all'esportazione del costo totale estero.
** Il finanziamento di questo progetto sara' concesso in dollari USA
e sara' il seguente: 50% di prestito agevolato, 50% di credito
all'esportazione.
ISTRUZIONE ADDESTRAMENTO E
RICERCA
PRESTITI CREDITI
AGEVOLATI MILIARDI
DOLLARI USA MILIONI LIRE
- Informatizzazione
delle scuole secondarie
secondarie in Egitto (Ministero dell'Educazione) 0,8
- Programma di ricerca scientifica e di addestramento in varie zone
di risorse di energia rinnovabile (Ministero dell'Elettricita': 10
miliardi di Liree il Ministero dell'Agricoltura: 2 Miliardi di
Lire) 12
- Cooperazione sulla ricerca clinica tra l'Universita' di
Mansoura e la Seconda Universita' di Roma nel settore pediatrico
(Ministero dell'Educazione) 0,7
- Ampliamento delle attrezzature dell'Istituto di Ricerca
Medica all'Universita' di Alessandria (Addestramento,
Ricerca ed attrezzature) (Ministero dell'Educazione) 27
- Iniziative di ricerca e di sviluppo su di una base ad hoc
per sostenere le richieste volte
all'ottenimento di una innovazione tecnologica, scambio di esperti,
frequenza di seminari su temi
di sviluppo ecc; 6
- Progetto pilota per lo sviluppo di servizi pubblici al 15
di May City (Ministero della Ricostruzione) 3
- Addestramento ed altre iniziative volte a salvaguardare e
migliorare il patrimonio culturale egiziano: 6,7
a) Restauro di un vasto sito storico localizzato dietro BabEl-Azab
(2,7 miliardi di Lire)
(Ministero della Cultura)
b) Altri progetti (4.0 miliardi di Lire) (Ministero della
Cultura)
- Progettazione del canale a sifone di El-Salam sotto il Canale
di Suez (Ministero dei Lavori
Pubblici) 2,7
- Studio di esplorazione di cave di marmo e di granito (Ministero
della Ricostruzione) 1,5
- Addestramento per la produzione del compressore Ferrayon
nella Fabbrica di compressori
MISR 1.5
INDUSTRIA
PRESTITI CREDITI
AGEVOLATI MILIARDI
DOLLARI USA MILIONI LIRE
- Produzione di 2.500 tonnellate
di tubi di vetro necessari per la
produzione di fiale mediche nella
Ditta EL-NASR (Ministero dell'Industria) 1
- Assemblaggio di tubazioni rotanti con DALTEX (Finanziato tramite
tramite una banca del settore pubblico) 1,4
- Industria di motori Diesel di
formato ridotto (Motori Diesel
Helwan) 5**
- Industria di motori Diesel di
formato medio (motori Diesel
Helwan) 11*
- Programmi di addestramento
per GOFI ed il Consorzio 17,5
- Installazione di un impianto
di fabbricazione per la produzione di motocicli VESPA e
di veicoli commerciali a tre
ruote con la MISR VESPA (Finanziato tramite una Banca del Settore
Pubblico) 5
- Produzione di metanolo e recupero dell'idrogeno nelle fabbriche
di nitrato di ammonio a Takha (Semadco) 8
* Il finanziamento di questo progetto sara' accordato in Dollari USA
e sara' il seguente: 50% di prestito agevolato, 50% di credito
all'esportazione.
** Questo ammontare sara' stanziato a favore del progetto solo se un
numero sufficiente di investimenti per il piano quinquennale e'
garantito.
49.
20 maggio 1989, Roma
Protocollo esecutivo tra il Governo della Repubblica Italiana e il
Governo della Repubblica del Nicaragua per la realizzazione di un
programma di intervento straordinario nel settore della risicoltura
(1)
PROTOCOLLO
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica
del Nicaragua, tenuto conto dell'esigenza nicaraguense di aumentare
la produzione di riso per diminuire il deficit alimentare del Paese,
e della richiesta rivolta al Governo italiano di assistenza per
ottenere in tempi brevi un incremento dei quantitativi prodotti sia
aumentando l'efficienza delle aziende esistenti, in particolare
quelle del settore privato che allargando la superficie irrigua,
tenuto conto delle priorita' assegnate dalla normativa italiana alle
attivita' di cooperazione allo sviluppo, ed in particolare
l'obiettivo di alleviare le difficolta' delle fasce piu' povere della
popolazione, e della delibera adottata dal Comitato Direzionale della
Cooperazione allo Sviluppo il 30 marzo 1988, di approvazione di un
intervento straordinario a favore della riabilitazione produttiva
delle aree di risicoltura irrigua del Nicaragua, tenuto conto di
quanto concordato nel Memorandum d'Intesa sul programma triennale di
cooperazione allo sviluppo circa l'opportunita' di definire mediante
un protocollo intergovernativo i criteri di attuazione ed i
meccanismi dell'intervento, convengono di avviare un programma di
cooperazione per la realizzazione di un intervento straordinario nel
settore della risicoltura in Nicaragua con le seguenti modalita':
(1) Entrata in vigore: 20 maggio 1989.
