(parte 1)
Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16
   giugno   1989-15   settembre   1989   non   soggetti  a  legge  di
   autorizzazione alla ratifica
 
(Pubblicazione  disposta  ai  sensi  dell'art.  4  della legge n. 839
dell'11 dicembre 1984)
 
Vengono  qui  riprodotti  i  testi originali degli accordi entrati in
vigore per l'Italia nel periodo 16 giugno 1989-15  settembre  1989  e
non  soggetti  a  legge  di  autorizzazione  alla  ratifica  ai sensi
dell'art. 80 della Costituzione o  a  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  di esecuzione, pervenuti al Ministero degli affari esteri
entro il 15 settembre 1989.
L'elenco di detti accordi risulta dalla tabella 1.
In  tale  tabella  sono  indicati anche gli accordi entrati in vigore
precedentemente al 16 giugno 1989, i cui testi originali non erano in
possesso del Ministero degli affari esteri in tale data.
Eventuali  altri  accordi  entrati  in  vigore  nel periodo 16 giugno
1989-15 settembre 1989 i cui testi  non  siano  ancora  pervenuti  al
Ministero   degli  affari  esteri  saranno  pubblicati  nel  prossimo
supplemento trimestrale della Gazzetta Ufficiale  datato  15  gennaio
1990.
Quando  tra  i testi facenti fede non e' contenuto un testo in lingua
italiana, si e' pubblicato sia il testo in lingua  straniera  facente
fede,  sia  il  testo  in  lingua  italiana  se  esistente come testo
ufficiale. In mancanza del quale si e' pubblicata una traduzione  non
ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.
Per  comodita'  di  consultazione  e'  stata  altresi' predisposta la
tabella 2 nella quale sono indicati gli atti internazionali  soggetti
a  legge  di  autorizzazione  alla  ratifica  entrati  in  vigore per
l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo
lo  stesso  gia'  stato pubblicato nella Gazzeta Ufficiale (di cui si
riportano, per ciascun accordo, gli estremi).
                                                            TABELLA 1
ATTI INTERNAZIONALI NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA
   RATIFICA  O  A DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, ENTRATI IN
   VIGORE NEL PERIODO 16 GIUGNO 1989-15 SETTEMBRE 1989.
 
Data, luogo della firma,                Data di entrata       Pagina
      titolo                              in vigore
       ---                                   ---                ---
              43.
21 gennaio - 2 aprile 1988, Amman
cambio di lettere fra Italia e             2 aprile 1988           7
Giordania per il finanziamento
di una rete dati per l'accesso
a banche dati nazionali ed internazionali
presso la "Telecomunications Corporation"
della Giordania
              44.
25 novembre 1988, Bogota'
Programma di cooperazione tra I-           25 novembre 1988       13
talia e Colombia per l'assistenza
tecnica e la formazione professionale
per il sistema elettrico delle
aree di generazione idraulica,
trasmissione e distribuzione
della "Empresa de Energia
Electrica de Bogota'", EEEB.
N.B. - Il piano di operazioni, che
costituisce parte integrante dell'accordo,
non viene pubblicato
per motivi tecnici
              45.
14 dicembre 1988, Vienna
Memorandum di intesa tra Italia ed         14 dicembre 1988       21
il Fondo delle Nazioni Unite
per il controllo dell'abuso di
droga (UNFDAC) per la messa a
disposizione di personale tecnico
di cooperazione e di consulenti
              46.
26 gennaio 1989, Roma
Scambio di note fra Italia e               26 gennaio 1989        33
Argentina per la concessione 1989
di un credito di aiuto di 50
milioni di dollari USA
              47.
27 gennaio 1989, Roma
Accordo tra Italia e Jugoslavia            15 giugno 1989         43
via sul rifinanziamento del 1989
debito in scadenza nel periodo
dal 1› aprile 1989 al 30 giugno
1989 (Club di Parigi
13 luglio 1989), con due
scambi di lettere
              48.
2 marzo 1989, Il Cairo
Protocollo tra Italia ed Egitto             2 marzo 1989          55
concernente il programma di
cooperazione tecnica e finanziaria
1989-1991, con due annessi
              49.
20 maggio 1989, Roma
Protocollo esecutivo fra Italia            20 maggio 1989         73
e Nicaragua per la 1989 realizzazione
di un programma di intervento
straordinario nel settore della
risicoltura
N.B. - Gli allegati non vengono
pubblicati per motivi tecnici
              50.
26 maggio 1989, Hanoi
Accordo di cooperazione tra                26 maggio 1989         83
il Vietnam e l'Italia per 1989
il programma di protezione
materna ed infantile nella
provincia di Ha-Bac
              51.
25 maggio 1989, Addis Abeba
Scambio di lettere che modifica            25 maggio 1989         99
il Grant Agreement 1989 per il
finanziamento dei beni essenziali
del 17 ottobre 1988
              52.
14 giugno 1989, Roma
Accordo tra l'Italia e la                  14 giugno 1989        103
Giamaica per la ristrutturazione
del debito giamaicano (Club di
Parigi 24 ottobre 1988) con 3
allegati
              53.
15 giugno 1989, Roma
Accordo di consolidamento                  15 giugno 1989        111
del debito tra l'Italia e la
Guinea Equatoriale, con
allegati (A e B)
              54.
21 giugno 1989, Nairobi
Memorandum d'intesa tra                    21 giugno  1989       121
l'Italia ed il Centro delle
1989 Nazioni Unite per gli
insediamenti umani (UNCHS) per
la messa a disposizione di
esperti associati
              55.
26 giugno 1989, Lima
Scambio di note fra l'Italia               26 giugno 1989        135
e il Peru' per la 1989
fornitura di 220 tonnellate
di carne in scatola a
titolo di dono, con due allegati
              56.
26 giugno 1989, Lima
Scambio di note fra l'Italia               26 giugno 1989        143
lia e il Peru' per la fornitura
di 200 tonnellate di
minestrone liofilizzato a
titolo di aiuto alimentare
              57.
26 giugno 1989, Lima
Scambio di note fra Italia                 26 giugno 1989        155
e Peru' per la fornitura
di 200 tonnellate di carne
in scatola a titolo di dono,
con due allegati
              58.
26 giugno 1989, Lima
Scambio di note tra Italia                 26 giugno 1989        163
e Peru' per la fornitura
di 4.000 tonnellate di riso
a titolo di aiuto alimentare,
con due allegati
26 maggio 1989, Lima
Scambio di note fra Italia                 26 giugno 1989        175
e Peru' per la fornitura di
110 tonnellate di alimenti
liofilizzati a titolo
di dono, con due allegati
              60.
21 giugno 1989, Roma
Accordo, concluso mediante                 1› agosto 1989        187
scambio di lettere, fra
l'Italia e il Principato
di Monaco relativo ai voli
umanitari, di soccorso, di
aerotaxi e di aeroambulanza
              61.
26 luglio 1989, Roma
Accordo di consolidamento                  26 luglio 1989        199
del debito tra l'Italia ed
il Mali', con tre annessi
 
                                                            TABELLA 2
        ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE
ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                    RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE
 
   Data, luogo della firma, titolo         Data di entrata in vigore
              ---                                    ---
Accordo di cooperazione tecnica fra                  1› agosto 1989.
Italia e Peru', con protocollo addizionale
(Lima, 26 gennaio 1981).
Vedi legge n. 187 dell'8 maggio
1989, in S.O. alla G.U. n. 122 del
27 maggio 1989.
Convenzione tra Italia e il Belgio                  29 luglio 1989.
per evitare le doppie imposizioni
e per prevenire la frode e
l'evasione fiscale in materia di
imposte sul reddito, con protocollo
finale (Roma, 29 aprile 1989).
Vedi legge n. 148 del 3 aprile
1989, in S.O. alla G.U. n. 97
del 27 aprile 1989.
Scambio di lettere fra l'Italia e                   14 luglio 1989
la Jugoslavia relativo alla mo-                     - Comunicato
difica delle liste C e D alle-                      in G.U. n. 211
gate all'accordo di Trieste del                   9 settembre 1989
marzo 1955, come gia' modificato
con lo scambio di note del 10
febbraio 1978 ed alla costituzione
di una Commissione mista
intergovernativa per la cooperazione
economica e gli scambi
commerciali di frontiera con due
allegati (Belgrado 25 maggio
1984)
Vedi legge n. 107 del 2 marzo
1987, in S.O. alla G.U. n. 70
del 25 marzo 1987.
Protocollo aggiuntivo che modifica                  29 luglio 1989.
il protocollo finale della
convenzione tra l'Italia e il Belgio
per evitare le doppie imposizioni
e per prevenire la frode e l'evasione
fiscale in materia di imposte
sul reddito (Roma 19 dicembre
1984).
Vedi legge n. 148 del 3 aprile
1989, in S.O. alla G.U. n. 97
del 27 aprile 1989.
Accordo aggiuntivo alla convenzione                 1› dicembre 1989
tra Italia ed Austria sul
riconoscimento e l'esecuzione delle
decisioni giudiziarie in materia
civile e commerciale, di transazioni
giudiziarie e di atti notarili del
16 novembre 1971, effettuato mediante
scambio di lettere (Roma, 7 aprile
1987).
Vedi legge n. 210 dell'8 maggio
1989, in S.O. alla G.U. n. 128
del 3 giugno 1989.
 
                       TRADUZIONE NON UFFICIALE
                       L'AMBASCIATORE D'ITALIA
                                                   Amman, 21. 1. 1988
A  seguito  della  mia lettera n. 1831 in data 26 Novembre 1987, sono
lieto di  informarLa  che  le  competenti  Autorita'  Italiane  hanno
stabilito il 21 dicembre 1987, di concedere un contributo finanziario
per la costituzione di una Rete  Dati  per  i  servizi  nazionali  ed
internazionali   presso   la  "Telecommunications  Corpo-rations"  di
Giordania.
Nel  quadro  del  programma  di  assistenza tecnica tra la Repubblica
italiana ed il Regno di Giordania,  il  Ministero  Italiano  per  gli
Affari Esteri ha stanziato per il finanziamento del predetto progetto
l'ammontare di 1.952.501 lire (circa 527.700 j.d.s.)  come  pagamento
dei  beni e servizi di origine italiana che saranno forniti per mezzo
della Societa' operativa, Consultel di Roma.
Vorrei avvalermi dell'occasione per attirare la cortese attenzione di
Vostra Eccellenza sul fatto che, per parte sua, la  Giordania  dovra'
contribuire alla realizzazione dello stesso progetto:
1)  mettendo  a  disposizione  degli  esperti  italiani in Giordania,
adeguate  sistemazioni  e  servizi  di  ufficio,  nonche'  mezzi   di
comunicazione, per lo svolgimento regolare delle loro attivita';
2)   fornendo   gli   edifici   e   le  attrezzature  necessarie  per
l'installazione delle apparecchiature inerenti alla realizzazione del
progetto;
3)  fornendo  un  gruppo  qualificato di esperti giordani, nonche' il
necessario personale di supporto per tutta la durata del progetto;
4)  fornendo la documentazione (come specificato nel contratto tra la
societa' operativa e la TCC).
Inoltre,  mentre  tutti i beni e servizi importati dall'Italia per la
realizzazione del progetto dovranno essere esentati da dazi  doganali
e  da  ogni  altra tassa e/o imposta locale, agli esperti Italiani in
Giordania dovranno essere concesse le immunita', le agevolazioni ed i
privilegi  previsti  dall'accordo  Italo-giordano  sulla Cooperazione
Tecnica firmato ad Amman il 16 giugno 1965.
