Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 giugno 1989-15 settembre 1989 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica (Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984) Vengono qui riprodotti i testi originali degli accordi entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 giugno 1989-15 settembre 1989 e non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione o a decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione, pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 settembre 1989. L'elenco di detti accordi risulta dalla tabella 1. In tale tabella sono indicati anche gli accordi entrati in vigore precedentemente al 16 giugno 1989, i cui testi originali non erano in possesso del Ministero degli affari esteri in tale data. Eventuali altri accordi entrati in vigore nel periodo 16 giugno 1989-15 settembre 1989 i cui testi non siano ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale della Gazzetta Ufficiale datato 15 gennaio 1990. Quando tra i testi facenti fede non e' contenuto un testo in lingua italiana, si e' pubblicato sia il testo in lingua straniera facente fede, sia il testo in lingua italiana se esistente come testo ufficiale. In mancanza del quale si e' pubblicata una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede. Per comodita' di consultazione e' stata altresi' predisposta la tabella 2 nella quale sono indicati gli atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso gia' stato pubblicato nella Gazzeta Ufficiale (di cui si riportano, per ciascun accordo, gli estremi). TABELLA 1 ATTI INTERNAZIONALI NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O A DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, ENTRATI IN VIGORE NEL PERIODO 16 GIUGNO 1989-15 SETTEMBRE 1989. Data, luogo della firma, Data di entrata Pagina titolo in vigore --- --- --- 43. 21 gennaio - 2 aprile 1988, Amman cambio di lettere fra Italia e 2 aprile 1988 7 Giordania per il finanziamento di una rete dati per l'accesso a banche dati nazionali ed internazionali presso la "Telecomunications Corporation" della Giordania 44. 25 novembre 1988, Bogota' Programma di cooperazione tra I- 25 novembre 1988 13 talia e Colombia per l'assistenza tecnica e la formazione professionale per il sistema elettrico delle aree di generazione idraulica, trasmissione e distribuzione della "Empresa de Energia Electrica de Bogota'", EEEB. N.B. - Il piano di operazioni, che costituisce parte integrante dell'accordo, non viene pubblicato per motivi tecnici 45. 14 dicembre 1988, Vienna Memorandum di intesa tra Italia ed 14 dicembre 1988 21 il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso di droga (UNFDAC) per la messa a disposizione di personale tecnico di cooperazione e di consulenti 46. 26 gennaio 1989, Roma Scambio di note fra Italia e 26 gennaio 1989 33 Argentina per la concessione 1989 di un credito di aiuto di 50 milioni di dollari USA 47. 27 gennaio 1989, Roma Accordo tra Italia e Jugoslavia 15 giugno 1989 43 via sul rifinanziamento del 1989 debito in scadenza nel periodo dal 1 aprile 1989 al 30 giugno 1989 (Club di Parigi 13 luglio 1989), con due scambi di lettere 48. 2 marzo 1989, Il Cairo Protocollo tra Italia ed Egitto 2 marzo 1989 55 concernente il programma di cooperazione tecnica e finanziaria 1989-1991, con due annessi 49. 20 maggio 1989, Roma Protocollo esecutivo fra Italia 20 maggio 1989 73 e Nicaragua per la 1989 realizzazione di un programma di intervento straordinario nel settore della risicoltura N.B. - Gli allegati non vengono pubblicati per motivi tecnici 50. 26 maggio 1989, Hanoi Accordo di cooperazione tra 26 maggio 1989 83 il Vietnam e l'Italia per 1989 il programma di protezione materna ed infantile nella provincia di Ha-Bac 51. 25 maggio 1989, Addis Abeba Scambio di lettere che modifica 25 maggio 1989 99 il Grant Agreement 1989 per il finanziamento dei beni essenziali del 17 ottobre 1988 52. 14 giugno 1989, Roma Accordo tra l'Italia e la 14 giugno 1989 103 Giamaica per la ristrutturazione del debito giamaicano (Club di Parigi 24 ottobre 1988) con 3 allegati 53. 15 giugno 1989, Roma Accordo di consolidamento 15 giugno 1989 111 del debito tra l'Italia e la Guinea Equatoriale, con allegati (A e B) 54. 21 giugno 1989, Nairobi Memorandum d'intesa tra 21 giugno 1989 121 l'Italia ed il Centro delle 1989 Nazioni Unite per gli insediamenti umani (UNCHS) per la messa a disposizione di esperti associati 55. 26 giugno 1989, Lima Scambio di note fra l'Italia 26 giugno 1989 135 e il Peru' per la 1989 fornitura di 220 tonnellate di carne in scatola a titolo di dono, con due allegati 56. 26 giugno 1989, Lima Scambio di note fra l'Italia 26 giugno 1989 143 lia e il Peru' per la fornitura di 200 tonnellate di minestrone liofilizzato a titolo di aiuto alimentare 57. 26 giugno 1989, Lima Scambio di note fra Italia 26 giugno 1989 155 e Peru' per la fornitura di 200 tonnellate di carne in scatola a titolo di dono, con due allegati 58. 26 giugno 1989, Lima Scambio di note tra Italia 26 giugno 1989 163 e Peru' per la fornitura di 4.000 tonnellate di riso a titolo di aiuto alimentare, con due allegati 26 maggio 1989, Lima Scambio di note fra Italia 26 giugno 1989 175 e Peru' per la fornitura di 110 tonnellate di alimenti liofilizzati a titolo di dono, con due allegati 60. 21 giugno 1989, Roma Accordo, concluso mediante 1 agosto 1989 187 scambio di lettere, fra l'Italia e il Principato di Monaco relativo ai voli umanitari, di soccorso, di aerotaxi e di aeroambulanza 61. 26 luglio 1989, Roma Accordo di consolidamento 26 luglio 1989 199 del debito tra l'Italia ed il Mali', con tre annessi TABELLA 2 ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE Data, luogo della firma, titolo Data di entrata in vigore --- --- Accordo di cooperazione tecnica fra 1 agosto 1989. Italia e Peru', con protocollo addizionale (Lima, 26 gennaio 1981). Vedi legge n. 187 dell'8 maggio 1989, in S.O. alla G.U. n. 122 del 27 maggio 1989. Convenzione tra Italia e il Belgio 29 luglio 1989. per evitare le doppie imposizioni e per prevenire la frode e l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito, con protocollo finale (Roma, 29 aprile 1989). Vedi legge n. 148 del 3 aprile 1989, in S.O. alla G.U. n. 97 del 27 aprile 1989. Scambio di lettere fra l'Italia e 14 luglio 1989 la Jugoslavia relativo alla mo- - Comunicato difica delle liste C e D alle- in G.U. n. 211 gate all'accordo di Trieste del 9 settembre 1989 marzo 1955, come gia' modificato con lo scambio di note del 10 febbraio 1978 ed alla costituzione di una Commissione mista intergovernativa per la cooperazione economica e gli scambi commerciali di frontiera con due allegati (Belgrado 25 maggio 1984) Vedi legge n. 107 del 2 marzo 1987, in S.O. alla G.U. n. 70 del 25 marzo 1987. Protocollo aggiuntivo che modifica 29 luglio 1989. il protocollo finale della convenzione tra l'Italia e il Belgio per evitare le doppie imposizioni e per prevenire la frode e l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito (Roma 19 dicembre 1984). Vedi legge n. 148 del 3 aprile 1989, in S.O. alla G.U. n. 97 del 27 aprile 1989. Accordo aggiuntivo alla convenzione 1 dicembre 1989 tra Italia ed Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili del 16 novembre 1971, effettuato mediante scambio di lettere (Roma, 7 aprile 1987). Vedi legge n. 210 dell'8 maggio 1989, in S.O. alla G.U. n. 128 del 3 giugno 1989. TRADUZIONE NON UFFICIALE L'AMBASCIATORE D'ITALIA Amman, 21. 1. 1988 A seguito della mia lettera n. 1831 in data 26 Novembre 1987, sono lieto di informarLa che le competenti Autorita' Italiane hanno stabilito il 21 dicembre 1987, di concedere un contributo finanziario per la costituzione di una Rete Dati per i servizi nazionali ed internazionali presso la "Telecommunications Corpo-rations" di Giordania. Nel quadro del programma di assistenza tecnica tra la Repubblica italiana ed il Regno di Giordania, il Ministero Italiano per gli Affari Esteri ha stanziato per il finanziamento del predetto progetto l'ammontare di 1.952.501 lire (circa 527.700 j.d.s.) come pagamento dei beni e servizi di origine italiana che saranno forniti per mezzo della Societa' operativa, Consultel di Roma. Vorrei avvalermi dell'occasione per attirare la cortese attenzione di Vostra Eccellenza sul fatto che, per parte sua, la Giordania dovra' contribuire alla realizzazione dello stesso progetto: 1) mettendo a disposizione degli esperti italiani in Giordania, adeguate sistemazioni e servizi di ufficio, nonche' mezzi di comunicazione, per lo svolgimento regolare delle loro attivita'; 2) fornendo gli edifici e le attrezzature necessarie per l'installazione delle apparecchiature inerenti alla realizzazione del progetto; 3) fornendo un gruppo qualificato di esperti giordani, nonche' il necessario personale di supporto per tutta la durata del progetto; 4) fornendo la documentazione (come specificato nel contratto tra la societa' operativa e la TCC). Inoltre, mentre tutti i beni e servizi importati dall'Italia per la realizzazione del progetto dovranno essere esentati da dazi doganali e da ogni altra tassa e/o imposta locale, agli esperti Italiani in Giordania dovranno essere concesse le immunita', le agevolazioni ed i privilegi previsti dall'accordo Italo-giordano sulla Cooperazione Tecnica firmato ad Amman il 16 giugno 1965. Se Vostra Eccellenza e' d'accordo per quanto riguarda le suddette clausole, la presente lettera e la risposta di Vostra Eccellenza costituiranno un accordo, debitamente redatto, tra i nostri due Governi. Mi avvalgo dell'opportunita' per rinnovare a Vostra Eccellenza i sensi della mia piu' alta considerazione. Luigi Amaduzzi Regno Ascemita di Giordania Ministero del Piano AMMAN S.E. Dr. Luigi Amaduzzi Ambasciatore, Ambasciata della Repubblica Italiana AMMAN Eccellenza, Mi riferisco alla lettera di Vostra Eccellenza in data 21.1.1988 relativa alla costituzione di una Rete Dati per un Progetto di Servizi Nazionali ed Internazionali presso la Telecommunications Corporation di Giordania. La presente conferma l'approvazione delle autorita' giordane interessate per quanto riguarda le clausole menzionate nella lettera di Vostra Eccellenza di cui sopra. Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia piu' alta considerazione. Il Ministro del Piano 44. 25 novembre 1988, Bogota' Programma di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia per l'assistenza tecnica e la formazione professionale per il sistema elettrico delle aree di generazione idraulica, trasmissione e distribuzione della "Empresa de Energia Electrica de Bogota'", EEEB (1) Il Governo della Repubblica Italiana e Il Governo della Repubblica di Colombia in attuazione dell'Accordo di Cooperazione Tecnica e Scientifica sottoscritto fra i due Governi il trenta marzo millenovecentosettantuno e considerato che: I. in data 5 marzo 1987 il Governo Colombiano, attraverso il "Departamento Nacional de Planeacion", richiese la cooperazione del Governo Italiano per la realizzazione di un programma per l'assistenza tecnica e addestramento pratico del personale che opera nelle aree di generazione idraulica, trasmissione e distribuzione; II. in data 28 aprile 1988, con nota N. 1264, l'Ambasciata d'Italia in Bogota' informo' il Governo Colombiano dell'approvazione del programma da parte del Governo Italiano; hanno convenuto di sottoscrivere il presente Programma, secondo i termini dei seguenti articoli: ARTICOLO I - OGGETTO 1. Le due Parti si adopereranno per lo svolgimento di un programma di assistenza tecnica e formazione professionale per le aree di generazione idraulica, trasmissione e distribuzione della EEEB per le centrali idrauliche di Canoas, Salto I, Salto II, Laguneta e Dario Valencia, la rete di trasmissione 230/115 KV e distribuzione 57.5/34.4/11.4 KV. (1) Entrata in vigore: 20 luglio 1989. Il piano delle operazioni, che costituisce parte integrante del presente programma, non viene pubblicato per motivi tecnici. A tale scopo, si prevede la realizzazione congiunta dell'insieme di attivita' specificate nel Piano di Operazioni di cui all'Articolo VII del presente Programma, che sono: A. Centrali Idrauliche: Assistenza tecnica ed addestramento per le centrali idrauliche, nelle aree di esercizio, manutenzione e riduzione dei costi di gestione. A1. ESERCIZIO - Organizzazione dell'esercizio - Aspetti economici della gestione - Aspetti tecnici della gestione - Analisi dei danneggiamenti e dei fuori servizio - Elaborazione del rapporto tecnico mensile A2. MANUTENZIONE - Organizzazione della manutenzione - Supervisione all'elaborazione dei 5 manuali di manutenzione preventiva e programmata relativi alle suddette centrali - aspetti tecnico-economici relativi alla riduzione dei costi di gestione. B. Reti di trasmissione e Distribuzione: - Formazione ed addestramento del gruppo incaricato dell'analisi del comportamento dinamico della rete di trasmissione 230/115 KV allo scopo di mettere a punto una strategia operativa. - Formazione di un gruppo di protezione della rete elettrica di trasmissione e distribuzione. - Formazione di un gruppo che si dedichi alla soluzione dei problemi legati all'isolamento delle linee aeree di trasmissione e distribuzione. - Organizzazione di un efficace servizio di manutenzione per la rete di trasmissione e di distribuzione. - Formazione di un gruppo di tecnici qualificati che si occupino dell'ispezione dei componenti del sistema. - Assistenza tecnica per la messa a punto di una metodologia rivolta alla valutazione delle perdite e delle sottrazioni di energia. - Analisi del problema della compatibilita' elettromagnetica. 2. La cooperazione delle Parti si effettuera' in un periodo di dodici (12) mesi. ARTICOLO II - IL CONTRIBUTO ITALIANO 1. Come contributo al Programma, la parte italiana si impegna a fornire: - Parte dei costi del personale italiano in Italia ed in Colombia. 2. La totalita' dei costi del contributo italiano sopra citati non eccedera' il valore di Lire italiane 1.780.000.000 (un miliardo settecentottanta milioni) ARTICOLO III - IL CONTRIBUTO COLOMBIANO 1. Come contributo al programma, la Parte colombiana si impegna a fornire: Le spese di viaggio e soggiorno del personale colombiano in Italia. - Parte dei costi del personale italiano in Italia ed in Colombia, dei viaggi internazionali degli esperti italiani, dell'addestramento del personale colombiano in Italia e delle attivita' specialistiche in Italia. 2. La totalita' dei costi del contributo colombiano sopra citati non eccedera' il valore di Pesos Columbiani 481.920.000 (quattrocentottantuno milioni novecentoventi mila). ARTICOLO IV - GLI ENTI ESECUTORI 1. Su indicazione a suo tempo espressa dalla Parte colombiana, l'esecuzione delle attivita' a carico della Parte italiana stipulate nel Piano di Operazioni di cui all'Articolo VII del presente Programma e' affidata alla Societa' Ansaldo S.p.A. 2. La Parte colombiana designa l' "EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE BOGOTA", "EEEB", per l'esecuzione delle attivita' stipulate nel Piano di Operazioni di cui all'articolo VII del presente Programma. ARTICOLO V - DIREZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO 1 EEEB nominera' uno dei suoi esperti per operare come Capo Colombiano del progetto ed ANSALDO S.p.A., a sua volta, nominera' uno dei suoi esperti come Capo Italiano del progetto. 2. Il Capo Italiano rappresentara' in Colombia la parte italiana e sara' responsabile di fronte alle autorita' italiane della corretta utilizzazione del contributo italiano. 3. Il Capo Italiano operera' di comune accordo con il Capo Colombiano e rispettera' le istruzioni operative da questi impartite al personale colombiano. 4. EEEB fornira' al Capo Italiano tutte le informazioni che possano essere considerate necessarie per l'esecuzione del progetto. 5. Le stesse responsabilita' ed impegni specificati per il Capo Italiano saranno applicabili al Capo Colombiano nei confronti delle autorita' colombiane. ARTICOLO VI - COMITATO DI COORDINAMENTO 1. Verra' costituito un Comitato di Coordinamento composto di: - Un rappresentante del "Departamento Nacional de Planeacion" - Un rappresentante di "EEEB" - Un rappresentante dell'Ambasciata d'Italia in Bogota' - Un rappresentante di ANSALDO S.p.A. - Il Capo Colombiano del Progetto - Il Capo Italiano del Progetto I rappresentanti dell'ambasciata d'Italia in Bogota' e del Departamento Nacional de Planeacion avranno la presidenza del Comitato a turno ogni sei (sei) mesi. 2. Le funzioni di questo Comitato saranno: - Effettuare la supervisione generale del progetto - Esaminare i cambi che si presentassero nel Piano di Operazioni di cui all'articolo VII del presente Programma - Esaminare gli stati di avanzamento - Raccomandare le misure necessarie per assicurare un efficace svolgimento delle attivita' del progetto. 3. Il Comitato si riunira' trimestralmente. ARTICOLO VII - PIANO DI OPERAZIONI 1. Gli Enti Esecutori elaboreranno di comun accordo e firmeranno un "Piano di Operazioni", indicando in dettaglio il contributo di ciascuna delle Parti, il numero e gli obblighi degli esperti, la descrizione delle loro attivita', la durata della loro assegnazione al Progetto. Il "Piano di Operazioni" dovra' includere un preventivo specifico relativo a ciascuna voce del contributo delle due Parti, nonche' uno schema delle priorita' delle attivita', un cronogramma operativo e il programma di addestramento della controparte colombiana. 2. Il "Piano di Operazioni" formera' parte integrante del presente Programma. Qualunque modifica o correzione che si volesse produrre dovra' effettuarsi senza eccedere i contributi di ciascuna delle Parti definiti negli Articoli II e III del presente Programma e dovra' essere esaminata con il Comitato di Coordinamento. ARTICOLO VIII - STATUS DEL PERSONALE E DELLE ATTREZZATURE ITALIANE Il personale e le attrezzature italiane per questo Programma godranno dei privilegi e delle immunita' menzionate negli articoli IV e V dell'Accordo di Cooperazione Tecnica e Scientifica sottoscritto fra i due Governi il 30 marzo 1971. ARTICOLO IX - RELAZIONI Nel corso del progetto verranno elaborate relazioni trimestrali sullo stato di avanzamento delle attivita'. Al termine del progetto verra' elaborata una relazione finale. Tutte le relazioni elaborate nel corso del progetto saranno in lingua spagnola e verranno inviate a tutti gli organismi che fanno parte del Comitato di Coordinamento, i quali ne cureranno l'inoltro ai rispettivi Ministeri ed Enti competenti. ARTICOLO X - RISERVA DI INFORMAZIONE Tutta l'informazione elaborata nel corso del progetto o ad esso relativa, sara' di proprieta' della "EEEB" e non potra' essere rivelata a terzi senza sua autorizzazione previa. ARTICOLO XI - FORZA MAGGIORE Nessuna delle Parti sara' responsabile di fronte all'altra per perdite o danni di qualsiasi natura in cui l'altra Parte