Gli allegati non vengono pubblicati per motivi tecnici.
Art. 1 OBIETTIVI DEL PROGRAMMA
Il programma e' rivolto all'incremento delle produzioni
agro-alimentari del Paese, in particolare all'incremento delle
produzioni nazionali di riso, ed intende contribuire con carattere di
urgenza, al superamento dello stato attuale di emergenza alimentare
in Nicaragua, attraverso il potenziamento delle strutture produttive
locali.
Obiettivo complementare del Programma e' inoltre la promozione di
nuovi ordinamenti produttivi nelle aree rurali della V Regione,
nell'ottica dello sviluppo di produzioni alimentari diversificate.
Art. 2 CONTENUTI DEL PROGRAMMA
Il programma e' articolato sugli interventi di seguito indicati, da
realizzare in un unico ed organico piano operativo:
a) fornitura delle macchine ed attrezzature agricole, di trasporto e
movimento terra, nonche' relativi pezzi di ricambio da destinare ai
centri di produzione risicola, in maggioranza aziende private ubicate
nelle aree irrigue dei Distretti di Managua, Leon, Masaya, Chontales
e Rio San Juan, meglio descritte nell'allegato 1;
b) fornitura di macchinario e attrezzature agricole, prevalentemente
manuali e/o per trazione animale, nonche' motori per imbarcazioni
fluviali, e relativi pezzi di ricambio, da destinare alle popolazioni
rurali della V Regione, come meglio descritto nell'Allegato 2;
c) messa a coltura a risaie di un'area estesa presumibilmente 700 ha,
ubicata in localita' San Juan, Municipio di Tipitapa. La esecuzione
dei lavori di sistemazione e di messa in coltura di tale comprensorio
e' subordinata alla elaborazione degli studi di base e dei progetti
esecutivi delle opere, come meglio di seguito indicato;
d) realizzazione di un programma di assistenza tecnica, da attuare
con l'impiego di esperti italiani operanti in Nicaragua e in Italia,
che dovra' assicurare la organica e puntuale esecuzione del
Programma. A tal fine e' previsto l'impiego del personale italiano
seguente:
n. 1 agronomo, capo progetto che risiedera' in Nicaragua per tre
anni. Il Capo progetto sara' responsabile in loco per la parte
italiana, della organica e puntuale esecuzione del Programma, del
coordinamento del lavoro degli altri esperti espatriati e avra' il
ruolo di controparte del responsabile nicaraguense del Programma a
cio' designato dalle Autorita' del Nicaragua;
n. 1 esperto in organizzazione e gestione magazzino pezzi di
ricambio, che risiedera' in Nicaragua 12 mesi e verra' coadiuvato
nelle funzioni da quattro operai nicaraguensi. Una volta perfezionato
il programma di manutenzione delle macchine ed attrezzature e spirato
il periodo di soggiorno dell'esperto italiano, i responsabili del
progetto di ambo le parti designeranno per gestirlo un esperto
nicaraguense, che operera' sotto la supervisione dei predetti
responsabili del progetto;
n. 1 esperto meccanico, che risiedera' in Nicaragua per un anno.