Se  Vostra  Eccellenza  e'  d'accordo per quanto riguarda le suddette
clausole, la presente lettera e  la  risposta  di  Vostra  Eccellenza
costituiranno  un  accordo,  debitamente  redatto,  tra  i nostri due
Governi.
Mi  avvalgo  dell'opportunita'  per  rinnovare  a Vostra Eccellenza i
sensi della mia piu' alta considerazione.
                                                       Luigi Amaduzzi
Regno Ascemita di Giordania
Ministero del Piano
AMMAN
S.E. Dr. Luigi Amaduzzi
Ambasciatore,
Ambasciata della Repubblica Italiana
AMMAN
Eccellenza,
Mi  riferisco  alla  lettera  di  Vostra Eccellenza in data 21.1.1988
relativa alla costituzione di  una  Rete  Dati  per  un  Progetto  di
Servizi  Nazionali  ed  Internazionali  presso  la Telecommunications
Corporation di Giordania.
La   presente   conferma   l'approvazione  delle  autorita'  giordane
interessate per quanto riguarda le clausole menzionate nella  lettera
di Vostra Eccellenza di cui sopra.
Voglia   gradire,   Eccellenza,   i   sensi   della   mia  piu'  alta
considerazione.
                        Il Ministro del Piano
 
                                 44.
                      25 novembre 1988, Bogota'
Programma di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed
il Governo della Repubblica di Colombia per l'assistenza tecnica e la
formazione  professionale  per  il  sistema  elettrico  delle aree di
generazione idraulica, trasmissione e distribuzione della "Empresa de
Energia Electrica de Bogota'",
                               EEEB (1)
                 Il Governo della Repubblica Italiana
                                  e
               Il Governo della Repubblica di Colombia
 
in  attuazione  dell'Accordo  di  Cooperazione  Tecnica e Scientifica
sottoscritto    fra    i    due    Governi    il     trenta     marzo
millenovecentosettantuno e considerato che:
I.  in  data  5  marzo  1987  il  Governo  Colombiano,  attraverso il
"Departamento Nacional de Planeacion", richiese la  cooperazione  del
Governo   Italiano   per   la   realizzazione  di  un  programma  per
l'assistenza tecnica e addestramento pratico del personale che  opera
nelle aree di generazione idraulica, trasmissione e distribuzione;
II.  in  data 28 aprile 1988, con nota N. 1264, l'Ambasciata d'Italia
in Bogota'  informo'  il  Governo  Colombiano  dell'approvazione  del
programma da parte del Governo Italiano;
hanno  convenuto  di  sottoscrivere  il presente Programma, secondo i
termini dei seguenti articoli:
ARTICOLO I - OGGETTO
1. Le due Parti si adopereranno per lo svolgimento di un programma di
assistenza  tecnica  e  formazione  professionale  per  le  aree   di
generazione idraulica, trasmissione e distribuzione della EEEB per le
centrali idrauliche di Canoas, Salto I, Salto II,  Laguneta  e  Dario
Valencia,   la  rete  di  trasmissione  230/115  KV  e  distribuzione
57.5/34.4/11.4 KV.
(1) Entrata in vigore: 20 luglio 1989.
Il  piano  delle  operazioni,  che  costituisce  parte integrante del
presente programma, non viene pubblicato per motivi tecnici.
A  tale  scopo, si prevede la realizzazione congiunta dell'insieme di
attivita' specificate nel Piano di Operazioni di cui all'Articolo VII
del presente Programma, che sono:
A. Centrali Idrauliche:
Assistenza tecnica ed addestramento per le centrali idrauliche, nelle
aree di esercizio, manutenzione e riduzione dei costi di gestione.
A1. ESERCIZIO
- Organizzazione dell'esercizio
- Aspetti economici della gestione
- Aspetti tecnici della gestione
- Analisi dei danneggiamenti e dei fuori servizio
- Elaborazione del rapporto tecnico mensile
A2. MANUTENZIONE
- Organizzazione della manutenzione
-   Supervisione  all'elaborazione  dei  5  manuali  di  manutenzione
preventiva e programmata relativi alle suddette centrali
-  aspetti  tecnico-economici  relativi  alla  riduzione dei costi di
gestione.
B. Reti di trasmissione e Distribuzione:
-  Formazione ed addestramento del gruppo incaricato dell'analisi del
comportamento dinamico della rete di  trasmissione  230/115  KV  allo
scopo di mettere a punto una strategia operativa.
-  Formazione  di  un  gruppo  di  protezione della rete elettrica di
trasmissione e distribuzione.
-  Formazione di un gruppo che si dedichi alla soluzione dei problemi
legati  all'isolamento  delle   linee   aeree   di   trasmissione   e
distribuzione.
-  Organizzazione di un efficace servizio di manutenzione per la rete
di trasmissione e di distribuzione.
-  Formazione  di  un  gruppo  di tecnici qualificati che si occupino
dell'ispezione dei componenti del sistema.
-  Assistenza tecnica per la messa a punto di una metodologia rivolta
alla valutazione delle perdite e delle sottrazioni di energia.
- Analisi del problema della compatibilita' elettromagnetica.
2. La cooperazione delle Parti si effettuera' in un periodo di dodici
(12) mesi.
ARTICOLO II - IL CONTRIBUTO ITALIANO
1.  Come  contributo  al  Programma,  la  parte italiana si impegna a
fornire:
- Parte dei costi del personale italiano in Italia ed in Colombia.
2.  La  totalita'  dei costi del contributo italiano sopra citati non
eccedera' il valore  di  Lire  italiane  1.780.000.000  (un  miliardo
settecentottanta milioni)
ARTICOLO III - IL CONTRIBUTO COLOMBIANO
1.  Come  contributo  al  programma, la Parte colombiana si impegna a
 
fornire:
Le spese di viaggio e soggiorno del personale colombiano in Italia.
-  Parte  dei  costi del personale italiano in Italia ed in Colombia,
dei viaggi internazionali degli esperti italiani,  dell'addestramento
del  personale  colombiano in Italia e delle attivita' specialistiche
in Italia.
2.  La totalita' dei costi del contributo colombiano sopra citati non
eccedera'    il    valore    di    Pesos    Columbiani    481.920.000
(quattrocentottantuno milioni novecentoventi mila).
ARTICOLO IV - GLI ENTI ESECUTORI
1.  Su  indicazione  a  suo  tempo  espressa  dalla Parte colombiana,
l'esecuzione delle attivita' a carico della Parte italiana  stipulate
nel  Piano  di  Operazioni  di  cui  all'Articolo  VII  del  presente
Programma e' affidata alla Societa' Ansaldo S.p.A.
2.  La  Parte  colombiana designa l' "EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE
BOGOTA", "EEEB", per l'esecuzione delle attivita' stipulate nel Piano
di Operazioni di cui all'articolo VII del presente Programma.
ARTICOLO V - DIREZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO
1  EEEB  nominera'  uno  dei  suoi  esperti  per  operare  come  Capo
Colombiano del progetto ed ANSALDO S.p.A., a sua volta, nominera' uno
dei suoi esperti come Capo Italiano del progetto.
2.  Il  Capo  Italiano rappresentara' in Colombia la parte italiana e
sara' responsabile di fronte alle autorita' italiane  della  corretta
utilizzazione del contributo italiano.
3. Il Capo Italiano operera' di comune accordo con il Capo Colombiano
e  rispettera'  le  istruzioni  operative  da  questi  impartite   al
personale colombiano.
4.  EEEB  fornira' al Capo Italiano tutte le informazioni che possano
essere considerate necessarie per l'esecuzione del progetto.
5.  Le  stesse  responsabilita'  ed  impegni  specificati per il Capo
Italiano saranno applicabili al Capo Colombiano nei  confronti  delle
autorita' colombiane.
ARTICOLO VI - COMITATO DI COORDINAMENTO
1. Verra' costituito un Comitato di Coordinamento composto di:
- Un rappresentante del "Departamento Nacional de Planeacion"
- Un rappresentante di "EEEB"
- Un rappresentante dell'Ambasciata d'Italia in Bogota'
- Un rappresentante di ANSALDO S.p.A.
- Il Capo Colombiano del Progetto
- Il Capo Italiano del Progetto
I   rappresentanti   dell'ambasciata   d'Italia   in  Bogota'  e  del
Departamento  Nacional  de  Planeacion  avranno  la  presidenza   del
Comitato a turno ogni sei (sei) mesi.
2. Le funzioni di questo Comitato saranno:
- Effettuare la supervisione generale del progetto
-  Esaminare  i cambi che si presentassero nel Piano di Operazioni di
cui all'articolo VII del presente Programma
- Esaminare gli stati di avanzamento
-  Raccomandare  le  misure  necessarie  per  assicurare  un efficace
svolgimento delle attivita' del progetto.
3. Il Comitato si riunira' trimestralmente.
ARTICOLO VII - PIANO DI OPERAZIONI
1.  Gli  Enti Esecutori elaboreranno di comun accordo e firmeranno un
"Piano di  Operazioni",  indicando  in  dettaglio  il  contributo  di
ciascuna  delle  Parti,  il  numero  e gli obblighi degli esperti, la
descrizione delle loro attivita', la durata della  loro  assegnazione
al Progetto.
Il  "Piano  di  Operazioni"  dovra' includere un preventivo specifico
relativo a ciascuna voce del contributo delle due Parti, nonche'  uno
schema delle priorita' delle attivita', un cronogramma operativo e il
programma di addestramento della controparte colombiana.
2.  Il  "Piano  di Operazioni" formera' parte integrante del presente
Programma. Qualunque modifica o correzione che  si  volesse  produrre
dovra'  effettuarsi  senza  eccedere  i  contributi di ciascuna delle
Parti definiti negli Articoli II  e  III  del  presente  Programma  e
dovra' essere esaminata con il Comitato di Coordinamento.
ARTICOLO VIII - STATUS DEL PERSONALE E DELLE ATTREZZATURE ITALIANE
Il personale e le attrezzature italiane per questo Programma godranno
dei privilegi e delle immunita' menzionate  negli  articoli  IV  e  V
dell'Accordo di Cooperazione Tecnica e Scientifica sottoscritto fra i
due Governi il 30 marzo 1971.
ARTICOLO IX - RELAZIONI
Nel corso del progetto verranno elaborate relazioni trimestrali sullo
stato di avanzamento delle attivita'. Al termine del progetto  verra'
elaborata  una  relazione  finale.  Tutte  le relazioni elaborate nel
corso del progetto saranno in lingua spagnola e  verranno  inviate  a
tutti  gli organismi che fanno parte del Comitato di Coordinamento, i
quali  ne  cureranno  l'inoltro  ai  rispettivi  Ministeri  ed   Enti
competenti.
ARTICOLO X - RISERVA DI INFORMAZIONE
Tutta  l'informazione  elaborata  nel  corso  del  progetto o ad esso
relativa, sara' di  proprieta'  della  "EEEB"  e  non  potra'  essere
rivelata a terzi senza sua autorizzazione previa.
ARTICOLO XI - FORZA MAGGIORE
Nessuna  delle  Parti  sara'  responsabile  di  fronte  all'altra per
perdite o danni di qualsiasi natura in cui l'altra Parte incorresse o
che   soffrisse   come   conseguenza   di   ritardi   o  inadempienze
nell'esecuzione del  progetto,  causati  da  forza  maggiore  o  caso
fortuito.