incorresse o che soffrisse come conseguenza di ritardi o inadempienze nell'esecuzione del progetto, causati da forza maggiore o caso fortuito. ARTICOLO XII - SUBAPPALTI ANSALDO S.p.A. non potra' subappaltare in tutto o in parte l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Programma. Non si considera subbapalto l'assegnazione ad altre persone o entita' di attivita' specialistiche che non costituiscano parte preponderante del progetto. ANSALDO S.p.A. manterra' comunque la responsabilita' inizialmente convenuta. L'eventuale assegnazione di attivita' specialistiche da parte di Ansaldo S.p.A. sara' sottoposta alla preventiva autorizzazione della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri italiano. ARTICOLO XIII - CONTROVERSIE Qualsiasi divergenze all'interpretazione o alla realizzazione del presente Programma che non possa essere risolta dalle parti dovra' essere presentata al Comitato di Coordinamento e, nel caso che non sia risolta, ai rispettivi Governi per la conciliazione. ARTICOLO XIV - ENTRATA IN VIGORE E DURATA Il presente Programma entrera' in vigore il giorno in cui la Parte italiana avra' comunicato all'altra Parte l'avvenuto espletamento delle procedure interne previste dal proprio ordinamento ed avra' una durata di 12 (dodici) mesi e sara' tacitamente rinnovato per l'ulteriore periodo necessario per il completamento delle attivita' in esso previste, salvo denuncia scritta di una delle Parti con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi. Firmato in Bogota', addi' venticinque novembre millenovecentottantotto in due testi originali in italiano e in spagnolo, entrambi facenti ugualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA ITALIANA FILIPPO ANFUSO MONICA DE GREIFF Ambasciatore Segretario Generale del Ministro delle Miniere ed Energia, Viceministro Incaricato TRADUZIONE NON UFFICIALE MEMORANDUM D'INTESA TRA IL GOVERNO ITALIANO E IL FONDO DELLE NAZIONI UNITE PER IL CONTROLLO DELL'ABUSO DI DROGA PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI PERSONALE TECNICO DI COOPERAZIONE E DI CONSULENTI PREMESSO che il Governo Italiano, il quale agisce per mezzo dell'Ufficio Multilaterale della Direzione Generale per la Cooperazione allo sviluppo, Ministero degli Affari Esteri (di seguito Denominato come "il Governo") desidera collaborare con il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'Abuso di Droga (qui di seguito denominato come "UNFDAC") al fine di promuovere lo sviluppo economico sociale e culturale dei Paesi in via di sviluppo in conformita' con le disposizioni dell'Art. 1 paragrafo 2 della Legge 49/87 relativa alla cooperazione italiana con i Paesi in via di sviluppo ed a tal fine desidera mettere a disposizione dell'UNFDAC i servizi del Personale di cooperazione tecnica ed i consulenti per la realizzazione di programmi contro l'uso di Droga, PREMESSO che la Legge italiana 49/87 relativa alla cooperazione italiana con i Paesi in via di sviluppo prevede specificamente all'Art. 2 paragrafo 3 lettera b) la partecipazione alle attivita' delle Organizzazioni Internazionali per i Paesi in via di sviluppo; PREMESSO che l'UNFDAC accoglie con favore l'offerta da parte del Governo italiano di finanziare parte del Personale di Cooperazione Tecnica e dei Consulenti da assegnare a programmi ed attivita' dell'UNFDAC; CON IL PRESENTE ATTO le Parti al presente Memorandum convengono quanto segue: Principi 1. Il Governo e l'UNFDAC si sforzeranno di cooperare alla realizzazione del presente Memorandum in conformita' con i seguenti principi. 1.01. Con il Programma di Cooperazione Tecnica ed il Programma di Consulenti l'UNFDAC si prefigge di ottenere i servizi di personale tecnico qualificato per assistere il personale dell'UNFDAC - operante sia sul campo che nel quartiere generale nella realizzazione di programmi e di attivita' coperte dal mandato dell'UNFDAC ai sensi delle Risoluzioni dell'Assemblea Generale. 1.02. Il Personale di Cooperazione tecnica ed i Consulenti resi disponibili in base al presente Memorandum saranno assegnati a funzioni per le quali l'UNFDAC e' responsabile. 1.03. La decisione definitiva concernente la nomina e l'assegnazione di personale di cooperazione tecnica e di Consulenti spettera' all'UNFDAC. 1.04. Il Personale di Cooperazione Tecnica ed i Consulenti saranno sottoposti all'autorita' del Direttore Esecutivo dell'UNFDAC e saranno responsabili nei suoi confronti per quanto riguarda l'esercizio delle loro funzioni. 1.05. Il Governo sara' responsabile per il pagamento di tutte le spese identificabili sostenute dall'UNFDAC per quanto riguarda l'utilizzazione di tale personale di cooperazione tecnica nonche' dei Consulenti. 1.06. Le spese identificabili includeranno i salari, le indennita', l'assicurazione, le pensioni, i costi di trasporto verso ed in provenienza dal posto di servizio ed i costi di viaggio entro il paese o l'area di assegnazione, nonche' ogni altro costo sostenuto in conformita' con le Regole ed i Regolamenti del Personale delle Nazioni Unite applicabili all'UNFDAC, o come potra' essere convenuto - per iscritto - da parte dell'UNFDAC e del Governo. 1.07. I costi in cui l'UNFDAC puo' incorrere al fine di coprire le sue responsabilita' per lesioni riportate in servizio, malattia o decesso per quanto riguarda il personale di Cooperazione Tecnica ed i Consulenti ai sensi dell'Allegato D delle Regole del Personale delle Nazioni Unite verranno addebitati sul Conto Speciale. Selezione 2.01. L'UNFDAC fornira' al Governo le informazioni concernenti il numero di incarichi, le descrizioni del lavoro, i mandati rispettivi e le condizioni di servizio del Personale di Cooperazione Tecnica e dei Consulenti richiesti per essere assegnati ai programmi ed alle attivita' amministrate dall'UNFDAC. 2.02. Il Governo fornira' all'UNFDAC una lista di candidati con i requisiti richiesti per gli incarichi che l'UNFDAC desidera far ricoprire. Il Governo suggerira' solo quelle persone le quali, in base alle informazioni piu' affidabili a sua conoscenza, sono ritenute qualificate per gli incarichi per i quali una descrizione del lavoro o un mandato sono stati ricevuti. 2.03. L'UNFDAC ed il Governo intervisteranno in una Commissione congiunta, i candidati pre-selezionati e non appena il candidato sara' stato accettato dall'UNFDAC, l'UNFDAC, previo accordo con il Governo, fara' un'offerta di impiego direttamente al candidato vincente sulla base delle intese amministrative da raggiungere da parte degli organi competenti delle Nazioni Unite. In ogni caso l'assegnazione dei candidati selezionati ai loro posti di servizio e' soggetta alla approvazione definitiva da parte del Governo italiano. Condizioni d'impiego 3.01. Il Personale di Cooperazione Tecnica sara', per la durata del suo incarico con l'UNFDAC, sottoposto alle Regole e Regolamenti del Personale dell'ONU applicabili all'UNFDAC in conformita' con le rispettive lettere di nomina. 3.02. Per tutta la durata del loro incarico con l'UNFDAC, che ha una durata massima di sei mesi, i consulenti saranno impiegati dall'UNFDAC in conformita' con le Regole ed i Regolamenti delle Nazioni Unite. Conto Speciale 4.01. I fondi per il Programma saranno forniti dal Governo Italiano in conformita' con la Legge Italiana 49/87 ed in particolare con l'approvazione del Comitato Direzionale per importi superiori a due miliardi di lire italiane o del Direttore Generale della Cooperazione allo Sviluppo per importi inferiori a due miliardi di lire italiane. 4.02. Un Conto Speciale sara' istituito dal Tesoriere dell'ONU in conformita' con le Regole ed i Regolamenti Finanziari delle Nazioni Unite nel quale il Governo Italiano versera' i fondi ai fini di questo Memorandum. Il Tesoriere delle Nazioni Unite effettuera' prelievi da detto Conto su richiesta dell'UNFDAC. 4.03. Il Governo conviene di contribuire al Conto Speciale in base a questo Memorandum con un ammontare di dollari USA 500.000 per coprire le spese del Personale di Cooperazione Tecnica e dei Consulenti per la durata di un anno dalla data di questo Memorandum. I contributi per i successivi periodi di rinnovo di questo Memorandum saranno specificati nello scambio di lettere specificato al paragrafo 8.01 in appresso. 4.04. L'UNFDAC non sosterra' spese in eccedenza dei limiti annuali finanziari determinati dal Governo e dall'UNFDAC. Gli obblighi dell'UNFDAC in base al presente Memorandum saranno condizionati dal ricevimento dei fondi da parte del Governo negli importi stabiliti in conformita' con il presente Memorandum. 4.05. Qualsiasi Saldo nel Conto Speciale alla scadenza o alla cessazione anticipata di questo Memorandum, sara', dopo che si sia fatto fronte a tutti gli obblighi ed a tutte le responsabilita', restituito dall'UNFDAC al Governo oppure, dietro accordo di entrambe le Parti, potra' essere stanziato per un programma simile amministrato dall'UNFDAC. Ogni interesse maturato sui fondi depositati sul Conto Speciale sui fondi stessi, oppure utilizzato diversamente come concordato dal Governo e dall'UNFDAC. Conto bancario 5.01. I fondi coperti da questo Memorandum saranno depositati dal Governo in un conto bancario in dollari USA (qui di seguito chiamato il "Conto Bancario") presso una Banca Italiana designata dalle Nazioni Unite: CONTO DI SOSTEGNO ITALIA - UNFDAC Istituto Bancario S. Paolo di Torino Totenturmstrasse 5-9 A - 1010 Vienna Austria Rendiconto 6.01. L'ONU fornira' al Governo un rendiconto annuale della posizione finanziaria del Conto Speciale al 31 Dicembre dell'anno operativo precedente in base a questo Memorandum. Alla cessazione del Memorandum (sia per il decorso del tempo o in conformita' con il paragrafo 10.01), un rendiconto finale della posizione finanziaria sara' fornito dall'ONU al Governo. Tutti i conti finanziari ed i rendiconti saranno espressi in dollari USA. Attuazione 7.01. I funzionari responsabili dell'UNFDAC ed il Governo verificheranno l'avanzamento ed i risultati di questo Memorandum e, qualora necessario, procederanno a consultazioni per quanto riguarda eventuali miglioramenti e conseguenti modifiche. 