L'esperto sara' responsabile della organizzazione e della esecuzione,
in collaborazione con il personale nicaraguense a tal fine assegnato,
delle operazioni di montaggio (ove occorra) delle macchine e delle
attrezzature fornite, nonche' della preparazione delle stesse per il
successivo collaudo;
n. 1 esperto in risicoltura e meccanizzazione, che risiedera' in
Nicaragua per 18 mesi. L'esperto dovra' assistere il capo progetto e
la controparte nicaraguense nell'assistenza di campo per la
promozione di tecniche colturali piu' avanzate in particolare per
quanto concerne l'impiego della meccanizzazione. Egli dovra' curare
anche attraverso prove di campo pratiche, lo svolgimento di corsi di
formazione professionale in loco, in particolare per quanto concerne
la manutenzione e l'impiego della meccanizzazione nel settore della
risicoltura;
esperti diversi - da identificare nel corso di esecuzione del
programma - da impiegare in brevi missioni di appoggio e comunque per
un periodo massimo complessivo non superiore a mesi/uomo 18 su tre
anni.
Il personale di cui sopra avra' come sede di lavoro Managua ed
operera' nei distretti di Managua, Leon, Masaya, Chontales e Rio San
Juan.
Art. 3 ORGANISMI DI ESECUZIONE
Per la esecuzione del Programma il Governo italiano designa la
Societa' AGRICONSULTING S.p.A. di Roma e il Governo del Nicaragua
designa AGROINRA (Empresa Agroinversiones de Reforma Agraria) di
Managua.
AGROINRA nominera' un responsabile del Programma, controparte del
Capo progetto italiano nominato da Agriconsulting.
Art. 4 OBBLIGHI DEL GOVERNO ITALIANO
Per la esecuzione del programma il Governo italiano ha stanziato a
titolo di donativo la somma complessiva di Lire 33,5 miliardi a
copertura dei costi afferenti:
a) l'acquisto, il trasporto e la resa CIF consegna free out a bordo
nave Porto Corinto di tutte le forniture di cui ai punti a) e b) del
precedente Art. 2 consegnate a porto sbarco (discarica da nave e
carico della parte italiana);
b) la elaborazione degli studi base e dei progetti esecutivi di cui
al punto c) del precedente Art. 2 afferenti le opere di bonifica su
circa 700 ha nella zona di San Juan, nonche' la successiva esecuzione
delle opere e delle infrastrutture agricole sino alla fase iniziale
delle operazioni colturali;
c) l'invio e l'impiego del personale tecnico italiano di cui al punto
d) del precedente Art. 2. Il personale in parola sara' fornito di
alloggio e vitto in Nicaragua, nonche' di mezzi di trasporto
individuali per le esigenze di servizio. Tale personale sara' di
volta in volta notificato dall'Ambasciata d'Italia in Managua al
Ministerio de Cooperacion Externa.
Art. 5 OBBLIGHI DEL GOVERNO DEL NICARAGUA
Il Governo del Nicaragua si impegna a:
a) riconoscere a tutto il personale italiano e notificato come
previsto dall'Art. 4 c), operante in Nicaragua nel quadro del
presente protocollo le esenzioni doganali e fiscali relativamente
alle remunerazione che riceve all'estero, nonche' l'importazione di
generi domestici o veicoli richiesti dal personale assegnato al
progetto per un periodo superiore a sei mesi.
b) esentare i macchinari, le attrezzature e gli automezzi finanziati
dal Governo italiano e che verranno importati in Nicaragua
nell'ambito del presente Protocollo, dal pagamento dei dazi doganali
e di ogni altra tassa e imposta nonche' delle tasse di circolazione,
conformemente alla legge vigente in materia nel Paese.