ARTICOLO  XII  - SUBAPPALTI ANSALDO S.p.A. non potra' subappaltare in
tutto o in  parte  l'esecuzione  dei  servizi  oggetto  del  presente
Programma.  Non  si  considera  subbapalto  l'assegnazione  ad  altre
persone o entita' di attivita' specialistiche che  non  costituiscano
parte  preponderante  del progetto. ANSALDO S.p.A. manterra' comunque
la responsabilita' inizialmente convenuta.
L'eventuale  assegnazione  di  attivita'  specialistiche  da parte di
Ansaldo S.p.A. sara' sottoposta alla preventiva autorizzazione  della
Direzione  Generale  per  la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero
degli Affari Esteri italiano.
ARTICOLO XIII - CONTROVERSIE
Qualsiasi  divergenze  all'interpretazione  o  alla realizzazione del
presente Programma che non possa essere risolta  dalle  parti  dovra'
essere  presentata  al  Comitato di Coordinamento e, nel caso che non
sia risolta, ai rispettivi Governi per la conciliazione.
ARTICOLO XIV - ENTRATA IN VIGORE E DURATA
Il  presente  Programma  entrera' in vigore il giorno in cui la Parte
italiana avra' comunicato  all'altra  Parte  l'avvenuto  espletamento
delle procedure interne previste dal proprio ordinamento ed avra' una
durata  di  12  (dodici)  mesi  e  sara'  tacitamente  rinnovato  per
l'ulteriore  periodo  necessario per il completamento delle attivita'
in esso previste, salvo denuncia scritta di una delle  Parti  con  un
preavviso di almeno 6 (sei) mesi.
Firmato      in      Bogota',      addi'     venticinque     novembre
millenovecentottantotto in due  testi  originali  in  italiano  e  in
spagnolo, entrambi facenti ugualmente fede.
PER IL GOVERNO DELLA                     PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA                      REPUBBLICA ITALIANA
  FILIPPO ANFUSO                          MONICA DE GREIFF
  Ambasciatore                         Segretario Generale del
                                       Ministro delle Miniere
                                      ed Energia, Viceministro
                                            Incaricato
 
                       TRADUZIONE NON UFFICIALE
        MEMORANDUM D'INTESA TRA IL GOVERNO ITALIANO E IL FONDO
       DELLE NAZIONI UNITE PER IL CONTROLLO DELL'ABUSO DI DROGA
         PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI PERSONALE TECNICO DI
                     COOPERAZIONE E DI CONSULENTI
PREMESSO   che  il  Governo  Italiano,  il  quale  agisce  per  mezzo
dell'Ufficio  Multilaterale   della   Direzione   Generale   per   la
Cooperazione allo sviluppo, Ministero degli Affari Esteri (di seguito
Denominato come "il Governo") desidera collaborare con il Fondo delle
Nazioni  Unite  per  il controllo dell'Abuso di Droga (qui di seguito
denominato come "UNFDAC") al fine di promuovere lo sviluppo economico
sociale  e  culturale dei Paesi in via di sviluppo in conformita' con
le disposizioni dell'Art. 1 paragrafo 2 della  Legge  49/87  relativa
alla  cooperazione  italiana  con i Paesi in via di sviluppo ed a tal
fine desidera  mettere  a  disposizione  dell'UNFDAC  i  servizi  del
Personale   di   cooperazione   tecnica   ed   i  consulenti  per  la
realizzazione di programmi contro l'uso di Droga,
PREMESSO  che  la  Legge  italiana  49/87  relativa alla cooperazione
italiana con i  Paesi  in  via  di  sviluppo  prevede  specificamente
all'Art.  2  paragrafo  3 lettera b) la partecipazione alle attivita'
delle Organizzazioni Internazionali per i Paesi in via di sviluppo;
PREMESSO  che  l'UNFDAC  accoglie  con  favore l'offerta da parte del
Governo italiano di finanziare parte del  Personale  di  Cooperazione
Tecnica  e  dei  Consulenti  da  assegnare  a  programmi ed attivita'
dell'UNFDAC;
CON  IL  PRESENTE  ATTO  le  Parti  al presente Memorandum convengono
quanto segue:
Principi
1.   Il   Governo   e  l'UNFDAC  si  sforzeranno  di  cooperare  alla
realizzazione del presente Memorandum in conformita' con  i  seguenti
principi.
1.01.  Con  il  Programma  di Cooperazione Tecnica ed il Programma di
Consulenti l'UNFDAC si prefigge di ottenere i  servizi  di  personale
tecnico qualificato per assistere il personale dell'UNFDAC - operante
sia sul campo che  nel  quartiere  generale  nella  realizzazione  di
programmi  e  di  attivita'  coperte dal mandato dell'UNFDAC ai sensi
delle Risoluzioni dell'Assemblea Generale.
1.02.  Il  Personale  di  Cooperazione  tecnica  ed i Consulenti resi
disponibili in  base  al  presente  Memorandum  saranno  assegnati  a
funzioni per le quali l'UNFDAC e' responsabile.
1.03.  La decisione definitiva concernente la nomina e l'assegnazione
di personale  di  cooperazione  tecnica  e  di  Consulenti  spettera'
all'UNFDAC.
1.04.  Il  Personale  di Cooperazione Tecnica ed i Consulenti saranno
sottoposti  all'autorita'  del  Direttore  Esecutivo  dell'UNFDAC   e
saranno   responsabili   nei   suoi  confronti  per  quanto  riguarda
l'esercizio delle loro funzioni.
1.05.  Il  Governo  sara'  responsabile  per il pagamento di tutte le
spese  identificabili  sostenute  dall'UNFDAC  per  quanto   riguarda
l'utilizzazione di tale personale di cooperazione tecnica nonche' dei
Consulenti.
1.06.  Le  spese identificabili includeranno i salari, le indennita',
l'assicurazione, le pensioni,  i  costi  di  trasporto  verso  ed  in
provenienza  dal  posto  di  servizio  ed i costi di viaggio entro il
paese o l'area di assegnazione, nonche' ogni altro costo sostenuto in
conformita'  con  le  Regole  ed  i  Regolamenti  del Personale delle
Nazioni Unite applicabili all'UNFDAC, o come potra' essere  convenuto
- per iscritto - da parte dell'UNFDAC e del Governo.
1.07.  I  costi  in cui l'UNFDAC puo' incorrere al fine di coprire le
sue responsabilita' per lesioni riportate  in  servizio,  malattia  o
decesso per quanto riguarda il personale di Cooperazione Tecnica ed i
Consulenti ai sensi dell'Allegato D delle Regole del Personale  delle
Nazioni Unite verranno addebitati sul Conto Speciale.
Selezione
2.01.  L'UNFDAC  fornira'  al  Governo le informazioni concernenti il
numero di incarichi, le descrizioni del lavoro, i mandati  rispettivi
e  le  condizioni di servizio del Personale di Cooperazione Tecnica e
dei Consulenti richiesti per essere assegnati ai  programmi  ed  alle
attivita' amministrate dall'UNFDAC.
2.02.  Il  Governo  fornira'  all'UNFDAC una lista di candidati con i
requisiti richiesti per  gli  incarichi  che  l'UNFDAC  desidera  far
ricoprire.
Il  Governo  suggerira'  solo  quelle  persone le quali, in base alle
informazioni  piu'  affidabili  a  sua  conoscenza,   sono   ritenute
qualificate  per gli incarichi per i quali una descrizione del lavoro
o un mandato sono stati ricevuti.
2.03.  L'UNFDAC  ed  il  Governo  intervisteranno  in una Commissione
congiunta, i candidati pre-selezionati  e  non  appena  il  candidato
sara'  stato  accettato  dall'UNFDAC, l'UNFDAC, previo accordo con il
Governo,  fara'  un'offerta  di  impiego  direttamente  al  candidato
vincente  sulla  base  delle  intese amministrative da raggiungere da
parte degli organi competenti delle Nazioni Unite.
In  ogni  caso l'assegnazione dei candidati selezionati ai loro posti
di servizio e' soggetta alla approvazione  definitiva  da  parte  del
Governo italiano.
Condizioni d'impiego
3.01.  Il  Personale di Cooperazione Tecnica sara', per la durata del
suo incarico con l'UNFDAC, sottoposto alle Regole e  Regolamenti  del
Personale  dell'ONU  applicabili  all'UNFDAC  in  conformita'  con le
rispettive lettere di nomina.
3.02.  Per tutta la durata del loro incarico con l'UNFDAC, che ha una
durata  massima  di  sei  mesi,  i   consulenti   saranno   impiegati
dall'UNFDAC  in  conformita'  con  le  Regole  ed i Regolamenti delle
Nazioni Unite.
Conto Speciale
4.01.  I  fondi per il Programma saranno forniti dal Governo Italiano
in conformita' con la Legge Italiana  49/87  ed  in  particolare  con
l'approvazione  del  Comitato Direzionale per importi superiori a due
miliardi di lire italiane o del Direttore Generale della Cooperazione
allo  Sviluppo per importi inferiori a due miliardi di lire italiane.
4.02.  Un  Conto  Speciale  sara' istituito dal Tesoriere dell'ONU in
conformita' con le Regole ed i Regolamenti Finanziari  delle  Nazioni
Unite  nel  quale  il  Governo  Italiano  versera' i fondi ai fini di
questo Memorandum.  Il  Tesoriere  delle  Nazioni  Unite  effettuera'
prelievi da detto Conto su richiesta dell'UNFDAC.
4.03.  Il Governo conviene di contribuire al Conto Speciale in base a
questo Memorandum con un ammontare di dollari USA 500.000 per coprire
le  spese  del Personale di Cooperazione Tecnica e dei Consulenti per
la durata di un anno dalla data di questo  Memorandum.  I  contributi
per  i  successivi  periodi  di  rinnovo di questo Memorandum saranno
specificati nello scambio di lettere specificato al paragrafo 8.01 in
appresso.
4.04.  L'UNFDAC  non  sosterra' spese in eccedenza dei limiti annuali
finanziari  determinati  dal  Governo  e  dall'UNFDAC.  Gli  obblighi
dell'UNFDAC  in  base al presente Memorandum saranno condizionati dal
ricevimento dei fondi da parte del Governo negli importi stabiliti in
conformita' con il presente Memorandum.
4.05.  Qualsiasi  Saldo  nel  Conto  Speciale  alla  scadenza  o alla
cessazione anticipata di questo Memorandum, sara', dopo  che  si  sia
fatto  fronte  a  tutti  gli  obblighi ed a tutte le responsabilita',
restituito dall'UNFDAC al Governo oppure, dietro accordo di  entrambe
le   Parti,   potra'   essere   stanziato  per  un  programma  simile
amministrato dall'UNFDAC.
Ogni  interesse  maturato sui fondi depositati sul Conto Speciale sui
fondi stessi, oppure  utilizzato  diversamente  come  concordato  dal
Governo e dall'UNFDAC.