7.02. Ogni notifica che dovra' essere data all'una o all'altra Parte per quanto riguarda questo Memorandum, sara' considerata come effettivamente data se e' consegnata o inviata mediante lettera o telex indirizzato alla parte all'indirizzo menzionato nei paragrafi 7.03 e 7.04 e si riterra' che ogni notifica sia stata data con sette (7) giorni di spedizione per mezzo di raccomandata, oppure per mezzo di telex se trasmessa. L'indirizzo dell'una o dell'altra Parte puo' essere modificato mediante notifica secondo le modalita' stabilite in questa disposizione. 7.03. Ogni notifica al Governo sara' indirizzata a: Ufficio Multilaterale Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, Ministero degli Affari Esteri Roma, Italia. 7.04. Ogni notifica all'UNFDAC sara' indirizzata a: Direttore Esecutivo Fondo delle Nazioni Unite per il Controllo dell'Abuso di Droga Emendamenti al presente Memorandum 8.01. Questo Memorandum puo' essere emendato periodicamente per mezzo di accordo di entrambe le Parti con uno scambio di lettere. Cessazione 9.01. L'una o l'altra Parte possono porre fine a questo Memorandum dandone notifica di tre mesi all'altra Parte prima della sua scadenza. Rimane inteso tuttavia, tra il Governo e l'UNFDAC, che tale notifica di cessazione non pregiudichera': (a) i diritti del Personale di Cooperazione Tecnica e dei Consulenti in base alle lettere di nomina esistenti di completare il loro mandato, a meno che a tale mandato non venga posto fine in altro modo in conformita' con le Regole, Regolamenti, Istruzioni ed altre Direttive del Personale applicabili all'UNFDAC; (b) l'obbligo dell'UNFDAC di render conto di tutte le spese sostenute in conformita' con il presente Memorandum; e (c) il diritto del Governo ad ottenere un rimborso di tutti i saldi rimanenti dopo che l'UNFDAC avra' fatto fronte a tutti i suoi obblighi e responsabilita' derivanti da questo Memorandum. Entrata in vigore e durata 10.01. Questo Memorandum entrera' in vigore alla data dell'ultima firma e continuera' ad essere in vigore per un anno a meno che vi sia posto fine in altro modo in conformita' con il paragrafo 9.01. Questo Memorandum puo' essere rinnovato prima della sua scadenza per mezzo di uno scambio di lettere. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti hanno firmato questo Memorandum in duplice esemplare, in lingua inglese. Firmato per conto Firmato per conto del Fondo delle Nazioni del Governo Italiano Unite per il Controllo dell'Abuso di Droga (Giuseppe di Gennaro) (Corrado Taliani) Direttore Esecutivo Ambasciatore Firmato per conto Missione permanente del Governo Italiano d'Italia presso le (Corrado Taliani) Nazioni Unite in Vienna Data: 14 dicembre 1988 Data: 14 dicembre 1988 46. 26 gennaio 1989, Roma Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina per la concessione di un credito di aiuto di 50 milioni di dollari USA (1) IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 227/XVII Roma, 26 gennaio 1989 Signor Ambasciatore, mi e' gradito rivolgermi a Lei in relazione all'"Accordo per l'istituzione del Segretariato Permanente Argentino-Italiano e degli altri organi previsti dal Trattato e dal Processo Verbale firmati a Roma il 10 dicembre 1987", sottoscritto il 21 novembre 1988, (in seguito denominato come "l'Accordo del 21.11.1988"). Al riguardo, mi e' gradito proporLe, in nome del Governo italiano, quanto segue: 1. In base all'articolo 6 della Legge n. 49 del 26 febbraio 1987, il Ministro del Tesoro della Repubblica italiana, su proposta del Ministero degli Affari Esteri, con decreto n. 560005 del 2.1.1989, ha autorizzato l'Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine (in seguito denominato "Mediocredito Centrale"), Ente di Diritto Pubblico, a sottoscrivere una Convenzione Finanziaria con la quale viene concesso alla Banca Centrale della Repubblica Argentina (in seguito indicata come "BCRA"), Ente Autonomo, facente uso delle facolta' assegnatele dal suo Statuto ("Carta Organica"), Legge n. 20539, e con la garanzia della Repubblica Argentina, prevista nella medesima, un credito di aiuto di 50 (cinquanta) milioni di dollari USA, destinato a finanziare l'acquisto di beni e servizi italiani nel contesto di progetti di investimento del settore privato di cui all'"Accordo del 21.11.1988", alle seguenti condizioni: S.E. Alfredo Estanislao Allende Ambasciatore della Repubblica Argentina ROMA (1) Entrata in vigore: 26 gennaio 1989. - rimborso: in 30 (trenta) quote semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali scadente 66 (sessantasei) mesi dopo la data di entrata in vigore della Convenzione Finanziaria; - tasso d'interesse: 1,75% (unovirgolasettantacinquepercento) nominale annuo, pagabile in semestralita' posticipate, a partire da ciascun utilizzo. 2. La BCRA trasferira' l'utilizzazione del credito di aiuto alle banche commerciali argentine che partecipano al procedimento concordato (in seguito denominate "Banche Commerciali"), che verranno specificamente autorizzate ad offrirlo ad imprese locali, in conformita' con la normativa della BCRA. Tali crediti saranno concessi alle seguenti condizioni: a) rimborso: in 10 (dieci) o 14 (quattordici) quote semestrali, uguali e consecutive, a scelta dell'impresa investitrice, la prima delle quali scadra' dopo 36 (trentasei) mesi, in ambedue i casi; b) tasso d'interesse: superiore al 3,80% (trevirgolaottantapercento) annuo, risultante dalla somma del tasso di interesse del credito di aiuto - pari all'1,75% (unovirgolasettantacinquepercento) annuo -, della commissione omnicomprensiva a favore della BCRA dello 0,25% (zerovirgolaventicinquepercento) annuo e della commissione a favore della Banca Commerciale non superiore all'1,80% (unovirgolaottantapercento) annuale. 3. Per canalizzare i fondi risultanti dagli ammortamenti di capitale che effettueranno gli importatori argentini, alle varie scadenze di rimborso dei crediti di aiuto, si costituisce un Fondo Rotativo, nel quale si depositeranno tali risorse. 4. A tal fine, la BCRA aprira' nei suoi registri un conto denominato "Fondo Rotativo-Convenzione Finanziaria con MCC per 50 (cinquanta) milioni di dollari del 26 gennaio 1989". In tale conto la BCRA depositera' gli importi rimborsati in conto capitale dai beneficiari dei crediti di aiuto. 5. Le disponibilita' del Fondo Rotativo verranno utilizzate esclusivamente: 5.1. in primo luogo, per l'effettuazione dei pagamenti a titolo di ammortamento del credito di aiuto ricevuto dalla BCRA da parte del Mediocredito Centrale; 5.2. in secondo luogo, e se restassero fondi disponibili dopo aver effettuato i pagamenti previsti al comma precedente, per il finanziamento di una parte della componente locale di nuovi progetti di investimento nel settore privato, approvati con le procedure previste dall'Accordo del 21.11.1988. 6. I termini e le condizioni che saranno applicati ai crediti concessi a valere sulle risorse del Fondo Rotativo saranno i seguenti: - rimborso: in 10 (dieci) o 14 (quattordici) quote semestrali, uguali e consecutive, a scelta dell'impresa investitrice, la prima delle quali scadra' 36 (trentasei) mesi dopo l'ultimo giorno del trimestre nel quale siano computate le operazioni finanziate con il Fondo Rotativo, considerando come ultimo trimestre valido per le imputazioni quello che si conclude il 31 dicembre del nono anno di validita' della Convenzione Finanziaria sopra menzionata; - tasso d'interesse: sara' uguale a quello indicato al punto 2 lettera b. 7. La BCRA emanera' la normativa tecnica necessaria affinche' le Banche Commerciali siano in condizione di offrire alle imprese locali, che abbiano progetti approvati secondo le procedure previste dall'Accordo del 21.11.1988, i fondi disponibili menzionati al punto 5.2. 8. La BCRA calcolera' trimestralmente il saldo del Fondo Rotativo. Il saldo disponibile potra' essere utilizzato nel trimestre successivo per finanziare parte della componente locale di nuovi progetti approvati secondo le procedure previste dall'accordo del 21.11.1988. La BCRA comunichera' il saldo disponibile per ogni trimestre e le erogazioni effettuate al Comitato Direttivo, che, a sua volta, trasmettera' tali informazioni al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana (Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo). 9. Il presente Accordo costituisce un atto separato rispetto alla Convenzione Finanziaria menzionata al punto 1 e, pertanto, non modifica in modo alcuno gli obblighi della BCRA e del MCC assunti in detta Convenzione. In particolare, nel caso che le disponibilita' del Fondo Rotativo non fossero sufficienti per assicurare il rimborso delle quote di capitale del credito di aiuto, ai termini ed alle condizioni indicate nella Convenzione Finanziaria e nella relativa Dichiarazione di debito, la BCRA dovra' comunque rimborsare il dovuto con altre disponibilita'. Qualora tale schema sia accettato dal Governo dell'Eccellenza Vostra, la presente e la risposta di Vostra Eccellenza del medesimo contenuto, costituiranno un accordo fra i nostri Governi, che entrera' in vigore in data odierna. Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia piu' alta considerazione. (firma illeggibile) TRADUZIONE NON UFFICIALE Roma, 26 gennaio 1989 Signor Ministro, ho l'onore di accusare ricevuta della Sua nota del 26 gennaio 1989, il cui testo tradotto in spagnolo riporto qui di seguito: "(omissis)" Mi compiaccio di comunicare al Signor Ministro l'assenso del Governo Argentino nei termini della nota trascritta, la quale, unitamente alla presente, costituisce un Accordo sulla materia, vigente a partire dalla data odierna. Colgo l'occasione per rinnovare al Signor Ministro gli atti della mia piu' alta e distinta considerazione. Alfredo Estanislao Allende Ambasciatore della Repubblica Argentina A sua Eccellenza Signor Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana On.le Giulio ANDREOTTI ROMA 47. 27 gennaio 1989, Roma Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio Esecutivo Federale dell'assemblea della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia sul rifinanziamento del debito in scadenza nel periodo dal 1 aprile 1989 al 30 giugno 1989 (Club di Parigi 13 luglio 1988), con due scambi di lettere (1) A) ACCORDO Il Governo della Repubblica Italiana ed il Consiglio Esecutivo Federale dell'Assemblea della Repubblica Socialista Federativa di Juogoslavia, nello spirito di amicizia e di cooperazione esistente tra i due Paesi; in applicazione del Processo Verbale relativo alla ristrutturazione del debito estero della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia firmato a Parigi il 13 luglio 1988; allo scopo di permettere il pagamento: - dei debiti jugoslavi verso l'Italia, per capitale ed interessi contrattuali, in scadenza nel periodo 1/4/1988 - 30/6/1989 e non regolati, riferentisi a forniture derivanti da contratti di esportazione di beni e servizi conclusi prima del 2/12/1982 ed a crediti finanziari concreti prima della stessa data, con regolamento dilazionato oltre un anno, assistiti da garanzia assicurativa dello Stato Italiano per il tramite della Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (SACE) ed ammontanti a Lire Italiane 45.954.934.725 e Dollari USA.7.017.183, 21; (1) Entrata in vigore: 15 giugno 1989. - dei debiti, per capitale ed interessi, in scadenza nel periodo 1/4/1988 - 30/6/1989 e non regolati, derivanti dagli Accordi italo-jugoslavi sul rifinanziamento del debito, firmati il 31/1/1985, il 20/12/1985 ed il 16/1/1987 in applicazione delle Intese multilaterali di Parigi rispettivamente del 22/5/1984, del 24/5/1985 e del 13/5/1986 ed ammontanti a Lire Italiane 17.729.854.489, Dollari USA 10.222.904,30 e Marchi Tedeschi 152.306,22; hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I Il Governo Italiano - a termini della legge 24/5/1977 n. 227 e successive modifiche, integrazioni e norme di applicazione estensive - al fine di consentire il regolamento del 100% dei debiti jugoslavi di cui alle premesse al presente Accordo, fara' in modo che vengano concessi alla Banca Nazionale di Jugoslavia, tre crediti finanziari fino ad un massimo rispettivamente di Lire Italiane 64 miliardi, Dollari USA 17,5 milioni e Marchi Tedeschi 0,2 milioni. ARTICOLO II 1) I crediti di cui al precedente Articolo I beneficieranno della garanzia assicurativa italiana ai sensi della normativa vigente. Il pagamento del relativo premio assicurativo, determinato secondo le modalita' stabilite dalla SACE, sara' a carico della Parte jugoslava. 2) Gli interessi sui citati crediti saranno rivedibili semestralmente e saranno commisurati: a) per i crediti in Dollari USA ed in Marchi Tedeschi, al tasso di raccolta all'estero corrisposto dagli istituti intervenuti nell'operazione, maggiorato del margine nonche' di tutte le spese e commissioni; b) per il credito in Lire Italiane, al tasso previsto per la raccolta all'interno a tassi variabili, maggiorato della commissione onnicomprensiva spettante agli istituti. Tali interessi saranno calcolati a partire dalla data di ciascun utilizzo dei fondi da parte della Banca Nazionale di Jugoslavia e saranno pagati semestralmente con prima scadenza il 15 maggio o il 15 novembre immediatamente successivi alla data di ciascun utilizzo dei fondi. 3) I titoli rappresentativi dei crediti liberamente negoziabili saranno emessi dalla Banca Nazionale di Jugoslavia. 4) Le procedure tecniche e le modalita' di utilizzo dei crediti saranno fissate nella Convenzione finanziaria da stipularsi al piu' presto tra gli Istituti suddetti e la Banca Nazionale di Jugoslavia. ARTICOLO III I crediti di cui al precedente Articolo I saranno rimborsati in 8 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali scadra' il 15 maggio 1995 e l'ultima il 15 novembre 1998. ARTICOLO IV I crediti di cui al precedente Articolo I saranno destinati al pagamento in Italia, in favore degli aventi diritto, dei debiti jugoslavi indicati nelle premesse al presente Accordo. I debiti in questione sono specificati negli allegati al presente Accordo. Gli ammontari indicati potranno subire aumenti o diminuzioni con il consenso degli organi competenti delle due Parti. ARTICOLO V Per il periodo intercorrente tra la data di scadenza di ciascun debito oggetto del presente Accordo e quella del suo regolamento totale, la Banca Nazionale di Jugoslavia si impegna a regolare agli aventi diritto in Italia interessi ai tassi annui del 9%, dell'11, 45% e del 5,30% rispettivamente per i debiti in Dollari USA, Lire Italiane e Marchi Tedeschi, fermo restando che - limitatamente al periodo dalla data di scadenza di ciascun debito alla data di indennizzo da parte della SACE - saranno applicati i tassi di interesse nella misura e secondo le modalita' previste da eventuali particolari clausole contrattuali concernenti la determinazione di tali interessi. Gli interessi menzionati al comma precedente saranno corrisposti per la eventuale differenza ancora dovuta nel caso in cui la Parte jugoslava abbia gia' provveduto a trasferire, anche parzialmente, agli aventi diritti in Italia, somme destinate al loro regolamento. Gli interessi suddetti saranno pagati e trasferiti nelle valute e indicate nei rispettivi contratti o convenzioni entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta documentata di pagamento. ARTICOLO VI Il presente Accordo entrera' in vigore al momento in cui le due Parti si saranno reciprocamente comunicate l'avvenuto adempimento delle procedure di approvazione previste dalle legislazioni nazionali dei due Paesi. Fatto a Roma il 27 gennaio 1989 in due originali in lingua italiana e serbo-croata, ognuno dei quali facente ugualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL CONSIGLIO ESECUTIVO FEDERALE REPUBBLICA ITALIANA DELL'ASSEMBLEA DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA (Luchino Cortese) (Nikola ILIC) B) SCAMBIO DI NOTE Roma, 27 gennaio 1989 Signor Presidente, con rifermento a quanto previsto al punto 2) dell'Articolo II dell'Accordo firmato in data odierna, ho l'onore di comunicarLe che, relativamente ai crediti finanziari in Dollari USA ed in Marchi Tedeschi di cui all'Articolo I dell'Accordo stesso, le Autorita' italiane si adopereranno affinche' l'ammontare complessivo del margine nonche' delle spese e commissioni - ivi inclusa quella onnicomprensiva spettante agli Istituti di Credito - da aggiungersi al "tasso di raccolta", non sia superiore allo 0,72 per cento per anno. Per quanto concerne il credito in Lire Italiane di cui all'Articolo I dell'Accordo finanziario firmato in data odierna, Le comunico che il tasso di interesse a carico della Parte jugoslava e' costituito unicamente dal tasso di raccolta all'interno a tassi variabili (attualmente pari all'11,95 per cento per anno,) e dalla commissione onnicomprensiva spettante agli Istituti di Credito, determinati periodicamente con appositi Decreti ministeriali. Ho l'onore di comunicarLe che le Autorita' italiane si adopereranno affinche' la misura della suddetta commissione onnicomprensiva non sia superiore allo 0,37 per cento per anno. Signor Nikola ILIC Presidente della Delegazione Jugoslava La prego di voler confermare l'accordo del Suo Governo su quanto precede. Voglia gradire, Signor Presidente, l'espressione della mia piu' alta considerazione (Luchino Cortese) Roma, 27 gennaio 1989 Signor Presidente, ho l'onore di riferirmi alla Sua lettera in data odierna di cui trascrivo il testo qui di seguito: "Con riferimento a quanto previsto al punto 2) dell'Articolo II dell'Accordo firmato in data odierna, ho l'onore di comunicarLe che, relativamente ai crediti finanziari in Dollari USA e in Marchi Tedeschi di cui all'Articolo I dell'Accordo stesso, le Autorita' italiane si adopereranno affinche' l'ammontare complessivo del margine nonche' delle spese e commissioni - ivi inclusa quella onnicomprensiva spettante agli Istituti di Credito - da aggiungersi al "tasso di raccolta", non sia superiore allo 0,72 per cento per anno. Per quanto concerne il credito in Lire italiane di cui all'Articolo I dell'Accordo finanziario firmato in data odierna, Le comunico che il tasso di interesse a carico della Parte jugoslava e' costituito unicamente dal tasso di raccolta all'interno a tassi variabili (attualmente