c) assumere la responsabilita' delle operazioni di consegna a bordo
nave Porto Corinto, delle pratiche doganali, e del trasporto da
banchina porto a magazzino di stoccaggio in Managua, di tutte le
forniture di cui ai punti a) e b) del precedente Art. 2, nonche' la
successiva distribuzione e il trasporto di dette forniture ai
destinatari finali;
d) mettere a disposizione del Programma in Managua adeguati magazzini
e piazzali di stoccaggio delle forniture opportunamente custoditi, in
attesa delle successive operazioni di montaggio (ove occorra) e di
collaudo da parte del MAE, prima della distribuzione finale;
e) mettere a disposizione del Programma uno o piu' magazzini
autonomi, con relative scaffalature, da utilizzare per lo stoccaggio
e la progressiva distribuzione dei pezzi di ricambio di cui le
macchine e le attrezzature sono dotate. Tali magazzini saranno
forniti di adeguate chiusure di sicurezza;
f) mettere a disposizione del personale italiano un ufficio
adeguatamente arredato in Managua, composto da almeno tre vani utili
e relativi servizi nonche' gli allacciamenti telefonici e telex, i
cui costi di utilizzo restano comunque a carico della parte italiana;
g) mettere a disposizione del Programma il seguente personale locale:
n. 1 responsabile del programma, omologo del capo-progetto italiano
n. 1 meccanico, omologo dell'esperto meccanico italiano;;
n. 1 agronomo, omologo dell'esperto italiano per la risicoltura;
n. 4 operai per i servizi di gestione del magazzino pezzi di ricambio
n. 4 operai meccanici per il montaggio, ove occorra, e il collaudo
delle forniture, a supporto dei tecnici italiani espatriati;
personale di custodia in numero adeguato per la sorveglianza dei
magazzini;
h) assicurera' tramite AGROINRA tutti gli adempimenti
giuridico-amministrativi previsti dalla legislazione italiana a
carico dell'organismo di esecuzione italiano in sede di realizzazione
(certificazione di ricevimento delle forniture, apposizione di visti
sulla documentazione e sugli stati di avanzamento dei lavori);
i) si impegna a lasciare a disposizione del Programma tutte le
forniture arrivate in Nicaragua sino al collaudo delle stesse da
parte del Ministero degli Affari Esteri Italiano.
Art. 6 PIANO DI OPERAZIONI
Entro il trentesimo giorno dall'arrivo in loco del capo-progetto
italiano, i due organismi di esecuzione elaboreranno un piano di
perazioni. Esso comprendera' un dettagliato piano di cessione delle
forniture, che ne preveda la modalita' e le condizioni.
Tale piano verra' sottoposto al Ministero della Cooperazione Esterna
del Nicaragua ed al Ministero degli Esteri italiano per la sua
approvazione:
Art. 7 COMITATO DI COORDINAMENTO E CONTROLLO
E' costituito un Comitato al quale e' devoluta la verifica dello
stato di avanzamento del Programma e il controllo sulla corretta
esecuzione dello stesso.
Fanno parte del Comitato:
- un rappresentante del Ministero per la Cooperazione Esterna del
Nicaragua
- un responsabile dell'Ambasciata d'Italia in Managua
- il responsabile del Programma nominato da AGROINRA ai sensi del
precedente Art. 3 del presente Protocollo
- il capo-progetto italiano in rappresentanza della soc.
Agriconsulting
- responsabile della Direzione Generale allo Sviluppo agricolo e
della Riforma Agraria della V Regione
- l'esperto meccanico italiano
La presidenza del Comitato e' assunta, a turno ogni sei mesi, dal
rappresentante del Ministero per la Cooperazione Esterna del
Nicaragua e dal rappresentante dell'Ambasciata d'Italia in Managua.
Il Comitato si riunisce di norma ogni tre mesi od ogni qualvolta il
Ministero per la Cooperazione Esterna del Nicaragua e/o l'Ambasciata
d'Italia, su esplicita richiesta notificata per tempo ai
componenenti, lo ritengano necessario.
I verbali redatti in occasione di ciascuna riunione saranno trasmessi
in copia, a cura dell'Ambasciata d'Italia in Managua, al Ministero
Affari Esteri - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
- Roma.
Art. 8 FONDO DI CONTROPARTITA - MODALITA' DI GESTIONE
Il ricavato della cessione a titolo oneroso delle forniture ricevute
in dono dal Nicaragua da parte del Governo italiano nel quadro del
presente protocollo andra' a costituire un "fondo di contropartita".
A tal fine sara' istituito un conto speciale presso il Banco Nacional
de Desarrollo (BND), intestato al Programma AGROINRA provvedera' a
notificare all'Ambasciata d'Italia in Managua il numero di tale
conto, appena istituito.
Tale fondo dovra' essere utilizzato per:
a) la copertura delle spese locali afferenti la esecuzione del
presente programma;
b) la concessione di prestiti di conduzione a favore di agricoltori
privati, in particolare per quanto concerne la manutenzione e la
gestione di macchinario agricolo nelle aziende risicole;
c) la copertura delle spese locali previste per la messa in coltura
delle nuove risaie in San Juan di cui al punto c) del precedente Art.
2;
d) la copertura delle spese locali previste in eventuali nuovi
programmi in campo agricolo finanziati dal Governo italiano, da
identificare di comune accordo.
La gestione del fondo di contropartita e' affidata ad AGROINRA per