Conto bancario
5.01.  I  fondi  coperti  da questo Memorandum saranno depositati dal
Governo in un conto bancario in dollari USA (qui di seguito  chiamato
il  "Conto  Bancario")  presso  una  Banca  Italiana  designata dalle
Nazioni Unite:
CONTO DI SOSTEGNO ITALIA - UNFDAC
Istituto Bancario S. Paolo di Torino
Totenturmstrasse 5-9
A - 1010 Vienna
Austria
Rendiconto
6.01. L'ONU fornira' al Governo un rendiconto annuale della posizione
finanziaria del Conto Speciale al  31  Dicembre  dell'anno  operativo
precedente   in   base  a  questo  Memorandum.  Alla  cessazione  del
Memorandum (sia per il decorso del tempo  o  in  conformita'  con  il
paragrafo  10.01),  un  rendiconto finale della posizione finanziaria
sara' fornito dall'ONU al Governo. Tutti  i  conti  finanziari  ed  i
rendiconti saranno espressi in dollari USA.
Attuazione
7.01.   I   funzionari   responsabili   dell'UNFDAC   ed  il  Governo
verificheranno l'avanzamento ed i risultati di questo  Memorandum  e,
qualora  necessario, procederanno a consultazioni per quanto riguarda
eventuali miglioramenti e conseguenti modifiche.
7.02.  Ogni notifica che dovra' essere data all'una o all'altra Parte
per  quanto  riguarda  questo  Memorandum,  sara'  considerata   come
effettivamente  data  se  e'  consegnata o inviata mediante lettera o
telex indirizzato alla parte all'indirizzo menzionato  nei  paragrafi
7.03  e 7.04 e si riterra' che ogni notifica sia stata data con sette
(7) giorni di spedizione per mezzo di raccomandata, oppure per  mezzo
di  telex  se trasmessa. L'indirizzo dell'una o dell'altra Parte puo'
essere modificato mediante notifica secondo le modalita' stabilite in
questa disposizione.
7.03. Ogni notifica al Governo sara' indirizzata a:
Ufficio Multilaterale
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo,
Ministero degli Affari Esteri
Roma, Italia.
7.04. Ogni notifica all'UNFDAC sara' indirizzata a:
Direttore Esecutivo
Fondo delle Nazioni Unite per il Controllo dell'Abuso di Droga
Emendamenti al presente Memorandum
8.01. Questo Memorandum puo' essere emendato periodicamente per mezzo
di accordo di entrambe le Parti con uno scambio di lettere.
Cessazione
9.01.  L'una  o  l'altra Parte possono porre fine a questo Memorandum
dandone  notifica  di  tre  mesi  all'altra  Parte  prima  della  sua
scadenza. Rimane inteso tuttavia, tra il Governo e l'UNFDAC, che tale
notifica di cessazione non pregiudichera':
(a)  i diritti del Personale di Cooperazione Tecnica e dei Consulenti
in base alle lettere  di  nomina  esistenti  di  completare  il  loro
mandato, a meno che a tale mandato non venga posto fine in altro modo
in conformita'  con  le  Regole,  Regolamenti,  Istruzioni  ed  altre
Direttive del Personale applicabili all'UNFDAC;
(b) l'obbligo dell'UNFDAC di render conto di tutte le spese sostenute
in conformita' con il presente Memorandum; e
(c)  il  diritto del Governo ad ottenere un rimborso di tutti i saldi
rimanenti dopo che  l'UNFDAC  avra'  fatto  fronte  a  tutti  i  suoi
obblighi e responsabilita' derivanti da questo Memorandum.
Entrata in vigore e durata
10.01.  Questo  Memorandum  entrera'  in vigore alla data dell'ultima
firma e continuera' ad essere in vigore per un anno a meno che vi sia
posto fine in altro modo in conformita' con il paragrafo 9.01. Questo
Memorandum puo' essere rinnovato prima della sua scadenza  per  mezzo
di uno scambio di lettere.
IN  FEDE  DI  CHE,  i sottoscritti hanno firmato questo Memorandum in
duplice esemplare, in lingua inglese.
   Firmato per conto                     Firmato per conto
del Fondo delle Nazioni                del Governo Italiano
Unite per il Controllo
   dell'Abuso di Droga
  (Giuseppe di Gennaro)                    (Corrado Taliani)
    Direttore Esecutivo                      Ambasciatore
    Firmato per conto                    Missione permanente
   del Governo Italiano                   d'Italia presso le
    (Corrado Taliani)                  Nazioni Unite in Vienna
Data: 14 dicembre 1988                  Data: 14 dicembre 1988
                                 46.
                        26 gennaio 1989, Roma
Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica argentina per la concessione di un credito di  aiuto
di 50 milioni di dollari USA (1)
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
227/XVII
                                                Roma, 26 gennaio 1989
Signor Ambasciatore,
mi  e'  gradito  rivolgermi  a  Lei  in  relazione  all'"Accordo  per
l'istituzione del Segretariato Permanente Argentino-Italiano e  degli
altri  organi  previsti dal Trattato e dal Processo Verbale firmati a
Roma il 10 dicembre 1987", sottoscritto  il  21  novembre  1988,  (in
seguito denominato come "l'Accordo del 21.11.1988").
Al  riguardo,  mi  e' gradito proporLe, in nome del Governo italiano,
quanto segue:
1.  In base all'articolo 6 della Legge n. 49 del 26 febbraio 1987, il
Ministro del  Tesoro  della  Repubblica  italiana,  su  proposta  del
Ministero degli Affari Esteri, con decreto n. 560005 del 2.1.1989, ha
autorizzato l'Istituto Centrale per il Credito a  Medio  Termine  (in
seguito   denominato   "Mediocredito   Centrale"),  Ente  di  Diritto
Pubblico, a sottoscrivere una Convenzione Finanziaria  con  la  quale
viene  concesso  alla  Banca  Centrale della Repubblica Argentina (in
seguito indicata come  "BCRA"),  Ente  Autonomo,  facente  uso  delle
facolta'  assegnatele  dal  suo  Statuto ("Carta Organica"), Legge n.
20539, e con la garanzia della Repubblica Argentina,  prevista  nella
medesima,  un  credito  di aiuto di 50 (cinquanta) milioni di dollari
USA, destinato a finanziare l'acquisto di beni e servizi italiani nel
contesto  di  progetti  di  investimento  del  settore privato di cui
all'"Accordo del 21.11.1988", alle seguenti condizioni:
S.E. Alfredo Estanislao Allende
Ambasciatore della Repubblica Argentina
ROMA
(1) Entrata in vigore: 26 gennaio 1989.
-  rimborso: in 30 (trenta) quote semestrali uguali e consecutive, la
prima delle quali scadente 66 (sessantasei)  mesi  dopo  la  data  di
entrata in vigore della Convenzione Finanziaria;
-   tasso   d'interesse:   1,75%   (unovirgolasettantacinquepercento)
nominale annuo, pagabile in semestralita' posticipate, a  partire  da
ciascun utilizzo.
2.  La  BCRA  trasferira'  l'utilizzazione  del credito di aiuto alle
banche  commerciali  argentine  che   partecipano   al   procedimento
concordato (in seguito denominate "Banche Commerciali"), che verranno
specificamente  autorizzate  ad  offrirlo  ad  imprese   locali,   in
conformita' con la normativa della BCRA.
Tali crediti saranno concessi alle seguenti condizioni:
a)  rimborso:  in  10  (dieci)  o  14 (quattordici) quote semestrali,
uguali e consecutive, a scelta dell'impresa  investitrice,  la  prima
delle quali scadra' dopo 36 (trentasei) mesi, in ambedue i casi;
b)  tasso d'interesse: superiore al 3,80% (trevirgolaottantapercento)
annuo, risultante dalla somma del tasso di interesse del  credito  di
aiuto  -  pari  all'1,75% (unovirgolasettantacinquepercento) annuo -,
della commissione omnicomprensiva a favore  della  BCRA  dello  0,25%
(zerovirgolaventicinquepercento)  annuo  e della commissione a favore
della     Banca     Commerciale     non      superiore      all'1,80%
(unovirgolaottantapercento) annuale.
3.  Per canalizzare i fondi risultanti dagli ammortamenti di capitale
che effettueranno gli importatori argentini, alle varie  scadenze  di
rimborso  dei crediti di aiuto, si costituisce un Fondo Rotativo, nel
quale si depositeranno tali risorse.
4.  A tal fine, la BCRA aprira' nei suoi registri un conto denominato
"Fondo Rotativo-Convenzione Finanziaria con MCC  per  50  (cinquanta)
milioni  di  dollari  del  26  gennaio  1989".  In tale conto la BCRA
depositera' gli importi rimborsati in conto capitale dai  beneficiari
dei crediti di aiuto.
5.   Le   disponibilita'   del  Fondo  Rotativo  verranno  utilizzate
esclusivamente:
5.1.  in  primo  luogo, per l'effettuazione dei pagamenti a titolo di
ammortamento del credito di aiuto ricevuto dalla BCRA  da  parte  del
Mediocredito Centrale;
5.2.  in  secondo  luogo, e se restassero fondi disponibili dopo aver
effettuato  i  pagamenti  previsti  al  comma  precedente,   per   il
finanziamento  di una parte della componente locale di nuovi progetti
di investimento nel  settore  privato,  approvati  con  le  procedure
previste dall'Accordo del 21.11.1988.
6.  I  termini  e  le  condizioni  che  saranno  applicati ai crediti
concessi  a  valere  sulle  risorse  del  Fondo  Rotativo  saranno  i
seguenti:
- rimborso: in 10 (dieci) o 14 (quattordici) quote semestrali, uguali
e consecutive, a scelta dell'impresa  investitrice,  la  prima  delle
quali  scadra' 36 (trentasei) mesi dopo l'ultimo giorno del trimestre
nel quale siano computate  le  operazioni  finanziate  con  il  Fondo
Rotativo,   considerando   come   ultimo   trimestre  valido  per  le
imputazioni quello che si conclude il 31 dicembre del  nono  anno  di
validita' della Convenzione Finanziaria sopra menzionata;
-  tasso  d'interesse:  sara'  uguale  a  quello  indicato al punto 2
lettera b.
7.  La  BCRA  emanera'  la  normativa tecnica necessaria affinche' le
Banche Commerciali  siano  in  condizione  di  offrire  alle  imprese
locali,  che abbiano progetti approvati secondo le procedure previste
dall'Accordo del 21.11.1988, i fondi disponibili menzionati al  punto
5.2.
8. La BCRA calcolera' trimestralmente il saldo del Fondo Rotativo. Il
saldo disponibile potra' essere utilizzato nel  trimestre  successivo
per  finanziare  parte  della  componente  locale  di  nuovi progetti
approvati secondo le procedure previste dall'accordo del  21.11.1988.
La  BCRA  comunichera'  il  saldo disponibile per ogni trimestre e le
erogazioni effettuate  al  Comitato  Direttivo,  che,  a  sua  volta,
trasmettera' tali informazioni al Ministero degli Affari Esteri della
Repubblica italiana (Direzione  Generale  per  la  Cooperazione  allo
Sviluppo).
9.  Il  presente  Accordo  costituisce un atto separato rispetto alla
Convenzione Finanziaria  menzionata  al  punto  1  e,  pertanto,  non
modifica  in modo alcuno gli obblighi della BCRA e del MCC assunti in
detta Convenzione.
In particolare, nel caso che le disponibilita' del Fondo Rotativo non
fossero  sufficienti  per  assicurare  il  rimborso  delle  quote  di
capitale del credito di aiuto, ai termini ed alle condizioni indicate
nella Convenzione  Finanziaria  e  nella  relativa  Dichiarazione  di
debito,  la  BCRA  dovra'  comunque  rimborsare  il  dovuto con altre
disponibilita'.