pari all'11,95 per cento per anno) e dalla commissione onnicomprensiva spettante agli Istituti di Credito, determinati periodicamente con appositi Decreti Ministeriali. Ho l'onore di comunicarLe che le Autorita' italiane si adopereranno affinche' la misura della suddetta commissione onnicomprensiva non sia superiore allo 0,37 per cento per anno. La prego di voler confermare l'accordo del Suo Governo su quanto precede. Ho l'onore di comunicarLe l'accordo del mio Governo su quanto precede." Mi e' gradita l'occasione per rinnovarLe l'assicurazione della mia piu' alta considerazione. __________________________ Signor Luchino Cortese Presidente della delegazione Italiana (Nikola Ilic) Roma, 27 gennaio 1989 Signor Presidente, a seguito dell'Accordo stipulato in data odierna sul rifinanziamento del debito jugoslavo verso l'Italia del periodo 1/4/1988-30/6/1989, ho l'onore di comunicarLe che, per quanto concerne i debiti jugoslavi in scadenza nei successivi periodi dal 1/7/1989 al 30/6/1990 e dal 1/7/1990 al 30/6/1991, il Governo italiano conferma l'intenzione di uniformarsi a quanto previsto al punto 5, Sezione IV del Processo Verbale multilaterale firmato a Parigi il 13/7/1988. La prego di voler confermare l'accordo del Suo Governo su quanto precede. Voglia gradire, Signor Presidente, l'espressione della mia piu' alta considerazione. (Luchino Cortese) Signor Nikola ILIC Presidente della Delegazione Jugoslava Roma, 27 gennaio 1989 Signor Presidente, ho l'onore di riferirmi alla Sua lettera in data odierna di cui trascrivo il testo qui di seguito: "A seguito dell'Accordo stipulato in data odierna sul rifinanziamento del debito jugoslavo verso l'Italia del periodo 1/4/1988-30/6/1989, ho l'onore di comunicarLe che, per quanto concerne i debiti jugoslavi in scadenza nei successivi periodi dal 1/7/1989 al 30/6/1990 e dal 1/7/1990 al 30/6/1991, il Governo italiano conferma l'intenzione di uniformarsi a quanto previsto al punto 5, Sezione IV del Processo Verbale multilaterale firmato a Parigi il 13/7/1988. La prego di voler confermare l'accordo del Suo Governo su quanto precede. Voglia gradire, Signor Presidente, l'espressione della mia piu' alta considerazione." Ho l'onore di comunicarLe l'Accordo del mio Governo su quanto precede. Mi e' gradita l'occasione per rinnovarLe l'assicurazione della mia piu' alta considerazione. (Nikola Ilic) Signor Luchino Cortese Presidente della Delegazione Italiana TRADUZIONE NON UFFICIALE PROTOCOLLO TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA DI EGITTO CONCERNENTE IL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TECNICA E FINANZIARIA 1989-1991 In considerazione delle ottime relazioni tra i due Paesi e conformemente alla volonta' comune di valorizzarle, riaffermando nel frattempo il ruolo di primo piano svolto dalla cooperazione allo sviluppo e la necessita' di rafforzarlo, nella ferma convinzione che cio' potra' contribuire ad una maggiore stabilita' e sicurezza nella Regione Mediterranea; In vista di promuovere ulteriormente la cooperaziione tra l'Italia e l'Egitto, dandole adeguati ed affidabili strumenti bilaterali su una base piu' vasta e piu' solida, adeguati alle nuove esigenze manifestatesi, ed al fine di riflettere con maggiore efficacia i nuovi orientamenti e le nuove esigenze della cooperazione bilaterale e di tener conto delle nuove disposizioni della cooperazione italiana (Legge n.49/87); In considerazione degli obiettivi e delle priorita' stabilite dal Secondo Piano quinquennale Egiziano (1987-92) nonche' degli sforzi che devono essere intrapresi dalle Autorita' Egiziane per mezzo del Programma di Riforma Economica; Tenendo presente le principali direttive ed i temi fondamentali che contraddistinguono i piani di sviluppo egiziano ed il summenzionato programma di riabilitazione in generale, ed in particolare le attivita' volte a migliorare ed a rafforzare il sistema produttivo del Paese e l'autonomia alimentare per mezzo del miglioramento della produttivita' agricola e della utilizzazione razionale del territorio e delle risorse idriche del Paese nell'ambito di uno sviluppo integrato; lo sviluppo del potenziale produttivo industriale per promuovere le esportazioni, la produzione di elettricita' e, considerando le attuali condizioni critiche in questo settore, la rivitalizzazione del settore privato; Nel riaffermare l'attenzione e la consapevolezza dell'Italia nei confronti delle suddette esigenze di sviluppo dell'Egitto, nonche' i suoi sforzi per raggiungere una riabilitazione strutturale dell'economia del Paese, tenendo altresi' presente le sue implicazioni sociali, e sottolineando il desiderio dell'Italia di fornire il sostegno necessario al successo del Piano ed al conseguimento dei suoi obiettivi sociali ed economici; Conspevoli dell'opportunita' e dell'interesse di stabilire il quadro di un nuovo programma di cooperazione triennale nel quale includere le iniziative di cooperazione tra i due Paesi; In considerazione dell'opportunita' di sviluppare tale programma per mezzo dell'attuazione di una serie di azioni diversificate volte a far fronte con flessibilita' alla specifica situazione dell'Egitto ed alle sue esigenze in maniera da rispondere, su una base prioritaria, agli obiettivi sociali ed economici dell'Egitto. ARTICOLO I Entrambe le Parti hanno concordato il seguente schema di un programma triennale di progetti di cooperazione da attuarsi in Egitto, nonche' l'assistenza tecnica che dovra' essere fornita all'Egitto per il periodo 1989-1991, per il cui finanziamento il Governo Italiano ha convenuto di estendere i seguenti fondi di Cooperazione, in conformita' con le disposizioni della Legge Italiana n. 49/87. - un credito fino a 215 miliardi di lire italiane - un prestito agevolato fino a 243,2 milioni di Dollari USA, in base ai termini e condizioni stabiliti nell'Accordo di Credito in appresso (Annesso 1) che e' parte integrale del presente Protocollo. ARTICOLO II Entrambe le Parti hanno concordato che i fondi indicati nell'Articolo I del presente Protocollo saranno utilizzati secondo i seguenti settori di intervento: a. agricoltura, bonifiche terriere, sviluppo rurale integrato,ambiente, b. progetti industriali ed infrastrutturali, c. istruzione, assistenza tecnica e ricerca, d. programma di sostegno alle importazioni. ARTICOLO III Entrambe le Parti hanno convenuto di utilizzare i fondi di cooperazione di cui all'Articolo I per finanziare i programmi ed i progetti menzionati negli elenchi annessi (Annesso 2). ARTICOLO IV Il saldo inutilizzato della linea di credito del 28.4.1983 ammontante a 13.929.497 dollari USA e la linea di credito del 17.5.1987 ammontante a 4.266.000 dollari USA, saranno aggiunti ai nuovi prestiti agevolati menzionati nell'Articolo I per finanziare i progetti menzionati all'Annesso 2. ARTICOLO V I progetti menzionati nell'(Annesso 2) potranno essere sostituiti, di comune accordo, da altri progetti in occasione della riunione semi-trimestrale del Comitato di Verifica. ARTICOLO VI Il presente Protocollo entrera' in vigore per la Parte Italiana alla data della firma e per la Parte Egiziana allorche' saranno state espletate le sue procedure legislative interne. Fatto a Cairo, il 2 Marzo, 1989 in lingua inglese due originali Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Repubblica Italiana Araba d'Egitto ANNESSO 1 TERMINI E CONDIZIONI DEL PRESTITO AGEVOLATO DI CUI ALL'ARTICOLO N. 1. DEL PROTOCOLLO FIRMATO IL 2 MARZO 1989 SEZIONE I Il Governo Italiano si impegna ad autorizzare - in base al disposto della Legge Italiana n.49 del 26 Febbraio, 1987 - l'Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine (Mediocredito Centrale) ad accordare alla Banca Centrale di Egitto, che agisce in nome e per conto del Governo della Repubblica Araba di Egitto, un prestito agevolato di 243,2 milioni di dollari USA da utilizzare a sostegno della situazione economica della Repubblica Araba di Egitto I fondi saranno disponibili in rate consecutive, il cui ammontare sara' deciso di comune accordo. I fondi saranno utilizzati per il finanziamento di beni e servizi di origine Italiana, nonche' di costi di trasporto e di assicurazione dal punto di origine in Italia fino alla Repubblica Araba di Egitto. SEZIONE II Il prestito agevolato di cui alla Sezione I precedente sara' concesso alle seguenti condizioni: - rimborso in 20 (venti) rate semestrali sul capitale, uguali e consecutive, la prima delle quali a scadere 126 (centoventisei) mesi dopo la data alla quale la Convenzione finanziaria e' entrata in vigore; - tasso d'interesse di 1.50% (uno punto cinquanta per cento) l'anno. Qualora il prestito agevolato di cui alla Sezione I sia misto con crediti all'esportazione, le condizioni del primo saranno le seguenti: - rimborso in 30 (trenta) rate semestrali sul capitale, uguali e consecutive, la prima delle quali a scadere 126 (centoventisei) mesi dopo la data alla quale la Convenzione finanziaria e' entrata in vigore; - tasso d'interesse dell'1% (uno per cento) l'anno. SEZIONE III Le intese tecniche e le altre condizioni per la concessione del credito summenzionato, comprese adeguate competenze ed altre voci attinenti a spese di finanziamento, saranno stabilite di comune accordo in Convenzioni separate che saranno stipulate tra il Mediocredito Centrale e la Banca Centrale di Egitto non appena il Mediocredito Centrale avra' ottenuto il benestare italiano governativo necessario. SEZIONE IV Le