Qualora tale schema sia accettato dal Governo dell'Eccellenza Vostra,
la  presente  e  la  risposta  di  Vostra  Eccellenza  del   medesimo
contenuto,  costituiranno  un  accordo  fra  i  nostri  Governi,  che
entrera' in vigore in data odierna.
Voglia  gradire,  Signor  Ambasciatore,  i  sensi della mia piu' alta
considerazione.
                                                  (firma illeggibile)
                       TRADUZIONE NON UFFICIALE
                                                Roma, 26 gennaio 1989
Signor Ministro,
ho  l'onore  di accusare ricevuta della Sua nota del 26 gennaio 1989,
il cui testo tradotto in spagnolo riporto qui di seguito:
                             "(omissis)"
Mi  compiaccio di comunicare al Signor Ministro l'assenso del Governo
Argentino nei termini della nota  trascritta,  la  quale,  unitamente
alla  presente,  costituisce  un  Accordo  sulla  materia,  vigente a
partire dalla data odierna.
Colgo l'occasione per rinnovare al Signor Ministro gli atti della mia
piu' alta e distinta considerazione.
                                           Alfredo Estanislao Allende
                                                   Ambasciatore della
                                                 Repubblica Argentina
A sua Eccellenza
Signor Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana
On.le Giulio ANDREOTTI
ROMA
 
                                 47.
                        27 gennaio 1989, Roma
Accordo  tra  il  Governo  della  Repubblica italiana ed il Consiglio
Esecutivo  Federale  dell'assemblea   della   Repubblica   Socialista
Federativa  di  Jugoslavia sul rifinanziamento del debito in scadenza
nel periodo dal 1› aprile 1989 al 30 giugno 1989 (Club di  Parigi  13
luglio 1988), con due scambi di lettere (1)
                              A) ACCORDO
Il  Governo  della  Repubblica  Italiana  ed  il  Consiglio Esecutivo
Federale dell'Assemblea della  Repubblica  Socialista  Federativa  di
Juogoslavia,  nello  spirito  di amicizia e di cooperazione esistente
tra i due Paesi;
in  applicazione  del Processo Verbale relativo alla ristrutturazione
del  debito  estero  della  Repubblica   Socialista   Federativa   di
Jugoslavia firmato a Parigi il 13 luglio 1988;
allo scopo di permettere il pagamento:
-  dei  debiti  jugoslavi  verso  l'Italia, per capitale ed interessi
contrattuali, in scadenza nel periodo  1/4/1988  -  30/6/1989  e  non
regolati,   riferentisi   a   forniture  derivanti  da  contratti  di
esportazione di beni e servizi conclusi  prima  del  2/12/1982  ed  a
crediti  finanziari concreti prima della stessa data, con regolamento
dilazionato oltre un anno, assistiti da garanzia  assicurativa  dello
Stato   Italiano   per   il   tramite   della  Sezione  Speciale  per
l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (SACE) ed  ammontanti  a
Lire Italiane 45.954.934.725 e Dollari USA.7.017.183, 21;
(1) Entrata in vigore: 15 giugno 1989.
-  dei  debiti,  per  capitale  ed interessi, in scadenza nel periodo
1/4/1988  -  30/6/1989  e  non  regolati,  derivanti  dagli   Accordi
italo-jugoslavi sul rifinanziamento del debito, firmati il 31/1/1985,
il  20/12/1985  ed  il  16/1/1987  in   applicazione   delle   Intese
multilaterali  di Parigi rispettivamente del 22/5/1984, del 24/5/1985
e del 13/5/1986 ed ammontanti a Lire Italiane 17.729.854.489, Dollari
USA 10.222.904,30 e Marchi Tedeschi 152.306,22;
hanno convenuto quanto segue:
                              ARTICOLO I
Il  Governo  Italiano  -  a  termini  della  legge 24/5/1977 n. 227 e
successive modifiche, integrazioni e norme di applicazione  estensive
-  al fine di consentire il regolamento del 100% dei debiti jugoslavi
di cui alle premesse al presente Accordo, fara' in modo  che  vengano
concessi  alla  Banca Nazionale di Jugoslavia, tre crediti finanziari
fino ad un massimo rispettivamente  di  Lire  Italiane  64  miliardi,
Dollari USA 17,5 milioni e Marchi Tedeschi 0,2 milioni.
                             ARTICOLO II
1)  I  crediti  di  cui al precedente Articolo I beneficieranno della
garanzia assicurativa italiana ai sensi della normativa vigente.
Il pagamento del relativo premio assicurativo, determinato secondo le
modalita' stabilite dalla SACE, sara' a carico della Parte jugoslava.
2) Gli interessi sui citati crediti saranno rivedibili semestralmente
e saranno commisurati:
a)  per  i  crediti in Dollari USA ed in Marchi Tedeschi, al tasso di
raccolta   all'estero   corrisposto   dagli   istituti    intervenuti
nell'operazione,  maggiorato  del margine nonche' di tutte le spese e
commissioni;
b) per il credito in Lire Italiane, al tasso previsto per la raccolta
all'interno  a  tassi   variabili,   maggiorato   della   commissione
onnicomprensiva spettante agli istituti.
Tali  interessi  saranno  calcolati  a  partire dalla data di ciascun
utilizzo dei fondi da parte della Banca  Nazionale  di  Jugoslavia  e
saranno pagati semestralmente con prima scadenza il 15 maggio o il 15
novembre immediatamente successivi alla data di ciascun utilizzo  dei
fondi.
3)  I  titoli  rappresentativi  dei  crediti  liberamente negoziabili
saranno emessi dalla Banca Nazionale di Jugoslavia.
4)  Le  procedure  tecniche  e  le  modalita' di utilizzo dei crediti
saranno fissate nella Convenzione finanziaria da stipularsi  al  piu'
presto  tra gli Istituti suddetti e la Banca Nazionale di Jugoslavia.
                             ARTICOLO III
I  crediti  di  cui  al precedente Articolo I saranno rimborsati in 8
rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali scadra' il
15 maggio 1995 e l'ultima il 15 novembre 1998.
                             ARTICOLO IV
I  crediti  di  cui  al  precedente  Articolo  I saranno destinati al
pagamento in Italia, in  favore  degli  aventi  diritto,  dei  debiti
jugoslavi indicati nelle premesse al presente Accordo.
I  debiti  in  questione  sono specificati negli allegati al presente
Accordo. Gli ammontari indicati potranno subire aumenti o diminuzioni
con il consenso degli organi competenti delle due Parti.
                              ARTICOLO V
Per  il  periodo  intercorrente  tra  la  data di scadenza di ciascun
debito oggetto del presente Accordo  e  quella  del  suo  regolamento
totale,  la  Banca Nazionale di Jugoslavia si impegna a regolare agli
aventi diritto in Italia interessi ai tassi annui  del  9%,  dell'11,
45%  e  del  5,30%  rispettivamente per i debiti in Dollari USA, Lire
Italiane e Marchi Tedeschi, fermo restando  che  -  limitatamente  al
periodo  dalla  data  di  scadenza  di  ciascun  debito  alla data di
indennizzo da parte  della  SACE  -  saranno  applicati  i  tassi  di
interesse  nella  misura e secondo le modalita' previste da eventuali
particolari clausole contrattuali concernenti  la  determinazione  di
tali interessi.
Gli  interessi menzionati al comma precedente saranno corrisposti per
la eventuale differenza ancora  dovuta  nel  caso  in  cui  la  Parte
jugoslava  abbia  gia'  provveduto  a trasferire, anche parzialmente,
agli aventi diritti in Italia, somme destinate al loro regolamento.
Gli  interessi  suddetti  saranno  pagati e trasferiti nelle valute e
indicate nei rispettivi contratti o convenzioni entro 60 giorni dalla
data di ricezione della richiesta documentata di pagamento.
                             ARTICOLO VI
Il presente Accordo entrera' in vigore al momento in cui le due Parti
si saranno reciprocamente  comunicate  l'avvenuto  adempimento  delle
procedure  di  approvazione previste dalle legislazioni nazionali dei
due Paesi.
Fatto a Roma il 27 gennaio 1989 in due originali in lingua italiana e
serbo-croata, ognuno dei quali facente ugualmente fede.
PER IL GOVERNO DELLA             PER IL CONSIGLIO ESECUTIVO FEDERALE
 REPUBBLICA ITALIANA               DELL'ASSEMBLEA DELLA REPUBBLICA
                                       SOCIALISTA FEDERATIVA DI
                                              JUGOSLAVIA
  (Luchino Cortese)                         (Nikola ILIC)
                          B) SCAMBIO DI NOTE
                                                Roma, 27 gennaio 1989
Signor Presidente,
con  rifermento  a  quanto  previsto  al  punto  2)  dell'Articolo II
dell'Accordo firmato in data odierna, ho l'onore di comunicarLe  che,
relativamente  ai  crediti  finanziari  in  Dollari  USA ed in Marchi
Tedeschi di cui all'Articolo  I  dell'Accordo  stesso,  le  Autorita'
italiane   si  adopereranno  affinche'  l'ammontare  complessivo  del
margine nonche' delle  spese  e  commissioni  -  ivi  inclusa  quella
onnicomprensiva  spettante  agli Istituti di Credito - da aggiungersi
al "tasso di raccolta", non sia superiore allo  0,72  per  cento  per
anno.
Per quanto concerne il credito in Lire Italiane di cui all'Articolo I
dell'Accordo finanziario firmato in data odierna, Le comunico che  il
tasso  di  interesse  a  carico  della  Parte jugoslava e' costituito
unicamente dal  tasso  di  raccolta  all'interno  a  tassi  variabili
(attualmente  pari all'11,95 per cento per anno,) e dalla commissione
onnicomprensiva  spettante  agli  Istituti  di  Credito,  determinati
periodicamente  con  appositi  Decreti  ministeriali.  Ho  l'onore di
comunicarLe che le Autorita' italiane si  adopereranno  affinche'  la
misura  della  suddetta commissione onnicomprensiva non sia superiore
allo 0,37 per cento per anno.
Signor Nikola ILIC
Presidente della Delegazione Jugoslava
La  prego  di  voler  confermare  l'accordo del Suo Governo su quanto
precede.
Voglia  gradire, Signor Presidente, l'espressione della mia piu' alta
considerazione
                                                    (Luchino Cortese)
                                                Roma, 27 gennaio 1989
Signor Presidente,
ho  l'onore  di  riferirmi  alla  Sua  lettera in data odierna di cui
trascrivo il testo qui di seguito:
"Con  riferimento  a  quanto  previsto  al  punto 2) dell'Articolo II
dell'Accordo firmato in data odierna, ho l'onore di comunicarLe  che,
relativamente  ai  crediti  finanziari  in  Dollari  USA  e in Marchi
Tedeschi di cui all'Articolo  I  dell'Accordo  stesso,  le  Autorita'
italiane   si  adopereranno  affinche'  l'ammontare  complessivo  del
margine nonche' delle  spese  e  commissioni  -  ivi  inclusa  quella
onnicomprensiva  spettante  agli Istituti di Credito - da aggiungersi
al "tasso di raccolta", non sia superiore allo  0,72  per  cento  per
anno.