suddette intese rimarrano in vigore fino a quando non sara' stato effettuato al Mediocredito Centrale il rimborso delle rate sul capitale ed interessi, in base all'Articolo II di cui sopra. ANNESSO 2 PROGETTI IDONEI AD ESSERE FINANZIATI PER MEZZO DI PRESTITI AGEVOLATI E DI CREDITI AMBIENTE PRESTITI CREDITI AGEVOLATI MILIARDI DOLLARI USA MILIONI LIRE - Impianto di trattamento delle acque di scarico di Gabal El Asfar (Ministero dell'Alloggio) 87* 10 - Ampliamento della rete di controllo del rifornimento idrico del Cairo (Ministero dell'ALLOGGIO) 14,5 PROGRAMMI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA, ALLE BONIFICHE TERRIERE, ALL'AMBIENTE ED ALLO SVILUPPO RURALE INTEGRATO - Ottimizzazione delle risorse idriche per l'irrigazione e la produzione di raccolti in terre vecchie: a) Regione di Armant (Governatorato di Qena) 25 b) Regione di Tahta (Governatorato di Sohag) 8 (Ministero dei Lavori Pubblici) - Bonifiche terriere e sviluppo rurale: a) Regione di Abd El Ati (Governatorato di Marsa Matruh) 16,5 23,6 b) Regione di Ameria (Governatorato di Alessandria) (Ministero dell'Agricoltura e delle Bonifiche- M.OAL.R.) 9 15 - Migliorie dell'irrigazione di Bahr El Malah (Ministero dei Lavori Pubblici) 27 - Centro di imballaggio, di smistamento, di classificazione e di raffreddamento a Nubaria (MOALR- Ministero dei Lavori dell'Agricoltura e delle Bonifiche Terriere) 11 5,5 - Unita' pilota agricola per la conserva di pomodoro (Governatorato di Fayoum) (M.O.A.L.R.) 0,8 * Il finanziamento di questo progetto sara' concesso in Dollari USA e sara' costituito come segue: 3,8% di credito, 43,5% di prestito agevolato, 52,7% di credito all'esportazione del costo totale estero. PRESTITI CREDITI AGEVOLATI MILIARDI DOLLARI USA MILIONI LIRE - Installazione di uno stabilimento agro-industriale autonomo sul terreno per mezzo dell'uso di fonti energetiche rinnovabili (Integrazione) (M.O.A.L.R. - Ministero dell'Agricoltura e delle Bonifiche Terriere) 4,8 - Servizi sanitari (Centri di) in regioni rurali da individuarsi (Ministero della Sanita') 10 - Applicazione di tecniche di micro-irrigazione all'orticoltura (M.O.A.L.R.) 0,67 - Utilizzazione dell'acqua di drenaggio a El Fayum (Ministero dei Lavori Pubblici 8,7 - Sviluppo dei corsi d'acqua sotterranea nelle oasi di Farafra e di Bahraya (Ministero dell'Alloggio) 7 - Centro di meccanizzazione agricola di Nubaria (M.OA.L.R.) 6 - Proposta per l'applicazione di metodi intensivi di acqua-cultura al lago di El-Nozha (M.O.A.L.R.) 5,8 ELETTRICITA' - Secondo ampliamento di Assiut o impianto di energia elettrica alternativa (componente straniera) 66* 7,6 - Cavi per linee (decima) a Ramadan-Heliopolis 220/KV 13** - 2 Unita' Diesel 5,5MW per regiooni rurali isolate 9 - 12 impianti di trasformatori 66/11 KV 18.5 * Il finanziamento di questo progetto sara' concesso in dollari USA e sara' il seguente: 3,8% di credito, 43,5% di prestito agevolato, 52,7% del credito all'esportazione del costo totale estero. ** Il finanziamento di questo progetto sara' concesso in dollari USA e sara' il seguente: 50% di prestito agevolato, 50% di credito all'esportazione. ISTRUZIONE ADDESTRAMENTO E RICERCA PRESTITI CREDITI AGEVOLATI MILIARDI DOLLARI USA MILIONI LIRE - Informatizzazione delle scuole secondarie secondarie in Egitto (Ministero dell'Educazione) 0,8 - Programma di ricerca scientifica e di addestramento in varie zone di risorse di energia rinnovabile (Ministero dell'Elettricita': 10 miliardi di Liree il Ministero dell'Agricoltura: 2 Miliardi di Lire) 12 - Cooperazione sulla ricerca clinica tra l'Universita' di Mansoura e la Seconda Universita' di Roma nel settore pediatrico (Ministero dell'Educazione) 0,7 - Ampliamento delle attrezzature dell'Istituto di Ricerca Medica all'Universita' di Alessandria (Addestramento, Ricerca ed attrezzature) (Ministero dell'Educazione) 27 - Iniziative di ricerca e di sviluppo su di una base ad hoc per sostenere le richieste volte all'ottenimento di una innovazione tecnologica, scambio di esperti, frequenza di seminari su temi di sviluppo ecc; 6 - Progetto pilota per lo sviluppo di servizi pubblici al 15 di May City (Ministero della Ricostruzione) 3 - Addestramento ed altre iniziative volte a salvaguardare e migliorare il patrimonio culturale egiziano: 6,7 a) Restauro di un vasto sito storico localizzato dietro BabEl-Azab (2,7 miliardi di Lire) (Ministero della Cultura) b) Altri progetti (4.0 miliardi di Lire) (Ministero della Cultura) - Progettazione del canale a sifone di El-Salam sotto il Canale di Suez (Ministero dei Lavori Pubblici) 2,7 - Studio di esplorazione di cave di marmo e di granito (Ministero della Ricostruzione) 1,5 - Addestramento per la produzione del compressore Ferrayon nella Fabbrica di compressori MISR 1.5 INDUSTRIA PRESTITI CREDITI AGEVOLATI MILIARDI DOLLARI USA MILIONI LIRE - Produzione di 2.500 tonnellate di tubi di vetro necessari per la produzione di fiale mediche nella Ditta EL-NASR (Ministero dell'Industria) 1 - Assemblaggio di tubazioni rotanti con DALTEX (Finanziato tramite tramite una banca del settore pubblico) 1,4 - Industria di motori Diesel di formato ridotto (Motori Diesel Helwan) 5** - Industria di motori Diesel di formato medio (motori Diesel Helwan) 11* - Programmi di addestramento per GOFI ed il Consorzio 17,5 - Installazione di un impianto di fabbricazione per la produzione di motocicli VESPA e di veicoli commerciali a tre ruote con la MISR VESPA (Finanziato tramite una Banca del Settore Pubblico) 5 - Produzione di metanolo e recupero dell'idrogeno nelle fabbriche di nitrato di ammonio a Takha (Semadco) 8 * Il finanziamento di questo progetto sara' accordato in Dollari USA e sara' il seguente: 50% di prestito agevolato, 50% di credito all'esportazione. ** Questo ammontare sara' stanziato a favore del progetto solo se un numero sufficiente di investimenti per il piano quinquennale e' garantito. 49. 20 maggio 1989, Roma Protocollo esecutivo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Nicaragua per la realizzazione di un programma di intervento straordinario nel settore della risicoltura (1) PROTOCOLLO Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Nicaragua, tenuto conto dell'esigenza nicaraguense di aumentare la produzione di riso per diminuire il deficit alimentare del Paese, e della richiesta rivolta al Governo italiano di assistenza per ottenere in tempi brevi un incremento dei quantitativi prodotti sia aumentando l'efficienza delle aziende esistenti, in particolare quelle del settore privato che allargando la superficie irrigua, tenuto conto delle priorita' assegnate dalla normativa italiana alle attivita' di cooperazione allo sviluppo, ed in particolare l'obiettivo di alleviare le difficolta' delle fasce piu' povere della popolazione, e della delibera adottata dal Comitato Direzionale della Cooperazione allo Sviluppo il 30 marzo 1988, di approvazione di un intervento straordinario a favore della riabilitazione produttiva delle aree di risicoltura irrigua del Nicaragua, tenuto conto di quanto concordato nel Memorandum d'Intesa sul programma triennale di cooperazione allo sviluppo circa l'opportunita' di definire mediante un protocollo intergovernativo i criteri di attuazione ed i meccanismi dell'intervento, convengono di avviare un programma di cooperazione per la realizzazione di un intervento straordinario nel settore della risicoltura in Nicaragua con le seguenti modalita': (1) Entrata in vigore: 20 maggio 1989. Gli allegati non vengono pubblicati per motivi tecnici. Art. 1 OBIETTIVI DEL PROGRAMMA Il programma e' rivolto all'incremento delle produzioni agro-alimentari del Paese, in particolare all'incremento delle produzioni nazionali di riso, ed intende contribuire con carattere di urgenza, al superamento dello stato attuale di emergenza alimentare in Nicaragua, attraverso il potenziamento delle strutture produttive locali. Obiettivo complementare del Programma e' inoltre la promozione di nuovi ordinamenti produttivi nelle aree rurali della V Regione, nell'ottica dello sviluppo di produzioni alimentari diversificate. Art. 2 CONTENUTI DEL PROGRAMMA Il programma e' articolato sugli interventi di seguito indicati, da realizzare in un unico ed organico piano operativo: a) fornitura delle macchine ed attrezzature agricole, di trasporto e movimento terra, nonche' relativi pezzi di ricambio da destinare ai centri di produzione risicola, in maggioranza aziende private ubicate nelle aree irrigue dei Distretti di Managua, Leon, Masaya, Chontales e Rio San Juan, meglio descritte nell'allegato 1; b) fornitura di macchinario e attrezzature agricole, prevalentemente manuali e/o per trazione animale, nonche' motori per imbarcazioni fluviali, e relativi pezzi di ricambio, da destinare alle popolazioni rurali della V Regione, come meglio descritto nell'Allegato 2; c) messa a coltura a risaie di un'area estesa presumibilmente 700 ha, ubicata in localita' San Juan, Municipio di Tipitapa. La esecuzione dei lavori di sistemazione e di messa in coltura di tale comprensorio e' subordinata alla elaborazione degli studi di base e dei progetti esecutivi delle opere, come meglio di seguito indicato; d) realizzazione di un programma di assistenza tecnica, da attuare con l'impiego di esperti italiani operanti in Nicaragua e in Italia, che dovra' assicurare la organica e puntuale esecuzione del Programma. A tal fine e' previsto l'impiego del personale italiano seguente: n. 1 agronomo, capo progetto che risiedera' in Nicaragua per tre anni. Il Capo progetto sara' responsabile in loco per la parte italiana, della organica e puntuale esecuzione del Programma, del coordinamento del lavoro degli altri esperti espatriati e avra' il ruolo di controparte del responsabile nicaraguense del Programma a cio' designato dalle Autorita' del Nicaragua; n. 1 esperto in organizzazione e gestione magazzino pezzi di ricambio, che risiedera' in Nicaragua 12 mesi e verra' coadiuvato nelle funzioni da quattro operai nicaraguensi. Una volta perfezionato il programma di manutenzione delle macchine ed attrezzature e spirato il periodo di soggiorno dell'esperto italiano, i responsabili del progetto di ambo le parti designeranno per gestirlo un esperto nicaraguense, che operera' sotto la supervisione dei predetti responsabili del progetto; n. 1 esperto meccanico, che risiedera' in Nicaragua per un anno. L'esperto sara' responsabile della organizzazione e della esecuzione, in collaborazione con il personale nicaraguense a tal fine assegnato, delle operazioni di montaggio (ove occorra) delle macchine e delle attrezzature fornite, nonche' della preparazione delle stesse per il successivo collaudo; n. 1 esperto in risicoltura e meccanizzazione, che risiedera' in Nicaragua per 18 mesi. L'esperto dovra' assistere il capo progetto e la controparte nicaraguense nell'assistenza di campo per la promozione di tecniche colturali piu' avanzate in particolare per quanto concerne l'impiego della meccanizzazione. Egli dovra' curare anche attraverso prove di campo pratiche, lo svolgimento di corsi di formazione professionale in loco, in particolare per quanto concerne la manutenzione e l'impiego della meccanizzazione nel settore della risicoltura; esperti diversi - da identificare nel corso di esecuzione del programma - da impiegare in brevi missioni di appoggio e comunque per un periodo massimo complessivo non superiore a mesi/uomo 18 su tre anni. Il personale di cui sopra avra' come sede di lavoro Managua ed operera' nei distretti di Managua, Leon, Masaya, Chontales e Rio San Juan. Art. 3 ORGANISMI DI ESECUZIONE Per la esecuzione del Programma il Governo italiano designa la Societa' AGRICONSULTING S.p.A. di Roma e il Governo del Nicaragua designa AGROINRA (Empresa Agroinversiones de Reforma Agraria) di Managua. AGROINRA nominera' un responsabile del Programma, controparte del Capo progetto italiano nominato da Agriconsulting. Art. 4 OBBLIGHI DEL GOVERNO ITALIANO Per la esecuzione del programma il Governo italiano ha stanziato a titolo di donativo la somma complessiva di Lire 33,5 miliardi a copertura dei costi afferenti: a) l'acquisto, il trasporto e la resa CIF consegna free out a bordo nave Porto Corinto di tutte le forniture di cui ai punti a) e b) del precedente Art. 2 consegnate a porto sbarco (discarica da nave e carico della parte italiana); b) la elaborazione degli studi base e dei progetti esecutivi di cui al punto c) del precedente Art. 2 afferenti le opere di bonifica su circa 700 ha nella zona di San Juan, nonche' la successiva esecuzione delle opere e delle infrastrutture agricole sino alla fase iniziale delle operazioni colturali; c) l'invio e l'impiego del personale tecnico italiano di cui al punto d) del precedente Art. 2. Il personale in parola sara' fornito di alloggio e vitto in Nicaragua, nonche' di mezzi di trasporto individuali per le esigenze di servizio. Tale personale sara' di volta in volta notificato dall'Ambasciata d'Italia in Managua al Ministerio de Cooperacion Externa. Art. 5 OBBLIGHI DEL GOVERNO DEL NICARAGUA Il Governo del Nicaragua si impegna a: a) riconoscere a tutto il personale italiano e notificato come previsto dall'Art. 4 c), operante in Nicaragua nel quadro del presente protocollo le esenzioni doganali e fiscali relativamente alle remunerazione che riceve all'estero, nonche' l'importazione di generi domestici o veicoli richiesti dal personale assegnato al progetto per un periodo superiore a sei mesi. b) esentare i macchinari, le attrezzature e gli automezzi finanziati dal Governo italiano e che verranno importati in Nicaragua nell'ambito del presente Protocollo, dal pagamento dei dazi doganali e di ogni altra tassa e imposta nonche' delle tasse di circolazione, conformemente alla legge vigente in materia nel Paese. c) assumere la responsabilita' delle operazioni di consegna a bordo nave Porto Corinto, delle pratiche doganali, e del trasporto da banchina porto a magazzino di stoccaggio in Managua, di tutte le forniture di cui ai punti a) e b) del precedente Art. 2, nonche' la successiva distribuzione e il trasporto di dette forniture ai destinatari finali; d) mettere a disposizione del Programma in Managua adeguati magazzini e piazzali di stoccaggio delle forniture opportunamente custoditi, in attesa delle successive operazioni di montaggio (ove occorra) e di collaudo da parte del MAE, prima della distribuzione finale; e) mettere a disposizione del Programma uno o piu' magazzini autonomi, con relative scaffalature, da utilizzare per lo stoccaggio e la progressiva distribuzione dei pezzi di ricambio di cui le macchine e le attrezzature sono dotate. Tali magazzini saranno forniti di adeguate chiusure di sicurezza; f) mettere a disposizione del personale italiano un ufficio adeguatamente arredato in Managua, composto da almeno tre vani utili e relativi servizi nonche' gli allacciamenti telefonici e telex, i cui costi di utilizzo restano comunque a carico della parte italiana; g) mettere a disposizione del Programma il seguente personale locale: n. 1 responsabile del programma, omologo del capo-progetto italiano n. 1 meccanico, omologo dell'esperto meccanico italiano;; n. 1 agronomo, omologo dell'esperto italiano per la risicoltura; n. 4 operai per i servizi di gestione del magazzino pezzi di ricambio n. 4 operai meccanici per il montaggio, ove occorra, e il collaudo delle forniture, a supporto dei tecnici italiani espatriati; personale di custodia in numero adeguato per la sorveglianza dei magazzini; h) assicurera' tramite AGROINRA tutti gli adempimenti giuridico-amministrativi previsti dalla legislazione italiana a carico dell'organismo di esecuzione italiano in sede di realizzazione (certificazione di ricevimento delle forniture, apposizione di visti sulla documentazione e sugli stati di avanzamento dei lavori); i) si impegna a lasciare a disposizione del Programma tutte le forniture arrivate in Nicaragua sino al collaudo delle stesse da parte del Ministero degli Affari Esteri Italiano. Art. 6 PIANO DI OPERAZIONI Entro il trentesimo giorno dall'arrivo in loco del capo-progetto italiano, i due organismi di esecuzione elaboreranno un piano di perazioni. Esso comprendera' un dettagliato piano di cessione delle forniture, che ne preveda la modalita' e le condizioni. Tale piano verra' sottoposto al Ministero della Cooperazione Esterna del Nicaragua ed al Ministero degli Esteri italiano per la sua approvazione: Art. 7 COMITATO DI COORDINAMENTO E CONTROLLO E' costituito un Comitato al quale e' devoluta la verifica dello stato di avanzamento del Programma e il controllo sulla corretta esecuzione dello stesso. Fanno parte del Comitato: - un rappresentante del Ministero per la Cooperazione Esterna del Nicaragua - un responsabile dell'Ambasciata d'Italia in Managua - il responsabile del Programma nominato da AGROINRA ai sensi del precedente Art. 3 del presente Protocollo - il capo-progetto italiano in rappresentanza della soc. Agriconsulting - responsabile della Direzione Generale allo Sviluppo agricolo e della Riforma Agraria della V Regione - l'esperto meccanico italiano La presidenza del Comitato e' assunta, a turno ogni sei mesi, dal rappresentante del Ministero per la Cooperazione Esterna del Nicaragua e dal rappresentante dell'Ambasciata d'Italia in Managua. Il Comitato si riunisce di norma ogni tre mesi od ogni qualvolta il Ministero per la Cooperazione Esterna del Nicaragua e/o l'Ambasciata d'Italia, su esplicita richiesta notificata per tempo ai componenenti, lo ritengano necessario. I verbali redatti in occasione di ciascuna riunione saranno trasmessi in copia, a cura dell'Ambasciata d'Italia in Managua, al Ministero Affari Esteri - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo - Roma. Art. 8 FONDO DI CONTROPARTITA - MODALITA' DI GESTIONE Il ricavato della cessione a titolo oneroso delle forniture ricevute in dono dal Nicaragua da parte del Governo italiano nel quadro del presente protocollo andra' a costituire un "fondo di contropartita". A tal fine sara' istituito un conto speciale presso il Banco Nacional de Desarrollo (BND), intestato al Programma AGROINRA provvedera' a notificare all'Ambasciata d'Italia in Managua il numero di tale conto, appena istituito. Tale fondo dovra' essere utilizzato per: a) la copertura delle spese locali afferenti la esecuzione del presente programma; b) la concessione di prestiti di conduzione a favore di agricoltori privati, in particolare per quanto concerne la manutenzione e la gestione di macchinario agricolo nelle aziende risicole; c) la copertura delle spese locali previste per la messa in coltura delle nuove risaie in San Juan di cui al punto c) del precedente Art. 2; d) la copertura delle spese locali previste in eventuali nuovi programmi in campo agricolo finanziati dal Governo italiano, da identificare di comune accordo. La gestione del fondo di contropartita e' affidata ad AGROINRA per