Per quanto concerne il credito in Lire italiane di cui all'Articolo I
dell'Accordo finanziario firmato in data odierna, Le comunico che  il
tasso  di  interesse  a  carico  della  Parte jugoslava e' costituito
unicamente dal  tasso  di  raccolta  all'interno  a  tassi  variabili
(attualmente  pari  all'11,95 per cento per anno) e dalla commissione
onnicomprensiva  spettante  agli  Istituti  di  Credito,  determinati
periodicamente  con  appositi  Decreti  Ministeriali.  Ho  l'onore di
comunicarLe che le Autorita' italiane si  adopereranno  affinche'  la
misura  della  suddetta commissione onnicomprensiva non sia superiore
allo 0,37 per cento per anno.
La  prego  di  voler  confermare  l'accordo del Suo Governo su quanto
precede.
Ho  l'onore  di  comunicarLe  l'accordo  del  mio  Governo  su quanto
precede."
Mi  e'  gradita  l'occasione per rinnovarLe l'assicurazione della mia
piu' alta considerazione.
__________________________
Signor Luchino Cortese
Presidente della delegazione Italiana
                                                        (Nikola Ilic)
                                                Roma, 27 gennaio 1989
Signor Presidente,
a  seguito dell'Accordo stipulato in data odierna sul rifinanziamento
del debito jugoslavo verso l'Italia del  periodo  1/4/1988-30/6/1989,
ho l'onore di comunicarLe che, per quanto concerne i debiti jugoslavi
in scadenza nei successivi periodi dal 1/7/1989 al  30/6/1990  e  dal
1/7/1990  al  30/6/1991, il Governo italiano conferma l'intenzione di
uniformarsi a quanto previsto al punto 5,  Sezione  IV  del  Processo
Verbale multilaterale firmato a Parigi il 13/7/1988.
La  prego  di  voler  confermare  l'accordo del Suo Governo su quanto
precede.
Voglia  gradire, Signor Presidente, l'espressione della mia piu' alta
considerazione.
                                                    (Luchino Cortese)
Signor Nikola ILIC
Presidente della Delegazione Jugoslava
                                                Roma, 27 gennaio 1989
Signor Presidente,
ho  l'onore  di  riferirmi  alla  Sua  lettera in data odierna di cui
trascrivo il testo qui di seguito:
"A seguito dell'Accordo stipulato in data odierna sul rifinanziamento
del debito jugoslavo verso l'Italia del  periodo  1/4/1988-30/6/1989,
ho l'onore di comunicarLe che, per quanto concerne i debiti jugoslavi
in scadenza nei successivi periodi dal 1/7/1989 al  30/6/1990  e  dal
1/7/1990  al  30/6/1991, il Governo italiano conferma l'intenzione di
uniformarsi a quanto previsto al punto 5,  Sezione  IV  del  Processo
Verbale multilaterale firmato a Parigi il 13/7/1988.
La  prego  di  voler  confermare  l'accordo del Suo Governo su quanto
precede.
Voglia  gradire, Signor Presidente, l'espressione della mia piu' alta
considerazione."
Ho  l'onore  di  comunicarLe  l'Accordo  del  mio  Governo  su quanto
precede.
Mi  e'  gradita  l'occasione per rinnovarLe l'assicurazione della mia
piu' alta considerazione.
                                                        (Nikola Ilic)
Signor Luchino Cortese
Presidente della Delegazione Italiana
 
                       TRADUZIONE NON UFFICIALE
  PROTOCOLLO TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
  ARABA DI EGITTO CONCERNENTE IL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TECNICA E
                        FINANZIARIA 1989-1991
In   considerazione   delle  ottime  relazioni  tra  i  due  Paesi  e
conformemente alla volonta' comune di valorizzarle, riaffermando  nel
frattempo  il  ruolo  di  primo  piano svolto dalla cooperazione allo
sviluppo e la necessita' di rafforzarlo, nella ferma convinzione  che
cio'  potra' contribuire ad una maggiore stabilita' e sicurezza nella
Regione Mediterranea;
In  vista di promuovere ulteriormente la cooperaziione tra l'Italia e
l'Egitto, dandole adeguati ed affidabili strumenti bilaterali su  una
base   piu'  vasta  e  piu'  solida,  adeguati  alle  nuove  esigenze
manifestatesi, ed al fine di  riflettere  con  maggiore  efficacia  i
nuovi  orientamenti e le nuove esigenze della cooperazione bilaterale
e di tener conto delle nuove disposizioni della cooperazione italiana
(Legge n.49/87);
In  considerazione  degli  obiettivi  e delle priorita' stabilite dal
Secondo Piano quinquennale Egiziano (1987-92)  nonche'  degli  sforzi
che  devono  essere intrapresi dalle Autorita' Egiziane per mezzo del
Programma di Riforma Economica;
Tenendo  presente  le principali direttive ed i temi fondamentali che
contraddistinguono i piani di sviluppo egiziano ed  il  summenzionato
programma  di  riabilitazione  in  generale,  ed  in  particolare  le
attivita' volte a migliorare ed a rafforzare  il  sistema  produttivo
del  Paese e l'autonomia alimentare per mezzo del miglioramento della
produttivita' agricola e della utilizzazione razionale del territorio
e  delle  risorse  idriche  del  Paese  nell'ambito  di  uno sviluppo
integrato; lo sviluppo  del  potenziale  produttivo  industriale  per
promuovere   le   esportazioni,  la  produzione  di  elettricita'  e,
considerando le attuali condizioni critiche  in  questo  settore,  la
rivitalizzazione del settore privato;
Nel  riaffermare  l'attenzione  e  la  consapevolezza dell'Italia nei
confronti delle suddette esigenze di sviluppo dell'Egitto, nonche'  i
suoi   sforzi   per   raggiungere   una   riabilitazione  strutturale
dell'economia  del  Paese,   tenendo   altresi'   presente   le   sue
implicazioni  sociali,  e  sottolineando  il desiderio dell'Italia di
fornire  il  sostegno  necessario  al  successo  del  Piano   ed   al
conseguimento dei suoi obiettivi sociali ed economici;
Conspevoli  dell'opportunita' e dell'interesse di stabilire il quadro
di un nuovo programma di cooperazione triennale nel  quale  includere
le iniziative di cooperazione tra i due Paesi;
In  considerazione dell'opportunita' di sviluppare tale programma per
mezzo dell'attuazione di una serie di azioni  diversificate  volte  a
far fronte con flessibilita' alla specifica situazione dell'Egitto ed
alle sue esigenze in maniera da rispondere, su una base  prioritaria,
agli obiettivi sociali ed economici dell'Egitto.
                              ARTICOLO I
Entrambe le Parti hanno concordato il seguente schema di un programma
triennale di progetti di cooperazione da attuarsi in Egitto,  nonche'
l'assistenza  tecnica  che  dovra'  essere  fornita all'Egitto per il
periodo 1989-1991, per il cui finanziamento il  Governo  Italiano  ha
convenuto   di   estendere  i  seguenti  fondi  di  Cooperazione,  in
conformita' con le disposizioni della Legge Italiana n. 49/87.
- un credito fino a 215 miliardi di lire italiane
-  un prestito agevolato fino a 243,2 milioni di Dollari USA, in base
ai termini e condizioni stabiliti nell'Accordo di Credito in appresso
(Annesso 1) che e' parte integrale del presente Protocollo.
                             ARTICOLO II
Entrambe le Parti hanno concordato che i fondi indicati nell'Articolo
I del presente  Protocollo  saranno  utilizzati  secondo  i  seguenti
settori di intervento:
a.     agricoltura,     bonifiche     terriere,    sviluppo    rurale
integrato,ambiente,
b. progetti industriali ed infrastrutturali,
c. istruzione, assistenza tecnica e ricerca,
d. programma di sostegno alle importazioni.
                             ARTICOLO III
Entrambe   le   Parti  hanno  convenuto  di  utilizzare  i  fondi  di
cooperazione di cui all'Articolo I per finanziare i  programmi  ed  i
progetti menzionati negli elenchi annessi (Annesso 2).
                             ARTICOLO IV
Il saldo inutilizzato della linea di credito del 28.4.1983 ammontante
a 13.929.497  dollari  USA  e  la  linea  di  credito  del  17.5.1987
ammontante  a  4.266.000  dollari  USA,  saranno  aggiunti  ai  nuovi
prestiti  agevolati  menzionati  nell'Articolo  I  per  finanziare  i
progetti menzionati all'Annesso 2.
                              ARTICOLO V
I progetti menzionati nell'(Annesso 2) potranno essere sostituiti, di
comune  accordo,  da  altri  progetti  in  occasione  della  riunione
semi-trimestrale del Comitato di Verifica.
                             ARTICOLO VI
Il  presente Protocollo entrera' in vigore per la Parte Italiana alla
data della firma e per la  Parte  Egiziana  allorche'  saranno  state
espletate le sue procedure legislative interne.
Fatto a Cairo, il 2 Marzo, 1989
in lingua inglese
                                                        due originali
Per il Governo della                Per il Governo della Repubblica
Repubblica Italiana                         Araba d'Egitto
                              ANNESSO 1
   TERMINI E CONDIZIONI DEL PRESTITO AGEVOLATO DI CUI ALL'ARTICOLO
             N. 1. DEL PROTOCOLLO FIRMATO IL 2 MARZO 1989
                              SEZIONE I
Il  Governo  Italiano si impegna ad autorizzare - in base al disposto
della Legge Italiana n.49 del 26 Febbraio, 1987 - l'Istituto Centrale
per  il  Credito a Medio Termine (Mediocredito Centrale) ad accordare
alla Banca Centrale di Egitto, che agisce in nome  e  per  conto  del
Governo  della  Repubblica  Araba di Egitto, un prestito agevolato di
243,2  milioni  di  dollari  USA  da  utilizzare  a  sostegno   della
situazione economica della Repubblica Araba di Egitto
I  fondi  saranno  disponibili  in rate consecutive, il cui ammontare
sara' deciso di comune accordo.
I  fondi saranno utilizzati per il finanziamento di beni e servizi di
origine Italiana, nonche' di costi di trasporto  e  di  assicurazione
dal  punto di origine in Italia fino alla Repubblica Araba di Egitto.
                              SEZIONE II
Il prestito agevolato di cui alla Sezione I precedente sara' concesso
alle seguenti condizioni:
-  rimborso  in  20  (venti)  rate  semestrali sul capitale, uguali e
consecutive, la prima delle quali a scadere 126 (centoventisei)  mesi
dopo  la  data  alla  quale  la Convenzione finanziaria e' entrata in
vigore;
-  tasso d'interesse di 1.50% (uno punto cinquanta per cento) l'anno.
Qualora  il  prestito  agevolato  di cui alla Sezione I sia misto con
crediti  all'esportazione,  le  condizioni  del  primo   saranno   le
seguenti:
-  rimborso  in  30  (trenta)  rate semestrali sul capitale, uguali e
consecutive, la prima delle quali a scadere 126 (centoventisei)  mesi
dopo  la  data  alla  quale  la Convenzione finanziaria e' entrata in
vigore;
- tasso d'interesse dell'1% (uno per cento) l'anno.
                             SEZIONE III
Le  intese  tecniche  e  le  altre  condizioni per la concessione del
credito summenzionato, comprese adeguate  competenze  ed  altre  voci
attinenti  a  spese  di  finanziamento,  saranno  stabilite di comune
accordo  in  Convenzioni  separate  che  saranno  stipulate  tra   il
Mediocredito  Centrale  e  la  Banca Centrale di Egitto non appena il
Mediocredito  Centrale   avra'   ottenuto   il   benestare   italiano
governativo necessario.
                              SEZIONE IV
Le  suddette intese rimarrano in vigore fino a quando non sara' stato
effettuato al  Mediocredito  Centrale  il  rimborso  delle  rate  sul
capitale ed interessi, in base all'Articolo II di cui sopra.
                                                            ANNESSO 2
PROGETTI IDONEI AD ESSERE FINANZIATI PER MEZZO DI PRESTITI AGEVOLATI
E DI CREDITI
            AMBIENTE
                                         PRESTITI           CREDITI
                                        AGEVOLATI          MILIARDI
                                DOLLARI USA MILIONI           LIRE
- Impianto di trattamento delle
  acque di scarico di Gabal El
  Asfar (Ministero dell'Alloggio)                  87*          10
- Ampliamento della rete di controllo del rifornimento idrico
  del Cairo (Ministero dell'ALLOGGIO)                           14,5
      PROGRAMMI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA, ALLE BONIFICHE TERRIERE,
           ALL'AMBIENTE ED ALLO SVILUPPO RURALE INTEGRATO
-  Ottimizzazione  delle  risorse  idriche  per  l'irrigazione  e  la
produzione di raccolti in terre vecchie:
a) Regione di Armant (Governatorato di Qena)                  25
b) Regione di Tahta (Governatorato di Sohag)                   8
  (Ministero dei Lavori Pubblici)
- Bonifiche terriere e sviluppo rurale:
a) Regione di Abd El Ati (Governatorato di Marsa
   Matruh)                                       16,5         23,6
b) Regione di Ameria (Governatorato di Alessandria)
  (Ministero dell'Agricoltura e delle
  Bonifiche- M.OAL.R.)                            9           15
- Migliorie dell'irrigazione di
  Bahr El Malah (Ministero dei Lavori Pubblici)               27
- Centro di imballaggio, di smistamento, di classificazione
  e di raffreddamento a Nubaria (MOALR- Ministero dei Lavori
  dell'Agricoltura e delle Bonifiche Terriere)   11            5,5
- Unita' pilota agricola per la conserva di pomodoro (Governatorato
  di Fayoum) (M.O.A.L.R.)                                      0,8
* Il finanziamento di questo progetto sara' concesso in Dollari USA
  e sara' costituito come segue: 3,8% di credito, 43,5% di prestito
agevolato, 52,7% di credito all'esportazione del costo totale estero.
                                            PRESTITI         CREDITI
                                           AGEVOLATI        MILIARDI
                                   DOLLARI USA MILIONI         LIRE
- Installazione di uno stabilimento agro-industriale autonomo sul
  terreno per mezzo dell'uso di fonti energetiche rinnovabili
  (Integrazione) (M.O.A.L.R. - Ministero
  dell'Agricoltura e delle Bonifiche
  Terriere)                                                    4,8
- Servizi sanitari (Centri di) in
  regioni rurali da individuarsi
  (Ministero della Sanita')                                   10
- Applicazione di tecniche di micro-irrigazione all'orticoltura
  (M.O.A.L.R.)                                                 0,67
- Utilizzazione dell'acqua di drenaggio a El Fayum (Ministero dei
  Lavori Pubblici                                              8,7
- Sviluppo dei corsi d'acqua sotterranea nelle oasi di Farafra e
  di Bahraya (Ministero dell'Alloggio)                         7
- Centro di meccanizzazione agricola di Nubaria (M.OA.L.R.)    6
- Proposta per l'applicazione di
  metodi intensivi di acqua-cultura
  al lago di El-Nozha (M.O.A.L.R.)                             5,8
                             ELETTRICITA'
- Secondo ampliamento di Assiut o
  impianto di energia elettrica alternativa
  (componente straniera)                         66*           7,6
- Cavi per linee (decima) a Ramadan-Heliopolis
  220/KV                                         13**
- 2 Unita' Diesel 5,5MW per regiooni rurali
  isolate                                         9
- 12 impianti di trasformatori
66/11 KV                                          18.5
* Il finanziamento di questo progetto sara' concesso in dollari USA
e sara' il seguente: 3,8% di credito, 43,5% di prestito agevolato,
 52,7% del credito all'esportazione del costo totale estero.
** Il finanziamento di questo progetto sara' concesso in dollari USA
e  sara'  il  seguente:  50%  di  prestito  agevolato, 50% di credito
all'esportazione.
  ISTRUZIONE ADDESTRAMENTO E
           RICERCA
                                       PRESTITI            CREDITI
                                      AGEVOLATI           MILIARDI
                               DOLLARI USA MILIONI           LIRE
- Informatizzazione
  delle scuole secondarie
  secondarie in Egitto   (Ministero dell'Educazione)           0,8
- Programma di ricerca scientifica e di addestramento in varie zone
  di risorse di energia rinnovabile (Ministero dell'Elettricita': 10
  miliardi di Liree il Ministero dell'Agricoltura: 2 Miliardi di
  Lire)                                                       12
- Cooperazione sulla ricerca   clinica tra l'Universita' di
  Mansoura e la Seconda Universita' di Roma nel settore pediatrico
(Ministero dell'Educazione)                                  0,7
- Ampliamento delle attrezzature dell'Istituto di Ricerca
  Medica all'Universita' di Alessandria (Addestramento,
 Ricerca ed attrezzature) (Ministero dell'Educazione)         27
- Iniziative di ricerca e di sviluppo su di una base ad hoc
  per sostenere le richieste volte
  all'ottenimento di una innovazione tecnologica, scambio di esperti,
  frequenza di seminari su temi
  di sviluppo ecc;                                             6
- Progetto pilota per lo sviluppo di servizi pubblici al 15›
  di May City (Ministero della Ricostruzione)                  3
-   Addestramento   ed  altre  iniziative  volte  a  salvaguardare  e
migliorare il patrimonio culturale egiziano:                   6,7
a) Restauro di un vasto sito   storico localizzato dietro BabEl-Azab
(2,7 miliardi di Lire)
  (Ministero della Cultura)
b) Altri progetti (4.0 miliardi di Lire) (Ministero della
  Cultura)
- Progettazione del canale a sifone di El-Salam sotto il Canale
  di Suez (Ministero dei Lavori
  Pubblici)                                                    2,7
-  Studio  di  esplorazione  di cave di marmo e di granito (Ministero
della Ricostruzione)                                           1,5
- Addestramento per la produzione del compressore Ferrayon
  nella Fabbrica di compressori
MISR                                                          1.5
          INDUSTRIA
                                       PRESTITI            CREDITI
                                      AGEVOLATI           MILIARDI
                               DOLLARI USA MILIONI           LIRE
- Produzione di 2.500 tonnellate
  di tubi di vetro necessari per la
  produzione di fiale mediche nella
Ditta EL-NASR (Ministero dell'Industria)         1
- Assemblaggio di tubazioni rotanti con DALTEX (Finanziato tramite
  tramite una banca del settore pubblico)                        1,4
- Industria di motori Diesel di
  formato ridotto (Motori Diesel
  Helwan)                                        5**
- Industria di motori Diesel di
  formato medio (motori Diesel
  Helwan)                                       11*
- Programmi di addestramento
  per GOFI ed il Consorzio                                      17,5
- Installazione di un impianto
  di fabbricazione per la produzione di motocicli VESPA e
  di veicoli commerciali a tre
  ruote con la MISR VESPA (Finanziato tramite una Banca del Settore
  Pubblico)                                      5
- Produzione di metanolo e recupero dell'idrogeno nelle fabbriche
  di nitrato di ammonio a Takha (Semadco)        8
*  Il finanziamento di questo progetto sara' accordato in Dollari USA
e sara' il seguente:  50%  di  prestito  agevolato,  50%  di  credito
all'esportazione.
**  Questo ammontare sara' stanziato a favore del progetto solo se un
numero sufficiente di  investimenti  per  il  piano  quinquennale  e'
garantito.
 
                                 49.
                         20 maggio 1989, Roma
Protocollo  esecutivo  tra  il Governo della Repubblica Italiana e il
Governo della Repubblica del Nicaragua per  la  realizzazione  di  un
programma  di  intervento straordinario nel settore della risicoltura
(1)
                              PROTOCOLLO
Il  Governo  della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica
del Nicaragua, tenuto conto dell'esigenza nicaraguense  di  aumentare
la  produzione di riso per diminuire il deficit alimentare del Paese,
e della richiesta rivolta  al  Governo  italiano  di  assistenza  per
ottenere  in  tempi brevi un incremento dei quantitativi prodotti sia
aumentando  l'efficienza  delle  aziende  esistenti,  in  particolare
quelle  del  settore  privato  che  allargando la superficie irrigua,
tenuto conto delle priorita' assegnate dalla normativa italiana  alle
attivita'   di   cooperazione   allo   sviluppo,  ed  in  particolare
l'obiettivo di alleviare le difficolta' delle fasce piu' povere della
popolazione, e della delibera adottata dal Comitato Direzionale della
Cooperazione allo Sviluppo il 30 marzo 1988, di  approvazione  di  un
intervento  straordinario  a  favore  della riabilitazione produttiva
delle aree di risicoltura irrigua  del  Nicaragua,  tenuto  conto  di
quanto  concordato nel Memorandum d'Intesa sul programma triennale di
cooperazione allo sviluppo circa l'opportunita' di definire  mediante
un   protocollo   intergovernativo  i  criteri  di  attuazione  ed  i
meccanismi dell'intervento, convengono di  avviare  un  programma  di
cooperazione  per la realizzazione di un intervento straordinario nel
settore della risicoltura in Nicaragua con le seguenti modalita':
(1) Entrata in vigore: 20 maggio 1989.
Gli allegati non vengono pubblicati per motivi tecnici.
Art. 1 OBIETTIVI DEL PROGRAMMA
Il    programma    e'   rivolto   all'incremento   delle   produzioni
agro-alimentari  del  Paese,  in  particolare  all'incremento   delle
produzioni nazionali di riso, ed intende contribuire con carattere di
urgenza, al superamento dello stato attuale di  emergenza  alimentare
in  Nicaragua, attraverso il potenziamento delle strutture produttive
locali.
Obiettivo  complementare  del  Programma  e' inoltre la promozione di
nuovi ordinamenti produttivi  nelle  aree  rurali  della  V  Regione,
nell'ottica dello sviluppo di produzioni alimentari diversificate.
Art. 2 CONTENUTI DEL PROGRAMMA
Il  programma  e' articolato sugli interventi di seguito indicati, da
realizzare in un unico ed organico piano operativo:
a)  fornitura delle macchine ed attrezzature agricole, di trasporto e
movimento terra, nonche' relativi pezzi di ricambio da  destinare  ai
centri di produzione risicola, in maggioranza aziende private ubicate
nelle aree irrigue dei Distretti di Managua, Leon, Masaya,  Chontales
e Rio San Juan, meglio descritte nell'allegato 1;
b)  fornitura di macchinario e attrezzature agricole, prevalentemente
manuali e/o per trazione animale,  nonche'  motori  per  imbarcazioni
fluviali, e relativi pezzi di ricambio, da destinare alle popolazioni
rurali della V Regione, come meglio descritto nell'Allegato 2;
c) messa a coltura a risaie di un'area estesa presumibilmente 700 ha,
ubicata in localita' San Juan, Municipio di Tipitapa.  La  esecuzione
dei lavori di sistemazione e di messa in coltura di tale comprensorio
e' subordinata alla elaborazione degli studi di base e  dei  progetti
esecutivi delle opere, come meglio di seguito indicato;
d)  realizzazione  di  un programma di assistenza tecnica, da attuare
con l'impiego di esperti italiani operanti in Nicaragua e in  Italia,
che   dovra'   assicurare  la  organica  e  puntuale  esecuzione  del
Programma. A tal fine e' previsto l'impiego  del  personale  italiano
seguente:
n.  1  agronomo,  capo  progetto  che risiedera' in Nicaragua per tre
anni. Il Capo progetto  sara'  responsabile  in  loco  per  la  parte
italiana,  della  organica  e  puntuale esecuzione del Programma, del
coordinamento del lavoro degli altri esperti espatriati  e  avra'  il
ruolo  di  controparte  del responsabile nicaraguense del Programma a
cio' designato dalle Autorita' del Nicaragua;
n.  1  esperto  in  organizzazione  e  gestione  magazzino  pezzi  di
ricambio, che risiedera' in Nicaragua 12  mesi  e  verra'  coadiuvato
nelle funzioni da quattro operai nicaraguensi. Una volta perfezionato
il programma di manutenzione delle macchine ed attrezzature e spirato
il  periodo  di  soggiorno  dell'esperto italiano, i responsabili del
progetto di ambo  le  parti  designeranno  per  gestirlo  un  esperto
nicaraguense,   che  operera'  sotto  la  supervisione  dei  predetti
responsabili del progetto;
n.  1  esperto  meccanico,  che  risiedera' in Nicaragua per un anno.
L'esperto sara' responsabile della organizzazione e della esecuzione,
in collaborazione con il personale nicaraguense a tal fine assegnato,
delle operazioni di montaggio (ove occorra) delle  macchine  e  delle
attrezzature  fornite, nonche' della preparazione delle stesse per il
successivo collaudo;
n.  1  esperto  in  risicoltura  e meccanizzazione, che risiedera' in
Nicaragua per 18 mesi. L'esperto dovra' assistere il capo progetto  e
la   controparte   nicaraguense   nell'assistenza  di  campo  per  la
promozione di tecniche colturali piu'  avanzate  in  particolare  per
quanto  concerne  l'impiego della meccanizzazione. Egli dovra' curare
anche attraverso prove di campo pratiche, lo svolgimento di corsi  di
formazione  professionale in loco, in particolare per quanto concerne
la manutenzione e l'impiego della meccanizzazione nel  settore  della
risicoltura;
esperti  diversi  -  da  identificare  nel  corso  di  esecuzione del
programma - da impiegare in brevi missioni di appoggio e comunque per
un  periodo  massimo  complessivo non superiore a mesi/uomo 18 su tre
anni.
Il  personale  di  cui  sopra  avra'  come  sede di lavoro Managua ed
operera' nei distretti di Managua, Leon, Masaya, Chontales e Rio  San
Juan.
Art. 3 ORGANISMI DI ESECUZIONE
Per  la  esecuzione  del  Programma  il  Governo  italiano designa la
Societa' AGRICONSULTING S.p.A. di Roma e  il  Governo  del  Nicaragua
designa  AGROINRA  (Empresa  Agroinversiones  de  Reforma Agraria) di
Managua.
AGROINRA  nominera'  un  responsabile  del Programma, controparte del
Capo progetto italiano nominato da Agriconsulting.
Art. 4 OBBLIGHI DEL GOVERNO ITALIANO
Per  la  esecuzione  del programma il Governo italiano ha stanziato a
titolo di donativo la somma  complessiva  di  Lire  33,5  miliardi  a
copertura dei costi afferenti:
a)  l'acquisto,  il trasporto e la resa CIF consegna free out a bordo
nave Porto Corinto di tutte le forniture di cui ai punti a) e b)  del
precedente  Art.  2  consegnate  a  porto sbarco (discarica da nave e
carico della parte italiana);
b)  la  elaborazione degli studi base e dei progetti esecutivi di cui
al punto c) del precedente Art. 2 afferenti le opere di  bonifica  su
circa 700 ha nella zona di San Juan, nonche' la successiva esecuzione
delle opere e delle infrastrutture agricole sino alla  fase  iniziale
delle operazioni colturali;
c) l'invio e l'impiego del personale tecnico italiano di cui al punto
d) del precedente Art. 2. Il personale in  parola  sara'  fornito  di
alloggio  e  vitto  in  Nicaragua,  nonche'  di  mezzi  di  trasporto
individuali per le esigenze di  servizio.  Tale  personale  sara'  di
volta  in  volta  notificato  dall'Ambasciata  d'Italia in Managua al
Ministerio de Cooperacion Externa.
Art. 5 OBBLIGHI DEL GOVERNO DEL NICARAGUA
Il Governo del Nicaragua si impegna a:
a)  riconoscere  a  tutto  il  personale  italiano  e notificato come
previsto dall'Art.  4  c),  operante  in  Nicaragua  nel  quadro  del
presente  protocollo  le  esenzioni  doganali e fiscali relativamente
alle remunerazione che riceve all'estero, nonche'  l'importazione  di
generi  domestici  o  veicoli  richiesti  dal  personale assegnato al
progetto per un periodo superiore a sei mesi.
b)  esentare i macchinari, le attrezzature e gli automezzi finanziati
dal  Governo  italiano  e  che  verranno   importati   in   Nicaragua
nell'ambito  del presente Protocollo, dal pagamento dei dazi doganali
e di ogni altra tassa e imposta nonche' delle tasse di  circolazione,
conformemente alla legge vigente in materia nel Paese.
c)  assumere  la responsabilita' delle operazioni di consegna a bordo
nave Porto Corinto, delle  pratiche  doganali,  e  del  trasporto  da
banchina  porto  a  magazzino  di  stoccaggio in Managua, di tutte le
forniture di cui ai punti a) e b) del precedente Art. 2,  nonche'  la
successiva  distribuzione  e  il  trasporto  di  dette  forniture  ai
destinatari finali;
d) mettere a disposizione del Programma in Managua adeguati magazzini
e piazzali di stoccaggio delle forniture opportunamente custoditi, in
attesa  delle  successive  operazioni di montaggio (ove occorra) e di
collaudo da parte del MAE, prima della distribuzione finale;
e)  mettere  a  disposizione  del  Programma  uno  o  piu'  magazzini
autonomi, con relative scaffalature, da utilizzare per lo  stoccaggio
e  la  progressiva  distribuzione  dei  pezzi  di  ricambio di cui le
macchine e  le  attrezzature  sono  dotate.  Tali  magazzini  saranno
forniti di adeguate chiusure di sicurezza;
f)   mettere   a  disposizione  del  personale  italiano  un  ufficio
adeguatamente arredato in Managua, composto da almeno tre vani  utili
e  relativi  servizi  nonche' gli allacciamenti telefonici e telex, i
cui costi di utilizzo restano comunque a carico della parte italiana;
g) mettere a disposizione del Programma il seguente personale locale:
n. 1 responsabile del programma, omologo del capo-progetto italiano
n. 1 meccanico, omologo dell'esperto meccanico italiano;;
n. 1 agronomo, omologo dell'esperto italiano per la risicoltura;
n. 4 operai per i servizi di gestione del magazzino pezzi di ricambio
n.  4  operai  meccanici per il montaggio, ove occorra, e il collaudo
delle forniture, a supporto dei tecnici italiani espatriati;
personale  di  custodia  in  numero  adeguato per la sorveglianza dei
magazzini;
h)    assicurera'    tramite    AGROINRA    tutti   gli   adempimenti
giuridico-amministrativi  previsti  dalla  legislazione  italiana   a
carico dell'organismo di esecuzione italiano in sede di realizzazione
(certificazione di ricevimento delle forniture, apposizione di  visti
sulla documentazione e sugli stati di avanzamento dei lavori);
i)  si  impegna  a  lasciare  a  disposizione  del Programma tutte le
forniture arrivate in Nicaragua sino  al  collaudo  delle  stesse  da
parte del Ministero degli Affari Esteri Italiano.
Art. 6 PIANO DI OPERAZIONI
Entro  il  trentesimo  giorno  dall'arrivo  in loco del capo-progetto
italiano, i due organismi di  esecuzione  elaboreranno  un  piano  di
perazioni.  Esso  comprendera' un dettagliato piano di cessione delle
forniture, che ne preveda la modalita' e le condizioni.
Tale  piano verra' sottoposto al Ministero della Cooperazione Esterna
del Nicaragua ed al  Ministero  degli  Esteri  italiano  per  la  sua
approvazione:
Art. 7 COMITATO DI COORDINAMENTO E CONTROLLO
E'  costituito  un  Comitato  al  quale e' devoluta la verifica dello
stato di avanzamento del Programma  e  il  controllo  sulla  corretta
esecuzione dello stesso.
Fanno parte del Comitato:
-  un  rappresentante  del  Ministero per la Cooperazione Esterna del
Nicaragua
- un responsabile dell'Ambasciata d'Italia in Managua
-  il  responsabile  del  Programma nominato da AGROINRA ai sensi del
precedente Art. 3 del presente Protocollo
-   il   capo-progetto   italiano   in   rappresentanza   della  soc.
Agriconsulting
-  responsabile  della  Direzione  Generale  allo Sviluppo agricolo e
della Riforma Agraria della V Regione
- l'esperto meccanico italiano
La  presidenza  del  Comitato  e' assunta, a turno ogni sei mesi, dal
rappresentante  del  Ministero  per  la  Cooperazione   Esterna   del
Nicaragua e dal rappresentante dell'Ambasciata d'Italia in Managua.
Il  Comitato  si riunisce di norma ogni tre mesi od ogni qualvolta il
Ministero per la Cooperazione Esterna del Nicaragua e/o  l'Ambasciata
d'Italia,   su   esplicita   richiesta   notificata   per   tempo  ai
componenenti, lo ritengano necessario.
I verbali redatti in occasione di ciascuna riunione saranno trasmessi
in copia, a cura dell'Ambasciata d'Italia in  Managua,  al  Ministero
Affari  Esteri - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
- Roma.
Art. 8 FONDO DI CONTROPARTITA - MODALITA' DI GESTIONE
Il  ricavato della cessione a titolo oneroso delle forniture ricevute
in dono dal Nicaragua da parte del Governo italiano  nel  quadro  del
presente  protocollo andra' a costituire un "fondo di contropartita".
A tal fine sara' istituito un conto speciale presso il Banco Nacional
de Desarrollo (BND), intestato al Programma  AGROINRA  provvedera'  a
notificare  all'Ambasciata  d'Italia  in  Managua  il  numero di tale
conto, appena istituito.
Tale fondo dovra' essere utilizzato per:
a)  la  copertura  delle  spese  locali  afferenti  la esecuzione del
presente programma;
b)  la  concessione di prestiti di conduzione a favore di agricoltori
privati, in particolare per quanto  concerne  la  manutenzione  e  la
gestione di macchinario agricolo nelle aziende risicole;
c)  la  copertura delle spese locali previste per la messa in coltura
delle nuove risaie in San Juan di cui al punto c) del precedente Art.
2;
d)  la  copertura  delle  spese  locali  previste  in eventuali nuovi
programmi in campo  agricolo  finanziati  dal  Governo  italiano,  da
identificare di comune accordo.
La  gestione  del  fondo di contropartita e' affidata ad AGROINRA per